10.2005.194
disobbedienza a decisioni autorità, perturbamento pubblici servizi, possesso di armi
25 ottobre 2005Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.194
Data decisione, Autorità:
25.10.2005, PRPEN
Titolo:
disobbedienza a decisioni autorità, perturbamento pubblici servizi, possesso di armi
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
PERTURBAMENTO DI PUBBLICI SERVIZI IN GENERALE
POSSESSO ILLECITO DI ARMI
art. 33 LARM
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.194/195/196/
197/198/199/200/201
DA 1141/1188/1021/1017/1019/1140/
1018/1187
del 2005
Bellinzona
25
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Curzio Andreoli in
qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
ACCU 2
ACCU 3
ACCU 4
ACCU 5
ACCU 6
ACCU 7
ACCU 8
tutti difesi da: DI 1
ACCU 1
prevenuto
colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi
per
avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non
autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano
teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della
linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di
un'impresa pubblica di comunicazione;
reato
previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2. disobbedienza
a decisioni dell'autorità
per
avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante
l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria
del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente
autorità;
reato
previsto dall’art. 292 CP,
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
3. Infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni
per
avere, nelle medesime circostanze, senza autorizzazione, tenendo sulla persona
una fionda con accessori e proiettili, portato un'arma in luogo pubblico;
reato
previsto dall’art. 33 LArm,
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. 1141/2005 del AINQ 1, che propone
la condanna:
1.
Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
3.
Ordina la confisca e la distruzione di 1 fionda marca "strike" con
accessori e proiettili, sequestrata all'accusato il 23.10.2004 (art. 58 CP).
4.
Rinvia
la parte civile "CIVI 1 " al competente foro per le pretese di tale
natura.
ACCU 2,
prevenuta
colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi
per
avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non
autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano
teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della
linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di
un'impresa pubblica di comunicazione;
reato
previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2.
disobbedienza
a decisioni dell'autorità
per
avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante
l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria
del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente
autorità;
reato
previsto dall’art. 292 CP,
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con
decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. 1188/2005 del AINQ 1 che propone
la condanna:
1.
Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
3.
Rinvia
la parte civile "CIVI 1 ", al competente foro per le pretese di tale
natura;
ACCU 3
prevenuto
colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi
per
avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non
autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano
teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della
linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di
un'impresa pubblica di comunicazione;
reato
previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2.
disobbedienza
a decisioni dell'autorità
per
avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante
l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria
del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente
autorità;
reato
previsto dall’art. 292 CP,
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa del 21 marzo 2005 n. 1021/2005 del AINQ 1, che propone
la condanna:
1.
Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
3.
Ordina la confisca e la distruzione, cresciuto in giudicato il decreto
d’accusa, dello scalpello di metallo, colore arancio sequestrato dalla Polizia
il 23.10.2004 (art. 58 CP).
4.
Rinvia
la parte civile "La CIVI 1 ", al competente foro per le pretese di
tale natura;
ACCU 4,
prevenuto
colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi
per
avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non
autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano
teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della
linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di
un'impresa pubblica di comunicazione;
reato
previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2.
disobbedienza
a decisioni dell'autorità
per
avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante
l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria
del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente
autorità;
reato
previsto dall’art. 292 CP,
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa del 21 marzo 2005 n. 1017/2005 del AINQ 1 che propone
la condanna:
1.
Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
3.
Rinvia la parte civile "CIVI 1", al competente foro per le pretese
di tale natura.
4.
Ordina il dissequestro e le restituzione all'accusato, cresciuto in giudicato
il decreto d’accusa, del rullino fotografico sequestrato nel corso del
controllo;
ACCU 5
prevenuta
colpevole di perturbamento dei pubblici servizi
per
avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non
autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano
teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della
linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di
un'impresa pubblica di comunicazione;
reato
previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con
decreto d’accusa del 21 marzo 2005 n. 1019/2005 del AINQ 1 che propone
la condanna:
1.
Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
3.
Rinvia la parte civile "CIVI 1 ", al competente foro per le pretese
di tale natura.
ACCU 6
prevenuto
colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi
per
avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non
autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano
teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della
linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di
un'impresa pubblica di comunicazione;
reato
previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2.
disobbedienza
a decisioni dell’autorità
per
avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante
l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria
del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente
autorità;
reato
previsto dall’art. 292 CP,
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. 1140/2005 del AINQ 1 che propone
la condanna:
1.
Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
3.
Rinvia la parte civile "CIVI 1 ", al competente foro per le pretese
di tale natura;
ACCU 8
prevenuta
colpevole di perturbamento di pubblici servizi
per
avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non
autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano
teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della
linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di
un'impresa pubblica di comunicazione;
reato
previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con
decreto d’accusa del 21 marzo 2005 n. 1018/2005 del AINQ 1 che propone
la condanna:
1.
Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 50.--.
3.
Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20
(venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico di Lugano il 23.02.2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di
prova.
ACCU 7
prevenuto
colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi
per
avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non
autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano
teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della
linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di
un'impresa pubblica di comunicazione;
reato
previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2.
disobbedienza
a decisioni dell’autorità
per
avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante
l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria
del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente
autorità;
reato
previsto dall’art. 292 CP,
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. 1187/2005 del AINQ 1 che propone
la condanna:
1.
Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
3.
Rinvia
la parte civile "CIVI 1 ", al competente foro per le pretese di tale
natura;
viste le
opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 31 marzo
2004, 5 aprile 2005, 6 aprile 2005, 11 aprile 2005;
indetto il
pubblico dibattimento 25 ottobre 2005, al quale hanno partecipato:
,;
,;
preso atto dell’assenza
ingiustificata delle accusate:
-
ACCU 5;
-
ACCU 8
nei
confronti delle quali si procede nelle forme contumaciali;
accertate le
generalità degli accusati e data lettura dei decreti d'accusa;
preso atto che
il Procuratore pubblico, avendo eseguito ulteriori accertamenti, ha abbandonato
l’imputazione di violazione della Legge federale sulle armi e sulle munizioni
nei confronti di ACCU 1;
proceduto all'interrogatorio
degli accusati;
sentito il
teste __________
sentito il
Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma dei decreti di accusa,
ritenuto che per ACCU 1, tenuto conto dell’abbandono del reato di violazione
della LF sulle armi e munizioni, è chiesta la stessa pena che per gli altri
imputati, ossia 3 giorni di detenzione sospesi per un periodo di prova di 2
anni; non si oppone al dissequestro della fionda avendo accertato che il tipo
posto sotto sequestro non rientra nella legislazione sulle armi;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento di tutti gli imputati;
sentiti da
ultimo gli accusati;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se
ACCU 1, ACCU 2, ACCU 3, ACCU 4 , ACCU 6 e ACCU 7 sono autori colpevoli di:
1.1
perturbamento
di pubblici servizi?
1.2
disobbedienza
a decisioni dell’autorità?
per
i fatti descritti nei decreti di accusa a loro carico.
2.
Se
ACCU 5 e ACCU 8 sono autrici colpevoli di perturbamento di pubblici servizi per
i fatti descritti nei decreti di accusa a loro carico.
3.
Sulla
pena e sulle spese.
4.
Se
deve essere ordinato il dissequestro della fionda marca “strike” con accessori
e proiettili, sequestrata all’accusato ACCU 1 il 23 ottobre 2004.
5.
Se
deve essere ordinata la confisca e la distruzione dello scalpello di metallo,
colore arancio, sequestrato dalla Polizia il 23 ottobre 2004 a ACCU 3.
6.
Se
deve essere ordinato il dissequestro e la restituzione all’accusato ACCU 4 a
crescita in giudicato della sentenza, del rullino fotografico sequestrato nel
corso del suo controllo.
7.
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di
20.
(venti) giorni di detenzione decretata nei confronti dell’accusata ACCU 8
dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 23 febbraio 2004.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 63, 239 cifra 1, 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU
1.
ACCU 2, ACCU 3, ACCU 4, ACCU 5 ACCU 6, ACCU 8, ACCU 7,
dall’imputazione
di perturbamento di pubblici servizi per i fatti descritti nei decreti di
accusa a loro carico.
dichiara ACCU
1, ACCU 2, ACCU 3, ACCU 4, ACCU 6, ACCU 7,
autori
colpevoli di disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nei decreti di accusa n. 1141/2005 – 1188/2005 –
1021/2005 – 1017/2005 – 1140/2005 - 1187/2005 del 21 e 29 marzo 2005.
condanna ACCU
8.
1.
alla
multa di fr. 200.-;
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
condanna ACCU
2.
1.
alla
multa di fr. 200.-;
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
condanna ACCU
3.
1.
alla
multa di fr. 200.-;
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
condanna ACCU
4.
1.
alla
multa di fr. 200.-;
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
condanna ACCU
6,
1.
alla
multa di fr. 200.-;
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
condanna ACCU
7.
1.
alla
multa di fr. 200.-;
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
ordina il
dissequestro e la riconsegna immediata a ACCU 1 di una fionda marca “strike”,
sequestrata il 23 ottobre 2004.
ordina il
dissequestro e la restituzione a ACCU 3 dello scalpello di metallo, colore
arancio, sequestrato dalla Polizia il 23 ottobre 2004.
ordina il
dissequestro e la restituzione a ACCU 4 del rullino fotografico sequestrato nel
corso del suo controllo.
assegna ai
condannati il termine di tre mesi per il pagamento della multa e li avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
carica allo
Stato gli oneri dei procedimenti nei confronti di ACCU 5 e ACCU 8;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 7
fr. 200.00 multa
fr.
50.00
tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta
spese a carico di ACCU 6,
fr. 200.00 multa
fr.
50.00
tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta
spese a carico di ACCU 4
fr. 200.00 multa
fr.
50.00
tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 3,
fr. 200.00 multa
fr.
50.00
tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta
spese a carico di ACCU 2,
fr. 200.00 multa
fr.
50.00
tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta
spese a carico di ACCU 1,
fr. 200.00 multa
fr.
50.00
tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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