Lexipedia

Decisione

10.2005.194

disobbedienza a decisioni autorità, perturbamento pubblici servizi, possesso di armi

25 ottobre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2. disobbedienza

a decisioni dell'autorità

per

avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante

l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria

del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente

autorità;

reato

previsto dall’art. 292 CP,

fatti avvenuti nelle

riferite circostanze di tempo e di luogo;

3. Infrazione

alla LF sulle armi e sulle munizioni

per

avere, nelle medesime circostanze, senza autorizzazione, tenendo sulla persona

una fionda con accessori e proiettili, portato un'arma in luogo pubblico;

reato

previsto dall’art. 33 LArm,

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con

decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. 1141/2005 del AINQ 1, che propone

la condanna:

1.

Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

3.

Ordina la confisca e la distruzione di 1 fionda marca "strike" con

accessori e proiettili, sequestrata all'accusato il 23.10.2004 (art. 58 CP).

4.

Rinvia

la parte civile "CIVI 1 " al competente foro per le pretese di tale

natura.

ACCU 2,

prevenuta

colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi

per

avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non

autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano

teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della

linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di

un'impresa pubblica di comunicazione;

reato

previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2.

disobbedienza

a decisioni dell'autorità

per

avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante

l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria

del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente

autorità;

reato

previsto dall’art. 292 CP,

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con

decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. 1188/2005 del AINQ 1 che propone

la condanna:

1.

Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

3.

Rinvia

la parte civile "CIVI 1 ", al competente foro per le pretese di tale

natura;

ACCU 3

prevenuto

colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi

per

avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non

autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano

teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della

linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di

un'impresa pubblica di comunicazione;

reato

previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2.

disobbedienza

a decisioni dell'autorità

per

avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante

l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria

del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente

autorità;

reato

previsto dall’art. 292 CP,

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con

decreto d’accusa del 21 marzo 2005 n. 1021/2005 del AINQ 1, che propone

la condanna:

1.

Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

3.

Ordina la confisca e la distruzione, cresciuto in giudicato il decreto

d’accusa, dello scalpello di metallo, colore arancio sequestrato dalla Polizia

il 23.10.2004 (art. 58 CP).

4.

Rinvia

la parte civile "La CIVI 1 ", al competente foro per le pretese di

tale natura;

ACCU 4,

prevenuto

colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi

per

avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non

autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano

teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della

linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di

un'impresa pubblica di comunicazione;

reato

previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2.

disobbedienza

a decisioni dell'autorità

per

avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante

l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria

del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente

autorità;

reato

previsto dall’art. 292 CP,

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con

decreto d’accusa del 21 marzo 2005 n. 1017/2005 del AINQ 1 che propone

la condanna:

1.

Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

3.

Rinvia la parte civile "CIVI 1", al competente foro per le pretese

di tale natura.

4.

Ordina il dissequestro e le restituzione all'accusato, cresciuto in giudicato

il decreto d’accusa, del rullino fotografico sequestrato nel corso del

controllo;

ACCU 5

prevenuta

colpevole di perturbamento dei pubblici servizi

per

avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non

autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano

teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della

linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di

un'impresa pubblica di comunicazione;

reato

previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con

decreto d’accusa del 21 marzo 2005 n. 1019/2005 del AINQ 1 che propone

la condanna:

1.

Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

3.

Rinvia la parte civile "CIVI 1 ", al competente foro per le pretese

di tale natura.

ACCU 6

prevenuto

colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi

per

avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non

autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano

teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della

linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di

un'impresa pubblica di comunicazione;

reato

previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2.

disobbedienza

a decisioni dell’autorità

per

avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante

l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria

del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente

autorità;

reato

previsto dall’art. 292 CP,

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con

decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. 1140/2005 del AINQ 1 che propone

la condanna:

1.

Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

3.

Rinvia la parte civile "CIVI 1 ", al competente foro per le pretese

di tale natura;

ACCU 8

prevenuta

colpevole di perturbamento di pubblici servizi

per

avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non

autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano

teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della

linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di

un'impresa pubblica di comunicazione;

reato

previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con

decreto d’accusa del 21 marzo 2005 n. 1018/2005 del AINQ 1 che propone

la condanna:

1.

Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 50.--.

3.

Non

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20

(venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico di Lugano il 23.02.2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di

prova.

ACCU 7

prevenuto

colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi

per

avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non

autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano

teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della

linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di

un'impresa pubblica di comunicazione;

reato

previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2.

disobbedienza

a decisioni dell’autorità

per

avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante

l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria

del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente

autorità;

reato

previsto dall’art. 292 CP,

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con

decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. 1187/2005 del AINQ 1 che propone

la condanna:

1.

Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

3.

Rinvia

la parte civile "CIVI 1 ", al competente foro per le pretese di tale

natura;

viste le

opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 31 marzo

2004, 5 aprile 2005, 6 aprile 2005, 11 aprile 2005;

indetto il

pubblico dibattimento 25 ottobre 2005, al quale hanno partecipato:

,;

,;

preso atto dell’assenza

ingiustificata delle accusate:

-

ACCU 5;

-

ACCU 8

nei

confronti delle quali si procede nelle forme contumaciali;

accertate le

generalità degli accusati e data lettura dei decreti d'accusa;

preso atto che

il Procuratore pubblico, avendo eseguito ulteriori accertamenti, ha abbandonato

l’imputazione di violazione della Legge federale sulle armi e sulle munizioni

nei confronti di ACCU 1;

proceduto all'interrogatorio

degli accusati;

sentito il

teste __________

sentito il

Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma dei decreti di accusa,

ritenuto che per ACCU 1, tenuto conto dell’abbandono del reato di violazione

della LF sulle armi e munizioni, è chiesta la stessa pena che per gli altri

imputati, ossia 3 giorni di detenzione sospesi per un periodo di prova di 2

anni; non si oppone al dissequestro della fionda avendo accertato che il tipo

posto sotto sequestro non rientra nella legislazione sulle armi;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento di tutti gli imputati;

sentiti da

ultimo gli accusati;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se

ACCU 1, ACCU 2, ACCU 3, ACCU 4 , ACCU 6 e ACCU 7 sono autori colpevoli di:

1.1

perturbamento

di pubblici servizi?

1.2

disobbedienza

a decisioni dell’autorità?

per

i fatti descritti nei decreti di accusa a loro carico.

2.

Se

ACCU 5 e ACCU 8 sono autrici colpevoli di perturbamento di pubblici servizi per

i fatti descritti nei decreti di accusa a loro carico.

3.

Sulla

pena e sulle spese.

4.

Se

deve essere ordinato il dissequestro della fionda marca “strike” con accessori

e proiettili, sequestrata all’accusato ACCU 1 il 23 ottobre 2004.

5.

Se

deve essere ordinata la confisca e la distruzione dello scalpello di metallo,

colore arancio, sequestrato dalla Polizia il 23 ottobre 2004 a ACCU 3.

6.

Se

deve essere ordinato il dissequestro e la restituzione all’accusato ACCU 4 a

crescita in giudicato della sentenza, del rullino fotografico sequestrato nel

corso del suo controllo.

7.

Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di

20.

(venti) giorni di detenzione decretata nei confronti dell’accusata ACCU 8

dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 23 febbraio 2004.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 63, 239 cifra 1, 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU

1.

ACCU 2, ACCU 3, ACCU 4, ACCU 5 ACCU 6, ACCU 8, ACCU 7,

dall’imputazione

di perturbamento di pubblici servizi per i fatti descritti nei decreti di

accusa a loro carico.

dichiara ACCU

1, ACCU 2, ACCU 3, ACCU 4, ACCU 6, ACCU 7,

autori

colpevoli di disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nei decreti di accusa n. 1141/2005 – 1188/2005 –

1021/2005 – 1017/2005 – 1140/2005 - 1187/2005 del 21 e 29 marzo 2005.

condanna ACCU

8.

1.

alla

multa di fr. 200.-;

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

condanna ACCU

2.

1.

alla

multa di fr. 200.-;

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

condanna ACCU

3.

1.

alla

multa di fr. 200.-;

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

condanna ACCU

4.

1.

alla

multa di fr. 200.-;

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

condanna ACCU

6,

1.

alla

multa di fr. 200.-;

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

condanna ACCU

7.

1.

alla

multa di fr. 200.-;

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

ordina il

dissequestro e la riconsegna immediata a ACCU 1 di una fionda marca “strike”,

sequestrata il 23 ottobre 2004.

ordina il

dissequestro e la restituzione a ACCU 3 dello scalpello di metallo, colore

arancio, sequestrato dalla Polizia il 23 ottobre 2004.

ordina il

dissequestro e la restituzione a ACCU 4 del rullino fotografico sequestrato nel

corso del suo controllo.

assegna ai

condannati il termine di tre mesi per il pagamento della multa e li avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in

arresto.

carica allo

Stato gli oneri dei procedimenti nei confronti di ACCU 5 e ACCU 8;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 7

fr. 200.00 multa

fr.

50.00

tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta

spese a carico di ACCU 6,

fr. 200.00 multa

fr.

50.00

tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta

spese a carico di ACCU 4

fr. 200.00 multa

fr.

50.00

tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 3,

fr. 200.00 multa

fr.

50.00

tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta

spese a carico di ACCU 2,

fr. 200.00 multa

fr.

50.00

tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta

spese a carico di ACCU 1,

fr. 200.00 multa

fr.

50.00

tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster