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Decisione

10.2005.167

omesso di adattare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all'interno del cantiere

22 luglio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 1'500.--, con l’avvertenza che la

stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e

delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

Ed inoltre la condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS).

Vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8/11 aprile 2005

dall’avv. DI 1, difensore dell’accusato;

indetto il

dibattimento 22 luglio 2005, al quale hanno partecipato l’accusato assistito

dal difensore avv. DI 1 l’AINQ 1 con lettera 8/9 giugno 2005 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato, mentre la parte lesa LESA 1, , non ha fatto atto di

comparsa;

accertate le generalità dell'accusato e

data lettura del decreto d'accusa;

acquisiti agli atti i documenti formanti

l’incarto dipendenti dal DA 1219/2005;

proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

acquisite definitivamente agli atti ed

assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n. 10.2005.167;

sentito il difensore, il quale osserva

come l’opposizione è stata dettata innanzitutto da un’istruttoria carente e

dalla formulazione del decreto d’accusa che imputa al signor ACCU 1 un’omissione

riguardo all’adeguata istruzione del capocantiere __________. Questo non può

essere ritenuto considerato come circa un mese prima dell’infortunio, la ditta __________

SA __________ aveva organizzato un incontro con un responsabile della Suva

proprio per rendere attenti i propri dipendenti circa le regole di sicurezza da

rispettare. L’incidente è piuttosto da ascrivere ad un’eccessiva fiducia nei

propri mezzi da parte degli operai e dal fatto che il lavoro in questione

sarebbe stato portato a termine in poche ore. Oltre a quanto precede si

sottolinea l’agire imprudente del signor LESA 1, il muratore che si è

infortunato, che si è servito di un mattone per raggiungere una posizione di

lavoro ad un’altezza superiore. Al signor ACCU 1 era impossibile controllare i

lavoratori in ogni frangente della giornata, egli poteva ragionevolmente far

affidamento sulle istruzioni impartite dal funzionario della Suva appena un

mese prima. Alla luce di tutto ciò, chiede il proscioglimento del suo cliente.

In via sussidiaria, qualora la condanna fosse confermata, postula la riduzione

sostanziale della multa.

Sentito l'accusato per la sua

dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale ribadisce che aveva a che

fare con due provetti operai verso i quali non poteva e può assumere un

atteggiamento rigoroso che porterebbe a dei contrasti ed alla creazione di

malumori all’interno della società;

posti a giudizio, col consenso delle

parti, i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1

autore colpevole di

violazione

delle regole dell'arte edilizia per negligenza;

per

avere, nel corso del mese di __________, a __________, nella sua qualità di

vice direttore della ditta __________ SA __________, __________, più

specificatamente nella sua qualità di responsabile della sicurezza degli operai

della ditta impiegati su cantieri, in particolare della messa in atto da parte

degli stessi delle misure di sicurezza, omettendo di istruire in modo adeguato

il capocantiere __________ specificandogli che i punti di lavoro di costruzione

non protetti con un’altezza di caduta di più di 2 metri devono essere provvisti

di una protezione laterale e omettendo di adeguatamente sorvegliare se le

misure di sicurezza venivano rispettate, trascurato così per negligenza le

regole riconoscitute dell’arte edilizia e quindi le norme sulla prevenzione

degli inforuni nei lavori di costruzione, ponendo così in pericolo la vita e

l’integrità delle persone che vi lavoravano, in particolare quella di LESA 1,

che in data 28 marzo 2003 è caduto dall’impalcatura sprovvista di protezioni

laterali, rovinando da un’altezza di 2,6 metri sul pavimento sottostante

provocandosi la lussazione dell’anca sinistra?

2.

In caso di risposta affermativa, quale pena deve

essergli comminata?

3.

In caso di condanna, la stessa deve essere

iscritta a casellario giudiziale?

4.

A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto n.

10.2005

;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt.

9.

cpv. 2, 18 cpv. 3, 39, 41, 49, 63, 229 cpv. 2 CPS; l’Ordinanza sulla

sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione

(OLCostr); gli artt. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti n. 1 e 3;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole

per negligenza di

violazione

delle regole dell'arte edilizia per negligenza;

per

avere, nel corso del mese di __________, a __________, nella sua qualità di

vice direttore della ditta __________ SA __________, più specificatamente nella

sua qualità di responsabile della sicurezza degli operai della ditta impiegati

su cantieri, in particolare della messa in atto da parte degli stessi delle

misure di sicurezza, omettendo di istruire in modo adeguato il capocantiere __________

specificandogli che i punti di lavoro di costruzione non protetti con

un’altezza di caduta di più di 2 metri devono essere provvisti di una

protezione laterale e omettendo di adeguatamente sorvegliare se le misure di

sicurezza venivano rispettate, trascurato per negligenza le regole riconosciute

dell’arte edilizia e quindi le norme sulla prevenzione degli inforuni nei

lavori di costruzione, ponendo così in pericolo la vita e l’integrità delle

persone che vi lavoravano, in particolare quella di LESA 1, che in data __________

è caduto dall’impalcatura sprovvista di protezioni laterali, rovinando da

un’altezza di 2,6 metri sul pavimento sottostante provocandosi la lussazione

dell’anca sinistra;

e condanna ACCU 1

1.

Alla multa

di fr. 800.- (ottocento).

2.

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-

(quattrocento).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il

condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).

Assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto

(art. 49 cifra 1 e 3 CPS).

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il giudice

supplente: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1:

fr. 800.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 1200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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