10.2005.202
impiego di carte di credito di illecita provenienza
20 ottobre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.202
Data decisione, Autorità:
20.10.2005, PRPEN
Titolo:
impiego di carte di credito di illecita provenienza
FALSITÀ IN DOCUMENTI
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.202/rol
DA
1533/2005
Bellinzona
20
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Marisa Romeo in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. ripetuta truffa, consumata e mancata,
per
avere,
a
__________, in diverse occasioni nel periodo dal __________,
al
fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, astutamente ingannato
per complessivi frs. 5'674,50 rispettivamente tentato di ingannare per
complessivi frs. 1'659,50 gli organi ed i funzionari della società di emissione
di carte di credito CIVI 1, inducendoli a credere, contrariamente al vero, che
le carte di credito fossero utilizzate dai legittimi proprietari, mentre in
realtà sapeva o doveva presumere trattarsi di carte di credito di illecita
provenienza, ottenendo il versamento da parte della società di emissione delle
carte per complessivi frs. 5'674,50; e meglio per avere,
1.1. in
cinque occasioni nel periodo dal __________,
utilizzato,
mediante strisciata nell'apposito lettore computerizzato (terminalcard), la
carta di credito __________ intestata a tale __________ di illecita
provenienza,
per il pagamento di prestazioni
acquistate presso il Ristorante __________ di sua proprietà, per complessivi
frs. 2'436.--;
1.2. in
cinque occasioni nel periodo dal __________,
utilizzato,
mediante strisciata nell'apposito lettore computerizzato (terminalcard), la
carta di credito __________ intestata a tale __________ di illecita
provenienza,
per il pagamento di prestazioni
acquistate presso il Ristorante __________ di sua proprietà per complessivi
frs. 2'450.--;
1.3. in
cinque occasioni nel periodo dal 29 giugno 2001 al 13 luglio 2001,
utilizzato,
mediante strisciata nell'apposito lettore computerizzato (terminalcard), la
carta di credito __________ intestata a tale __________ di illecita
provenienza,
per
il pagamento di prestazioni acquistate presso il Ristorante __________ di sua
proprietà, per complessivi frs. 2'448.--;
reato previsto art. 146 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
Fatti
2. ripetuta falsità in
documenti
per
avere,
agendo
quale titolare del Ristorante __________, in diverse occasioni nel periodo dal __________,
al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, fatto uso di
documenti falsi, in particolare facendo uso dei vouchers dipendenti
dall'utilizzo delle carte di illecita provenienza di cui ai punti 1.1, 1.2. e
1.3, sapendo o dovendo presumere dalle circostanze che le firme riportate sugli
stessi erano false in quanto non apposte dai legittimi titolari delle carte di
credito, inserendoli poi nella documentazione contabile del proprio esercizio
pubblico e trasmettendoli alla società di emissione delle carte di credito;
reato
previsto art. 251 cifra 1 CP; in parte in relazione con
l'art. 22 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa n. 1533/2005 di data 18 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena di 2 (due) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo
di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr.
200.
--.
3.
Rinvia la parte civile al competente foro per eventuali pretese di
risarcimento.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 22 aprile 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 20 ottobre 2005, al quale sono comparsi il Sostituto Procuratore
pubblico __________ in sostituzione del Procuratore pubblico AINQ 1, l’accusato
personalmente e il difensore DI 1;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
Sostituto Procuratore pubblico, il quale ritiene la pena commisurata e chiede
la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
ripetuta truffa, consumata
e mancata
1.2
ripetuta falsità in
documenti
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP; in parte in relazione con l'art. 22 CP;
richiamati gli art. 18, 36, 41, 62 e 63 CP; 9 e segg., 178, 273 e segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore
colpevole di ripetuta truffa, consumata e mancata e ripetuta falsità in
documenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 1533/2005 del 18 aprile 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 2 (due) mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.-;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
dà atto che
la parte civile con scritto 15 luglio 2005 ha ritirato la costituzione di parte
civile;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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