10.2005.193
proferito parola diffamante e circolazione in stato non idoneo
20 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.193
Data decisione, Autorità:
20.09.2005, PRPEN
Titolo:
proferito parola diffamante e circolazione in stato non idoneo
DIFFAMAZIONE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.193
DA
1324/2005
Bellinzona
20
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia
Andina in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso da DI
1)
prevenuto colpevole di 1. diffamazione
per avere,
in data __________
nei corridoi della __________,
dopo lo svolgimento di un'udienza,
alla presenza dell'avv. __________,
reso sospetto CIVI 1 di
condotta disonorevole, rispettivamente di fatti suscettibili di nuocere alla di
lui reputazione,
e meglio per avere affermato
che CIVI 1 era una persona disonesta;
Fatti
2. circolazione in stato
di ebrietà
per avere,
in data 23 dicembre 2004,
a __________,
condotto
il veicolo a motore __________ targato __________ essendo in stato di ebrietà
(alcolemia: tenore minimo 1.42 g/kg - tenore massimo: 1.63 g/kg);
reati previsti dall'art. 173
CP e dall'art. 91 cpv. 1 vLCStr;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo
e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 1324/2005 di
data 4 aprile 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
1'200.--.
3.
Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, è rinviata al competente foro civile.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie 350.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 18 aprile 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 20 settembre 2005,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede
l’assoluzione per il reato di diffamazione e una riduzione della pena per il
reato di ebrietà a 7 (sette) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per
un anno, senza multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore
colpevole di:
1.1
diffamazione
1.2
circolazione in
stato di ebrietà
per i fatti descritti
nel decreto di accusa a suo carico, con la correzione odierna
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede
un risarcimento per torto morale di fr. 1'000.--.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 CP e dall'art. 91
cpv. 1 vLCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di diffamazione.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di circolazione
in stato di ebrietà per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 1324/2005 del 4 aprile 2005.
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 800.-
(ottocento);
3.
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.
550.
-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 350.- spese giudiziarie
fr. 1'350.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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