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Decisione

10.2005.149

guida in stato di ebrietà e perdita padronanza dell'autoveicolo in curva con successiva invasione della corsia di contromano.

9 maggio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alle norme della

circolazione,

per

avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui

piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così

la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza scontrandosi

conseguentemente con la vettura __________ __________ __________ __________ condotta

da __________ , regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

fatti avvenuti a __________ il 31.01.2005;

reato previsto dall'art.

90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,

34 cpv. 2 e 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

3. guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca,

per aver condotto la vettura

riferita al punto 1 sebbene fosse stato diffidato dalla polizia cantonale, in

data 29.11.2004, a desistere dalla guida sul territorio svizzero in attesa

della decisione dipartimentale;

fatti avvenuti a __________ il __________ ;

reato previsto dall’art. 95 cifra 1 LCStr, in

relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC;

perseguito con

decreto d’accusa n. 980/2005 di data 14 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per

un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

1'500.--.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 300.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 24 marzo 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 9 maggio 2006, al

quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 21 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato, sentito il teste;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dai reati di infrazione alle norme della circolazione e di

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca e la riduzione della pena

per il reato di guida in stato di inattitudine; più precisamente postula la

riduzione a 10 giorni di detenzione sospesi per due anni e a fr. 1000.- di

multa;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore

colpevole di:

1.1

guida in stato

di inattitudine

1.2

infrazione alle

norme della circolazione

1.3

guida senza la

licenza di condurre o nonostante la revoca

per i fatti descritti

nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2

e 4 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC, 95 cifra 1 LCStr, in

relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC; 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP;

39.

LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione

di circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti

descritti nel decreto di accusa n. DA 980/2005 del 14 marzo 2005.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 980/2005 del 14

marzo 2005.

condanna ACCU 1 a valere come pena

totalmente aggiuntiva a quella emessa il 31 gennaio 2005 dal Ministero pubblico

del Cantone Ticino

1.

alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni;

2.

alla multa di fr. 1'000.-;

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 620.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 0.00-- multa

fr. 250.-- tassa

di giustizia

fr. 350.-- spese

giudiziarie

fr. 20.-- testi

./. fr. 2000.-- cauzione

fr. 380.-- a

favore di ACCU 1

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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