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Decisione

10.2005.186

incedio di bosco sprigionatosi dalle scintille di una sega circolare

15 novembre 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I compiti principali del suo

team consistono nella manutenzione, nella posa e nella demolizione delle linee

ad alta tensione, sia aeree che sotterranee.

Diretto superiore dell’imputato

è il signor __________, con la funzione di caposquadra. Quest’ultimo è

sottoposto all’ing. __________, il quale, a sua volta, dipende dall’ing. __________,

capo della Divisione tecnica e responsabile della sicurezza all’interno della

divisione stessa (cfr. doc. richiamati: lettera 30 agosto 2005 e organigramma

della Divisione tecnica dell’__________).

2. Dall’istruttoria predibattimentale

(cfr. atti istruttori 1-2) e dalle emergenze processuali i fatti all’origine

del presente procedimento possono essere riassunti nel seguente modo.

Circa quindici giorni prima

dell’evento in oggetto, il gruppo diretto dal prevenuto aveva ricevuto

l’incarico di spostare un tratto della linea ad alta tensione (16 kV) __________,

in località __________, in territorio del Comune di __________ __________.

Il lavoro consisteva nel

rifacimento parziale della linea esistente dal palo n. 56 al palo n. 61. In particolare, si sarebbe dovuto anzitutto posare la nuova linea per poi procedere allo

smantellamento di quella vecchia.

In data 22 novembre 2004, verso

le 10:50, si stava procedendo alla demolizione di uno dei pali in cemento

armato di 12 metri d’altezza facente parte della vecchia tratta. Sul posto

l’imputato, nella sua funzione di capogruppo, era responsabile di una squadra

composta da altri due operai, entrambi con la qualifica di montatori di linee,

presi in prestito da altre ditte.

Per abbattere il palo è stato

anzitutto frantumato il cemento con piccolo martello pneumatico ed in seguito si

sarebbe dovuto tagliare i tondini d’acciaio dell’armatura con una sega

circolare portatile. Contemporaneamente a quest’ultima operazione, un secondo

operaio, con l’ausilio di una corda agganciata alla cima del pilone, avrebbe

dovuto direzionare la caduta dello stesso in modo da evitare danni a persone o

cose.

Per poter tagliare il palo a

filo del terreno il gruppo ha scavato attorno allo stesso. La terra recuperata

è stata sparsa a raggio sull’area immediatamente circostante il palo, onde

evitare il contatto delle scintille provocate dalla mola a disco con l’erba

secca.

Mentre l’operaio __________

stava utilizzando la sega circolare, munita dell’apposito coprilama

direzionale, l’altro operaio, che si trovava circa 20 metri più in basso con la

corda in mano, si è accorto che ad una distanza di circa 4/5 metri dal palo si

sono improvvisamente sprigionate delle fiamme. Resosi conto del pericolo egli

ha prontamente cercato di avvisare il collega del principio di incendio, ma quest’ultimo,

avendo le cuffie di protezione, ha sentito i richiami soltanto in un secondo

tempo.

In quel momento, l’imputato

stava effettuando delle messe a terra circa 40/50 metri più in alto rispetto al

palo da demolire. Egli, non appena ha sentito l’allarme lanciato dal

collaboratore, si è precipitato, unitamente agli altri compagni di lavoro,

verso l’incendio per cercare di spegnere con l’ausilio di alcune pale le

fiamme, che avevano raggiunto un’estensione di circa un metro quadrato.

Malauguratamente, quando essi

erano quasi riusciti nel loro intento, il tubo del compressore, posto nelle

vicinanze, è colato per il calore, lasciando uscire aria a grande pressione in

direzione del rogo e portando nuovo ed inaspettato nutrimento alle vampate, che

hanno così ripreso a sprigionarsi e riprodursi velocemente, conducendo ad una

rapidissima espansione dell’incendio, divenuto ben presto ingovernabile.

L’imputato, accortosi che non

sarebbero più riusciti a tenere sotto controllo il fuoco, ha avvisato

telefonicamente il suo superiore, chiedendogli di avvertire i pompieri. In

seguito, egli ha tentato di aprire un idrante presente in zona, poco più sopra,

ma dallo stesso purtroppo non è sgorgata acqua.

Gli operai dell’__________, con

l’aiuto di 3 boscaioli sopraggiunti nel frattempo, si sono prodigati per

cercare di contenere le fiamme sino all’arrivo dei pompieri. In seguito essi

hanno collaborato all’opera di spegnimento.

Alle 14:30, grazie al lavoro di

25 pompieri, supportati da 2 elicotteri, il fuoco è stato domato e la

situazione è tornata sotto controllo.

Secondo le constatazioni

dell’Ufficio forestale del 9° circondario, l’incendio ha interessato un’area di

ca. 16'000 mq (9'000 mq di terreno prativo con arbusti sparsi e 7'000 mq di

bosco), di proprietà del Patriziato di __________. I danni diretti e secondari

causati dal fuoco non hanno tuttavia potuto essere quantificati in maniera

precisa (cfr. atto istruttorio n. 4).

3. In merito alle cause

dell’incendio, dagli accertamenti degli agenti della polizia cantonale

intervenuti sul luogo del sinistro, nonché dalla versione resa dall’accusato,

risulta che esso ha avuto origine da una scheggia incandescente proveniente dal

taglio delle parti metalliche del palo con la mola a disco (cfr. rapporto di

polizia, atto istruttorio n. 1, pag. 2, e verbale di interrogatorio 24 novembre

2004 dell’imputato).

L’ipotesi, avanzata dalla

difesa nel corso del dibattimento, secondo cui le fiamme sarebbero partite da

un mozzicone di sigaretta gettato da uno dei componenti della squadra, è

infatti rimasta al mero stadio di allegazione di parte, senza trovare alcun

riscontro probatorio oggettivo.

4. Sulla scorta delle risultanze

dell’istruttoria predibattimentale, il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1,

in data 11 aprile 2005, ha emanato il decreto d’accusa in discussione, reputando

il signor ACCU 1 autore colpevole di incendio colposo per aver omesso, in

qualità di capo di una squadra dell’__________, di predisporre le necessarie

misure di sicurezza atte ad evitare la creazione di un incendio.

Lo stesso giorno, il Sostituto

Procuratore pubblico ha notificato un decreto d’accusa anche al signor __________,

rimproverandogli, quale impiegato dell’__________, la medesima omissione.

Con scritto di data 15 aprile

2005, l’imputato ha inoltrato opposizione al citato decreto. Da qui la presente

procedura.

Dal canto suo, il signor __________

non ha impugnato il decreto d’accusa, che è pertanto cresciuto in giudicato (cfr.

doc. prodotto dall’autorità inquirente il 19 agosto 2005);

5. L’art. 222 cpv. 1 CPS punisce

con la detenzione o con la multa chiunque per negligenza cagiona un incendio,

se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità

pubblica. La pena è della detenzione se il colpevole mette per negligenza in

pericolo la vita o l’integrità delle persone (cpv. 2).

Dal profilo oggettivo è

necessario un comportamento incendiario dell’autore, ossia atto a provocare un

incendio, sia sotto forma di un’azione (in particolare quando quest’ultima non

è accompagnata dalle necessarie precauzioni), sia di un’omissione (ma solamente

se l’autore aveva una posizione di garante). Detto comportamento deve provocare

un incendio, vale a dire un fuoco di una tale ampiezza che non può più essere

spento da chi l’ha generato , deve essere la causa naturale e adeguata del

medesimo ed infine deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un pericolo

per l’incolumità pubblica (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. II, n. 1 e segg. ad art. 222 CPS, pag. 34, e riferimenti ivi citati).

Dal profilo soggettivo il reato

è adempito se l’autore ha agito per negligenza, sia essa cosciente od

incosciente. Secondo l’art. 18 cpv. 3 CPS, agisce per negligenza colui che, per

imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o

non ne ha tenuto conto e l’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le

precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni

personali, in specie secondo le sue conoscenze, la sua esperienza e la sua

capacità. L’ammissione della negligenza esige che l’agente sia personalmente in

grado di prevedere, usando la diligenza che s’impone oggettivamente e che può

essere da lui soggettivamente pretesa, se non proprio l’esatto svolgimento

dell’evento, quanto meno la possibilità o il pericolo dell’evento stesso quale

conseguenza della sua azione o omissione (Rep. 1998, pag. 397 segg. e

riferimenti ivi citati).

Per poter affermare che

l’autore abbia agito o meno conformemente ai suoi doveri di prudenza, bisogna

tenere conto di eventuali regole di sicurezza esistenti. Se non sussistono

disposizioni di questo genere, occorre fare riferimento al comportamento che

una persona normalmente intelligente avrebbe dovuto tenere nel caso specifico (Bernard

Corboz, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 222, pag. 35).

6. Nel caso in esame è

incontestato che si sia verificato un incendio, che ha potuto essere domato

solo con l’intervento dei pompieri. Pure assodato è che l’incendio abbia

provocato un danno a terzi, ancorché non quantificato nel dettaglio.

Circa l’origine dello stesso,

non vi possono essere dubbi che sia stato provocato dalle scintille

incandescenti sprigionatesi a seguito del taglio dei tondini d’acciaio eseguito

dal signor __________ mediante una sega circolare.

In effetti, come visto in

precedenza, l’ipotesi che le fiamme si siano liberate da un mozzicone di

sigaretta gettato da uno degli operai è priva di qualsivoglia sostegno

probatorio.

Nemmeno in discussione è il

fatto che l’imputato avesse la funzione di capogruppo e dunque la

responsabilità della conduzione della squadra presente in loco. Sua era quindi

la responsabilità di valutare il tipo di lavoro da eseguire e di adottare,

rispettivamente far adottare, le opportune misure di sicurezza (cfr. verbali di

interrogatorio 24 novembre 2004, pag. 1, e 21 febbraio 2005, pag. 1).

7. Il signor ACCU 1 ha respinto

ogni addebito mosso nei suoi confronti per i fatti qui in discussione,

sostenendo d’aver agito secondo la prassi consolidata della sua ditta e

ritenendo che, nelle condizioni di fatto in cui egli si è trovato ad agire,

preso atto delle misure preventive adottate, l’incendio non era oggettivamente

prevedibile.

A sua difesa, egli ha sostenuto

che l’__________ non ha mai impartito delle direttive in materia di prevenzione

antincendio nell’ambito dei lavori di smontaggio delle linee dell’alta

Considerandi

tensione. Nell’azienda tutti hanno sempre adottato il medesimo metodo di

lavoro, invalso da decenni, per smontare quel tipo di pali dell’alta tensione,

senza che si sia mai verificato un sinistro.

Quel giorno, come di consueto,

essi hanno pulito dalle sterpaglie il terreno circostante il palo da demolire

ed hanno scavato attorno al medesimo, spargendo la terra nel perimetro

circostante. A loro disposizione, quale misura antincendio, vi erano le pale e

gli altri attrezzi utilizzati per lo scavo. Secondo l’imputato non era nemmeno

necessario che sorvegliasse l’operazione di taglio dell’armatura, poiché

l’operaio che teneva la corda doveva forzatamente avere la vista puntata sulla

base del palo da abbattere e quindi poteva segnalare eventuali pericoli.

A mente sua, se vi sono delle

responsabilità penali, queste devono essere ricercate nell’operato dei suoi

superiori, i quali non hanno mai emanato delle direttive antiicendio,

nonostante fossero al corrente tanto dei pericoli che l’utilizzo di certi

macchinari comporta, quanto delle modalità con le quali vengono effettuate le

operazioni di smantellamento dei pali dell’alta tensione.

Di diverso avviso la pubblica

accusa, secondo la quale l’imputato, nella sua qualità di capogruppo, ha

misconosciuto e sottovalutato il pericolo ed agito con troppa negligenza per lo

meno in relazione a due aspetti. In primo luogo egli avrebbe bonificato il

terreno attorno al palo per un perimetro troppo limitato, considerate le

sterpaglie altamente infiammabili presenti in loco. In secondo luogo non

avrebbe sufficientemente vigilato sul lavoro che il suo gruppo stava svolgendo.

L’operaio incaricato della sorveglianza sulla caduta del palo era infatti

posizionato ad una quota inferiore rispetto al punto dal quale partivano le

scintille e non ha potuto accorgersi immediatamente del principio di incendio.

Inoltre non poteva comunicare con tempestività al suo collega un eventuale

situazione di pericolo, ritenuto che quest’ultimo indossava le cuffie per

proteggere l’udito.

Secondo il magistrato

inquirente, l’adozione di queste semplici misure preventive, dettate dal buon

senso, avrebbe permesso di evitare l’incendio.

8.

L’istruttoria ha permesso di

accertare che non esistevano - e non sussistono nemmeno ora - delle direttive

specifiche in merito alle norme di sicurezza da adottare per prevenire gli

incendi in occasione di interventi, interni od esterni, in cui vengono

utilizzati macchinari dai quali potrebbero sprigionarsi delle scintille.

I vari testi sentiti in aula

hanno affermato in modo univoco che da sempre la demolizione dei pali in

cemento armato viene effettuata con le stesse modalità e che all’interno

dell’azienda nessuno ha mai impartito istruzioni sulla prevenzione degli

incendi. Questo di tipo di lavori viene effettuato in qualsiasi stagione

dell’anno e da decenni viene seguita la stessa procedura e si adottano le

medesime precauzioni, senza che, a loro memoria, si siano verificati degli

incendi o che qualcuno dei superiori abbia mosso critiche in merito.

Sino all’evento in oggetto, le

squadre dei montatori di linee dell’alta tensione non avevano nemmeno a

disposizione un estintore: esso non si era mai reso necessario in precedenza e

nessuna regola interna ne aveva mai imposto la presenza sul cantiere. Ora però,

proprio a seguito di questi fatti, l’imputato ed i suoi colleghi ne portano

sempre uno con sé. Per decisione spontanea, comunque. Non a seguito di

direttive impartite dalla direzione.

Due dei testi hanno inoltre

riferito d’essere stati su quel cantiere nei giorni precedenti l’incendio.

Sotto la direzione dell’imputato avevano provveduto alla demolizione di due

pali simili. Il caposquadra, signor __________, allorché è passato a visionare

i lavori, non ha tuttavia eccepito alcunché in merito alle modalità di

esecuzione dello smontaggio.

9.

L’istruttoria ha permesso di

appurare che la sega circolare utilizzata per tagliare i tondini era dotata di

un paralama che permetteva di direzionare le fiamme verso il basso, proprio

sotto i piedi della persona che la stava utilizzando. In questo modo le

scintille si propagano per pochi centimetri, sicuramente entro il raggio di

superficie coperta con la terra.

Pure chiarito è il fatto che

gli operai a cui è stato affidato il compito di abbattere la linea in questione

erano esperti in questo tipo di operazioni e facevano parte dei dipendenti di

una ditta esterna all’__________, alla quale era stato fatto capo con piena

soddisfazione più volte in precedenza per operazioni analoghe. Essi erano

dunque adeguatamente formati e sapevano utilizzare correttamente i macchinari

loro affidati.

Di per sé quindi, un corretto

impiego della sega circolare e le poche misure preventive adottate avrebbero

dovuto permettere di evitare l’incendio.

10.

La prima fiammella si dovrebbe

(il condizionale è d’obbligo, vista l’assenza di rilevamenti precisi) essere

sviluppata a circa 4/5 metri dal palo. Ad una distanza quindi, chiaramente al

di fuori della zona nella quale cadono normalmente le scintille provenienti

dalla sega elettrica. Quanto ciò fosse prevedibile non è stato minimamente

dimostrato. Anzi, a detta delle persone interrogate parrebbe piuttosto che il

lancio di scaglie incandescenti a quella distanza sia un evento straordinario

ed imprevedibile, difficilmente giustificabile se non con un’errata

manipolazione dello strumento.

Se ne deve desumere che si è

trattato di un fatto straordinario, che non poteva essere ipotizzato

dall’imputato, legittimato a fidarsi di collaboratori esperti.

Nonostante la singolarità

dell’evento, il signor ACCU 1 e le altre persone intervenute, erano riusciti a

controllare l’incendio con i pochi mezzi a loro disposizione, in particolare

con le pale, se non fosse che il calore ha fatto sciogliere il tubo del

compressore, dal quale è uscito ad alta pressione aria - e quindi ossigeno -

che hanno inaspettatamente dato nuova vita al fuoco che stava per essere

spento.

Anche questo fatto è

sicuramente eccezionale ed imprevedibile. La presenza di un tubo di plastica a

4/5 metri di distanza non può essere considerata una negligenza, ritenuto che

normalmente le fiammelle restano concentrate nella zona sotto il palo grazie al

paralama della sega. Appare ora eccessivo addebitare all’imputato delle colpe

in merito.

11.

Al prevenuto è stato pure

addossata la colpa per non aver fatto in modo che in caso di difficoltà o

pericoli l’operatore alla sega potesse essere immediatamente avvertito.

Nel corso del dibattimento si è

potuto appurare che l’operazione di taglio dei tondini era stata assegnata a

due operai: uno con il compito di reciderli e l’altro con quello di sorvegliare

la caduta e fare in modo, con l’ausilio di una fune, che il pilone rovinasse al

suolo nella direzione voluta. Quest’ultimo, proprio per adempire al suo incarico,

era tenuto a tenere d’occhio costantemente cosa stava facendo il collega.

Trovandosi ad una ventina di metri e senza ostacoli visivi - come si può

desumere dalle foto e contrariamente all’opinione dell’accusa - ciò non

rappresentava un’impresa particolarmente complicata. Prova ne è che egli si è

subito accorto del fumo e del fuoco.

Malauguratamente la persona in

questione si è limitata a gridare, invece di mollare la corda e correre sul

posto (a soli 20 metri) pur sapendo che la sega fa molto rumore e che egli era

munito di paraorecchie, per cui difficilmente lo avrebbe potuto sentire. Questo

errore di valutazione ha contribuito a perdere tempo prezioso e, se evitato,

avrebbe molto probabilmente permesso di spegnere subito le fiamme. Esso non

dipende da carenze formative, ma piuttosto da lacune nell’analisi di quanto

stava avvenendo e di come sarebbe stato necessario muoversi. E contrario si

deve concludere che due persone erano più che sufficienti per occuparsi

dell’abbattimento del palo in maniera adeguata. L’imputato non può essere

chiamato a rispondere per questo tipo di negligenza commessa dal suo

subordinato.

12.

L’accusa ha contestato al signor

ACCU 1 di non aver sparso terra su una superficie più ampia di quella

effettivamente ricoperta e di non essersi munito di mezzi adeguati allo

spegnimento di eventuali incendi.

Dalle risultanze di causa si è

potuto appurare che l’imputato ha in pratica effettuato tutta la sua formazione

professionale all’interno della ditta per la quale lavora. Ciò che egli ha

imparato lo ha appreso dai suoi superiori e colleghi. Le direttive e le prassi

di intervento previste e consolidatesi all’interno dell’__________ sono

divenute per lui regole di comportamento professionale. Esse, dal suo punto di

vista, sono considerabili come “regole dell’arte”.

Come si è avuto modo di

accertare, l’abbattimento del palo in cemento armato controverso non è stato

effettuato sulla scorta di improvvisazioni o decisioni improvvisate dal

prevenuto, ma nel pieno rispetto delle procedure da sempre utilizzate dai

dipendenti dell’__________ e confermate, tacitamente o meno, dai capisettore e

gli altri dirigenti, che sono usi comparire frequentemente sul cantiere. Da

anni essi si sono limitati a ricoprire con la terra l’area nelle immediate

adiacenze della zona d’intervento ed a considerare le pale mezzo sufficiente

per lo spegnimento degli incendi. Inspiegabilmente nessuno, da quanto

risultato, ha mai ritenuto opportuno decretare l’obbligatorietà della presenza

sui cantieri di estintori ed altri utensili antincendio.

Nemmeno possibile è pretendere

dall’accusato che egli andasse oltre, sulla scorta di esperienze passate o di

ipotetici pericoli, ritenuto che questo è il primo caso d’incendio nell’ambito

di simili tipi di lavori che sino a quel momento gli accorgimenti summenzionati

si erano sempre dimostrati sufficienti.

Stante quando precede, non

sussistono prove che consentano di sottoscrivere la posizione dell’accusa,

secondo la quale l’incendio in discussione sarebbe da ricondurre a delle

negligenze colpose imputabili al signor ACCU 1. Egli non ha commesso alcun

errore di predisposizione ed organizzazione delle operazioni di smantellamento

della linea elettrica composta dai pali in cemento armato e gli errori commessi

dai suoi subordinati, così come la rottura del tubo del compressore, non

possono essergli addossati.

Questi deve di conseguenza

essere prosciolto dall’imputazione ascrittagli.

13.

L'esito del procedimento impone

di addebitare gli oneri allo Stato (art. 9 cpv. 4 CPP.

visti gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

incendio colposo, art. 222 cpv.

1.

CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. DA 1397/2005 dell’11 aprile 2005;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello StatoACCU 1

fr. 30.00 testi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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