10.2005.188
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19 maggio 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
10.2005.188
Data decisione, Autorità:
19.05.2005, PRPEN
Titolo:
condanna per violenza o minaccia contro le autorità e ifunzionari,ingiuria, furto di poca entità, contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e violazione del bando, abuso della licenza e delle targhe, circolazione senza licenza di condurre, infrazione alla LF sulle armi e munizioni
ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHE
CONSUMO DI STUPEFACENTI
FURTO
INGIURIA
LICENZA DI CIRCOLAZIONE
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
VIOLAZIONE DEL BANDO
VIOLENZA E MINACCIA CONTRO LE AUTORITÀ ED I FUNZIONARI
art. 139 cf. 1 CPS
art. 172ter CPS
art. 177 CPS
art. 285 cf. 1 CPS
art. 291 CPS
art. 33 cpv. 1 LARM
art. 95 cf. 1 LCSTR
art. 96 LCSTR
art. 97 cf. 1 LCSTR
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a LSTUP
1. LESA 1
2. LESA 2
3. LESA 3
Incarto
n.
10.2005.188, 10.2005.189/pg
DA
1534/2005
DA
2604/04
Bellinzona
19
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DUF 1)
prevenuto
colpevole di
1. violenza
o minaccia contro le autorità e i funzionari
per avere, a
Bellinzona in data 18.06.2004, impedito all’agente della Polizia cantonale __________,
con una grave minaccia all’intergrità fisica, di compiere un atto che entrava
nelle sue attribuzioni, segnatamente di procedere al suo interrogatorio presso
la locale Gendarmeria;
2. ingiuria
per avere, a Bellinzona in data
18.06.2004, offeso l’onore di __________, proferendo nei suo confronti alcuni
ingiuriosi epiteti, fra cui: ”figlio di puttana”, “bastardo”, “poliziotto
di merda” e “testa di cazzo”;
3. furto
di poca entità
per
avere, a __________ in data 18.06.2004, per procacciarsi un indebito profitto e
al fine di appropriarsene, sottratto ai danni del grande magazzino __________
quattro stecche di sigarette del valore complessivo di fr. 206.-- (refurtiva
recuperata e restituita alla parte lesa);
4. contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, a bordo del treno 2778 sulla tratta ferroviaria
Locarno-Bellinzona in data 21.06.2004, detenuto 3 grammi lordi di canapa
destinati al suo consumo personale;
reati
previsti dagli art. 285 cifra 1 CP, art. 139 cifra 1 CP
combinato con l’art. 172ter CP, art. 177 CP e art. 19a LS;
perseguito con decreto d’accusa del 16 agosto
2004 n. 2604/2004 del AINQ 2, , che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione da espiare.
2. Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio
svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
3. Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero
Pubblico il 20.01.2003.
5. Ordina la
confisca e la distruzione di un tronchesino e di una siringa con ago
sequestrati il 18.06.2004 (art. 58 CPS).
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
rilevato che
per questi fatti l’accusato è stato condannato in contumacia il 25 febbraio
Fatti
2005 dal giudice della Pretura penale __________;
preso atto che
con lettera 5 aprile 2005 il condannato ha formulato istanza di nuovo giudizio
giusta l’art. 277 cpv. 3 CPP;
e inoltre
prevenuto
colpevole di
1. violazione
del bando
per
non avere lasciato la Svizzera nonostante i due decreti d'espulsione per tre
anni, emessi contro di lui dal Ministero pubblico di Lugano con decreti del
30.7.2002 e 9.8.2002, soggiornando in Svizzera, prevalentemente nel Cantone
Ticino, a Lugano, Locarno, Chiasso ed altre località dal gennaio 2005 fino al momento
dell'arresto;
Considerandi
2.
infrazione alla
LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, consegnato a __________ in due circostanze, tra il 25 ed il
28.12.2004
a Biasca, complessivamente gr. 15 di eroina affinché fossero venduti
al prezzo di fr. 1'500.-, sostanza poi in effetti venduta in buste dosi da __________;
3.
abuso della
licenza e delle targhe
per avere applicato
all'automobile marca "__________ A 1200", da lui acquistata all'inizio
del mese di aprile 2004 ad __________, le targhe __________, risultate essere
state sottratte al legittimo proprietario __________ il 3.4.2004 a __________;
4.
conducenti
senza licenza di circolazione ed assicurazione di responsabilità civile
per avere circolato con
l'automobile di cui al punto 3, sprovvista della relativa licenza di
circolazione e dell'assicurazione RC;
5.
circolazione senza
licenza di condurre
per avere circolato con
l'automobile menzionata al punto 3 sulla tratta Olivone-Biasca il 10.4.2004,
senza essere al beneficio della relativa licenza di condurre, permettendone la
guida, a Biasca il medesimo giorno, a __________ pure sprovvisto di licenza di
condurre;
6.
infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere, il 21.6.2004 a bordo
del treno nr. __________ che percorreva la tratta Locarno-Bellinzona), portato
con sè, senza diritto, un coltello serramanico "__________" con lama
di 8 cm seghettata;
7.
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, consumato complessivamente 40 buste dosi di eroina,
sostanza acquistata da __________ a Biasca tra il gennaio e l'aprile 2004,
pagandola complessivamente fr. 2'000.-;
reati previsti dagli art. 291 CP, 95 cifra 1, 96
cifra 1 e 2, 97 cifra 1 LCStr; 33 cpv 1 Larm, 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 15 aprile
2005.
n. 1534/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena di 70 (settanta)
giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere preventivo sofferto). Pena
parzialmente aggiuntiva a quella decretata dallo Amtsstatthalteramt Luzern il
12.01.2005
2.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 20.01.2003.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
Ordina la confisca di un
coltello marca "__________" sequestrato dalla Polizia all'accusato;
vista l’opposizione a questo decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 25 aprile 2005, limitatamente ai
punti 2, 3, 4 e 5;
indetto il
dibattimento 19 maggio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il
suo difensore, il Procuratore pubblico e l’interprete;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto che
il difensore ha dichiarato di ritirare l’opposizione riguardo ai punti 3 e 4
del decreto di accusa 2604/2004 e riguardo ai punti 3 e 5 del decreto
1534/2005;
preso atto che
il Procuratore pubblico ha precisato che la detenzione è iniziata il 17 marzo
2005.
e non il 18 marzo 2005 come erroneamente indicato sul decreto di accusa;
sentito il
Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa;
sentito il
difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dell’accusato
per i quattro reati oggetto dell’odierno dibattimento, mentre in via
subordinata chiede la riduzione della pena in funzione dello stato psicologico
e della scemata responsabilità dell’accusato; non si oppone all’espulsione dal
territorio svizzero e alle confische indicate nei decreti di accusa e di quela
di 3 grammi di marijuana prospettata dal giudice nel corso dell’odierno
dibattimento;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
violenza o minaccia
contro le autorità e i funzionari
1.2
ingiuria
1.3
infrazione alla Legge
federale sugli stupefacenti
1.4
conducenti senza licenza
di circolazione ed assicurazione di responsabilità civile
per i fatti descritti nei
decreti di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere ordinata la pena
accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.
4.
Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 20 gennaio
2003.
5.
Se deve essere ordinata la
confisca e la distruzione di un tronchesino e di una siringa con ago
sequestrati il 18 giugno 2004 e di ca. 3 grammi di marijuana sequestrati dalla
Polizia ferroviaria il 21 giugno 2004, come pure la confisca di un coltello
marca “__________” sequestrato dalla Polizia ferroviaria il 21 giugno 2004.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 55, 58, 59, 63,
68, 139 cifra 1 combinato con l’art. 172ter, 177, 285 cifra 1, 291 CP; 95 cifra
1, 96 cifra 1, 2 e 3, 97 cifra 1 LCStr, 33 cpv. 1 Larm; 19 cifra 1 e 19a cifra
1.
LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari, ingiuria, infrazione alla LF sugli
stupefacenti e conducenti senza licenza di circolazione ed assicurazione di
responsabilità civile per i fatti compiuti nelle circostanze descritte ai punti
2.
e 4 del decreto di accusa n. 1534/2005 del 15 aprile 2005 e ai punti 1 e 2
del decreto di accusa n. 2604/2004 del 16 agosto 2004.
rileva che ACCU 1 é pure
autore colpevole di furto di poca entità, violazione del bando, abuso della
licenza e delle targhe, circolazione senza licenza di condurre, infrazione alla
LF sulle armi e sulle munizioni e ripetuta contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, reati per i quali non é stata fatta opposizione ai decreti di
accusa citati o la stessa é stata ritirata.
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo sofferto a partire dal 17
marzo 2005, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella decretata
dall’Amtsstatthalteramt di Lucerna il 12 gennaio 2005;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 640.-.
condanna ACCU 1 alla pena
dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
revoca il beneficio della
sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 20 gennaio 2003.
ordina la confisca e la distruzione
di un tronchesino e di una siringa con ago sequestrati il 18 giugno 2004 e di
ca. 3 grammi di marijuana sequestrati dalla Polizia ferroviaria il 21 giugno
2004, come pure la confisca di un coltello marca “__________” sequestrato dalla
Polizia ferroviaria il 21 giugno 2004.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 340.00 spese
giudiziarie
fr. 640.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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