10.2005.149
guida in stato di ebrietà e perdita padronanza dell'autoveicolo in curva con successiva invasione della corsia di contromano.
9 maggio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.149
Data decisione, Autorità:
09.05.2006, PRPEN
Titolo:
guida in stato di ebrietà e perdita padronanza dell'autoveicolo in curva con successiva invasione della corsia di contromano.
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.149/fl
DA
980/2005
Bellinzona
9
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.54 - max. 2.80 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il ______________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
Fatti
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui
piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così
la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza scontrandosi
conseguentemente con la vettura __________ __________ __________ __________ condotta
da __________ , regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
fatti avvenuti a __________ il 31.01.2005;
reato previsto dall'art.
90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,
34 cpv. 2 e 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
3. guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca,
per aver condotto la vettura
riferita al punto 1 sebbene fosse stato diffidato dalla polizia cantonale, in
data 29.11.2004, a desistere dalla guida sul territorio svizzero in attesa
della decisione dipartimentale;
fatti avvenuti a __________ il __________ ;
reato previsto dall’art. 95 cifra 1 LCStr, in
relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC;
perseguito con
decreto d’accusa n. 980/2005 di data 14 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
1'500.--.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 24 marzo 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 maggio 2006, al
quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 21 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato, sentito il teste;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dai reati di infrazione alle norme della circolazione e di
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca e la riduzione della pena
per il reato di guida in stato di inattitudine; più precisamente postula la
riduzione a 10 giorni di detenzione sospesi per due anni e a fr. 1000.- di
multa;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore
colpevole di:
1.1
guida in stato
di inattitudine
1.2
infrazione alle
norme della circolazione
1.3
guida senza la
licenza di condurre o nonostante la revoca
per i fatti descritti
nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2
e 4 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC, 95 cifra 1 LCStr, in
relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC; 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP;
39.
LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione
di circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti
descritti nel decreto di accusa n. DA 980/2005 del 14 marzo 2005.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 980/2005 del 14
marzo 2005.
condanna ACCU 1 a valere come pena
totalmente aggiuntiva a quella emessa il 31 gennaio 2005 dal Ministero pubblico
del Cantone Ticino
1.
alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
2.
alla multa di fr. 1'000.-;
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 620.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 0.00-- multa
fr. 250.-- tassa
di giustizia
fr. 350.-- spese
giudiziarie
fr. 20.-- testi
./. fr. 2000.-- cauzione
fr. 380.-- a
favore di ACCU 1
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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