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Decisione

10.2005.193

proferito parola diffamante e circolazione in stato non idoneo

20 settembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. circolazione in stato

di ebrietà

per avere,

in data 23 dicembre 2004,

a __________,

condotto

il veicolo a motore __________ targato __________ essendo in stato di ebrietà

(alcolemia: tenore minimo 1.42 g/kg - tenore massimo: 1.63 g/kg);

reati previsti dall'art. 173

CP e dall'art. 91 cpv. 1 vLCStr;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo

e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. 1324/2005 di

data 4 aprile 2005 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

1'200.--.

3.

Per ogni pretesa la parte

civile CIVI 1, è rinviata al competente foro civile.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie 350.--;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 18 aprile 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 20 settembre 2005,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede

l’assoluzione per il reato di diffamazione e una riduzione della pena per il

reato di ebrietà a 7 (sette) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per

un anno, senza multa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore

colpevole di:

1.1

diffamazione

1.2

circolazione in

stato di ebrietà

per i fatti descritti

nel decreto di accusa a suo carico, con la correzione odierna

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede

un risarcimento per torto morale di fr. 1'000.--.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173 CP e dall'art. 91

cpv. 1 vLCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di diffamazione.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di circolazione

in stato di ebrietà per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 1324/2005 del 4 aprile 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione, sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 800.-

(ottocento);

3.

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.

550.

-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 350.- spese giudiziarie

fr. 1'350.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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