10.2005.16
Delibazione di trattenuta di stipendio italiana
10 novembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2005.16
Data decisione, Autorità:
10.11.2005, ICCA
Titolo:
Delibazione di trattenuta di stipendio italiana
AVVISO AI DEBITORI
DELIBAZIONE
RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE
art. 511 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
10.2005.16
Lugano,
10 novembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
nel procedimento di delibazione promosso con
istanza del 20 giugno 2005 da
IS 1
riguardante
l'ordinanza emanata in camera di consiglio il 19 aprile 2005 dal Tribunale di
__________ (ordine di pagamento diretto da parte di terzi) nei confronti di
CO 1
(patrocinata dall', );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolta l'istanza di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con ordinanza del 18 maggio 2004 (n. 438/03) il Tribunale di __________ ha
condannato CO 1 (1960) a versare al marito IS 1 (1956), durante la separazione,
la somma di € 490.00 mensili dal giugno del 2004 per il mantenimento delle
figlie minorenni M__________ e N__________, affidate al padre, oltre al 50%
delle “spese straordinarie di
carattere medico non coperte dal S.S.N. e di odontoiatrico”, più il 50% delle spese straordinarie
scolastiche, “purché concordate
e documentate”;
che,
accertato dopo contraddittorio come dal giugno del 2004 CO 1 non avesse minimamente
onorato l'obbligo, con ordinanza del 19 aprile 2005 (n. 106/04) lo stesso Tribunale
di __________ ha ingiunto alla ditta __________ (già __________) di __________,
per cui l'interessata lavora, di trattenere dallo stipendio di lei l'equivalente
di € 490.00 mensili dall'aprile del 2005 e di riversarli al marito IS 1 per il
mantenimento delle figlie;
che il 20
giugno 2005 IS 1 ha instato davanti a questa Camera per la delibazione della
trattenuta di stipendio;
che
all'udienza del 3 ottobre 2005, indetta per la discussione, CO 1 ha proposto di
respingere l'istanza;
che in
tale occasione IS 1 ha replicato confermando la sua richiesta e la convenuta
ha duplicato ribadendo il proprio punto di vista;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,
secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze
civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che i
trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – conclusi dalla Svizzera
prevalgono tuttavia sui requisiti posti dalla citata legge ove contengano norme
più favorevoli alla delibazione (art. 1 cpv. 2 LDIP);
che il
riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di decisioni straniere relative a contributi
di mantenimento è disciplinato da due trattati multilaterali: la Convenzione dell'Aia
concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni
alimentari, del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), e la Convenzione di Lugano (“Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, del 16 settembre 1988: RS 0.275.11), entrambe
ratificate anche dall'Italia;
che nessuno
dei due trattati è prevalente, nel senso che la decisione emanata nello Stato
firmatario di una convenzione va riconosciuta in Svizzera anche se adempie i
presupposti di tale convenzione e non quelli dell'altra (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 71d ad art. 163 CC);
che per
quanto riguarda i contributi di mantenimento è ormai
esclusa, invece,
l'applicabilità dei trattati bilaterali stipulati dalla Svizzera in tema di
delibazione (art. 55 della Convenzione di Lugano), compresa la Convenzione con
l'Italia del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541);
che nella
Considerandi
fattispecie il problema è di sapere, ciò premesso, se l'ordinanza emanata il 19
aprile 2005 dal Tribunale di __________ possa essere riconosciuta e dichiarata
esecutiva in virtù della predetta Convenzione dell'Aia, subordinatamente –
nella misura in cui questa nulla disponesse di più favorevole – in virtù della
legge federale sul diritto internazionale privato, l'exequatur disposto
dalla Convenzione di Lugano dovendo essere chiesto se mai al Pretore (art. 513b
cpv. 1 CPC);
che l'atto
in questione, ordine giudiziale di pagamento a norma dell'art. 156 comma 6 del
Codice civile italiano, è senz'altro una “decisione” nel senso
dell'art. 4 cpv. 1 della nota Convenzione dell'Aia, la quale ritiene tali – del
resto – anche decisioni non definitive o meramente provvisionali (art. 4 cpv.
2);
che nelle
circostanze descritte occorre esaminare se la decisione “è stata resa da un'autorità considerata
competente giusta gli articoli 7 o 8” (art. 4 cpv. 1 n. 1) e “se non può più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato
d'origine” (art. 4 cpv. 1 n.
2);
che in
concreto l'ordinanza emana senza dubbio da un'autorità competente, al punto da
soddisfare non una, ma tutte e tre le condizioni alternative previste dall'art.
7.
(debitore o creditore con dimora abituale nello Stato d'origine al momento
dell'introduzione dell'istanza, debitore o creditore cittadino dello Stato
d'origine al momento dell'introduzione dell'istanza, convenuto che ha accettato
anche solo tacitamente la competenza del tribunale giudicante);
che l'ordinanza
non può più essere impugnata con un ricorso ordinario nello Stato d'origine, il
cancelliere del Tribunale di __________ avendo attestato sulla terzultima
pagina dell'esemplare prodotto a questa Camera per la delibazione: “Il presente provvedimento è definitivo oggi
10.
giugno 2005”;
che, per
il resto, non si scorge alcuna delle ipotesi contrarie al riconoscimento e all'esecuzione
enunciate all'art. 5 della Convenzione dell'Aia (incompatibilità con l'ordine
pubblico dello Stato richiesto, frode processuale, litispendenza previa nello
Stato richiesto, forza di giudicato acquisita da una decisione precedente nello
Stato richiesto);
che
l'audizione del soggetto cui è destinato l'ordine di trattenuta (auspicata da Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II,
2ª edizione, n. 19 ad art. 177)
non si impone nella fattispecie, l'ordinanza del Tribunale di __________ non prevedendo
alcuna sanzione o misura coercitiva in caso di inosservanza, né – di regola – i
terzi destinatari di trattenute di stipendio secondo il diritto interno (art.
132, 177 o 291 CC) sono sentiti dal giudice;
che l'obiezione
della convenuta, secondo cui l'ordinanza in rassegna non ha acquisito carattere
definitivo perché può essere modificata in ogni tempo è inconcludente, l'art. 4
cpv. 1 della citata Convenzione dell'Aia riconoscendo alla stregua di “decisioni” – come detto – anche quelle non definitive o meramente provvisionali;
che
l'avvio di una procedura esecutiva a __________ da parte dell'istante (alla quale
la convenuta ha sollevato opposizione) non osta alla delibazione
dell'ordinanza, né in forza della nota Convenzione dell'Aia né in ossequio alla
legge federale sul diritto internazionale privato;
che, in
definitiva, la resistenza al riconoscimento e all'esecutività dell'ordinanza
risulta infondata;
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza della convenuta, la quale ha
proposto a torto di respingere l'istanza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che
all'istante si giustifica di riconoscere un'equa indennità per l'incomodo e gli
esborsi occasionatigli dalla procedura (Rep. 1990 pag. 213 in alto),
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che l'ordinanza del 19 aprile 2005 con cui il Tribunale di
__________ ha ingiunto alla ditta __________ (già __________), __________, di
trattenere dallo stipendio di CO 1 l'equivalente di € 490.00 mensili
dall'aprile del 2005 riversandoli al marito IS 1 per il mantenimento delle
figlie M__________ e N__________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.
–
da
anticipare dall'istante, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà all'istante
fr. 250.– a titolo di indennità.
3.
Intimazione:
– ;
– .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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