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Decisione

10.2005.15

delitto alla LStup (prescritto, secondo il nuovo diritto); denuncia mendace (difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi)

28 giugno 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decreto d’accusa del

6 dicembre 2004, il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di

infrazione alla LF sugli stupefacenti, per “avere, senza essere autorizzato,

a __________, in data imprecisata nel corso del 1996, presso la discoteca __________,

venduto 1 grammo di cocaina ad un non meglio identificato cittadino italiano

ricevendo in cambio un anello in oro del valore di circa fr. 100.00 poi

regalato a __________”, così come di denuncia mendace, per “avere, pur

sapendolo innocente e quindi per provocare contro di lui un procedimento

penale, denunciato all'autorità __________ come colpevole di un crimine, in

particolare accusandolo di aver trafficato un quantitativo di cocaina variante

fra 600 gr. e 1500 gr.; accuse da lui pronunciate sia in occasione del verbale

di polizia 21.10.1996 che dinanzi al Procuratore pubblico in data 28.11.1996;

accuse poi ritrattate, sempre dinanzi al medesimo Magistrato, il 25.02.1997”.

B. In applicazione della

pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna dell’accusato a novanta

giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due

anni, così come al pagamento di oneri processuali per complessivi fr. 500.–. Inoltre,

non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a una pena

di otto mesi di detenzione per infrazione alla legge federale sugli

stupefacenti e minaccia pronunciata dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano

il 23 novembre 1995, ma ha ammonito formalmente l’interessato. Il magistrato

inquirente non si è espresso invece sulla sorte di un’altra pena sospesa, di cinque

mesi di detenzione, pronunciata dalla Corte delle Assise correzionali di

Bellinzona il 16 luglio 1998 (cfr. act. 52).

C. ACCU 1 ha introdotto il

22 dicembre 2004 opposizione al decreto d’accusa.

Considerato in diritto:

1. Il Procuratore pubblico

rimprovera come detto all’imputato di avere infranto la legge federale sugli stupefacenti,

per avere venduto un grammo di cocaina “in data imprecisata nel corso

del 1996”, così come di denuncia mendace, per avere accusato un terzo di

avere trafficato 600-1500 g di cocaina, ritrattando poi le sue dichiarazioni.

Onde l’adempimento, secondo il magistrato inquirente, dei requisiti oggettivi e

soggettivi del delitto di cui all’art. 19 n. 1 LStup e del crimine sancito

dall’art. 303 n. 1 CP.

Considerandi

2.

Il difensore proclama

invece l’innocenza del prevenuto. Rileva anzitutto la prescrizione dell’a­zione

penale per il delitto alla legge federale sugli stupefacenti. Sottolinea in

secondo luogo – riguardo alla denuncia mendace – che l’imputato non aveva

intenzione di far aprire un procedimento penale contro il denunciato

(procedimento che del resto era già in corso) e lamenta per finire che la

falsità delle accuse non è mai stata attestata in una decisione formale, sia

essa di proscioglimento, d’abbandono o di non luogo a procedere.

3.

Per quel che concerne il

delitto di cui all’art. 19 n. 1 LStup, l’infrazione ascritta all’imputato

risale a una “data imprecisata nel corso del 1996” (decreto d’accu­sa,

pag. 1 punto 1). Ne discende che l’azione penale si è estinta per prescrizione

– secondo l’art. 70 lett. c in vigore dal 1° ottobre 2002, più favorevole

all’imputato – al più tardi il 1° gennaio 2004, prima cioè che il Procuratore

pubblico emanasse il decreto d’accusa. L’imputato deve quindi essere prosciolto

dall’addebito (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, v. DTF

inedita 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002, consid. 3.4).

4.

Riguardo al secondo capo

d’imputazione, l’art. 303 n. 1 cpv. 1 CP reprime con la reclusione o con la

detenzione chiunque denunci all’autorità come colpevole di un crimine o di un

delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un

procedimento penale. Il reato di denuncia mendace presuppone fra l’altro che

l’autore agisca allo scopo di far avviare un’inchiesta penale, ciò che implica

– a sua volta – l’assenza di un procedimento già in corso nei confronti del

denunciato (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag.

493.

n. 7 e pag. 495 n. 17 con richiami di giurisprudenza; v. anche Cassani, Commentaire

du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, n. 22 seg.

ad art. 303 CP). L’infondatezza delle accuse, d’altro canto, deve per principio

essere sancita da un giudizio di assoluzione, o quanto meno da una decisione di

non luogo o di abbandono, pronunciata dall’auto­rità in favore della vittima

della denuncia mendace (Corboz, op.

cit., pag. 494 n. 15 con riferimenti; Cassani,

op. cit., n. 12 ad art. 303 CP).

5.

In concreto l’imputato,

stando al decreto d’accusa, ha “denunciato all'autorità __________ come colpevole

di un crimine, in particolare accusandolo di aver trafficato un quantitativo di

cocaina variante fra 600 gr. e 1500 gr.; accuse da lui pronunciate sia in

occasione del verbale di polizia 21.10.1996 [act. 40, allegato I/7, risposta

n. 6] che dinanzi al Procuratore pubblico in data 28.11. 1996 [act. 16,

pag. 2 in basso e pag. 3 in alto]; accuse poi ritrattate, sempre dinanzi al

medesimo Magistrato, il 25.02.1997 [act. 37, pag. 2]”. Dal profilo

soggettivo, il prevenuto ha agito, sempre secondo il Procuratore pubblico,

sapendo la vittima innocente e allo scopo di provocare contro di lei un procedimento

penale. Se non che, dagli atti istruttori risulta che il denunciato si trovava

già in carcere preventivo nel mese di settembre del 1996 – prima cioè che

l’imputato proferisse qualsivoglia accusa nei suoi confronti – per il medesimo

traffico di stupefacenti (cfr. in particolare act. 40, verbale __________

allegato II/16). Questi aveva invero riconosciuto un’attività illecita meno

grave rispetto a quella addotta dal suo accusatore, ma non risulta che

l’autorità inquirente abbia per ciò solo limitato il procedimento. Tant’è che

l’arresto successivo alle accuse proferite dall’imputato, avvenuto il 21

gennaio 1997 (cfr. in particolare act. 40, rapporto allegato II/1 e relativo

verbale allegato II/2), non ha comportato nessuna promozione o estensione

dell’accusa.

6.

Dato quanto precede, non

si può certo concludere che l’accusato – sulla cui conoscenza del procedimento

in corso non v’è motivo di dubitare (cfr. del resto act. 40, allegato 5,

domanda n. 31, e allegato 7, domanda n. 6) – abbia inteso provocare l’apertura

o la ripresa di un’inchiesta nei confronti del denunciato, anziché limitarsi a favorire

il procedimento già avviato per la medesima fattispecie (Corboz, op. cit., pag. 495 n. 17).

Invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale una qualsivoglia

decisione che suggelli l’infondatezza delle accuse proferite dall’imputato (Corboz, op. cit., pag. 494 n. 15; Cassani, op. cit., n. 12 ad art. 303

CP). Donde il proscioglimento dell’interessato anche dal secondo capo d’imputa­zione,

per difetto delle relative condizioni oggettive e soggettive, con oneri a

carico dello __________ (art. 9 cpv. 4 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 19 n. 1 LStup; 70 e 303

n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di infrazione

alla LF sugli stupefacenti, art. 19 n. 1 LStup, e di denuncia mendace,

art. 303 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4146/2004 del 6

dicembre 2004;

carica le spese allo __________;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP);

la motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna,

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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