Lexipedia

Decisione

10.2005.169

velocità eccessiva quale grave infrazione alle norme della circolazione

27 maggio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i 45 giorni di detenzione e il periodo di prova di 4 anni. Aggiunge inoltre di

aver agito in quel modo poiché aveva grosse preoccupazioni per lo stato di

salute di sua madre la quale era a casa da sola. Si rimette per il resto al

prudente giudizio dell’autorità giudicante.

Posti a

giudizio, col consenso dell’accusato, i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di

grave infrazione alle norme

della circolazione, reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr., in

relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b

ONC, art. 22 cpv. 1 OSS,

per avere, a __________

il 13 febbraio 2005, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio

pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la

vettura __________ targata __________ alla velocità di 130 Km/h (dedotto il

margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,

malgrado il vigente limite di 80 Km/h.

Considerandi

2.

Ha agito in stato di necessità

(art. 34 CPS)?

3.

In caso di risposta affermativa

al quesito no. 1, quale pena deve essergli comminata?

4.

In caso di pena privativa della

libertà, deve essergli concesso il beneficio della sospensione condizionale

della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

5.

Deve essere revocato il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton

Ticino il 29.07.2002?

6.

La pena deve essere iscritta a

casellario giudiziale?

7.

A chi il carico delle spese

giudiziarie?

Letti ed

esaminati gli atti formanti l’incarto penale n. 10.2005.169;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 90 cifra 2 in

relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b

ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 9 cpv. 2, 18, 34 cpv. 2, 36, 41, 48, 49 e 63 CPS; 9 e

segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti n.

1, 4 e 6 e negativamente ai quesiti n. 2 e 5;

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di

grave infrazione alle norme

della circolazione,

per avere, a __________

il 13 febbraio 2005, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio

pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la

vettura __________ targata __________ alla velocità di 130 Km/h (dedotto il

margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,

malgrado il vigente limite di 80 Km/h.

E condanna ACCU

1.

1.

Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

2.

Alla multa di fr. 1'300.--

(milletrecento).

3.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento).

Ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS.

Assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e

3.

CPS).

Non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 29.07.2002, ma

ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

Le parti sono

state avvertite da questo giudice del loro diritto di presentare, per il suo

tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale

entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso

termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il giudice

supplente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1:

fr. 1300.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 1800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster