10.2005.175
per aver venduto ripetutamente "bolas" e cosumato ripetutamente cocaina
10 maggio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.175
Data decisione, Autorità:
10.05.2005, PRPEN
Titolo:
per aver venduto ripetutamente "bolas" e cosumato ripetutamente cocaina
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2005.175, 10.2005.203/pg
DA
1371/2005
Bellinzona
10
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DUF 1
)
prevenuto colpevole di
1. ripetuta infrazione alla
LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, ripetutamente venduto cocaina sottoforma di
"bolas" per un quantitativo complessivo pari a ca. 7 grammi,
e
meglio per avere, nelle sottoelencate occasioni e circostanze:
1.1
fra
il mese di agosto 2003 e il mese di settembre 2003 a __________, ripetutamente
venduto a __________, un quantitativo complessivo di ca. 10 "bolas"
di cocaina;
1.2
fra
il mese di agosto 2003 e il mese di novembre 2004 a __________ ripetutamente
venduto a __________, un quantitativo complessivo di ca. 5 "bolas" di
cocaina;
reato
previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
Fatti
2. ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, in località imprecisate del canton Ticino nel
corso del 2005, ripetutamente consumato un quantitativo imprecisato di cocaina:
reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 6 aprile
2005 n. DA 1371/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
A valere quale pena parzialmente
aggiuntiva a quella inflittagli il 20.09.2004 dalla Magistratura dei minorenni
del Canton Ticino.
1. Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione.
Considerandi
2.
Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di
3.
(tre) anni.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
4.
Ordina la confisca del
telefono cellulare marca Nokia con relativa scheda
Sunrise ed un foglietto
contenente codici PIN sequestrati dalla polizia il 10
marzo 2005;
e
infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, a __________ nel corso del 2004, ripetutamente
venduto a __________ cocaina sottoforma di "bolas" per un
quantitativo complessivo pari ad almeno ca. 10 grammi,
reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 28 aprile
2005.
n. DA 1695/2005 del Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona, che
propone la condanna:
A valere quale pena aggiuntiva
a quella inflittagli il 6 aprile 2005 n. DA 1371/2005 del Procuratore pubblico
Mario Branda, Bellinzona.
1.
Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione, da espiare.
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
viste le opposizioni ai decreti di
accusa interposta tempestivamente in data 11 aprile 2005 e 2 maggio 2005;
indetto il
dibattimento 10 maggio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente,
il suo difensore, l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettere 20
aprile 2005 e 9 maggio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma dei decreti di accusa impugnati;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in
sostanza il proscioglimento dell’accusato per mancanza di prove per il reato di
ripetuta infrazione alla LStup e in via subordinata, nel caso il suo
patrocinato fosse riconosciuto colpevole dei reati oggetto del presente
procedimento, la riduzione della pena a sessanta giorni di detenzione rimettendosi
al giudice per quanto riguarda la pena accessoria dell’espulsione;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se __________ è autore
colpevole di:
1.1
ripetuta infrazione alla
Legge federale sugli stupefacenti
1.2
ripetuta contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per i fatti descritti nei
decreti di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere inflitta la pena
accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.
4.
Se deve essere ordinata la
confisca del telefono cellulare marca Nokia con relativa scheda Sunrise ed un
foglietto contenente codici PIN sequestrati dalla polizia il 10 marzo 2005.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 19 cifra 1, 19 a cifra 1 LStup; 1 OCP 1; 55, 58, 63, 68 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara
ACCU 1
autore colpevole di ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di
accusa n. DA 1371/2005 del 6 aprile 2005 e n. DA 1695/2005 del 28 aprile 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo sofferto.
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- .
condanna __________ alla pena accessoria
dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
ordina la confisca del
telefono cellulare marca Nokia con relativa scheda Sunrise ed un foglietto
contenente codici PIN sequestrati dalla polizia il 10 marzo 2005.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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