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Decisione

10.2005.16

Delibazione di trattenuta di stipendio italiana

10 novembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

nel procedimento di delibazione promosso con

istanza del 20 giugno 2005 da

IS 1

riguardante

l'ordinanza emanata in camera di consiglio il 19 aprile 2005 dal Tribunale di

__________ (ordine di pagamento diretto da parte di terzi) nei confronti di

CO 1

(patrocinata dall', );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolta l'istanza di delibazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

con ordinanza del 18 maggio 2004 (n. 438/03) il Tribunale di __________ ha

condannato CO 1 (1960) a versare al marito IS 1 (1956), durante la separazione,

la somma di € 490.00 mensili dal giugno del 2004 per il mantenimento delle

figlie minorenni M__________ e N__________, affidate al padre, oltre al 50%

delle “spese straordinarie di

carattere medico non coperte dal S.S.N. e di odontoiatrico”, più il 50% delle spese straordinarie

scolastiche, “purché concordate

e documentate”;

che,

accertato dopo contraddittorio come dal giugno del 2004 CO 1 non avesse minimamente

onorato l'obbligo, con ordinanza del 19 aprile 2005 (n. 106/04) lo stesso Tribunale

di __________ ha ingiunto alla ditta __________ (già __________) di __________,

per cui l'interessata lavora, di trattenere dallo stipendio di lei l'equivalente

di € 490.00 mensili dall'aprile del 2005 e di riversarli al marito IS 1 per il

mantenimento delle figlie;

che il 20

giugno 2005 IS 1 ha instato davanti a questa Camera per la delibazione della

trattenuta di stipendio;

che

all'udienza del 3 ottobre 2005, indetta per la discussione, CO 1 ha proposto di

respingere l'istanza;

che in

tale occasione IS 1 ha replicato confer­mando la sua richiesta e la convenuta

ha duplicato ribadendo il proprio punto di vista;

e considerando

in diritto: che

la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,

secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze

civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che i

trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – conclusi dalla Svizzera

prevalgono tuttavia sui requisiti posti dalla citata legge ove contengano norme

più favorevoli alla delibazione (art. 1 cpv. 2 LDIP);

che il

riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di decisioni straniere relative a contributi

di mantenimento è disciplinato da due trattati multilaterali: la Convenzione dell'Aia

concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni

alimentari, del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), e la Convenzione di Luga­no (“Convenzione concernente la competenza

giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, del 16 settembre 1988: RS 0.275.11), entrambe

ratificate anche dall'Italia;

che nessuno

dei due trattati è prevalente, nel senso che la decisione emanata nello Stato

firmatario di una convenzione va riconosciuta in Svizzera anche se adempie i

presupposti di tale convenzione e non quelli dell'altra (Hausheer/Reusser/Geiser in: Ber­ner

Kommentar, edizione 1999, n. 71d ad art. 163 CC);

che per

quanto riguarda i contributi di mantenimento è ormai

esclusa, invece,

l'applicabilità dei trattati bilaterali stipulati dalla Svizzera in tema di

delibazione (art. 55 della Convenzione di Lugano), compresa la Convenzione con

l'Italia del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle

decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541);

che nella

Considerandi

fattispecie il problema è di sapere, ciò premesso, se l'ordinanza emanata il 19

aprile 2005 dal Tribunale di __________ pos­sa essere riconosciuta e dichiarata

esecutiva in virtù della predetta Convenzione dell'Aia, subordinatamente –

nella misura in cui questa nulla disponesse di più favorevole – in virtù della

legge federale sul diritto internazionale privato, l'exequatur dispo­sto

dalla Convenzione di Lugano dovendo essere chiesto se mai al Pretore (art. 513b

cpv. 1 CPC);

che l'atto

in questione, ordine giudiziale di pagamento a norma dell'art. 156 comma 6 del

Codice civile italiano, è senz'altro una “decisione” nel senso

dell'art. 4 cpv. 1 della nota Convenzione dell'Aia, la quale ritiene tali – del

resto – anche decisioni non definitive o meramente provvisionali (art. 4 cpv.

2);

che nelle

circostanze descritte occorre esaminare se la decisione “è stata resa da un'autorità considerata

competente giusta gli articoli 7 o 8” (art. 4 cpv. 1 n. 1) e “se non può più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato

d'origine” (art. 4 cpv. 1 n.

2);

che in

concreto l'ordinanza emana senza dubbio da un'autorità competente, al punto da

soddisfare non una, ma tutte e tre le condizioni alternative previste dall'art.

7.

(debitore o creditore con dimora abituale nello Stato d'origine al momento

dell'introduzione dell'istanza, debitore o creditore cittadino dello Stato

d'origine al momento dell'introduzione dell'istanza, convenuto che ha accettato

anche solo tacitamente la competenza del tribunale giudicante);

che l'ordinanza

non può più essere impugnata con un ricorso ordinario nello Stato d'origine, il

cancelliere del Tribunale di __________ avendo attestato sulla terzultima

pagina dell'esemplare prodotto a questa Camera per la delibazione: “Il presente provvedimento è definitivo oggi

10.

giugno 2005”;

che, per

il resto, non si scorge alcuna delle ipotesi contrarie al riconoscimento e all'esecuzione

enunciate all'art. 5 della Conven­zione dell'Aia (incompatibilità con l'ordine

pubblico dello Stato richiesto, frode processuale, litispendenza previa nello

Stato richiesto, forza di giudicato acquisita da una decisione precedente nello

Stato richiesto);

che

l'audizione del soggetto cui è destinato l'ordine di trattenuta (auspicata da Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II,

2ª edizione, n. 19 ad art. 177)

non si impone nella fattispecie, l'ordinanza del Tribunale di __________ non prevedendo

alcuna sanzione o misura coercitiva in caso di inosservanza, né – di regola – i

terzi destinatari di trattenute di stipendio secondo il diritto interno (art.

132, 177 o 291 CC) sono sentiti dal giudice;

che l'obiezione

della convenuta, secondo cui l'ordinanza in rassegna non ha acquisito carattere

definitivo perché può essere modificata in ogni tempo è inconcludente, l'art. 4

cpv. 1 della citata Convenzione dell'Aia riconoscendo alla stregua di “decisioni” – come detto – anche quelle non definitive o meramente provvisionali;

che

l'avvio di una procedura esecutiva a __________ da parte del­l'istante (alla quale

la convenuta ha sollevato opposizione) non osta alla delibazione

dell'ordinanza, né in forza della nota Convenzione dell'Aia né in ossequio alla

legge federale sul diritto internazionale privato;

che, in

definitiva, la resistenza al riconoscimento e all'esecutività dell'ordinanza

risulta infondata;

che gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza della convenuta, la quale ha

proposto a torto di respingere l'istanza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che

all'istante si giustifica di riconoscere un'equa indennità per l'incomodo e gli

esborsi occasionatigli dalla procedura (Rep. 1990 pag. 213 in alto),

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza

è accolta, nel senso che l'ordinanza del 19 aprile 2005 con cui il Tribunale di

__________ ha ingiunto alla ditta __________ (già __________), __________, di

trattenere dallo stipendio di CO 1 l'equivalente di € 490.00 mensili

dall'aprile del 2005 riversandoli al marito IS 1 per il mantenimento delle

figlie M__________ e N__________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

da

anticipare dall'istante, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà all'istante

fr. 250.– a titolo di indennità.

3.

Intimazione:

– ;

– .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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