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Decisione

10.2005.145

Colpire il corpo della moglie con un pugno, offenderne l'onore e minacciarla con un coltello da cucina

16 settembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. 983/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3.

La parte civile CIVI 1 è

rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

4.

E' ordinato, previa

crescita in giudicato del decreto d'accusa, il dissequestro di 1 coltello da

cucina con lama liscia a punta, impugnatura in plastica nero, 1 coltello

multilama con impugnatura in plastica rossa, nelle mani di CIVI 1;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 24 marzo 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 15 settembre 2005,

al quale è comparso il difensore DI 1 ed il Sostituto Procuratore pubblico AINQ

1, mentre l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 agosto/1°

settembre, non è comparso;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

viene data la parola al Sostituto Procuratore

pubblico, la quale pone in evidenza la credibilità della versione della vittima

e chiede la conferma del decreto d’accusa;

viene data la parola al difensore, il quale

per il reato di ingiuria allega che non vi è querela e neppure menzione nel

documento 8 novembre 2004 contenente la dichiarazione giusta gli art. 207 e

207a CPP, non vi sarebbero per questo reato neppure prove; afferma che per il

reato di minaccia non si può procedere al giudizio perché l’8 novembre 2004 la

moglie ha chiesto la sospensione del procedimento in applicazione dell’art.

66ter CP; sostiene che non ci siano elementi per ritenere l’intenzionalità

delle lesioni causate alla moglie e chiede in definitiva la riduzione della

pena anche in considerazione della situazione familiare, del perdono della vittima,

della riconciliazione dei coniugi e della malattia che affligge l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

ripetute lesioni semplici

1.2

ingiuria

1.3

minaccia

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese

3.

Se deve essere ordinato, previa

crescita in giudicato del giudizio, il dissequestro di 1 coltello da cucina con

lama liscia a punta, impugnatura in plastica nero, 1 coltello multilama con

impugnatura in plastica rossa, nelle mani di CIVI 1.

visti gli art. 41, 63, 68, 123 cifra

2.

cpv. 1 e 3, 177, 180 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni

semplici (ripetute), ingiuria e minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 983/2005 del 14 marzo 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 450.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

ordina previa crescita in giudicato

del giudizio, il dissequestro di 1 coltello da cucina con lama liscia a punta,

impugnatura in plastica nero, 1 coltello multilama con impugnatura in plastica

rossa, nelle mani di CIVI 1;

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvnuta con la comunicazione

orale dei dispositivi.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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