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Decisione

10.2005.148

Perdere la padronanza del veicolo, lasciare il luogo dell'incidente e sottrarre alla preva del sangue

10 maggio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. inosservanza dei doveri in

caso d'infortunio

per aver abbandonato il luogo

dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in

specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio

la polizia;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione

con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

3. sottrazione alla prova del

sangue

per essersi intenzionalmente

sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la

determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente

rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto

delle circostanze (vedi: dinamica e ora dell'incidente; quantità di bevande

sorbite, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova del

sangue;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 3 v.LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 866/2005 di

data 7 marzo 2005 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)

anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.--.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 24 marzo 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 10 maggio 2006,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il AINQ

1.

con lettera 21 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede che

l’accusato sia prosciolto da tutti i capi d’imputazione, che siano concesse

congrue ripetibili e che la parte civile venga rinviata al competente foro

civile per le sue pretese;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

infrazione alle norme

della circolazione

1.2

inosservanza dei doveri

in caso di infortunio

1.3

sottrazione alla prova

del sangue

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico con la correzione odierna.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede un risarcimento di fr. 1’592.-;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 1 LCStr in

relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr,

3.

cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

91.

cpv. 3 v.LCStr; 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di sottrazione

alla prova del sangue per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 866/2005

del 7 marzo 2005.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

per avere alla guida del veicolo Audi __________ targato ____________________ __________

negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola

spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa

segnaletica ivi esistenti, e per aver abbandonato il luogo dell'incidente

surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza

avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 1'000.-;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

condanna ACCU 1 a versare alla parte

civile CIVI 1 la somma di fr. 1'592.- a titolo di risarcimento.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino, (7282)

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1'300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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