10.2005.168
entrata in Svizzera malgrado l'espulsione, ricettazione
3 maggio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.168
Data decisione, Autorità:
03.05.2005, PRPEN
Titolo:
entrata in Svizzera malgrado l'espulsione, ricettazione
RICETTAZIONE
VIOLAZIONE DEL BANDO
art. 160 cf. 1 CPS
art. 291 CPS
Incarto
n.
10.2005.168/pg
DA
1412/2005
Bellinzona
3
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in
qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto
colpevole di
1.
violazione del bando
per
essere entrato in Svizzera, in luogo e data imprecisate, ma almeno all'inizio
del mese di febbraio 2005, proveniente dall'Italia dove aveva soggiornato per 2
mesi, soggiornando illegalmente in territorio elvetico, a Locarno e Zurigo fino
al momento dell'arresto avvenuto il 18.3.2005, privo di validi documenti di
legittimazione (visto) e nonostante l'espulsione per tre anni emessa contro di
lui dal Ministero pubblico di Lugano il 20.3.2003;
2.
ricettazione
per
avere acquistato da __________, presso l'appartamento di __________ a Locarno
all'inizio del mese di marzo 2005, due paia di Jeans a fr. 30.- cadauno sapendo
che trattavasi di pantaloni provento di furto perpetrato dal __________ ai
danni della boutique __________ di Locarno l'1/2.3.2005;
reati previsti dagli art. 160 cifra 1 e 291
CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa
del 11 aprile 2005 n. DA 1412/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena di 40
(quaranta) giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere preventivo
sofferto).
Considerandi
2.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il
20.03.2003
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 aprile 2005;
indetto il
dibattimento 3 maggio 2005, al quale sono comparsi l’accusato, il difensore DI
1, il AINQ 1 e l’interprete;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
Procuratore pubblico, il quale chiede in sostanza la conferma del decreto di
accusa;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato e fr. 500.- a
titolo di ripetibili;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
violazione del bando
1.2
ricettazione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico di Lugano il 20 marzo 2003.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art.160 cifra 1 e 291 CP, richiamati gli art. 41 cifra 3 cpv. 1 e 68 cifra 1 CP
; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violazione
del bando e ricettazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. DA 1412/2005 dell’11 aprile 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere preventivo sofferto);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 20
marzo 2003.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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