10.2005.192
disobbedienza a decisione dell'autorità
2 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.192
Data decisione, Autorità:
02.09.2005, PRPEN
Titolo:
disobbedienza a decisione dell'autorità
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
art. 292 CPS
Incarto
n.
10.2005.192
DA
1537/2005
Bellinzona
2
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1
prevenuta
colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità
per
avere,
a
,
dal
24 dicembre 2004 in avanti,
volontariamente
omesso di ottemperare alla decisione 30 novembre 2004 della Commissione tutoria
regionale di , cresciuta in giudicato,
in
particolare per avere omesso di accompagnare il figlio al Punto d'Incontro
presso la di i giorni di venerdì 24 dicembre 2004, 2 febbraio (recte:
gennaio) 2005, 12 febbraio 2005 e successivamente in alternanza un fine settimana
il sabato e un fine settimana la domenica;
reato previsto dall'art. 292 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con
decreto d’accusa n. 1537/2005 di data 15 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla multa di fr. 300.--.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 20 aprile 2005 dall'accusata;
indetto il
dibattimento 2 settembre 2005, al quale sono comparsi personalmente l’accusata
e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusata;
sentito il
difensore, il quale rileva che il decreto di accusa non è preciso poiché indica
come luogo dei fatti quando la signora è domiciliata a ; precisa che il
requisito per il reato di cui all’art. 292 è che la comminatoria sia stata
formulata in modo chiaro assieme all’ordine impartito: ora nella decisione 30
novembre 2004 della CTR non vi è alcuna comminatoria o riferimento all’art. 292
CP e la comminatoria contenuta nella lettera 25 febbraio 2005 della CTR non si
riferisce all’ordine di portare il figlio alla ma a quello di comunicare
all’autorità con un mese di anticipo eventuali assenze; evidenzia che gli
scritti menzionati non sono stati intimati direttamente all’accusata; chiede il
proscioglimento e il versamento di fr. 900.- per ripetibili;
sentita da
ultimo l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1. Se __________ è autrice colpevole
di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel decreto di
accusa a suo carico con la rettificazione odierna.
2. Sulla pena e sulle spese.
Considerandi
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 292 CP; 9 e segg., 273
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti descritti nel decreto di
accusa n. 1537/2005 del 15 aprile 2005 con la rettificazione odierna.
carica le spese allo Stato, il
quale rifonderà alla signora ACCU 1 la somma di fr. 900.- per ripetibili.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza
è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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