10.2005.158
omesso di adattare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all'interno del cantiere
22 luglio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.158
Data decisione, Autorità:
22.07.2005, PRPEN
Titolo:
omesso di adattare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all'interno del cantiere
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELL'ARTE EDILIZIA
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.158/ANC
DA
1173/2005
Bellinzona,
22
luglio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia Pontarolo
sedente con Curzio Andreoli in
qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
violazione
delle regole dell'arte edilizia, art. 229 cpv. 1 CPS,
per
avere, a __________, in data __________, dirigendo una costruzione, per
negligenza, trascurato le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in
pericolo l’integrità delle persone e meglio, nella sua qualità di de facto
direttore dei lavori della ristrutturazione della sua abitazione, omesso di
adattare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni
all’interno del cantiere, in specie per non aver verificato la stabilità e
conformità della scala a pioli che permetteva l’accesso al locale mansarda, dal
cui fatto ne è derivato che l’operaio LESA 1, salendovi rovinava a terra,
ritenuto come quest’ultima perdeva l’appoggio, procurandosi lesioni
all’integrità fisica;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto
d’accusa del 29 marzo 2005 n. DA 1173/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
Fatti
1. Alla multa di fr. 300.— (trecento), con l’avvertenza
che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.—
(cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.— (cinquanta).
Ed inoltre la condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106
cpv. 3 CPS).
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1./4 aprile 2005;
indetto il
dibattimento 22 luglio 2005, al quale ha partecipato l’accusato; il AINQ 1 con
lettera 8/9 giugno 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre la
parte lesa LESA 1, __________, non ha fatto atto di comparsa;
accertate le generalità dell'accusato e
data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti agli atti i documenti formanti
l’incarto dipendente dal DA 1173/2005;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
acquisite definitivamente agli atti e
assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n.
10.2005
;
sentito l'accusato per la sua
dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale precisa innanzitutto di
essere dispiaciuto per l’infortunio subito dall’operaio considerato anche come
egli stesso avesse subito un grave incidente professionale nel 1984 che ne ha
determinato le condizioni d’invalido. Vista tale sua situazione, egli riteneva
normale la sua presenza nell’abitazione di sua proprietà durante la fase di riattazione.
Posti a giudizio, col consenso
dell’accusato, i seguenti quesiti:
1.
E’ autore
colpevole di
1.1
Violazione
delle regole dell'arte edilizia, art. 229 cpv. 1 CPS,
per
avere, a __________, in data __________, dirigendo una costruzione,
intenzionalmente trascurato le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò
in pericolo l’integrità delle persone e meglio, nella sua qualità di de
facto direttore dei lavori della ristrutturazione della sua abitazione,
omesso di adattare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli
infortuni all’interno del cantiere, in specie per non aver verificato la
stabilità e conformità della scala a pioli che permetteva l’accesso al locale
mansarda, dal cui fatto ne è derivato che l’operaio LESA 1, salendovi rovinava
a terra, ritenuto come quest’ultima perdeva l’appoggio, procurandosi lesioni
all’integrità fisica?
1.2
Ha
agito per negligenza ai sensi dell’art. 229 cpv. 2 CPS?
2.
In caso di risposta affermativa, quale pena deve
essergli comminata?
3.
In caso di condanna, la stessa deve essere
iscritta a casellario giudiziale?
4.
A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto n.
10.2005
;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt.
9.
cpv. 2, 18 cpv. 3, 39, 41, 49, 63, 229 cpv. 2 CPS; l’Ordinanza sulla
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione
(OLCostr); gli artt. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente ai
quesiti posti n. 1.2 e 3, negativamente al quesito n. 1.1;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole
per negligenza di
violazione
delle regole dell'arte edilizia, art. 229 cpv. 2 CPS,
per
avere, a __________, in data __________, dirigendo una costruzione, trascurato per
negligenza le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in pericolo
l’integrità delle persone e meglio, nella sua qualità di de facto
direttore dei lavori della ristrutturazione della sua abitazione, omesso di
adottare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all’interno
del cantiere, in specie per non aver verificato la stabilità e conformità della
scala a pioli che permetteva l’accesso al locale mansarda, dal cui fatto ne è
derivato che l’operaio LESA 1, salendovi rovinava a terra, ritenuto come quest’ultima
perdeva l’appoggio, procurandosi lesioni all’integrità fisica;
e condanna ACCU 1
1.
Alla multa
di fr. 300.- (trecento).
2.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00
(quattrocento).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).
Assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il tramite del giudice, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e
del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice
supplente: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1:
fr. 300.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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