10.2005.185
danneggiamento con un pugno di uno specchietto retrovisore di una vettura
19 luglio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.185
Data decisione, Autorità:
19.07.2005, PRPEN
Titolo:
danneggiamento con un pugno di uno specchietto retrovisore di una vettura
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.185
DA
1294/2005
Bellinzona
19
luglio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, a Bellinzona in data
1. marzo 2005, colpendolo con un pugno, intenzionalmente distrutto lo
specchietto retrovisore destro della vettura Mercedes C180 targata __________
di proprietà di __________ __________ (danno quantificato dalla parte civile in
fr. 1'973.65);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1294/2005
Fatti
di data 7 aprile 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile __________ __________, __________, dell'importo di fr. 589.30, a
titolo di risarcimento. Per eventuali altre pretese, si rinvia al competente
foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 18 aprile 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 19 luglio 2005,
al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa n. DA 1294/2005 del 7 aprile 2005?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
Possono essere
riconosciute, e se sì in che misura, le pretese di risarcimento avanzate dalla
parte civile?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1294/2005 del 7
aprile 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.
al versamento alla parte
civile __________ __________ dell’importo di fr. 589.30 a titolo di
risarcimento;
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
rinvia la parte civile __________ __________
al competente foro civile per le ulteriori pretese di risarcimento;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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