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Decisione

10.2005.2-1

espropriazione formale per acquisizione di una strada coattiva (relativamente all'indennità)

3 aprile 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale totale della strada

coattiva al mapp. no. 521 l’ente espropriante verserà ai comproprietari,

proporzionalmente alle rispettive quote, un’indennità di fr. 10.- il mq.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere ad MCON 17 fr.

500.- ed ai comproprietari rappresentati dall’avv. RA 2 fr. 700.- per

ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4. Intimazione a:

- Avv. __________, Lugano

- Avv. __________, Lugano

- MCON 1

Considerandi

- MCON 7

- MCON 12

- MCON 13

- MCON 15

- __________, Echandens

- __________, Vezia

- __________, Paradiso

- __________- __________, Gentilino

- Municipio di __________

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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