10.2005.184
allievo conducente che circola senza accompagnatore essendo in stato di ubriachezza
14 luglio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.184
Data decisione, Autorità:
14.07.2005, PRPEN
Titolo:
allievo conducente che circola senza accompagnatore essendo in stato di ubriachezza
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
LICENZA DI CIRCOLAZIONE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 95 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.184
DA
1363/2005
Bellinzona
14
luglio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l’autovettura Ford targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza
(alcolemia: min. 2.78 - max. 3.20 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________
il 3 marzo 2005;
reato previsto dall’art.
91 cpv. 1 LCStr;
2. guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca,
per avere, in qualità di
allievo conducente, condotto la suddetta vettura senza essere accompagnato
conformemente alle prescrizioni, in particolare da persona abilitata
all’insegnamento;
fatti avvenuti a __________
il 3 marzo 2005;
reato previsto dall’art.
95 cifra 1 LCStr, in relazione con l’art. 15 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1363/2005
di data 11 aprile 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.--
(mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 19 aprile 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 14 luglio 2005,
al quale non ha partecipato nessuno, ritenuto che l’accusato è stato
autorizzato a non comparire, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida
in stato di inattitudine,
1.2. Guida
senza licenza di condurre,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa
n. DA 1363/2005 dell’11 aprile 2005?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15 cpv. 1, 55, 91 cpv.
1 e 95 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, preso atto che dal
tenore dello scritto del 29 giugno 2005, l’imputato dimostra di non aver
compreso la gravità delle infrazioni da lui commesse, per cui si giustifica un
prolungamento del periodo di prova;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
Considerandi
2.
guida senza licenza di
condurre, art. 95 cifra 1 LCStr, in relazione con l’art. 15 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1363/2005 dell’11
aprile 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5
(cinque) anni;
2.
alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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