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Decisione

10.2005.192

disobbedienza a decisione dell'autorità

2 settembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 300.--.

2. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 20 aprile 2005 dall'accusata;

indetto il

dibattimento 2 settembre 2005, al quale sono comparsi personalmente l’accusata

e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusata;

sentito il

difensore, il quale rileva che il decreto di accusa non è preciso poiché indica

come luogo dei fatti quando la signora è domiciliata a ; precisa che il

requisito per il reato di cui all’art. 292 è che la comminatoria sia stata

formulata in modo chiaro assieme all’ordine impartito: ora nella decisione 30

novembre 2004 della CTR non vi è alcuna comminatoria o riferimento all’art. 292

CP e la comminatoria contenuta nella lettera 25 febbraio 2005 della CTR non si

riferisce all’ordine di portare il figlio alla ma a quello di comunicare

all’autorità con un mese di anticipo eventuali assenze; evidenzia che gli

scritti menzionati non sono stati intimati direttamente all’accusata; chiede il

proscioglimento e il versamento di fr. 900.- per ripetibili;

sentita da

ultimo l'accusata;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1. Se __________ è autrice colpevole

di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel decreto di

accusa a suo carico con la rettificazione odierna.

2. Sulla pena e sulle spese.

Considerandi

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 292 CP; 9 e segg., 273

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti descritti nel decreto di

accusa n. 1537/2005 del 15 aprile 2005 con la rettificazione odierna.

carica le spese allo Stato, il

quale rifonderà alla signora ACCU 1 la somma di fr. 900.- per ripetibili.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza

è definitiva.

terzi implicati

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Il

presidente: La

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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