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Decisione

10.2005.188

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19 maggio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2005 dal giudice della Pretura penale __________;

preso atto che

con lettera 5 aprile 2005 il condannato ha formulato istanza di nuovo giudizio

giusta l’art. 277 cpv. 3 CPP;

e inoltre

prevenuto

colpevole di

1. violazione

del bando

per

non avere lasciato la Svizzera nonostante i due decreti d'espulsione per tre

anni, emessi contro di lui dal Ministero pubblico di Lugano con decreti del

30.7.2002 e 9.8.2002, soggiornando in Svizzera, prevalentemente nel Cantone

Ticino, a Lugano, Locarno, Chiasso ed altre località dal gennaio 2005 fino al momento

dell'arresto;

Considerandi

2.

infrazione alla

LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, consegnato a __________ in due circostanze, tra il 25 ed il

28.12.2004

a Biasca, complessivamente gr. 15 di eroina affinché fossero venduti

al prezzo di fr. 1'500.-, sostanza poi in effetti venduta in buste dosi da __________;

3.

abuso della

licenza e delle targhe

per avere applicato

all'automobile marca "__________ A 1200", da lui acquistata all'inizio

del mese di aprile 2004 ad __________, le targhe __________, risultate essere

state sottratte al legittimo proprietario __________ il 3.4.2004 a __________;

4.

conducenti

senza licenza di circolazione ed assicurazione di responsabilità civile

per avere circolato con

l'automobile di cui al punto 3, sprovvista della relativa licenza di

circolazione e dell'assicurazione RC;

5.

circolazione senza

licenza di condurre

per avere circolato con

l'automobile menzionata al punto 3 sulla tratta Olivone-Biasca il 10.4.2004,

senza essere al beneficio della relativa licenza di condurre, permettendone la

guida, a Biasca il medesimo giorno, a __________ pure sprovvisto di licenza di

condurre;

6.

infrazione alla LF sulle

armi e sulle munizioni

per avere, il 21.6.2004 a bordo

del treno nr. __________ che percorreva la tratta Locarno-Bellinzona), portato

con sè, senza diritto, un coltello serramanico "__________" con lama

di 8 cm seghettata;

7.

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, consumato complessivamente 40 buste dosi di eroina,

sostanza acquistata da __________ a Biasca tra il gennaio e l'aprile 2004,

pagandola complessivamente fr. 2'000.-;

reati previsti dagli art. 291 CP, 95 cifra 1, 96

cifra 1 e 2, 97 cifra 1 LCStr; 33 cpv 1 Larm, 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LS;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di

tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 15 aprile

2005.

n. 1534/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena di 70 (settanta)

giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere preventivo sofferto). Pena

parzialmente aggiuntiva a quella decretata dallo Amtsstatthalteramt Luzern il

12.01.2005

2.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 20.01.2003.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

Ordina la confisca di un

coltello marca "__________" sequestrato dalla Polizia all'accusato;

vista l’opposizione a questo decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 25 aprile 2005, limitatamente ai

punti 2, 3, 4 e 5;

indetto il

dibattimento 19 maggio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il

suo difensore, il Procuratore pubblico e l’interprete;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto che

il difensore ha dichiarato di ritirare l’opposizione riguardo ai punti 3 e 4

del decreto di accusa 2604/2004 e riguardo ai punti 3 e 5 del decreto

1534/2005;

preso atto che

il Procuratore pubblico ha precisato che la detenzione è iniziata il 17 marzo

2005.

e non il 18 marzo 2005 come erroneamente indicato sul decreto di accusa;

sentito il

Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa;

sentito il

difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dell’accusato

per i quattro reati oggetto dell’odierno dibattimento, mentre in via

subordinata chiede la riduzione della pena in funzione dello stato psicologico

e della scemata responsabilità dell’accusato; non si oppone all’espulsione dal

territorio svizzero e alle confische indicate nei decreti di accusa e di quela

di 3 grammi di marijuana prospettata dal giudice nel corso dell’odierno

dibattimento;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

violenza o minaccia

contro le autorità e i funzionari

1.2

ingiuria

1.3

infrazione alla Legge

federale sugli stupefacenti

1.4

conducenti senza licenza

di circolazione ed assicurazione di responsabilità civile

per i fatti descritti nei

decreti di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere ordinata la pena

accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

4.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 20 gennaio

2003.

5.

Se deve essere ordinata la

confisca e la distruzione di un tronchesino e di una siringa con ago

sequestrati il 18 giugno 2004 e di ca. 3 grammi di marijuana sequestrati dalla

Polizia ferroviaria il 21 giugno 2004, come pure la confisca di un coltello

marca “__________” sequestrato dalla Polizia ferroviaria il 21 giugno 2004.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 55, 58, 59, 63,

68, 139 cifra 1 combinato con l’art. 172ter, 177, 285 cifra 1, 291 CP; 95 cifra

1, 96 cifra 1, 2 e 3, 97 cifra 1 LCStr, 33 cpv. 1 Larm; 19 cifra 1 e 19a cifra

1.

LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di violenza o

minaccia contro le autorità e i funzionari, ingiuria, infrazione alla LF sugli

stupefacenti e conducenti senza licenza di circolazione ed assicurazione di

responsabilità civile per i fatti compiuti nelle circostanze descritte ai punti

2.

e 4 del decreto di accusa n. 1534/2005 del 15 aprile 2005 e ai punti 1 e 2

del decreto di accusa n. 2604/2004 del 16 agosto 2004.

rileva che ACCU 1 é pure

autore colpevole di furto di poca entità, violazione del bando, abuso della

licenza e delle targhe, circolazione senza licenza di condurre, infrazione alla

LF sulle armi e sulle munizioni e ripetuta contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti, reati per i quali non é stata fatta opposizione ai decreti di

accusa citati o la stessa é stata ritirata.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo sofferto a partire dal 17

marzo 2005, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella decretata

dall’Amtsstatthalteramt di Lucerna il 12 gennaio 2005;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 640.-.

condanna ACCU 1 alla pena

dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

revoca il beneficio della

sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 20 gennaio 2003.

ordina la confisca e la distruzione

di un tronchesino e di una siringa con ago sequestrati il 18 giugno 2004 e di

ca. 3 grammi di marijuana sequestrati dalla Polizia ferroviaria il 21 giugno

2004, come pure la confisca di un coltello marca “__________” sequestrato dalla

Polizia ferroviaria il 21 giugno 2004.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 340.00 spese

giudiziarie

fr. 640.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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