10.2005.186
incedio di bosco sprigionatosi dalle scintille di una sega circolare
15 novembre 2005Italiano21 min
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Numero d'incarto:
10.2005.186
Data decisione, Autorità:
15.11.2005, PRPEN
Titolo:
incedio di bosco sprigionatosi dalle scintille di una sega circolare
INCENDIO COLPOSO
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.186
DA
1397/2005
Bellinzona
15
novembre 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di incendio colposo,
per avere, dirigendo una
squadra dell’__________ nella demolizione di una vecchia linea dell’alta
tensione, omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza atte ad
evitare la creazione di un incendio, ed in particolare, permesso all’operaio __________
di procedere al taglio di bacchette d’acciaio con una sega circolare,
operazione che ha creato delle scintille incandescenti che, entrando in
contatto con la vegetazione presente sul posto, hanno dato origine ad un
incendio di vaste dimensioni, che ha danneggiato il bosco di proprietà del
patriziato di __________, e che ha potuto essere domato solo dai pompieri;
fatti avvenuti a __________, zona “__________”,
in data 22 novembre 2004;
reato previsto dall’art. 222 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa dell’11 aprile
2005 n. DA 1397/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 15 aprile 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 15 novembre 2005,
al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal proprio difensore, ed il
Sostituto Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione dei testi;
sentito il Sostituto Procuratore
pubblico, il quale sottolinea come all’imputato possano essere addebitate due
negligenze importanti, in particolare quella di aver bonificato il terreno
intorno al palo per un perimetro troppo limitato e quella di non aver
sorvegliato il lavoro che veniva eseguito. Queste semplici misure avrebbero
infatti permesso di evitare l’incendio. In questo ambito non sono inoltre
necessarie delle direttive, basta il buon senso. Egli chiede pertanto la conferma
integrale del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale postula la
piena assoluzione del suo cliente. Per decenni l’__________ non ha mai fornito
ai suoi dipendenti un’istruzione specifica e quest’ultimi si sono sempre
serviti delle stesse tecniche e degli stessi attrezzi. L’imputato ha fatto
quello che lui e chi lo ha preceduto hanno sempre fatto, senza che succedesse
qualcosa o che vi fossero dei rimproveri da parte dei superiori. Ha disposto la
terra di scavo attorno al palo ed ha distribuito gli operai in modo logico e
ragionevole. Non era necessaria una particolare sorveglianza. Se c’è una colpa
questa deve essere ricercata piuttosto nei suoi superiori (culpa in
istruendo). Inoltre non c’è la prova che l’incendio sia effettivamente
scaturito da una scintilla e non da un mozzicone di sigaretta;
sentito in replica il Sostituto
Procuratore pubblico, il quale ribadisce la sua posizione in merito alle
negligenze commesse dall’imputato. A suo avviso, l’ipotesi della sigaretta è
peregrina e non vi sono elementi per prenderla in considerazione. Una culpa
in istruendo non è ravvisabile, poiché tutti sapevano che c’era un
potenziale pericolo, tant’è che qualcosa è stato fatto, ma in maniera
insufficiente. Inoltre queste semplici misure preventive derivano dal buon
senso;
sentito in duplica il difensore, il quale
riconferma le proprie argomentazioni. La negligenza deve essere misurata sulla
normalità, in base al normale andamento delle cose e secondo l’esperienza della
vita. Se per anni non hanno fatto nulla di diverso, non si può ora sostenere
che l’imputato dovesse fare di più. Egli ribadisce inoltre che la
responsabilità dei superiori del suo cliente è rilevante. In effetti, quel tipo
di lavori era noto ai vertici dell’azienda, egli aveva dunque l’avvallo di chi
ne sapeva molto più di lui;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa n. DA 1397/2005 dell’11 aprile 2005?
2. In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. Il signor ACCU 1, nato il 12
ottobre 1959, coniugato e padre di tre figli, svolge la professione di
elettricista - montatore di linee.
All’inizio della sua carriera
professionale ha lavorato presso l’allora ditta __________ SA. All’età di 26
anni è entrato alle dipendenze __________, in qualità di montatore di rete,
inizialmente con la funzione di operaio, per poi essere promosso, circa tre
anni e mezzo fa, alla carica di capogruppo.
Fatti
I compiti principali del suo
team consistono nella manutenzione, nella posa e nella demolizione delle linee
ad alta tensione, sia aeree che sotterranee.
Diretto superiore dell’imputato
è il signor __________, con la funzione di caposquadra. Quest’ultimo è
sottoposto all’ing. __________, il quale, a sua volta, dipende dall’ing. __________,
capo della Divisione tecnica e responsabile della sicurezza all’interno della
divisione stessa (cfr. doc. richiamati: lettera 30 agosto 2005 e organigramma
della Divisione tecnica dell’__________).
2. Dall’istruttoria predibattimentale
(cfr. atti istruttori 1-2) e dalle emergenze processuali i fatti all’origine
del presente procedimento possono essere riassunti nel seguente modo.
Circa quindici giorni prima
dell’evento in oggetto, il gruppo diretto dal prevenuto aveva ricevuto
l’incarico di spostare un tratto della linea ad alta tensione (16 kV) __________,
in località __________, in territorio del Comune di __________ __________.
Il lavoro consisteva nel
rifacimento parziale della linea esistente dal palo n. 56 al palo n. 61. In particolare, si sarebbe dovuto anzitutto posare la nuova linea per poi procedere allo
smantellamento di quella vecchia.
In data 22 novembre 2004, verso
le 10:50, si stava procedendo alla demolizione di uno dei pali in cemento
armato di 12 metri d’altezza facente parte della vecchia tratta. Sul posto
l’imputato, nella sua funzione di capogruppo, era responsabile di una squadra
composta da altri due operai, entrambi con la qualifica di montatori di linee,
presi in prestito da altre ditte.
Per abbattere il palo è stato
anzitutto frantumato il cemento con piccolo martello pneumatico ed in seguito si
sarebbe dovuto tagliare i tondini d’acciaio dell’armatura con una sega
circolare portatile. Contemporaneamente a quest’ultima operazione, un secondo
operaio, con l’ausilio di una corda agganciata alla cima del pilone, avrebbe
dovuto direzionare la caduta dello stesso in modo da evitare danni a persone o
cose.
Per poter tagliare il palo a
filo del terreno il gruppo ha scavato attorno allo stesso. La terra recuperata
è stata sparsa a raggio sull’area immediatamente circostante il palo, onde
evitare il contatto delle scintille provocate dalla mola a disco con l’erba
secca.
Mentre l’operaio __________
stava utilizzando la sega circolare, munita dell’apposito coprilama
direzionale, l’altro operaio, che si trovava circa 20 metri più in basso con la
corda in mano, si è accorto che ad una distanza di circa 4/5 metri dal palo si
sono improvvisamente sprigionate delle fiamme. Resosi conto del pericolo egli
ha prontamente cercato di avvisare il collega del principio di incendio, ma quest’ultimo,
avendo le cuffie di protezione, ha sentito i richiami soltanto in un secondo
tempo.
In quel momento, l’imputato
stava effettuando delle messe a terra circa 40/50 metri più in alto rispetto al
palo da demolire. Egli, non appena ha sentito l’allarme lanciato dal
collaboratore, si è precipitato, unitamente agli altri compagni di lavoro,
verso l’incendio per cercare di spegnere con l’ausilio di alcune pale le
fiamme, che avevano raggiunto un’estensione di circa un metro quadrato.
Malauguratamente, quando essi
erano quasi riusciti nel loro intento, il tubo del compressore, posto nelle
vicinanze, è colato per il calore, lasciando uscire aria a grande pressione in
direzione del rogo e portando nuovo ed inaspettato nutrimento alle vampate, che
hanno così ripreso a sprigionarsi e riprodursi velocemente, conducendo ad una
rapidissima espansione dell’incendio, divenuto ben presto ingovernabile.
L’imputato, accortosi che non
sarebbero più riusciti a tenere sotto controllo il fuoco, ha avvisato
telefonicamente il suo superiore, chiedendogli di avvertire i pompieri. In
seguito, egli ha tentato di aprire un idrante presente in zona, poco più sopra,
ma dallo stesso purtroppo non è sgorgata acqua.
Gli operai dell’__________, con
l’aiuto di 3 boscaioli sopraggiunti nel frattempo, si sono prodigati per
cercare di contenere le fiamme sino all’arrivo dei pompieri. In seguito essi
hanno collaborato all’opera di spegnimento.
Alle 14:30, grazie al lavoro di
25 pompieri, supportati da 2 elicotteri, il fuoco è stato domato e la
situazione è tornata sotto controllo.
Secondo le constatazioni
dell’Ufficio forestale del 9° circondario, l’incendio ha interessato un’area di
ca. 16'000 mq (9'000 mq di terreno prativo con arbusti sparsi e 7'000 mq di
bosco), di proprietà del Patriziato di __________. I danni diretti e secondari
causati dal fuoco non hanno tuttavia potuto essere quantificati in maniera
precisa (cfr. atto istruttorio n. 4).
3. In merito alle cause
dell’incendio, dagli accertamenti degli agenti della polizia cantonale
intervenuti sul luogo del sinistro, nonché dalla versione resa dall’accusato,
risulta che esso ha avuto origine da una scheggia incandescente proveniente dal
taglio delle parti metalliche del palo con la mola a disco (cfr. rapporto di
polizia, atto istruttorio n. 1, pag. 2, e verbale di interrogatorio 24 novembre
2004 dell’imputato).
L’ipotesi, avanzata dalla
difesa nel corso del dibattimento, secondo cui le fiamme sarebbero partite da
un mozzicone di sigaretta gettato da uno dei componenti della squadra, è
infatti rimasta al mero stadio di allegazione di parte, senza trovare alcun
riscontro probatorio oggettivo.
4. Sulla scorta delle risultanze
dell’istruttoria predibattimentale, il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1,
in data 11 aprile 2005, ha emanato il decreto d’accusa in discussione, reputando
il signor ACCU 1 autore colpevole di incendio colposo per aver omesso, in
qualità di capo di una squadra dell’__________, di predisporre le necessarie
misure di sicurezza atte ad evitare la creazione di un incendio.
Lo stesso giorno, il Sostituto
Procuratore pubblico ha notificato un decreto d’accusa anche al signor __________,
rimproverandogli, quale impiegato dell’__________, la medesima omissione.
Con scritto di data 15 aprile
2005, l’imputato ha inoltrato opposizione al citato decreto. Da qui la presente
procedura.
Dal canto suo, il signor __________
non ha impugnato il decreto d’accusa, che è pertanto cresciuto in giudicato (cfr.
doc. prodotto dall’autorità inquirente il 19 agosto 2005);
5. L’art. 222 cpv. 1 CPS punisce
con la detenzione o con la multa chiunque per negligenza cagiona un incendio,
se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità
pubblica. La pena è della detenzione se il colpevole mette per negligenza in
pericolo la vita o l’integrità delle persone (cpv. 2).
Dal profilo oggettivo è
necessario un comportamento incendiario dell’autore, ossia atto a provocare un
incendio, sia sotto forma di un’azione (in particolare quando quest’ultima non
è accompagnata dalle necessarie precauzioni), sia di un’omissione (ma solamente
se l’autore aveva una posizione di garante). Detto comportamento deve provocare
un incendio, vale a dire un fuoco di una tale ampiezza che non può più essere
spento da chi l’ha generato , deve essere la causa naturale e adeguata del
medesimo ed infine deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un pericolo
per l’incolumità pubblica (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. II, n. 1 e segg. ad art. 222 CPS, pag. 34, e riferimenti ivi citati).
Dal profilo soggettivo il reato
è adempito se l’autore ha agito per negligenza, sia essa cosciente od
incosciente. Secondo l’art. 18 cpv. 3 CPS, agisce per negligenza colui che, per
imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o
non ne ha tenuto conto e l’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le
precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni
personali, in specie secondo le sue conoscenze, la sua esperienza e la sua
capacità. L’ammissione della negligenza esige che l’agente sia personalmente in
grado di prevedere, usando la diligenza che s’impone oggettivamente e che può
essere da lui soggettivamente pretesa, se non proprio l’esatto svolgimento
dell’evento, quanto meno la possibilità o il pericolo dell’evento stesso quale
conseguenza della sua azione o omissione (Rep. 1998, pag. 397 segg. e
riferimenti ivi citati).
Per poter affermare che
l’autore abbia agito o meno conformemente ai suoi doveri di prudenza, bisogna
tenere conto di eventuali regole di sicurezza esistenti. Se non sussistono
disposizioni di questo genere, occorre fare riferimento al comportamento che
una persona normalmente intelligente avrebbe dovuto tenere nel caso specifico (Bernard
Corboz, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 222, pag. 35).
6. Nel caso in esame è
incontestato che si sia verificato un incendio, che ha potuto essere domato
solo con l’intervento dei pompieri. Pure assodato è che l’incendio abbia
provocato un danno a terzi, ancorché non quantificato nel dettaglio.
Circa l’origine dello stesso,
non vi possono essere dubbi che sia stato provocato dalle scintille
incandescenti sprigionatesi a seguito del taglio dei tondini d’acciaio eseguito
dal signor __________ mediante una sega circolare.
In effetti, come visto in
precedenza, l’ipotesi che le fiamme si siano liberate da un mozzicone di
sigaretta gettato da uno degli operai è priva di qualsivoglia sostegno
probatorio.
Nemmeno in discussione è il
fatto che l’imputato avesse la funzione di capogruppo e dunque la
responsabilità della conduzione della squadra presente in loco. Sua era quindi
la responsabilità di valutare il tipo di lavoro da eseguire e di adottare,
rispettivamente far adottare, le opportune misure di sicurezza (cfr. verbali di
interrogatorio 24 novembre 2004, pag. 1, e 21 febbraio 2005, pag. 1).
7. Il signor ACCU 1 ha respinto
ogni addebito mosso nei suoi confronti per i fatti qui in discussione,
sostenendo d’aver agito secondo la prassi consolidata della sua ditta e
ritenendo che, nelle condizioni di fatto in cui egli si è trovato ad agire,
preso atto delle misure preventive adottate, l’incendio non era oggettivamente
prevedibile.
A sua difesa, egli ha sostenuto
che l’__________ non ha mai impartito delle direttive in materia di prevenzione
antincendio nell’ambito dei lavori di smontaggio delle linee dell’alta
Considerandi
tensione. Nell’azienda tutti hanno sempre adottato il medesimo metodo di
lavoro, invalso da decenni, per smontare quel tipo di pali dell’alta tensione,
senza che si sia mai verificato un sinistro.
Quel giorno, come di consueto,
essi hanno pulito dalle sterpaglie il terreno circostante il palo da demolire
ed hanno scavato attorno al medesimo, spargendo la terra nel perimetro
circostante. A loro disposizione, quale misura antincendio, vi erano le pale e
gli altri attrezzi utilizzati per lo scavo. Secondo l’imputato non era nemmeno
necessario che sorvegliasse l’operazione di taglio dell’armatura, poiché
l’operaio che teneva la corda doveva forzatamente avere la vista puntata sulla
base del palo da abbattere e quindi poteva segnalare eventuali pericoli.
A mente sua, se vi sono delle
responsabilità penali, queste devono essere ricercate nell’operato dei suoi
superiori, i quali non hanno mai emanato delle direttive antiicendio,
nonostante fossero al corrente tanto dei pericoli che l’utilizzo di certi
macchinari comporta, quanto delle modalità con le quali vengono effettuate le
operazioni di smantellamento dei pali dell’alta tensione.
Di diverso avviso la pubblica
accusa, secondo la quale l’imputato, nella sua qualità di capogruppo, ha
misconosciuto e sottovalutato il pericolo ed agito con troppa negligenza per lo
meno in relazione a due aspetti. In primo luogo egli avrebbe bonificato il
terreno attorno al palo per un perimetro troppo limitato, considerate le
sterpaglie altamente infiammabili presenti in loco. In secondo luogo non
avrebbe sufficientemente vigilato sul lavoro che il suo gruppo stava svolgendo.
L’operaio incaricato della sorveglianza sulla caduta del palo era infatti
posizionato ad una quota inferiore rispetto al punto dal quale partivano le
scintille e non ha potuto accorgersi immediatamente del principio di incendio.
Inoltre non poteva comunicare con tempestività al suo collega un eventuale
situazione di pericolo, ritenuto che quest’ultimo indossava le cuffie per
proteggere l’udito.
Secondo il magistrato
inquirente, l’adozione di queste semplici misure preventive, dettate dal buon
senso, avrebbe permesso di evitare l’incendio.
8.
L’istruttoria ha permesso di
accertare che non esistevano - e non sussistono nemmeno ora - delle direttive
specifiche in merito alle norme di sicurezza da adottare per prevenire gli
incendi in occasione di interventi, interni od esterni, in cui vengono
utilizzati macchinari dai quali potrebbero sprigionarsi delle scintille.
I vari testi sentiti in aula
hanno affermato in modo univoco che da sempre la demolizione dei pali in
cemento armato viene effettuata con le stesse modalità e che all’interno
dell’azienda nessuno ha mai impartito istruzioni sulla prevenzione degli
incendi. Questo di tipo di lavori viene effettuato in qualsiasi stagione
dell’anno e da decenni viene seguita la stessa procedura e si adottano le
medesime precauzioni, senza che, a loro memoria, si siano verificati degli
incendi o che qualcuno dei superiori abbia mosso critiche in merito.
Sino all’evento in oggetto, le
squadre dei montatori di linee dell’alta tensione non avevano nemmeno a
disposizione un estintore: esso non si era mai reso necessario in precedenza e
nessuna regola interna ne aveva mai imposto la presenza sul cantiere. Ora però,
proprio a seguito di questi fatti, l’imputato ed i suoi colleghi ne portano
sempre uno con sé. Per decisione spontanea, comunque. Non a seguito di
direttive impartite dalla direzione.
Due dei testi hanno inoltre
riferito d’essere stati su quel cantiere nei giorni precedenti l’incendio.
Sotto la direzione dell’imputato avevano provveduto alla demolizione di due
pali simili. Il caposquadra, signor __________, allorché è passato a visionare
i lavori, non ha tuttavia eccepito alcunché in merito alle modalità di
esecuzione dello smontaggio.
9.
L’istruttoria ha permesso di
appurare che la sega circolare utilizzata per tagliare i tondini era dotata di
un paralama che permetteva di direzionare le fiamme verso il basso, proprio
sotto i piedi della persona che la stava utilizzando. In questo modo le
scintille si propagano per pochi centimetri, sicuramente entro il raggio di
superficie coperta con la terra.
Pure chiarito è il fatto che
gli operai a cui è stato affidato il compito di abbattere la linea in questione
erano esperti in questo tipo di operazioni e facevano parte dei dipendenti di
una ditta esterna all’__________, alla quale era stato fatto capo con piena
soddisfazione più volte in precedenza per operazioni analoghe. Essi erano
dunque adeguatamente formati e sapevano utilizzare correttamente i macchinari
loro affidati.
Di per sé quindi, un corretto
impiego della sega circolare e le poche misure preventive adottate avrebbero
dovuto permettere di evitare l’incendio.
10.
La prima fiammella si dovrebbe
(il condizionale è d’obbligo, vista l’assenza di rilevamenti precisi) essere
sviluppata a circa 4/5 metri dal palo. Ad una distanza quindi, chiaramente al
di fuori della zona nella quale cadono normalmente le scintille provenienti
dalla sega elettrica. Quanto ciò fosse prevedibile non è stato minimamente
dimostrato. Anzi, a detta delle persone interrogate parrebbe piuttosto che il
lancio di scaglie incandescenti a quella distanza sia un evento straordinario
ed imprevedibile, difficilmente giustificabile se non con un’errata
manipolazione dello strumento.
Se ne deve desumere che si è
trattato di un fatto straordinario, che non poteva essere ipotizzato
dall’imputato, legittimato a fidarsi di collaboratori esperti.
Nonostante la singolarità
dell’evento, il signor ACCU 1 e le altre persone intervenute, erano riusciti a
controllare l’incendio con i pochi mezzi a loro disposizione, in particolare
con le pale, se non fosse che il calore ha fatto sciogliere il tubo del
compressore, dal quale è uscito ad alta pressione aria - e quindi ossigeno -
che hanno inaspettatamente dato nuova vita al fuoco che stava per essere
spento.
Anche questo fatto è
sicuramente eccezionale ed imprevedibile. La presenza di un tubo di plastica a
4/5 metri di distanza non può essere considerata una negligenza, ritenuto che
normalmente le fiammelle restano concentrate nella zona sotto il palo grazie al
paralama della sega. Appare ora eccessivo addebitare all’imputato delle colpe
in merito.
11.
Al prevenuto è stato pure
addossata la colpa per non aver fatto in modo che in caso di difficoltà o
pericoli l’operatore alla sega potesse essere immediatamente avvertito.
Nel corso del dibattimento si è
potuto appurare che l’operazione di taglio dei tondini era stata assegnata a
due operai: uno con il compito di reciderli e l’altro con quello di sorvegliare
la caduta e fare in modo, con l’ausilio di una fune, che il pilone rovinasse al
suolo nella direzione voluta. Quest’ultimo, proprio per adempire al suo incarico,
era tenuto a tenere d’occhio costantemente cosa stava facendo il collega.
Trovandosi ad una ventina di metri e senza ostacoli visivi - come si può
desumere dalle foto e contrariamente all’opinione dell’accusa - ciò non
rappresentava un’impresa particolarmente complicata. Prova ne è che egli si è
subito accorto del fumo e del fuoco.
Malauguratamente la persona in
questione si è limitata a gridare, invece di mollare la corda e correre sul
posto (a soli 20 metri) pur sapendo che la sega fa molto rumore e che egli era
munito di paraorecchie, per cui difficilmente lo avrebbe potuto sentire. Questo
errore di valutazione ha contribuito a perdere tempo prezioso e, se evitato,
avrebbe molto probabilmente permesso di spegnere subito le fiamme. Esso non
dipende da carenze formative, ma piuttosto da lacune nell’analisi di quanto
stava avvenendo e di come sarebbe stato necessario muoversi. E contrario si
deve concludere che due persone erano più che sufficienti per occuparsi
dell’abbattimento del palo in maniera adeguata. L’imputato non può essere
chiamato a rispondere per questo tipo di negligenza commessa dal suo
subordinato.
12.
L’accusa ha contestato al signor
ACCU 1 di non aver sparso terra su una superficie più ampia di quella
effettivamente ricoperta e di non essersi munito di mezzi adeguati allo
spegnimento di eventuali incendi.
Dalle risultanze di causa si è
potuto appurare che l’imputato ha in pratica effettuato tutta la sua formazione
professionale all’interno della ditta per la quale lavora. Ciò che egli ha
imparato lo ha appreso dai suoi superiori e colleghi. Le direttive e le prassi
di intervento previste e consolidatesi all’interno dell’__________ sono
divenute per lui regole di comportamento professionale. Esse, dal suo punto di
vista, sono considerabili come “regole dell’arte”.
Come si è avuto modo di
accertare, l’abbattimento del palo in cemento armato controverso non è stato
effettuato sulla scorta di improvvisazioni o decisioni improvvisate dal
prevenuto, ma nel pieno rispetto delle procedure da sempre utilizzate dai
dipendenti dell’__________ e confermate, tacitamente o meno, dai capisettore e
gli altri dirigenti, che sono usi comparire frequentemente sul cantiere. Da
anni essi si sono limitati a ricoprire con la terra l’area nelle immediate
adiacenze della zona d’intervento ed a considerare le pale mezzo sufficiente
per lo spegnimento degli incendi. Inspiegabilmente nessuno, da quanto
risultato, ha mai ritenuto opportuno decretare l’obbligatorietà della presenza
sui cantieri di estintori ed altri utensili antincendio.
Nemmeno possibile è pretendere
dall’accusato che egli andasse oltre, sulla scorta di esperienze passate o di
ipotetici pericoli, ritenuto che questo è il primo caso d’incendio nell’ambito
di simili tipi di lavori che sino a quel momento gli accorgimenti summenzionati
si erano sempre dimostrati sufficienti.
Stante quando precede, non
sussistono prove che consentano di sottoscrivere la posizione dell’accusa,
secondo la quale l’incendio in discussione sarebbe da ricondurre a delle
negligenze colpose imputabili al signor ACCU 1. Egli non ha commesso alcun
errore di predisposizione ed organizzazione delle operazioni di smantellamento
della linea elettrica composta dai pali in cemento armato e gli errori commessi
dai suoi subordinati, così come la rottura del tubo del compressore, non
possono essergli addossati.
Questi deve di conseguenza
essere prosciolto dall’imputazione ascrittagli.
13.
L'esito del procedimento impone
di addebitare gli oneri allo Stato (art. 9 cpv. 4 CPP.
visti gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
incendio colposo, art. 222 cpv.
1.
CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 1397/2005 dell’11 aprile 2005;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 1
fr. 30.00 testi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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