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Decisione

10.2005.180

minaccia all'ex datore di lavoro

12 luglio 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti qui in discussione sono

direttamente collegati proprio con l’interruzione del rapporto di lavoro tra le

parti. In effetti il signor ACCU 1 ha ritirato la relativa corrispondenza in

data 31 marzo 2004. La notizia lo ha, a suo dire, colto di sorpresa, ma

soprattutto, proprio perché inaspettata e secondo lui ingiusta, ne ha cagionato

una forte irritazione.

Intenzionato a discuterne

immediatamente con il signor LESA 1, dal quale pretendeva delle spiegazioni, il

prevenuto si è quindi diretto verso la sede della ditta. Lungo il percorso

però, egli ha notato il veicolo del principale parcheggiato all’altezza del Bar

__________ di __________. Avvicinandosi all’esercizio pubblico, ha quindi scorto

la parte civile in compagnia del proprio cognato __________ proprio nel

frangente in cui stavano uscendo dallo stesso dopo aver consumato una bibita.

La discussione che è sorta tra

l’imputato ed il proprio principale si è ben presto animata ed entrambi hanno alzato

i toni, mentre il signor __________ è rimasto in disparte, evitando di

intromettersi in una questione che considerava non concernerlo.

3. Secondo la versione del

querelante, nel corso della summenzionata lite, l’imputato avrebbe pronunciato

la seguente frase, a lui indirizzata: “Questa non la voglio, ricordati che io

sono albanese, ti taglio in cento pezzi te e la tua famiglia” (cfr. verbale di

interrogatorio 1. aprile 2004 del signor LESA 1, pag. 2).

L’accusato, dal canto suo, ha

sempre negato di aver formulato una simile minaccia, sostenendo di avere al

massimo detto “sei un bastardo” (cfr. suo verbale di interrogatorio del 29

giugno 2004, pag. 3, confermato poi con il verbale 18 gennaio 2005, pag. 1).

4. Sentito in un secondo tempo, il

12 gennaio 2005, il signor __________, ha confermato di aver sentito il signor ACCU

1 rivolgersi alla parte civile dicendo: ”ti faccio in cento pezzi te e la tua

famiglia” (cfr. suo verbale di interrogatorio, pag. 1).

L’istruttoria di causa non ha

fornito alcun elemento che permetta di ritenere inaffidabile la dichiarazione

del teste, il quale, se da un lato ha un legame famigliare con il signor LESA 1,

dall’altro è risultato essere collega di lavoro ed in buoni rapporti con il

signor ACCU 1.

Nemmeno il fatto che questi di

tutta la discussione ricordi soltanto la frase controversa è sufficiente a

rendere inattendibile la sua deposizione.

Sulla scorta delle asserzioni

del signor __________ e di quanto sostenuto dal querelante, si può

legittimamente concludere che la versione da loro fornita della vicenda - con

esclusivo riferimento agli aspetti contemplati nel decreto d’accusa qui in

esame - rispecchi quanto avvenuto realmente.

5. L’art. 180 CPS punisce, su

querela di parte, con la detenzione o con la multa chi, usando grave minaccia,

incute spavento o timore a una persona.

Con la querela del signor LESA

1, verbalizzata in data 1. aprile 2004 e quindi ossequiosa dei termini fissati

dall’art. 29 CPS, i presupposti per la persecuzione penale del reato sono

adempiti.

6. Elementi oggettivi costitutivi

della fattispecie sono l’esistenza di una minaccia grave, pronunciata

illecitamente, di un grave spavento della vittima e di un legame di causalità

tra i due.

E’ considerata minaccia grave ai

sensi della norma penale in questione quella che è oggettivamente atta a

suscitare in colui che è stato preso di mira il timore di un pregiudizio per sé

o per persone a lui vicine, la cui realizzazione appare dipendente dalla volontà

del reo (DTF 106 IV 128 consid. a). Non è però necessario che quest’ultimo

abbia effettivamente la possibilità d’influenzare la realizzazione di quanto da

lui paventato. Nemmeno richiesto è che l’atto pregiudizievole possa

effettivamente verificarsi.

La gravità dell’intimidazione

deve essere soppesata in maniera neutrale, sulla scorta di criteri generici e

non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima. Un simile esame

deve avvenire in considerazione di tutte le circostanze nelle quali i fatti si

sono svolti.

Nel caso specifico è indubbio

che la frase “ti faccio in cento pezzi te e la tua famiglia”, proferita da un dipendente

- con moglie e figli a carico - appena licenziato e che si è trovato in

difficoltà da un momento all’altro, sia oggettivamente idonea a spaventare il

destinatario della stessa, soprattutto tenuto presente che questi è proprio il

datore di lavoro che gli ha inviato la disdetta.

Essendo l’evento preannunciato,

cioè l’eliminazione fisica di tutta la famiglia della parte civile, illecito,

deve essere considerata tale anche la minaccia (cfr. B. Corboz, Les

infractions en droit suisse, Vol. I, pag. 645).

7. Affinché si possa giungere ad

una condanna ex art. 180 CPS è necessario che la minaccia in questione abbia

effettivamente incusso timore nella vittima. Non è quindi sufficiente che

questa abbia preso coscienza di esser stata minacciata, ma occorre che essa sia

stata realmente allarmata.

Il signor LESA 1 ha sempre

sostenuto di aver preso molto sul serio le dichiarazioni del signor ACCU 1 e di

essersi sentito in pericolo (cfr. suo verbale del 1. aprile 2004, pag. 3 e

dichiarazioni rese durante il dibattimento). Agli atti si trova pure una

segnalazione scritta indirizzata al ministero pubblico (cfr. atto n. 3), con la

quale ha segnalato nuove minacce da parte dell’imputato e ribadito i propri

timori.

In occasione della sua

audizione il teste __________ ha sostenuto: “A mio parere non penso che sia

stata una vera minaccia, affermo che ACCU 1 era arrabbiato, ma a mio parere è

stato più uno sfogo per il fatto che a quanto mi risultava aveva ricevuto la

lettera di licenziamento dal LESA 1, suo datore di lavoro” (cfr. suo

verbale di interrogatorio 12 gennaio 2004, pag. 2).

Questa dichiarazione appare una

semplice valutazione soggettiva delle circostanze e come tale non può fungere

da fondamento per il giudizio. A confermare il fatto che le considerazioni del

teste sono poco attendibili ci ha pensato proprio egli stesso nell’ultima fase

della sua verbalizzazione, laddove ha dichiarato: “D: Il fatto successo

quella mattina del 31 marzo 2004 ha avuto qualche effetto nei suoi confronti o

con la sua famiglia? R: da parte mia come della mia famiglia non ha avuto alcun

effetto dal momento che non ero parte in causa, per contro posso solo dire che

in un primo tempo sia mia sorella (moglie del LESA 1) ed i loro bambini erano

piuttosto impauriti di quanto successo. Comunque la situazione non è degenerata

in fatti e tutto si è calmato”. Ciò attesta come le minacce fossero state prese

sul serio da chi ne è stato preso di mira.

Dall’insieme delle risultanze

istruttorie si può quindi desumere che la vittima sia stata intimorita dalle

frasi pronunciate dall’imputato.

Dal punto di vista soggettivo,

il reato di minaccia è adempito se commesso intenzionalmente.

La questione non desta qui

particolari problemi, ritenuto che la frase è stata pronunciata dall’imputato

in un momento d’ira ma comunque in uno stato di piena coscienza.

8. Secondo l'art. 63 CPS, il

giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a

delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.

Nella fattispecie va anzitutto

tenuto conto della gravità della minaccia proferita, che ha avuto quale oggetto

l’incolumità fisica (per non dire la vita) della parte civile e dei suoi

familiari.

D’altro canto, oltre al fatto

che l’imputato è incensurato ed ha sempre tenuto una buona condotta, non si

possono trascurare le circostanze nelle quali il reato è stato commesso. Il

signor ACCU 1, in effetti, si è all’improvviso ritrovato senza occupazione e

salario, licenziato da un principale che lo ha fatto lavorare anche i sabati e

le domeniche (come sostenuto da lui al dibattimento e non confutato dal signor LESA

1, pure presente in aula), retribuendolo con un salario che non si può di certo

definire faraonico e che aveva da alcuni mesi smesso inspiegabilmente di

corrispondergli. E’ comprensibile quindi che egli si sia sentito tradito e nel

contempo perso.

A ciò va aggiunto che la

personalità della parte lesa emersa dal processo lascia ben comprendere come

sia stato possibile che la discussione sia degenerata quasi immediatamente. In

effetti il signor LESA 1, dopo aver rifiutato qualsiasi proposta di soluzione

bonale avanzata dal giudice, si è a più riprese lasciato andare a

considerazioni poco edificanti di stampo razzista ed ha tranquillamente ammesso

di avere contattato in più occasioni i responsabili dell’Ufficio stranieri

cantonale per far sì che l’imputato venisse allontanato dal suolo elvetico, mosso

da spirito vendicativo e privo del minimo senso di umanità. Discorso analogo

vale per i modi con i quali egli ha ostacolato (ed ostacola, visto che versa

rate di importi minimi) il proprio dipendente nell’incasso dei salari arretrati

dovutigli per gli ultimi mesi di lavoro prestato e mai retribuito.

In un simile contesto, la

gravità degli atti contestati all’accusato deve essere notevolmente

ridimensionata, evitando comunque di venir minimizzata oltre misura. Si

giustifica pertanto di ridurre la multa proposta dal Sostituto Procuratore

pubblico a fr. 50.--.

9. La tassa di giustizia e le spese

della presente procedura sono poste a carico del signor ACCU 1. Non si riconoscono

ripetibili.

visti gli art. 180 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

minaccia, art. 180 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1088/2005 del 21

marzo 2005;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 50.--

(cinquanta);

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

respinge la richiesta di

riconoscimento di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 multa

fr. 525.00 tassa

di giustizia

fr. 75.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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