10.2005.17
Delibazione di decreto italiano che omologa una separazione consensuale: carattere definitivo.
2 novembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2005.17
Data decisione, Autorità:
02.11.2005, ICCA
Titolo:
Delibazione di decreto italiano che omologa una separazione consensuale: carattere definitivo.
DELIBAZIONE
RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE
art. 511 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
10.2005.17
Lugano
2 novembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
1° luglio 2005 presentata da
IS 1
(patrocinato dall'avv. RA 1 )
relativa
al decreto dell'8 marzo 2005 con cui il Tribunale di __________ ha omologato la
separazione consensuale tra l'istante e
CO 1
(patrocinata
dall'avv. RA 2, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che IS 1, cittadino italiano, e IS 1,
cittadina svizzera, si sono sposati il 15 settembre 2000 e che da tale
matrimonio è nato un figlio, A__________, il 19 gennaio 2001;
che
con decreto dell'8 marzo 2005 il Tribunale di __________ ha omologato in camera
di consiglio un verbale di separazione consensuale firmato dai coniugi, disciplinando
altresì le relazioni personali tra padre e figlio;
che IS 1
ha instato il 1° luglio 2005 davanti alla Camera civile di appello per la delibazione
di tale decreto;
che il 9
settembre 2005 il giudice delegato della Camera ha convocato le parti al
contraddittorio del 10 ottobre 2005;
che CO 1
ha comunicato il 5 ottobre 2005 di rinunciare alla comparizione;
che
all'udienza del 10 ottobre 2005 l'istante ha confermato la sua richiesta, precisando
di chiedere la delibazione del decreto sia per quanto riguarda la separazione
consensuale, sia per quanto riguarda il diritto alle relazioni personali con il
figlio (diritto di visita e di vacanza);
che nelle
circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,
secondo le norme della legge federale sul diritto intenzionale privato (art. 29
LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che per
quanto riguarda le questioni di stato civile, anzitutto, è compito
dell'autorità cantonale di vigilanza autorizzare l'iscrizione di decisioni o di
documenti stranieri nei corrispondenti registri svizzeri (art. 32 LDIP e 23 OSC
del 28 aprile 2004: RS 211.112.2; DTF 99 Ib 241 consid. 2);
che il
decreto emesso dal Tribunale di __________ riguarda bensì una cittadina
svizzera, ma non può considerarsi una decisione in materia di stato civile, la
separazione personale non essendo iscritta nei registri svizzeri (si veda l'art.
7 OSC del 28 aprile 2004);
che al
riguardo la procedura di delibazione giusta l'art. 29 LDIP è quindi ammissibile;
che
l'esecutività in Svizzera di decreti omologanti in Italia la separazione
consensuale dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto
comma e 737 del Codice di procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione
sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1°
giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio
1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301; La
nuova giurisprudenza civile commentata VII/1991, n. 1, pag. 49 nel mezzo);
che non è
più applicabile in tale ambito la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa
il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS
0.276.194.541), conclusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 cpv. 1
della Convenzione dell'Aia riserva solo la validità di trattati che contengono
disposizioni – specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF
1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non
Considerandi
deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e
l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);
che alla
Convenzione dell'Aia non soggiacciono invece “i provvedimenti o le condanne
accessori” pronunciati in sentenze di separazione o di divorzio, “segnatamente
le condanne di ordine pecuniario o le disposizioni circa l'assegnazione dei
figli” (art. 1 cpv. 2 della Convenzione stessa);
che a quest'ultimo
riguardo si applica la Convenzione concernente la competenza delle autorità e
la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni conclusa all'Aia il
5.
ottobre 1961 (RS 0.211.231.01), entrata in vigore per la Svizzera il 4 febbraio
1969.
e per l'Italia il 23 aprile 1995 (al proposito: Bucher, La couple en droit international privé, Basilea
2004, pag. 158, n. 455);
che, ad
ogni buon conto, sui requisiti di procedura in materia di delibazione né l'una
né l'altra Convenzione dell'Aia prevede norme particolari, sicché ogni Stato
disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze estere secondo il
proprio diritto interno (per la Convenzione dell'Aia del 1970: FF 1975 II 1342
a metà);
che, di
conseguenza, per quanto attiene alla procedura fa stato in Svizzera la legge
federale sul diritto internazionale privato;
che
occorre verificare, ciò premesso, se la decisione da delibare non possa più essere
impugnata con un rimedio giuridico ordinario o sia definitiva (art. 29 cpv. 1
lett. b LDIP);
che il
decreto con cui un Tribunale italiano omologa la separazione consensuale dei
coniugi è suscettibile di reclamo entro dieci giorni alla Corte d'appello (art.
739.
Codice di procedura civile; Picardi,
Codice di procedura civile, 2ª edizione, pag. 2413, n. 5 ad art. 711; Carpi/Taruffo, Commentario breve al
Codice di procedura civile, complemento giurisprudenziale, Padova 2004, n. VIII
ad art. 711);
che agli
atti figura unicamente, in concreto, una dichiarazione del 6 settembre 2005 in
cui il cancelliere del Tribunale di __________ attesta che il fascicolo del
processo relativo alla separazione delle parti si trova presso quel Tribunale;
che una
simile dichiarazione non basta, in mancanza di una qualsiasi conferma della
moglie, a documentare che contro il decreto di separazione non sia stato
introdotto reclamo;
che, non
gli fosse stato possibile ottenere una conferma da parte della moglie, l'istante
avrebbe potuto produrre almeno un atto di famiglia in cui risulti annotata la
separazione consensuale (art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n.
396/2000; Picardi, op. cit., loc.
cit.);
che, del
resto, in altri casi questa Camera ha avuto modo di delibare decreti di omologazione
relativi a separazioni consensuali in esito ai quali il Tribunale competente
attestava che “non risultano depositati ricorsi di modifica delle condizioni di
separazione” (dichiarazione 4 settembre 2001 del cancelliere del Tribunale ordinario
di Milano: I CCA, sentenza inc. 10.2001.27 del 24 settembre 2001; dichiarazione
19.
aprile 2004 del cancelliere del Tribunale di Imperia: I CCA, sentenza inc.
10.2004.3
del 15 settembre 2004);
che mal
si intravede perché nella fattispecie il cancelliere del Tribunale di __________
non avrebbe potuto rilasciare una dichiarazione analoga;
che, per
concludere, nelle condizioni descritte il decreto in rassegna non può
ritenersi “definitivo”, onde il rigetto della delibazione;
che i
costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non
si giustifica di assegnare ripetibili, la convenuta non essendosi costituita in
giudizio;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è respinta.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.
–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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