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Decisione

10.2005.19

per aver condotto la vettura sebbene la licenze di condurre gli fosse stata revocata

3 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ in data 8.11.2004;

reato

previsto dall’art. 95 cifra 2 LCS;

perseguito con decreto

d'accusa no. 4221/2004 del 13 dicembre 2004 del Procuratore Pubblico, Antonio

Perugini che propone la condanna del prevenuto:

1. Alla

pena di 60 (sessanta) giorni di arresto, da espiare.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49.

cifra 3 CPS).

3.

Alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30

(trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di

arresto decretate nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il

26.01.2004

e il 23.08.2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al

decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

27.

dicembre

2004,

indetto il

pedissequo dibattimento di data 3 giugno 2005, al quale ha partecipato il

prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico

ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale ammette sia la fattispecie

oggettiva che quella soggettiva

del

reato previsto nel decreto d’accusa impugnato, ma, alla luce della

situazione

personale e familiare del prevenuto, chiede una massiccia riduzione

della

pena e postula in ogni caso la sospensione condizionale della pena

privativa

della libertà personale, come pure la non revoca del beneficio della

sospensione

condizionale di cui alle alle pene di 30 (trenta) giorni di

detenzione,

rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto decretate nei

confronti

del prevenuto dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il

23.08

;

sentito da

ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore, e

si rimette alla clemenza del Giudice;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È __________

autore colpevole di

circolazione

malgrado la revoca

per

avere, a __________ in data 8.11.2004, condotto la vettura VW Golf targata TI __________

sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente

Autorità amministrativa in data 10.11.1992 per un periodo indeterminato;

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta

una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.

In caso

di risposta affermativa al quesito 1., se deve essere revocato il beneficio

della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di

detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto, decretate nei

suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 ed il 23.08.2004.

5.

In caso

di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere

ammonito formalmente a’sensi

dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.

6.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta

a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80

CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

7.

In caso di risposta

affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al

condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

artt. 95 cifra 2 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg.

CPP e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e negativamente al quesito 4;

dichiara __________

colpevole

di

circolazione

malgrado la revoca

per

avere, a __________ l’8.11.2004, condotto la vettura VW Golf targata TI __________

sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente

Autorità amministrativa in data 10.11.1992 per un periodo indeterminato;

di

conseguenza

condanna __________;

1.

Alla

pena di 60 (sessanta) giorni di arresto, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 105 CPS).

2.

Alla

multa di fr. 3’500.-- (tremilacinquecento) con l’avvertenza che la

stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Non

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30

(trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto

decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il

23.08.2004

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di Fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di

Fr. 300.--.

ammonisce formalmente

l’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;

ordina L’iscrizione della

condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata

trascorso il periodo

fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4

CPS.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della Circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino

Sezione esecuzione pene e misure,

Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

La

sentenza è definitiva.

Il

giudice: Il

segretario:

Claudio Rotanzi Michele

Maggi

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 3'500.00 multa

fr. 300.00 tassa di

giustizia

fr. 300.00

spese giudiziarie

fr.

4'100.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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