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Decisione

10.2005.175

per aver venduto ripetutamente "bolas" e cosumato ripetutamente cocaina

10 maggio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, in località imprecisate del canton Ticino nel

corso del 2005, ripetutamente consumato un quantitativo imprecisato di cocaina:

reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di

tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 6 aprile

2005 n. DA 1371/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

A valere quale pena parzialmente

aggiuntiva a quella inflittagli il 20.09.2004 dalla Magistratura dei minorenni

del Canton Ticino.

1. Alla pena di 60 (sessanta)

giorni di detenzione.

Considerandi

2.

Alla pena accessoria

dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di

3.

(tre) anni.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

4.

Ordina la confisca del

telefono cellulare marca Nokia con relativa scheda

Sunrise ed un foglietto

contenente codici PIN sequestrati dalla polizia il 10

marzo 2005;

e

infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, a __________ nel corso del 2004, ripetutamente

venduto a __________ cocaina sottoforma di "bolas" per un

quantitativo complessivo pari ad almeno ca. 10 grammi,

reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di

tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 28 aprile

2005.

n. DA 1695/2005 del Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona, che

propone la condanna:

A valere quale pena aggiuntiva

a quella inflittagli il 6 aprile 2005 n. DA 1371/2005 del Procuratore pubblico

Mario Branda, Bellinzona.

1.

Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione, da espiare.

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

viste le opposizioni ai decreti di

accusa interposta tempestivamente in data 11 aprile 2005 e 2 maggio 2005;

indetto il

dibattimento 10 maggio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente,

il suo difensore, l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettere 20

aprile 2005 e 9 maggio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma dei decreti di accusa impugnati;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede in

sostanza il proscioglimento dell’accusato per mancanza di prove per il reato di

ripetuta infrazione alla LStup e in via subordinata, nel caso il suo

patrocinato fosse riconosciuto colpevole dei reati oggetto del presente

procedimento, la riduzione della pena a sessanta giorni di detenzione rimettendosi

al giudice per quanto riguarda la pena accessoria dell’espulsione;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se __________ è autore

colpevole di:

1.1

ripetuta infrazione alla

Legge federale sugli stupefacenti

1.2

ripetuta contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per i fatti descritti nei

decreti di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere inflitta la pena

accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

4.

Se deve essere ordinata la

confisca del telefono cellulare marca Nokia con relativa scheda Sunrise ed un

foglietto contenente codici PIN sequestrati dalla polizia il 10 marzo 2005.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 19 cifra 1, 19 a cifra 1 LStup; 1 OCP 1; 55, 58, 63, 68 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara

ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

infrazione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di

accusa n. DA 1371/2005 del 6 aprile 2005 e n. DA 1695/2005 del 28 aprile 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo sofferto.

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- .

condanna __________ alla pena accessoria

dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

ordina la confisca del

telefono cellulare marca Nokia con relativa scheda Sunrise ed un foglietto

contenente codici PIN sequestrati dalla polizia il 10 marzo 2005.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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