10.2005.169
velocità eccessiva quale grave infrazione alle norme della circolazione
27 maggio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.169
Data decisione, Autorità:
27.05.2005, PRPEN
Titolo:
velocità eccessiva quale grave infrazione alle norme della circolazione
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.169/ANC
DA
1212/2005
Bellinzona,
27
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia
Pontarolo
sedente con Lucia Andina in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto
colpevole di
grave infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, a __________
il 13 febbraio 2005, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio
pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la
vettura __________ targata __________ alla velocità di 130 Km/h (dedotto il
margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr., in relazione con gli
artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b
ONC, art. 22 cpv. 1 OSS,
perseguito con decreto d’accusa del 29 marzo
2005 no. DA 1212/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla
multa di fr. 1'300.--.
3. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.-.
4. Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10
(dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico del Canton Ticino il 29.07.2002, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il
periodo di prova.
5. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 11/12 aprile 2005;
indetto il
dibattimento 27 maggio 2005, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 18/20 maggio 2005 ha rinunciato ad
intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato e data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti agli
atti i documenti formanti l’incarto DA 1212/2005;
proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
acquiste definitivamente
agli atti ed assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura
penale n. 10.2005.169;
sentito l'accusato
per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale giudica esagerata
la pena proposta dal Procuratore pubblico, in particolare per quel che concerne
Fatti
i 45 giorni di detenzione e il periodo di prova di 4 anni. Aggiunge inoltre di
aver agito in quel modo poiché aveva grosse preoccupazioni per lo stato di
salute di sua madre la quale era a casa da sola. Si rimette per il resto al
prudente giudizio dell’autorità giudicante.
Posti a
giudizio, col consenso dell’accusato, i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di
grave infrazione alle norme
della circolazione, reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr., in
relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b
ONC, art. 22 cpv. 1 OSS,
per avere, a __________
il 13 febbraio 2005, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio
pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la
vettura __________ targata __________ alla velocità di 130 Km/h (dedotto il
margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 80 Km/h.
Considerandi
2.
Ha agito in stato di necessità
(art. 34 CPS)?
3.
In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1, quale pena deve essergli comminata?
4.
In caso di pena privativa della
libertà, deve essergli concesso il beneficio della sospensione condizionale
della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
5.
Deve essere revocato il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton
Ticino il 29.07.2002?
6.
La pena deve essere iscritta a
casellario giudiziale?
7.
A chi il carico delle spese
giudiziarie?
Letti ed
esaminati gli atti formanti l’incarto penale n. 10.2005.169;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 90 cifra 2 in
relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b
ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 9 cpv. 2, 18, 34 cpv. 2, 36, 41, 48, 49 e 63 CPS; 9 e
segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti n.
1, 4 e 6 e negativamente ai quesiti n. 2 e 5;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di
grave infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, a __________
il 13 febbraio 2005, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio
pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la
vettura __________ targata __________ alla velocità di 130 Km/h (dedotto il
margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 80 Km/h.
E condanna ACCU
1.
1.
Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2.
Alla multa di fr. 1'300.--
(milletrecento).
3.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento).
Ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
Assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e
3.
CPS).
Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 29.07.2002, ma
ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
Le parti sono
state avvertite da questo giudice del loro diritto di presentare, per il suo
tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale
entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso
termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice
supplente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1:
fr. 1300.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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