10.2005.183
Vendere, in correità con un terzo, 3 Promissory Notes sapendo che tali titoli non erano validi
1 luglio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.183
Data decisione, Autorità:
01.07.2008, PRPEN
Titolo:
Vendere, in correità con un terzo, 3 Promissory Notes sapendo che tali titoli non erano validi
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2005.183
DA
1146/2005
Bellinzona
1
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. ripetuta truffa,
per avere, in due
occasioni ed in correità con altri, indotto con astuzia terzi a compiere atti
pregiudizievoli per il loro patrimonio, al fine di procacciare a sé e ad altri
un indebito profitto;
in specie per avere venduto,
a __________, in correità con __________:
1.1. in data 5 maggio
1995, ad un cittadino tedesco rimasto sconosciuto, una Promissory Note emessa a
nome della “__________”, __________, nel corso del mese di maggio 1991, a
favore di __________, __________ (società di spettanza di ACCU 1), del valore
facciale di ITL 576'727'411 (serie SM 1/A), tratta sulla __________, __________,
per la somma di DM 125'000.--di cui DM 60'000.-- trattenuti da lui),
1.2. in data 9 maggio
1995, ai cittadini tedeschi __________ e CIVI 1, due Promissory Notes emesse a
nome della “__________”, __________, nel corso del mese di maggio 1991, a
favore di __________, __________ (società di spettanza di ACCU 1), del valore
facciale di ITL 576'727'411 cadauna (serie SM 3/A e 4/A), entrambe tratte sulla
__________, __________, per la somma di complessivi DM 260'000.-- (di cui DM
200'000.-- trattenuti da lui),
sapendo che detti titoli
non erano validi, in quanto erano stati emessi per una fornitura di merce a __________
di fatto mai eseguita;
fatti avvenuti a Lugano, in
data 5 maggio 1995 e, rispettivamente, il 9 maggio 1995;
reato previsto dall’art. 146
cpv. 1 CPS;
2. falsità in documenti,
per avere, in correità con
altri, fatto uso di un falso documento a scopo di inganno, al fine di
procacciare a sé e ad altri, un indebito profitto;
e meglio,
per avere, a __________,
in data 9 maggio 1995, in correità con __________, consegnato ai cittadini
tedeschi __________ e CIVI 1, una falsa dichiarazione bancaria, datata, 20
aprile 1995, a nome del __________ di __________, attestante, in urto con la
verità, l’impegno della banca di scontare 10 Promissory Notes, emesse a nome
della “__________”, __________, tratte sulla __________, __________, al fine di
perfezionare la truffa di cui al punto 1.2;
fatti avvenuti a __________, in
data 9 maggio 1995;
reato previsto dall’art. 251
cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 30 marzo
2005 n. 1146/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni (art.
55 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. Rinvia la parte civile CIVI
1 al competente foro civile per la liquidazione di eventuali pretese di
risarcimento (art. 267 CPP).
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 aprile 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 1 luglio 2008, al
quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 18 marzo 2008,
non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Ripetuta truffa,
1.2. Falsità
in documenti,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Può essere comminata la
pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero e, se sì, a quali
condizioni?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42, 146 cpv. 1, 251
cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
1. ripetuta truffa, art. 146
cpv. 1 CPS,
Considerandi
2.
falsità in documenti, art.
251.
cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1146/2005 del 30 marzo
2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 300.-- (trecento), per un totale di fr.
27'000.-- (ventisettemila);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 5’000.--
(cinquemila);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 50 (cinquanta)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 800.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio reperti, c/o Comando
Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 5000.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 500.00 spese
giudiziarie
fr. 5800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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