10.2005.2-1
espropriazione formale per acquisizione di una strada coattiva (relativamente all'indennità)
3 aprile 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2005.2-1
Data decisione, Autorità:
03.04.2006, TE
Titolo:
espropriazione formale per acquisizione di una strada coattiva (relativamente all'indennità)
INDENNITÀ ESPROPRIATIVA
art. 9segg LESPR
Incarto n.
10.2005.2-1
Lugano
3 aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Claudio Morandi
ing. Alberto Lucchini
segretario
giudiziario
Enzo
Barenco
statuendo
nella procedura di espropriazione formale promossa da
ISEP
1
rappr.
dal RA 1
contro
COCO
1 composta da:
MCON 2 (1/20) mapp. no. 451
MCON 3 (1/20) mapp. no. 452
MCON 4 (2/20) mapp. no. 503
MCON 5 (2/20) mapp. no. 504
MCON 6 (1/20) mapp. no. 505
MCON 8 (1/20) mapp. no. 512
MCON 9 (1/20) mapp. no. 515
MCON 10 (1/20) mapp. no. 516
MCON 11 (1/20) mapp. no. 517
MCON 14 (3/20) mapp. no. 520
MCON 16 (1/20) mapp. no. 697
tutti rappr. dall RA 2
MCON 1 (1/20) mapp. no. 448
MCON 7 (1/40) mapp. no. 506
MCON 12 (1/40) mapp. no. 518, (1/40) map. No. 739
MCON 13 (1/20) mapp. no. 519
MCON 15 (1/20) mapp. no. 526
MCON 17 (1/40) mapp. no. 525
rappr. dall’avv. __________, Lugano
tendente
all'acquisizione di Via del S__________, strada coattiva mapp. no. 521 RFD di
V__________
letti
ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in
fatto ed in diritto
- che Via al S__________ è una strada a
fondo cieco che serve l’omonimo quartiere di V__________ e si snoda sulle part.
no. 508 e 521. Essa è stata costruita progressivamente, a partire dagli anni
‘60/’70, da privati che pure hanno provveduto a realizzare le infrastrutture
per urbanizzare la zona ed edificarla;
- che il Comune ha avviato una politica
di riscatto delle strade private aperte al pubblico transito ed in quest’ottica
ha acquisito per donazione immobiliare il primo tratto di Via al S__________ al
mapp. no. 508 di mq 527 (cfr. rogito no. 701 del 27.4.2005 del notaio avv. __________;
estratto RF);
- che il secondo tratto della strada
occupa il mapp. no. 521 di mq 1668, ad oggi sedime privato costituito in
comproprietà coattiva (cfr. estratto RF). Non avendo raggiunto un’intesa con
tutti i comproprietari sui termini del riscatto, il Comune ha avviato la
procedura in oggetto intesa all’espropriazione totale della particella; la
cessione è sollecitata a titolo gratuito (cfr. tabella di espropriazione);
- che gli atti sono stati pubblicati dal
7.2 all’8.3.2005;
- che i comproprietari si sono espressi separatamente
sull’intervento espropriativo e senza manifestare unanimità d’intenti. In
particolare, MCON 7, MCON 13, MCON 12 ed MCON
17 hanno aderito incondizionatamente all’espropriazione come proposto nella
tabella d’esproprio (cfr. dichiarazioni agli atti); MCON 15 si è rimesso al
giudizio del Tribunale (cfr. lettera del 25.3.2005); MCON 1 non hanno
notificato alcuna pretesa né sollevato obiezioni nei termini di legge, mentre i
restanti comproprietari, con memoria 7.3.2005, hanno interposto opposizione
all’espropriazione per carenza di interesse pubblico avanzando peraltro, in via
subordinata, una pretesa risarcitoria di fr. 104.40 il mq corrispondente al
valore ufficiale di stima;
- che all’udienza di conciliazione del
19.4.2005 l’opposizione è stata integralmente confermata;
- che in data 15.6.2005 è stato esperito
un sopralluogo;
- che l’opposizione all’espropriazione è
stata respinta con sentenza del 16.6.2005 cresciuta incontestata in giudicato;
- che al dibattimento finale tenutosi l’8.3.2006
non tutti gli espropriati sono comparsi e quelli presenti hanno confermato le
rispettive tesi e domande;
- che il Tribunale ha constatato –
purtroppo solo ad istruttoria conclusa, non essendone stato informato da alcuna
delle parti – l’avvenuto trapasso, in costanza di causa, della titolarità di
alcuni diritti sulla coattiva. In particolare, il mapp. no. 505 è stato ceduto
per donazione (d.g. 15251 del 12.7.2005), mentre i mapp. no. 518 e 739 sono
prima stati frazionati nei nuovi mapp. no. 518, 739 e 771 e la quota di
comproprietà sulla coattiva suddivisa in ragione di 1/80 ciascuno tra i mapp.
no. 739 e 771 (d.g. 24529/30 del 27.10.2005), quindi i tre fondi sono stati
compravenduti (d.g. 24944 del 31.10.2005, d.g. 26223 del 15.11.2005, d.g. 2676
del 7.2.2006);
- che nei relativi contratti i cedenti
non si sono riservati il diritto di restare parte nel procedimento motivo per
cui i nuovi titolari subentrano di diritto nella procedura espropriativa (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 16 no. 17; DTF 122 I 168 c. 1);
- che, per salvaguardare il diritto di
essere sentiti dei nuovi titolari, il Tribunale li ha avvertiti per iscritto della
procedura in atto allegando una copia della tabella e del piano di
espropriazione, ed assegnato loro un termine di 15 giorni per determinarsi in
proposito (lettera del 13.3.2006). Tra questi solo due hanno risposto
comunicando di non avere obiezioni;
- che i comproprietari della strada
coattiva al mapp. no. 521 formano un litisconsorzio necessario (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, 2000, ad art. 41 no. 9). Di conseguenza, in
mancanza di consenso unanime sull’indennità espropriativa, è necessaria
l’emissione di un giudizio di merito che esplicherà i suoi effetti su tutti i
litisconsorti;
- che l’espropriazione è subordinata al
versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.). Questa consta, in
particolare, dell’intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a
Lespr.) stimato, in concreto, alla data del giudizio (art. 19 Lespr.);
- che nel fissare l’indennità il
Tribunale non è vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr.).
Non lo è nemmeno dal valore ufficiale di stima poiché quest’ultimo non incide
sul prezzo che potrebbe essere conseguito in seno ad una libera transazione
immobiliare e dunque non è condizionante né ha valenza conclusiva ai fini del
giudizio (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 19
no. 53; TRAM 11.3.1999 inc. no. 50.97.00037/50.97.00038);
- che le strade si configurano come opere
di urbanizzazione che creano le premesse per l’utilizzazione dei fondi a fini
edilizi (art. 19, 22 cpv. 2 let. b LPT; art. 67 cpv. 2 let. b LALPT). Pertanto,
essendo in correlazione funzionale con i fondi serviti, dal punto di vista
commerciale le strade non sono valutabili come entità autonome;
- che, d’altra parte, le superfici
viarie aperte al pubblico transito non sono considerate come edificabili (art.
38 cpv. 2 LE);
- che di conseguenza, per prassi consolidata,
in ambito espropriativo le strade private aperte al pubblico e le superfici
viarie gravate da un certo numero di servitù di passo – siano esse configurate
dalla somma di singoli sedimi o costituite in comproprietà coattiva – non sono
stimate alla stessa stregua di un qualsiasi terreno edilizio (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 122; Wiederkehr, Die
Expropriationsentschädigung, 1966, p. 48; RDAT I-1993 no. 52);
- che Via al S__________ è una strada
asfaltata che, nonostante sia a fondo cieco, serve un comprensorio residenziale
piuttosto ampio ed è perciò qualificabile, a tutti gli effetti, come strada
aperta al pubblico ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 Lstr.. In quanto tale non è
computabile ai fini edificatori ed inoltre, poiché nel PR è segnata come strada
di quartiere, l’ipotesi di un miglior uso è da escludere;
- che malgrado il valore di una
superficie viaria sia irrisorio e tenda allo zero (RDAT I-1993 no. 52), normalmente
in casi analoghi la giurisprudenza riconosce un’indennità di fr. 10.- il mq (TRAM
12.10.2005 N. 50.2005.6; TE sott. 17.10.1996 in re Comune di B./S.,
29.10.1997 in re Comune di P./C. e llcc., 26.11.1998 in re Comune di D./S.,
2.2.1999 in re Comune di T./M.);
- che in concreto non vi è alcun motivo
di scostarsi dai predetti canoni giurisprudenziali né la cessione a titolo
gratuito pare giustificata. Di conseguenza l’indennità espropriativa è fissata
in fr. 10.- il mq;
- che, ovviamente, l’indennità dovrà
essere ripartita proporzionalmente alle quote di comproprietà in conformità con
le nuove risultanze del RF;
- che agli espropriati che non si sono
avvalsi della consulenza di un legale non sono riconosciute ripetibili.
per
Fatti
i quali motivi
richiamata la
Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale totale della strada
coattiva al mapp. no. 521 l’ente espropriante verserà ai comproprietari,
proporzionalmente alle rispettive quote, un’indennità di fr. 10.- il mq.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-
sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere ad MCON 17 fr.
500.- ed ai comproprietari rappresentati dall’avv. RA 2 fr. 700.- per
ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta
giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
- Avv. __________, Lugano
- Avv. __________, Lugano
- MCON 1
Considerandi
- MCON 7
- MCON 12
- MCON 13
- MCON 15
- __________, Echandens
- __________, Vezia
- __________, Paradiso
- __________- __________, Gentilino
- Municipio di __________
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giudiziario
Margherita
De Morpurgo Enzo
Barenco
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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