10.2005.167
omesso di adattare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all'interno del cantiere
22 luglio 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2005.167
Data decisione, Autorità:
22.07.2005, PRPEN
Titolo:
omesso di adattare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all'interno del cantiere
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELL'ARTE EDILIZIA
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.167/ANC
DA
1219/2005
Bellinzona,
22
luglio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia Pontarolo
sedente con Curzio Andreoli in
qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
violazione
delle regole dell'arte edilizia per negligenza;
per
avere, nel corso del mese di __________, a __________, nella sua qualità di
vice direttore della ditta __________, più specificatamente nella sua qualità
di responsabile della sicurezza degli operai della ditta impiegati su cantieri,
in particolare della messa in atto da parte degli stessi delle misure di
sicurezza, omettendo di istruire in modo adeguato il capocantiere __________
specificandogli che i punti di lavoro di costruzione non protetti con
un’altezza di caduta di più di 2 metri devono essere provvisti di una
protezione laterale e omettendo di adeguatamente sorvegliare se le misure di
sicurezza venivano rispettate, trascurato per negligenza le regole riconosciute
dell’arte edilizia e quindi le norme sulla prevenzione degli inforuni nei
lavori di costruzione, ponendo così in pericolo la vita e l’integrità delle
persone che vi lavoravano, in particolare quella di LESA 1 che in data __________
è caduto dall’impalcatura sprovvista di protezioni laterali, rovinando da
un’altezza di 2,6 metri sul pavimento sottostante provocandosi la lussazione
dell’anca sinistra;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 229
cpv. 2 CPS in relazione con l’art. 15 cpv. 1 OLCostr;
perseguito con decreto
d’accusa del 28 marzo 2005 n. DA 1219/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
Fatti
1. Alla multa di fr. 1'500.--, con l’avvertenza che la
stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e
delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
Ed inoltre la condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS).
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8/11 aprile 2005
dall’avv. DI 1, difensore dell’accusato;
indetto il
dibattimento 22 luglio 2005, al quale hanno partecipato l’accusato assistito
dal difensore avv. DI 1 l’AINQ 1 con lettera 8/9 giugno 2005 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato, mentre la parte lesa LESA 1, , non ha fatto atto di
comparsa;
accertate le generalità dell'accusato e
data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti agli atti i documenti formanti
l’incarto dipendenti dal DA 1219/2005;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
acquisite definitivamente agli atti ed
assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n. 10.2005.167;
sentito il difensore, il quale osserva
come l’opposizione è stata dettata innanzitutto da un’istruttoria carente e
dalla formulazione del decreto d’accusa che imputa al signor ACCU 1 un’omissione
riguardo all’adeguata istruzione del capocantiere __________. Questo non può
essere ritenuto considerato come circa un mese prima dell’infortunio, la ditta __________
SA __________ aveva organizzato un incontro con un responsabile della Suva
proprio per rendere attenti i propri dipendenti circa le regole di sicurezza da
rispettare. L’incidente è piuttosto da ascrivere ad un’eccessiva fiducia nei
propri mezzi da parte degli operai e dal fatto che il lavoro in questione
sarebbe stato portato a termine in poche ore. Oltre a quanto precede si
sottolinea l’agire imprudente del signor LESA 1, il muratore che si è
infortunato, che si è servito di un mattone per raggiungere una posizione di
lavoro ad un’altezza superiore. Al signor ACCU 1 era impossibile controllare i
lavoratori in ogni frangente della giornata, egli poteva ragionevolmente far
affidamento sulle istruzioni impartite dal funzionario della Suva appena un
mese prima. Alla luce di tutto ciò, chiede il proscioglimento del suo cliente.
In via sussidiaria, qualora la condanna fosse confermata, postula la riduzione
sostanziale della multa.
Sentito l'accusato per la sua
dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale ribadisce che aveva a che
fare con due provetti operai verso i quali non poteva e può assumere un
atteggiamento rigoroso che porterebbe a dei contrasti ed alla creazione di
malumori all’interno della società;
posti a giudizio, col consenso delle
parti, i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di
violazione
delle regole dell'arte edilizia per negligenza;
per
avere, nel corso del mese di __________, a __________, nella sua qualità di
vice direttore della ditta __________ SA __________, __________, più
specificatamente nella sua qualità di responsabile della sicurezza degli operai
della ditta impiegati su cantieri, in particolare della messa in atto da parte
degli stessi delle misure di sicurezza, omettendo di istruire in modo adeguato
il capocantiere __________ specificandogli che i punti di lavoro di costruzione
non protetti con un’altezza di caduta di più di 2 metri devono essere provvisti
di una protezione laterale e omettendo di adeguatamente sorvegliare se le
misure di sicurezza venivano rispettate, trascurato così per negligenza le
regole riconoscitute dell’arte edilizia e quindi le norme sulla prevenzione
degli inforuni nei lavori di costruzione, ponendo così in pericolo la vita e
l’integrità delle persone che vi lavoravano, in particolare quella di LESA 1,
che in data 28 marzo 2003 è caduto dall’impalcatura sprovvista di protezioni
laterali, rovinando da un’altezza di 2,6 metri sul pavimento sottostante
provocandosi la lussazione dell’anca sinistra?
2.
In caso di risposta affermativa, quale pena deve
essergli comminata?
3.
In caso di condanna, la stessa deve essere
iscritta a casellario giudiziale?
4.
A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto n.
10.2005
;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt.
9.
cpv. 2, 18 cpv. 3, 39, 41, 49, 63, 229 cpv. 2 CPS; l’Ordinanza sulla
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione
(OLCostr); gli artt. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti n. 1 e 3;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole
per negligenza di
violazione
delle regole dell'arte edilizia per negligenza;
per
avere, nel corso del mese di __________, a __________, nella sua qualità di
vice direttore della ditta __________ SA __________, più specificatamente nella
sua qualità di responsabile della sicurezza degli operai della ditta impiegati
su cantieri, in particolare della messa in atto da parte degli stessi delle
misure di sicurezza, omettendo di istruire in modo adeguato il capocantiere __________
specificandogli che i punti di lavoro di costruzione non protetti con
un’altezza di caduta di più di 2 metri devono essere provvisti di una
protezione laterale e omettendo di adeguatamente sorvegliare se le misure di
sicurezza venivano rispettate, trascurato per negligenza le regole riconosciute
dell’arte edilizia e quindi le norme sulla prevenzione degli inforuni nei
lavori di costruzione, ponendo così in pericolo la vita e l’integrità delle
persone che vi lavoravano, in particolare quella di LESA 1, che in data __________
è caduto dall’impalcatura sprovvista di protezioni laterali, rovinando da
un’altezza di 2,6 metri sul pavimento sottostante provocandosi la lussazione
dell’anca sinistra;
e condanna ACCU 1
1.
Alla multa
di fr. 800.- (ottocento).
2.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-
(quattrocento).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).
Assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice
supplente: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1:
fr. 800.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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