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Decisione

10.2005.173

opposizione della parte civile unicamente sulla commisurazione della pena

19 maggio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni, pena totalmente aggiuntiva a quella di 5

(cinque) giorni di detenzione decretata dalla Pretura penale di Bellinzona in

data 11 febbraio 2005.

Considerandi

2.

Alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10

(dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico il 7 luglio 2003.

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

4.

La

parte civile __________ è rinviata al foro civile per le pretese di

corrispondente natura.

vista l'opposizione

interposta in data 23 marzo 2005 dalla parte civile;

considerato che

per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di

inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte

contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

che

la parte civile ha giustificato la propria opposizione sostenendo che non era

suo “scopo mandare in prigione” l’imputato, ma semplicemente far sì che “si

calmasse e si rendesse conto di ciò”;

che

da tale scritto si deve desumere che la parte in questione intenda contestare

esclusivamente la quantificazione della pena, rispettivamente il tipo;

che,

a norma dell’art. 251 CPP, la parte civile si può esprimere esclusivamente in

merito alla colpevolezza dell’imputato ed al risarcimento dei danni, ma non può

prendere posizione sulla pena in quanto tale;

che

lo stesso principio vale pure in merito all’impugnazione del decreto d’accusa;

che

l’opposizione è pertanto da considerare irricevibile;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l'incarto sarà retrocesso al Sostituto

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 30.-- sono a carico

dell'opponente.

4.

Intimazione

a:

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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