10.2005.180
minaccia all'ex datore di lavoro
12 luglio 2005Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.180
Data decisione, Autorità:
12.07.2005, PRPEN
Titolo:
minaccia all'ex datore di lavoro
MINACCIA
art. 180 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.180
DA
1088/2005
Bellinzona
12
luglio 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di minaccia,
per avere, in data 31 marzo
2004, a __________, nei pressi del EP __________, usando grave minaccia incusso
timore a LESA 1 e meglio proferendo la seguente espressione “ti faccio in
cento pezzi te e la tua famiglia”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 180 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1088/2005
di data 21 marzo 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.
3. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 4 aprile 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 12 luglio 2005,
al quale hanno partecipato l’imputato, assistito del proprio difensore, e la
parte lesa, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’esame della parte lesa;
sentito il difensore, il quale evidenzia
come non siano dati gli elementi costitutivi oggettivi del reato in questione,
quali la gravità della minaccia, lo spavento ed il timore. Rileva inoltre la
poca credibilità della testimonianza del cognato della parte lesa, il quale ha
comunque affermato che non si è trattato di una minaccia, ma unicamente di uno
sfogo. Contesta infine che, se di minaccia si è trattato, la parte lesa sia
stata intimorita, in considerazione dei suoi numerosi precedenti penali e della
lunga lista di attestati di carenza di beni a suo carico. In conclusione,
chiede pertanto il proscioglimento del proprio patrocinato, protestando tasse,
spese e ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa n. DA 1088/2005 del 21 marzo 2005?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1 è nato il __________ a __________
(__________). Nel giugno 1999 egli è arrivato nel nostro Paese come richiedente
d’asilo, accompagnato dalla moglie e dai tre figli.
Attualmente essi risiedono in
Svizzera con un permesso F.
Nel luglio del 2002 egli ha
iniziato a lavorare presso l’impresa di pittura del signor LESA 1, con un
salario che mensilmente raggiungeva, secondo quanto da lui sostenuto, circa fr.
3'000.--. Agli atti si trova un contratto di lavoro a tempo illimitato, regolarmente
sottoscritto dalle parti e datato 24 febbraio 2003, con il quale esse si sono
accordate per un salario mensile di fr. 4'100.-- lordi, per 12 mensilità (cfr. allegati
atto n. 2).
2. Il 29 marzo 2004 la qui parte
civile ha comunicato all’imputato, per mezzo di lettera raccomandata, che
sarebbe stato licenziato con effetto al 30 aprile 2004 (cfr. allegati atto n.
1).
Fatti
I fatti qui in discussione sono
direttamente collegati proprio con l’interruzione del rapporto di lavoro tra le
parti. In effetti il signor ACCU 1 ha ritirato la relativa corrispondenza in
data 31 marzo 2004. La notizia lo ha, a suo dire, colto di sorpresa, ma
soprattutto, proprio perché inaspettata e secondo lui ingiusta, ne ha cagionato
una forte irritazione.
Intenzionato a discuterne
immediatamente con il signor LESA 1, dal quale pretendeva delle spiegazioni, il
prevenuto si è quindi diretto verso la sede della ditta. Lungo il percorso
però, egli ha notato il veicolo del principale parcheggiato all’altezza del Bar
__________ di __________. Avvicinandosi all’esercizio pubblico, ha quindi scorto
la parte civile in compagnia del proprio cognato __________ proprio nel
frangente in cui stavano uscendo dallo stesso dopo aver consumato una bibita.
La discussione che è sorta tra
l’imputato ed il proprio principale si è ben presto animata ed entrambi hanno alzato
i toni, mentre il signor __________ è rimasto in disparte, evitando di
intromettersi in una questione che considerava non concernerlo.
3. Secondo la versione del
querelante, nel corso della summenzionata lite, l’imputato avrebbe pronunciato
la seguente frase, a lui indirizzata: “Questa non la voglio, ricordati che io
sono albanese, ti taglio in cento pezzi te e la tua famiglia” (cfr. verbale di
interrogatorio 1. aprile 2004 del signor LESA 1, pag. 2).
L’accusato, dal canto suo, ha
sempre negato di aver formulato una simile minaccia, sostenendo di avere al
massimo detto “sei un bastardo” (cfr. suo verbale di interrogatorio del 29
giugno 2004, pag. 3, confermato poi con il verbale 18 gennaio 2005, pag. 1).
4. Sentito in un secondo tempo, il
12 gennaio 2005, il signor __________, ha confermato di aver sentito il signor ACCU
1 rivolgersi alla parte civile dicendo: ”ti faccio in cento pezzi te e la tua
famiglia” (cfr. suo verbale di interrogatorio, pag. 1).
L’istruttoria di causa non ha
fornito alcun elemento che permetta di ritenere inaffidabile la dichiarazione
del teste, il quale, se da un lato ha un legame famigliare con il signor LESA 1,
dall’altro è risultato essere collega di lavoro ed in buoni rapporti con il
signor ACCU 1.
Nemmeno il fatto che questi di
tutta la discussione ricordi soltanto la frase controversa è sufficiente a
rendere inattendibile la sua deposizione.
Sulla scorta delle asserzioni
del signor __________ e di quanto sostenuto dal querelante, si può
legittimamente concludere che la versione da loro fornita della vicenda - con
esclusivo riferimento agli aspetti contemplati nel decreto d’accusa qui in
esame - rispecchi quanto avvenuto realmente.
5. L’art. 180 CPS punisce, su
querela di parte, con la detenzione o con la multa chi, usando grave minaccia,
incute spavento o timore a una persona.
Con la querela del signor LESA
1, verbalizzata in data 1. aprile 2004 e quindi ossequiosa dei termini fissati
dall’art. 29 CPS, i presupposti per la persecuzione penale del reato sono
adempiti.
6. Elementi oggettivi costitutivi
della fattispecie sono l’esistenza di una minaccia grave, pronunciata
illecitamente, di un grave spavento della vittima e di un legame di causalità
tra i due.
E’ considerata minaccia grave ai
sensi della norma penale in questione quella che è oggettivamente atta a
suscitare in colui che è stato preso di mira il timore di un pregiudizio per sé
o per persone a lui vicine, la cui realizzazione appare dipendente dalla volontà
del reo (DTF 106 IV 128 consid. a). Non è però necessario che quest’ultimo
abbia effettivamente la possibilità d’influenzare la realizzazione di quanto da
lui paventato. Nemmeno richiesto è che l’atto pregiudizievole possa
effettivamente verificarsi.
La gravità dell’intimidazione
deve essere soppesata in maniera neutrale, sulla scorta di criteri generici e
non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima. Un simile esame
deve avvenire in considerazione di tutte le circostanze nelle quali i fatti si
sono svolti.
Nel caso specifico è indubbio
che la frase “ti faccio in cento pezzi te e la tua famiglia”, proferita da un dipendente
- con moglie e figli a carico - appena licenziato e che si è trovato in
difficoltà da un momento all’altro, sia oggettivamente idonea a spaventare il
destinatario della stessa, soprattutto tenuto presente che questi è proprio il
datore di lavoro che gli ha inviato la disdetta.
Essendo l’evento preannunciato,
cioè l’eliminazione fisica di tutta la famiglia della parte civile, illecito,
deve essere considerata tale anche la minaccia (cfr. B. Corboz, Les
infractions en droit suisse, Vol. I, pag. 645).
7. Affinché si possa giungere ad
una condanna ex art. 180 CPS è necessario che la minaccia in questione abbia
effettivamente incusso timore nella vittima. Non è quindi sufficiente che
questa abbia preso coscienza di esser stata minacciata, ma occorre che essa sia
stata realmente allarmata.
Il signor LESA 1 ha sempre
sostenuto di aver preso molto sul serio le dichiarazioni del signor ACCU 1 e di
essersi sentito in pericolo (cfr. suo verbale del 1. aprile 2004, pag. 3 e
dichiarazioni rese durante il dibattimento). Agli atti si trova pure una
segnalazione scritta indirizzata al ministero pubblico (cfr. atto n. 3), con la
quale ha segnalato nuove minacce da parte dell’imputato e ribadito i propri
timori.
In occasione della sua
audizione il teste __________ ha sostenuto: “A mio parere non penso che sia
stata una vera minaccia, affermo che ACCU 1 era arrabbiato, ma a mio parere è
stato più uno sfogo per il fatto che a quanto mi risultava aveva ricevuto la
lettera di licenziamento dal LESA 1, suo datore di lavoro” (cfr. suo
verbale di interrogatorio 12 gennaio 2004, pag. 2).
Questa dichiarazione appare una
semplice valutazione soggettiva delle circostanze e come tale non può fungere
da fondamento per il giudizio. A confermare il fatto che le considerazioni del
teste sono poco attendibili ci ha pensato proprio egli stesso nell’ultima fase
della sua verbalizzazione, laddove ha dichiarato: “D: Il fatto successo
quella mattina del 31 marzo 2004 ha avuto qualche effetto nei suoi confronti o
con la sua famiglia? R: da parte mia come della mia famiglia non ha avuto alcun
effetto dal momento che non ero parte in causa, per contro posso solo dire che
in un primo tempo sia mia sorella (moglie del LESA 1) ed i loro bambini erano
piuttosto impauriti di quanto successo. Comunque la situazione non è degenerata
in fatti e tutto si è calmato”. Ciò attesta come le minacce fossero state prese
sul serio da chi ne è stato preso di mira.
Dall’insieme delle risultanze
istruttorie si può quindi desumere che la vittima sia stata intimorita dalle
frasi pronunciate dall’imputato.
Dal punto di vista soggettivo,
il reato di minaccia è adempito se commesso intenzionalmente.
La questione non desta qui
particolari problemi, ritenuto che la frase è stata pronunciata dall’imputato
in un momento d’ira ma comunque in uno stato di piena coscienza.
8. Secondo l'art. 63 CPS, il
giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a
delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.
Nella fattispecie va anzitutto
tenuto conto della gravità della minaccia proferita, che ha avuto quale oggetto
l’incolumità fisica (per non dire la vita) della parte civile e dei suoi
familiari.
D’altro canto, oltre al fatto
che l’imputato è incensurato ed ha sempre tenuto una buona condotta, non si
possono trascurare le circostanze nelle quali il reato è stato commesso. Il
signor ACCU 1, in effetti, si è all’improvviso ritrovato senza occupazione e
salario, licenziato da un principale che lo ha fatto lavorare anche i sabati e
le domeniche (come sostenuto da lui al dibattimento e non confutato dal signor LESA
1, pure presente in aula), retribuendolo con un salario che non si può di certo
definire faraonico e che aveva da alcuni mesi smesso inspiegabilmente di
corrispondergli. E’ comprensibile quindi che egli si sia sentito tradito e nel
contempo perso.
A ciò va aggiunto che la
personalità della parte lesa emersa dal processo lascia ben comprendere come
sia stato possibile che la discussione sia degenerata quasi immediatamente. In
effetti il signor LESA 1, dopo aver rifiutato qualsiasi proposta di soluzione
bonale avanzata dal giudice, si è a più riprese lasciato andare a
considerazioni poco edificanti di stampo razzista ed ha tranquillamente ammesso
di avere contattato in più occasioni i responsabili dell’Ufficio stranieri
cantonale per far sì che l’imputato venisse allontanato dal suolo elvetico, mosso
da spirito vendicativo e privo del minimo senso di umanità. Discorso analogo
vale per i modi con i quali egli ha ostacolato (ed ostacola, visto che versa
rate di importi minimi) il proprio dipendente nell’incasso dei salari arretrati
dovutigli per gli ultimi mesi di lavoro prestato e mai retribuito.
In un simile contesto, la
gravità degli atti contestati all’accusato deve essere notevolmente
ridimensionata, evitando comunque di venir minimizzata oltre misura. Si
giustifica pertanto di ridurre la multa proposta dal Sostituto Procuratore
pubblico a fr. 50.--.
9. La tassa di giustizia e le spese
della presente procedura sono poste a carico del signor ACCU 1. Non si riconoscono
ripetibili.
visti gli art. 180 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
minaccia, art. 180 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1088/2005 del 21
marzo 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 50.--
(cinquanta);
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
respinge la richiesta di
riconoscimento di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 multa
fr. 525.00 tassa
di giustizia
fr. 75.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster