10.2005.15
delitto alla LStup (prescritto, secondo il nuovo diritto); denuncia mendace (difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi)
28 giugno 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
10.2005.15
Data decisione, Autorità:
28.06.2005, PRPEN
Titolo:
delitto alla LStup (prescritto, secondo il nuovo diritto); denuncia mendace (difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi)
DENUNCIA MENDACE
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE
art. 70 CPS
art. 303 cf. 1 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2005.15/AMM
DA
4146/2004
Bellinzona
28
giugno 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso dall’avv. __________, __________)
accusato di 1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, a __________, in data imprecisata nel corso del 1996, presso la
discoteca __________, venduto 1 g di cocaina a un non meglio identificato
cittadino italiano ricevendo in cambio un anello in oro del valore di circa fr.
100.– poi regalato a __________;
reato previsto dall'art. 19 n.
1 LStup;
2. denuncia mendace
per avere, pur sapendolo
innocente e quindi per provocare contro di lui un procedimento penale, denunciato
all'autorità __________ come colpevole di un crimine, in particolare
accusandolo di aver trafficato un quantitativo di cocaina variante fra 600 e
1500 g; accuse da lui pronunciate sia in occasione del verbale di polizia 21
ottobre 1996 che dinanzi al Procuratore pubblico il 28 novembre 1996; accuse
poi ritrattate, sempre dinanzi al medesimo magistrato, il 25 febbraio 1997;
reato previsto dall'art. 303 n.
1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4146/2004
del 6 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:
1. alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni,
2. al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.– e delle spese di fr. 200.–,
e inoltre 3. non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 8 mesi di
detenzione per infrazione alla LF sugli stupefacenti e minaccia pronunciata nei
suoi confronti dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 23 novembre
1995, ma l'ammonisce formalmente;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta il 22 dicembre 2004 dall’imputato;
indetto il dibattimento 28 giugno 2005, cui
sono comparsi l’accusato e il difensore, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a intervenire postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento dell’accusato da entrambi i capi
d’imputazione, dando atto dell’intervenuta prescrizione dell’azione penale per
l’infrazione alla LStup e sottolineando fra l’altro – riguardo alla denuncia
mendace – che il prevenuto non aveva intenzione di far aprire un procedimento
penale contro il denunciato (procedimento che del resto era già in corso, donde
il difetto di un requisito della denuncia mendace) e che la falsità delle
accuse non è mai stata attestata in una decisione formale, come richiesto dalla
dottrina;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore
colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti e/o denuncia mendace;
2. in caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale della pena,
2.3 se dev'essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso:
– alla pena di 8 mesi di
detenzione pronunciata dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 23
novembre 1995,
– alla pena di 5 mesi di
detenzione pronunciata dalla Corte delle Assise correzionali di Bellinzona il
16 luglio 1998;
3. il giudizio sugli oneri
processuali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che con lettera del 28 giugno 2005
il Procuratore pubblico ha presentato dichiarazione di ricorso e ha chiesto la
motivazione scritta della sentenza;
ritenuto in fatto:
Fatti
A. Con decreto d’accusa del
6 dicembre 2004, il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di
infrazione alla LF sugli stupefacenti, per “avere, senza essere autorizzato,
a __________, in data imprecisata nel corso del 1996, presso la discoteca __________,
venduto 1 grammo di cocaina ad un non meglio identificato cittadino italiano
ricevendo in cambio un anello in oro del valore di circa fr. 100.00 poi
regalato a __________”, così come di denuncia mendace, per “avere, pur
sapendolo innocente e quindi per provocare contro di lui un procedimento
penale, denunciato all'autorità __________ come colpevole di un crimine, in
particolare accusandolo di aver trafficato un quantitativo di cocaina variante
fra 600 gr. e 1500 gr.; accuse da lui pronunciate sia in occasione del verbale
di polizia 21.10.1996 che dinanzi al Procuratore pubblico in data 28.11.1996;
accuse poi ritrattate, sempre dinanzi al medesimo Magistrato, il 25.02.1997”.
B. In applicazione della
pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna dell’accusato a novanta
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, così come al pagamento di oneri processuali per complessivi fr. 500.–. Inoltre,
non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a una pena
di otto mesi di detenzione per infrazione alla legge federale sugli
stupefacenti e minaccia pronunciata dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano
il 23 novembre 1995, ma ha ammonito formalmente l’interessato. Il magistrato
inquirente non si è espresso invece sulla sorte di un’altra pena sospesa, di cinque
mesi di detenzione, pronunciata dalla Corte delle Assise correzionali di
Bellinzona il 16 luglio 1998 (cfr. act. 52).
C. ACCU 1 ha introdotto il
22 dicembre 2004 opposizione al decreto d’accusa.
Considerato in diritto:
1. Il Procuratore pubblico
rimprovera come detto all’imputato di avere infranto la legge federale sugli stupefacenti,
per avere venduto un grammo di cocaina “in data imprecisata nel corso
del 1996”, così come di denuncia mendace, per avere accusato un terzo di
avere trafficato 600-1500 g di cocaina, ritrattando poi le sue dichiarazioni.
Onde l’adempimento, secondo il magistrato inquirente, dei requisiti oggettivi e
soggettivi del delitto di cui all’art. 19 n. 1 LStup e del crimine sancito
dall’art. 303 n. 1 CP.
Considerandi
2.
Il difensore proclama
invece l’innocenza del prevenuto. Rileva anzitutto la prescrizione dell’azione
penale per il delitto alla legge federale sugli stupefacenti. Sottolinea in
secondo luogo – riguardo alla denuncia mendace – che l’imputato non aveva
intenzione di far aprire un procedimento penale contro il denunciato
(procedimento che del resto era già in corso) e lamenta per finire che la
falsità delle accuse non è mai stata attestata in una decisione formale, sia
essa di proscioglimento, d’abbandono o di non luogo a procedere.
3.
Per quel che concerne il
delitto di cui all’art. 19 n. 1 LStup, l’infrazione ascritta all’imputato
risale a una “data imprecisata nel corso del 1996” (decreto d’accusa,
pag. 1 punto 1). Ne discende che l’azione penale si è estinta per prescrizione
– secondo l’art. 70 lett. c in vigore dal 1° ottobre 2002, più favorevole
all’imputato – al più tardi il 1° gennaio 2004, prima cioè che il Procuratore
pubblico emanasse il decreto d’accusa. L’imputato deve quindi essere prosciolto
dall’addebito (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, v. DTF
inedita 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002, consid. 3.4).
4.
Riguardo al secondo capo
d’imputazione, l’art. 303 n. 1 cpv. 1 CP reprime con la reclusione o con la
detenzione chiunque denunci all’autorità come colpevole di un crimine o di un
delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un
procedimento penale. Il reato di denuncia mendace presuppone fra l’altro che
l’autore agisca allo scopo di far avviare un’inchiesta penale, ciò che implica
– a sua volta – l’assenza di un procedimento già in corso nei confronti del
denunciato (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag.
493.
n. 7 e pag. 495 n. 17 con richiami di giurisprudenza; v. anche Cassani, Commentaire
du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, n. 22 seg.
ad art. 303 CP). L’infondatezza delle accuse, d’altro canto, deve per principio
essere sancita da un giudizio di assoluzione, o quanto meno da una decisione di
non luogo o di abbandono, pronunciata dall’autorità in favore della vittima
della denuncia mendace (Corboz, op.
cit., pag. 494 n. 15 con riferimenti; Cassani,
op. cit., n. 12 ad art. 303 CP).
5.
In concreto l’imputato,
stando al decreto d’accusa, ha “denunciato all'autorità __________ come colpevole
di un crimine, in particolare accusandolo di aver trafficato un quantitativo di
cocaina variante fra 600 gr. e 1500 gr.; accuse da lui pronunciate sia in
occasione del verbale di polizia 21.10.1996 [act. 40, allegato I/7, risposta
n. 6] che dinanzi al Procuratore pubblico in data 28.11. 1996 [act. 16,
pag. 2 in basso e pag. 3 in alto]; accuse poi ritrattate, sempre dinanzi al
medesimo Magistrato, il 25.02.1997 [act. 37, pag. 2]”. Dal profilo
soggettivo, il prevenuto ha agito, sempre secondo il Procuratore pubblico,
sapendo la vittima innocente e allo scopo di provocare contro di lei un procedimento
penale. Se non che, dagli atti istruttori risulta che il denunciato si trovava
già in carcere preventivo nel mese di settembre del 1996 – prima cioè che
l’imputato proferisse qualsivoglia accusa nei suoi confronti – per il medesimo
traffico di stupefacenti (cfr. in particolare act. 40, verbale __________
allegato II/16). Questi aveva invero riconosciuto un’attività illecita meno
grave rispetto a quella addotta dal suo accusatore, ma non risulta che
l’autorità inquirente abbia per ciò solo limitato il procedimento. Tant’è che
l’arresto successivo alle accuse proferite dall’imputato, avvenuto il 21
gennaio 1997 (cfr. in particolare act. 40, rapporto allegato II/1 e relativo
verbale allegato II/2), non ha comportato nessuna promozione o estensione
dell’accusa.
6.
Dato quanto precede, non
si può certo concludere che l’accusato – sulla cui conoscenza del procedimento
in corso non v’è motivo di dubitare (cfr. del resto act. 40, allegato 5,
domanda n. 31, e allegato 7, domanda n. 6) – abbia inteso provocare l’apertura
o la ripresa di un’inchiesta nei confronti del denunciato, anziché limitarsi a favorire
il procedimento già avviato per la medesima fattispecie (Corboz, op. cit., pag. 495 n. 17).
Invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale una qualsivoglia
decisione che suggelli l’infondatezza delle accuse proferite dall’imputato (Corboz, op. cit., pag. 494 n. 15; Cassani, op. cit., n. 12 ad art. 303
CP). Donde il proscioglimento dell’interessato anche dal secondo capo d’imputazione,
per difetto delle relative condizioni oggettive e soggettive, con oneri a
carico dello __________ (art. 9 cpv. 4 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 19 n. 1 LStup; 70 e 303
n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie ACCU 1
dalle accuse di infrazione
alla LF sugli stupefacenti, art. 19 n. 1 LStup, e di denuncia mendace,
art. 303 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4146/2004 del 6
dicembre 2004;
carica le spese allo __________;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP);
la motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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