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Decisione

10.2005.185

danneggiamento con un pugno di uno specchietto retrovisore di una vettura

19 luglio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di data 7 aprile 2005 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile __________ __________, __________, dell'importo di fr. 589.30, a

titolo di risarcimento. Per eventuali altre pretese, si rinvia al competente

foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS);

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 18 aprile 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 19 luglio 2005,

al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa n. DA 1294/2005 del 7 aprile 2005?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4.

Possono essere

riconosciute, e se sì in che misura, le pretese di risarcimento avanzate dalla

parte civile?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1294/2005 del 7

aprile 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

2.

al versamento alla parte

civile __________ __________ dell’importo di fr. 589.30 a titolo di

risarcimento;

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

rinvia la parte civile __________ __________

al competente foro civile per le ulteriori pretese di risarcimento;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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