10.2005.173
opposizione della parte civile unicamente sulla commisurazione della pena
19 maggio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2005.173
Data decisione, Autorità:
19.05.2005, PRPEN
Titolo:
opposizione della parte civile unicamente sulla commisurazione della pena
ARRINGA O CONCLUSIONE DELLE PARTI
art. 208 CPPT 1994
art. 210 CPPT 1994
art. 251 cpv. 3 CPPT 1994
Incarto
n.
10.2005.173
DA
913/2005
Bellinzona
19
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco
Agustoni per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole
di ripetute lesioni semplici (con un oggetto pericoloso), consumate e
mancate, appropriazione indebita, minaccia e contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti;
fatti avvenuti nel
corso del 2004 e dal 2 ottobre 2002 all’11 novembre 2004 ad __________;
reati
previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 1, 138 cifra 1, 180
cpv. 2 CPS e 19a LStup;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA 913/2005 di data 9 marzo 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna:
Fatti
1. Alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni, pena totalmente aggiuntiva a quella di 5
(cinque) giorni di detenzione decretata dalla Pretura penale di Bellinzona in
data 11 febbraio 2005.
Considerandi
2.
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10
(dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico il 7 luglio 2003.
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
4.
La
parte civile __________ è rinviata al foro civile per le pretese di
corrispondente natura.
vista l'opposizione
interposta in data 23 marzo 2005 dalla parte civile;
considerato che
per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di
inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte
contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che
la parte civile ha giustificato la propria opposizione sostenendo che non era
suo “scopo mandare in prigione” l’imputato, ma semplicemente far sì che “si
calmasse e si rendesse conto di ciò”;
che
da tale scritto si deve desumere che la parte in questione intenda contestare
esclusivamente la quantificazione della pena, rispettivamente il tipo;
che,
a norma dell’art. 251 CPP, la parte civile si può esprimere esclusivamente in
merito alla colpevolezza dell’imputato ed al risarcimento dei danni, ma non può
prendere posizione sulla pena in quanto tale;
che
lo stesso principio vale pure in merito all’impugnazione del decreto d’accusa;
che
l’opposizione è pertanto da considerare irricevibile;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l'incarto sarà retrocesso al Sostituto
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
La
tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 30.-- sono a carico
dell'opponente.
4.
Intimazione
a:
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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