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Decisione

10.2005.168

entrata in Svizzera malgrado l'espulsione, ricettazione

3 maggio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 40

(quaranta) giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere preventivo

sofferto).

Considerandi

2.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il

20.03.2003

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 12 aprile 2005;

indetto il

dibattimento 3 maggio 2005, al quale sono comparsi l’accusato, il difensore DI

1, il AINQ 1 e l’interprete;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

Procuratore pubblico, il quale chiede in sostanza la conferma del decreto di

accusa;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato e fr. 500.- a

titolo di ripetibili;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

violazione del bando

1.2

ricettazione

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45

(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico di Lugano il 20 marzo 2003.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art.160 cifra 1 e 291 CP, richiamati gli art. 41 cifra 3 cpv. 1 e 68 cifra 1 CP

; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di violazione

del bando e ricettazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. DA 1412/2005 dell’11 aprile 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere preventivo sofferto);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 20

marzo 2003.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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