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Decisione

10.2005.158

omesso di adattare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all'interno del cantiere

22 luglio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 300.— (trecento), con l’avvertenza

che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.—

(cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.— (cinquanta).

Ed inoltre la condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106

cpv. 3 CPS).

Vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1./4 aprile 2005;

indetto il

dibattimento 22 luglio 2005, al quale ha partecipato l’accusato; il AINQ 1 con

lettera 8/9 giugno 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre la

parte lesa LESA 1, __________, non ha fatto atto di comparsa;

accertate le generalità dell'accusato e

data lettura del decreto d'accusa;

acquisiti agli atti i documenti formanti

l’incarto dipendente dal DA 1173/2005;

proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

acquisite definitivamente agli atti e

assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n.

10.2005

;

sentito l'accusato per la sua

dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale precisa innanzitutto di

essere dispiaciuto per l’infortunio subito dall’operaio considerato anche come

egli stesso avesse subito un grave incidente professionale nel 1984 che ne ha

determinato le condizioni d’invalido. Vista tale sua situazione, egli riteneva

normale la sua presenza nell’abitazione di sua proprietà durante la fase di riattazione.

Posti a giudizio, col consenso

dell’accusato, i seguenti quesiti:

1.

E’ autore

colpevole di

1.1

Violazione

delle regole dell'arte edilizia, art. 229 cpv. 1 CPS,

per

avere, a __________, in data __________, dirigendo una costruzione,

intenzionalmente trascurato le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò

in pericolo l’integrità delle persone e meglio, nella sua qualità di de

facto direttore dei lavori della ristrutturazione della sua abitazione,

omesso di adattare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli

infortuni all’interno del cantiere, in specie per non aver verificato la

stabilità e conformità della scala a pioli che permetteva l’accesso al locale

mansarda, dal cui fatto ne è derivato che l’operaio LESA 1, salendovi rovinava

a terra, ritenuto come quest’ultima perdeva l’appoggio, procurandosi lesioni

all’integrità fisica?

1.2

Ha

agito per negligenza ai sensi dell’art. 229 cpv. 2 CPS?

2.

In caso di risposta affermativa, quale pena deve

essergli comminata?

3.

In caso di condanna, la stessa deve essere

iscritta a casellario giudiziale?

4.

A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto n.

10.2005

;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt.

9.

cpv. 2, 18 cpv. 3, 39, 41, 49, 63, 229 cpv. 2 CPS; l’Ordinanza sulla

sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione

(OLCostr); gli artt. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo positivamente ai

quesiti posti n. 1.2 e 3, negativamente al quesito n. 1.1;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole

per negligenza di

violazione

delle regole dell'arte edilizia, art. 229 cpv. 2 CPS,

per

avere, a __________, in data __________, dirigendo una costruzione, trascurato per

negligenza le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in pericolo

l’integrità delle persone e meglio, nella sua qualità di de facto

direttore dei lavori della ristrutturazione della sua abitazione, omesso di

adottare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all’interno

del cantiere, in specie per non aver verificato la stabilità e conformità della

scala a pioli che permetteva l’accesso al locale mansarda, dal cui fatto ne è

derivato che l’operaio LESA 1, salendovi rovinava a terra, ritenuto come quest’ultima

perdeva l’appoggio, procurandosi lesioni all’integrità fisica;

e condanna ACCU 1

1.

Alla multa

di fr. 300.- (trecento).

2.

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00

(quattrocento).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il

condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).

Assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto

(art. 49 cifra 1 e 3 CPS).

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il tramite del giudice, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e

del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il giudice

supplente: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1:

fr. 300.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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