Lexipedia

Decisione

10.2005.157

condotto l'autovettura essendo in stato di ubriachezza

6 maggio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'200.--, con l’avvertenza che la

stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e

delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e

sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente

dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23/24

marzo 2005 e confermata in data 4/5 aprile 2005;

indetto il dibattimento in data 6

maggio 2005 alle ore 14.30, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il AINQ

1, con lettera 27/28 aprile 2005, ha dichiarato di rinunciare ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato e data

lettura del decreto d'accusa;

acquisiti agli atti i documenti formanti

l’incarto DA 921/2005;

proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

acquisite definitivamente agli atti e

assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n.

10.2005.157;

sentito l'accusato

per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP); il quale ha dichiarato di

essere dispiaciuto e di non aver avuto altre soluzioni in quel momento. Forse

avrebbe dovuto far guidare il suo amico __________, tuttavia ha deciso di

prendere in mano personalmente la situazione e si è reso conto di aver sbagliato

solo dopo essersi accorto dell’auto della polizia che seguiva la macchina da

lui condotta. Dichiara in ogni caso di non aver agito con spensieratezza bensì

in buona fede: voleva portare a casa il suo amico che si era arrabbiato con un

agente di polizia. In conclusione chiede uno sconto della pena, riconoscendo di

aver agito in modo scorretto.

Posti a giudizio, col consenso

dell’accusato, i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1

autore colpevole di

circolazione

in stato di inattitudine, reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr,

per

avere, a __________, in data __________, condotto l’autovettura Opel targata __________

essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min 1.49 – max. 1.87 grammi per

mille)?

2.In caso di risposta affermativa al quesito no. 1,

quale pena deve essergli comminata?

3. In caso di

pena privativa della libertà, deve essere concessa all’accusato la sospensione

condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4. La condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5. A

chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto penale

n. 10.2005.157;

Considerandi

preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né

ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt.

1.

e segg., 55 cpv. 6 e 91 cpv. 1 LCStr.; l’art. 1 dell’Ordinanza dell’assemblea

federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale

del 21 marzo 2003; gli art. 18, 36, 41, 49 e 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti posti n. 1, 3, 4;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole

di:

circolazione in

stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr.;

per i fatti

compiuti a __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa no. DA 921/2005 del 14 marzo 2005;

e condanna ACCU 1 ,:

1.

Alla pena di

15.

(quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di

prova di 3 (tre) anni.

2.

Alla multa di

fr. 1'200.-- (milleduecento).

3.

Al pagamento

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-- (settecento).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.

Assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto

(art. 49 cifra 1 e 3 CPS).

Le parti sono state avvertite da questo

giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e

del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il giudice

supplente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1:

fr. 1200.00 multa

fr. 350.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 1900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster