10.2005.19
per aver condotto la vettura sebbene la licenze di condurre gli fosse stata revocata
3 giugno 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.19
Data decisione, Autorità:
03.06.2005, PRPEN
Titolo:
per aver condotto la vettura sebbene la licenze di condurre gli fosse stata revocata
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.19 ROC/MAM
DA
4221/2004
Bellinzona
3
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1;
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di circolazione malgrado la revoca
per
aver condotto la vettura VW Golf targata TI __________ sebbene la licenza di
condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in
data 10.11.1992 per un periodo indeterminato;
Fatti
avvenuti a __________ in data 8.11.2004;
reato
previsto dall’art. 95 cifra 2 LCS;
perseguito con decreto
d'accusa no. 4221/2004 del 13 dicembre 2004 del Procuratore Pubblico, Antonio
Perugini che propone la condanna del prevenuto:
1. Alla
pena di 60 (sessanta) giorni di arresto, da espiare.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49.
cifra 3 CPS).
3.
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30
(trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di
arresto decretate nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il
26.01.2004
e il 23.08.2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
27.
dicembre
2004,
indetto il
pedissequo dibattimento di data 3 giugno 2005, al quale ha partecipato il
prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico
ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale ammette sia la fattispecie
oggettiva che quella soggettiva
del
reato previsto nel decreto d’accusa impugnato, ma, alla luce della
situazione
personale e familiare del prevenuto, chiede una massiccia riduzione
della
pena e postula in ogni caso la sospensione condizionale della pena
privativa
della libertà personale, come pure la non revoca del beneficio della
sospensione
condizionale di cui alle alle pene di 30 (trenta) giorni di
detenzione,
rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto decretate nei
confronti
del prevenuto dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il
23.08
;
sentito da
ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore, e
si rimette alla clemenza del Giudice;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È __________
autore colpevole di
circolazione
malgrado la revoca
per
avere, a __________ in data 8.11.2004, condotto la vettura VW Golf targata TI __________
sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente
Autorità amministrativa in data 10.11.1992 per un periodo indeterminato;
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1., se deve
essergli inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
3.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.
In caso
di risposta affermativa al quesito 1., se deve essere revocato il beneficio
della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di
detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto, decretate nei
suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 ed il 23.08.2004.
5.
In caso
di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere
ammonito formalmente a’sensi
dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.
6.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta
a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80
CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
7.
In caso di risposta
affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 95 cifra 2 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg.
CPP e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e negativamente al quesito 4;
dichiara __________
colpevole
di
circolazione
malgrado la revoca
per
avere, a __________ l’8.11.2004, condotto la vettura VW Golf targata TI __________
sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente
Autorità amministrativa in data 10.11.1992 per un periodo indeterminato;
di
conseguenza
condanna __________;
1.
Alla
pena di 60 (sessanta) giorni di arresto, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 105 CPS).
2.
Alla
multa di fr. 3’500.-- (tremilacinquecento) con l’avvertenza che la
stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30
(trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto
decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il
23.08.2004
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di Fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di
Fr. 300.--.
ammonisce formalmente
l’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;
ordina L’iscrizione della
condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata
trascorso il periodo
fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4
CPS.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della Circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino
Sezione esecuzione pene e misure,
Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
La
sentenza è definitiva.
Il
giudice: Il
segretario:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 3'500.00 multa
fr. 300.00 tassa di
giustizia
fr. 300.00
spese giudiziarie
fr.
4'100.00 Totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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