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Decisione

10.2005.17

Delibazione di decreto italiano che omologa una separazione consensuale: carattere definitivo.

2 novembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

1° luglio 2005 presentata da

IS 1

(patrocinato dall'avv. RA 1 )

relativa

al decreto dell'8 marzo 2005 con cui il Tribunale di __________ ha omologato la

separazione consensuale tra l'istante e

CO 1

(patrocinata

dall'avv. RA 2, );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta

l'istanza di delibazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che IS 1, cittadino italiano, e IS 1,

cittadina svizzera, si sono sposati il 15 settembre 2000 e che da tale

matrimonio è nato un figlio, A__________, il 19 gennaio 2001;

che

con decreto dell'8 marzo 2005 il Tribunale di __________ ha omologato in camera

di consiglio un verbale di separazione consensuale firmato dai coniugi, disciplinando

altresì le relazioni personali tra padre e figlio;

che IS 1

ha instato il 1° luglio 2005 davanti alla Camera civile di appello per la delibazione

di tale decreto;

che il 9

settembre 2005 il giudice delegato della Camera ha convocato le parti al

contraddittorio del 10 ottobre 2005;

che CO 1

ha comunicato il 5 ottobre 2005 di rinunciare alla comparizione;

che

all'udienza del 10 ottobre 2005 l'istante ha confermato la sua richiesta, precisando

di chiedere la delibazione del decreto sia per quanto riguarda la separazione

consensuale, sia per quanto riguarda il diritto alle relazioni personali con il

figlio (diritto di visita e di vacanza);

che nelle

circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che

la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,

secondo le norme della legge federale sul diritto intenzionale privato (art. 29

LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che per

quanto riguarda le questioni di stato civile, anzitutto, è compito

dell'autorità cantonale di vigilanza autorizzare l'iscrizione di decisioni o di

documenti stranieri nei corrispondenti registri svizzeri (art. 32 LDIP e 23 OSC

del 28 aprile 2004: RS 211.112.2; DTF 99 Ib 241 consid. 2);

che il

decreto emesso dal Tribunale di __________ riguarda bensì una cittadina

svizzera, ma non può considerarsi una decisione in ma­teria di stato civile, la

separazione personale non essendo iscrit­ta nei registri svizzeri (si veda l'art.

7 OSC del 28 aprile 2004);

che al

riguardo la procedura di delibazione giusta l'art. 29 LDIP è quindi ammissibile;

che

l'esecutività in Svizzera di decreti omologanti in Italia la separazione

consensuale dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto

comma e 737 del Codice di procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione

sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1°

giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio

1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301; La

nuova giurisprudenza civile commentata VII/1991, n. 1, pag. 49 nel mezzo);

che non è

più applicabile in tale ambito la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa

il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS

0.276.194.541), conclusa a Roma il 3 gen­naio 1933, sia perché l'art. 18 cpv. 1

della Convenzione dell'Aia riserva solo la validità di trattati che contengono

disposizioni – specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF

1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizze­ra “non

Considerandi

deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e

l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);

che alla

Convenzione dell'Aia non soggiacciono invece “i provvedimenti o le condanne

accessori” pronunciati in sentenze di separazione o di divorzio, “segnatamente

le condanne di ordine pecuniario o le disposizioni circa l'assegnazione dei

figli” (art. 1 cpv. 2 della Convenzione stessa);

che a quest'ultimo

riguardo si applica la Convenzione concernente la competenza delle autorità e

la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni conclusa all'Aia il

5.

ottobre 1961 (RS 0.211.231.01), entrata in vigore per la Svizzera il 4 febbraio

1969.

e per l'Italia il 23 aprile 1995 (al proposito: Bucher, La cou­ple en droit international privé, Basilea

2004, pag. 158, n. 455);

che, ad

ogni buon conto, sui requisiti di procedura in materia di delibazione né l'una

né l'altra Convenzione dell'Aia prevede norme particolari, sicché ogni Stato

disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze estere secondo il

proprio diritto interno (per la Convenzione dell'Aia del 1970: FF 1975 II 1342

a metà);

che, di

conseguenza, per quanto attiene alla procedura fa stato in Svizzera la legge

federale sul diritto internazionale privato;

che

occorre verificare, ciò premesso, se la decisione da delibare non possa più essere

impugnata con un rimedio giuridico ordinario o sia definitiva (art. 29 cpv. 1

lett. b LDIP);

che il

decreto con cui un Tribunale italiano omologa la separazio­ne consensuale dei

coniugi è suscettibile di reclamo entro dieci giorni alla Corte d'appello (art.

739.

Codice di procedura civile; Picardi,

Codice di procedura civile, 2ª edizione, pag. 2413, n. 5 ad art. 711; Carpi/Taruffo, Commentario breve al

Codice di procedura civile, complemento giurisprudenziale, Padova 2004, n. VIII

ad art. 711);

che agli

atti figura unicamente, in concreto, una dichiarazione del 6 settembre 2005 in

cui il cancelliere del Tribunale di __________ attesta che il fascicolo del

processo relativo alla separazione delle parti si trova presso quel Tribunale;

che una

simile dichiarazione non basta, in mancanza di una qualsiasi con­ferma della

moglie, a documentare che contro il decreto di separazione non sia stato

introdotto reclamo;

che, non

gli fosse stato possibile ottenere una conferma da parte della moglie, l'istante

avrebbe potuto produrre almeno un atto di famiglia in cui risulti annotata la

separazione consensuale (art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n.

396/2000; Picardi, op. cit., loc.

cit.);

che, del

resto, in altri casi questa Camera ha avuto modo di delibare decreti di omologazione

relativi a separazioni consensuali in esito ai quali il Tribunale competente

attestava che “non risultano depositati ricorsi di modifica delle condizioni di

separazione” (dichiarazione 4 settembre 2001 del cancelliere del Tribunale ordinario

di Milano: I CCA, sentenza inc. 10.2001.27 del 24 settembre 2001; dichiarazione

19.

aprile 2004 del cancelliere del Tribunale di Imperia: I CCA, sentenza inc.

10.2004.3

del 15 settembre 2004);

che mal

si intravede perché nella fattispecie il cancelliere del Tribunale di __________

non avrebbe potuto rilasciare una dichiarazione analoga;

che, per

concludere, nelle condizioni descritte il decreto in rassegna non può

ritenersi “definitivo”, onde il rigetto della delibazione;

che i

costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non

si giustifica di assegnare ripetibili, la convenuta non essendosi costituita in

giudizio;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza

è respinta.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

sono

posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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