10.2005.206
colpito con diversi pugni
11 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.206
Data decisione, Autorità:
11.11.2005, PRPEN
Titolo:
colpito con diversi pugni
LESIONE SEMPLICE
VIE DI FATTO
1. Guy CIVI 1Schmid,
Vicolo
Fontanile 4A, 6855 Stabio
patr. da: Avv. Andrea PR 1Carri, Chiasso,
2. Alessandro LESA 1Vaccarino,
Via
Al Roseto 12, 6877 Coldrerio
3. Avv. Roberto LESA 2Torrente,
Via
Beltramina 20b, 6900 Lugano
Incarto
n.
10.2005.206
DA
1086/2005
Bellinzona
11
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Curzio Andreoli in
qualità di segretario, per giudicare
Matteo ACCU 1Pons, di Giorgio e Elisabetta nata
Bombardieri, nato a Mendrisio il 6 marzo 1982, attinente di
Faido, celibe, agente di polizia
(difeso da: DI 1Avv. Egidio
Mombelli, Chiasso)
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici
per avere, a __________Balerna
in data __________11 aprile 2004,
colpito al volto con diversi pugni CIVI 1SCHMID Guy che era
disteso a terra inerme, provocandogli le lesioni attestate dai certificati
medici del __________17.05.2004
e del __________06.07.2004
del Dr. Med. __________Michel-Eric Fritz
nonché del __________25.06.2004
della Dr.ssa __________Manuela Undurraga
dell'Ospedale __________Beata Vergine;
2. vie di fatto
per avere, a __________Balerna
in data __________11 aprile 2004,
commesso vie di fatto contro LESA 1VACCARINO Alessandro,
che era trattenuto da terzi, colpendolo al volto con diversi pugni;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 126 cpv.
1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa n. 1086/2005 di data 14 aprile 2005 del Procuratore pubblico Marco AINQ 1Villa, Lugano, che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Per
ogni pretesa la parte civile CIVI 1Schmid Guy, __________Stabio
è rinviata al competente foro civile.
3. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 350.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 28 aprile 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 11 ottobre 2005, al quale sono comparsi l’accusato, il difensore,
il patrocinatore e il Procuratore pubblico;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;
il
Giudicepreso atto prende atto che
tra l’accusato e la parte civile CIVI 1Schmid è stato
raggiunto in separata sede un accordo e che in conseguenza dello stesso è stata
ritirata la querela per il reato di lesioni semplici;
rilevato che il
procedimento dipendente dalla querela di CIVI 1 viene stralciato
dai ruoli e che il dibattimento prosegue quindi per il solo
reato di vie di fatto;, ritenuto che lo stralcio per
l’altro reato avverrà con atto separato o con decisione di merito;
il
Procuratore pubblicoritenuto che il prende
atto del ritiro della querela per il reato principale e confermando la
sussistenza del reato restante di vie di fatto in base agli atti dell’incarto,
a parziale modifica del decreto di accusa oggetto del procedimento, propone
come proposta di pena la condanna di ACCU 1Pons Matteo alla
pena di fr. 500.— di multa oltre al pagamento delle tasse e delle spese di
giustizia di fr. 450.— complessivi, oltre a quelli di questa
sede;
il
difensoreconsiderato che il difensore dopo aver preso
atto della proposta di pena dichiara a nome e per conto di ACCU 1Pons Matteo di
accettare la stessa, oltre alle tasse e alle spese di giustizia, chiedendo al Giudice giudice di
contenere le spese di questa procedura;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1. Se
ACCU 1Matteo Pons
è autore colpevole di vie di fatto
per
Fatti
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. 2. Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 63,
126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1Matteo Pons,
autore colpevole di vie di
fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
1086/2005 del 14 aprile 2005;
condanna ACCU 1Matteo Pons,
1. alla multa di fr. 500.--;
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;.
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Procuratore
pubblico Marco Villa, Via Pretorio 16, Lugano,
Matteo Pons, c/o
avv. Egidio Mombelli, Via Motta 10, Chiasso,
Avv. Egidio Mombelli,
Via Motta 10, Chiasso,
Guy Schmid, Vicolo
Fontanile 4A, Stabio,
Avv. Andrea Carri,
Corso San Gottardo 38, Chiasso,
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di Matteo ACCU 1Pons,
fr. 500.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 950.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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