10.2005.157
condotto l'autovettura essendo in stato di ubriachezza
6 maggio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.157
Data decisione, Autorità:
06.05.2005, PRPEN
Titolo:
condotto l'autovettura essendo in stato di ubriachezza
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.157/ANC
DA
921/2005
Bellinzona,
6
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia Pontarolo
sedente con Michela Pignatiello in
qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
circolazione in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr.,
per aver condotto
l’autovettura Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia:
min. 1.49 – max. 1.87 grammi per mille);
fatti avvenuti il __________ a __________;
perseguito con decreto d’accusa no. DA
921/2005 di data 14 marzo 2005 del AINQ 1
che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.--, con l’avvertenza che la
stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e
delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e
sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente
dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23/24
marzo 2005 e confermata in data 4/5 aprile 2005;
indetto il dibattimento in data 6
maggio 2005 alle ore 14.30, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il AINQ
1, con lettera 27/28 aprile 2005, ha dichiarato di rinunciare ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato e data
lettura del decreto d'accusa;
acquisiti agli atti i documenti formanti
l’incarto DA 921/2005;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
acquisite definitivamente agli atti e
assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n.
10.2005.157;
sentito l'accusato
per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP); il quale ha dichiarato di
essere dispiaciuto e di non aver avuto altre soluzioni in quel momento. Forse
avrebbe dovuto far guidare il suo amico __________, tuttavia ha deciso di
prendere in mano personalmente la situazione e si è reso conto di aver sbagliato
solo dopo essersi accorto dell’auto della polizia che seguiva la macchina da
lui condotta. Dichiara in ogni caso di non aver agito con spensieratezza bensì
in buona fede: voleva portare a casa il suo amico che si era arrabbiato con un
agente di polizia. In conclusione chiede uno sconto della pena, riconoscendo di
aver agito in modo scorretto.
Posti a giudizio, col consenso
dell’accusato, i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1
autore colpevole di
circolazione
in stato di inattitudine, reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr,
per
avere, a __________, in data __________, condotto l’autovettura Opel targata __________
essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min 1.49 – max. 1.87 grammi per
mille)?
2.In caso di risposta affermativa al quesito no. 1,
quale pena deve essergli comminata?
3. In caso di
pena privativa della libertà, deve essere concessa all’accusato la sospensione
condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4. La condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. A
chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto penale
n. 10.2005.157;
Considerandi
preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né
ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt.
1.
e segg., 55 cpv. 6 e 91 cpv. 1 LCStr.; l’art. 1 dell’Ordinanza dell’assemblea
federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale
del 21 marzo 2003; gli art. 18, 36, 41, 49 e 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti n. 1, 3, 4;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole
di:
circolazione in
stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr.;
per i fatti
compiuti a __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa no. DA 921/2005 del 14 marzo 2005;
e condanna ACCU 1 ,:
1.
Alla pena di
15.
(quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 3 (tre) anni.
2.
Alla multa di
fr. 1'200.-- (milleduecento).
3.
Al pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-- (settecento).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
Assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
Le parti sono state avvertite da questo
giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e
del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice
supplente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1:
fr. 1200.00 multa
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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