10.2005.209
condotto l'autovettura in stato di ubriachezza
13 ottobre 2005Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.209
Data decisione, Autorità:
13.10.2005, PRPEN
Titolo:
condotto l'autovettura in stato di ubriachezza
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.209
DA
1403/2005
Bellinzona
13
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di guida in stato di inattitudine,
per
aver condotto l'autovettura Mitsubishi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.78 - max. 2.12 grammi per mille);
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
Fatti
avvenuti a __________;
perseguito con
decreto d’accusa del 11 aprile 2005 n. 1403/2005 del AINQ 1 che propone
la condanna:
1.
Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.--.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 300.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 26 aprile 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 13 ottobre 2005, al quale è comparso l’accusato mentre il
Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato
il quale chiede una riduzione della pena sulla scorta delle attenuanti esposte
e della sua situazione familiare ed economica;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti
descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1,
autore
colpevole di circolazione in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1403/2005 del 11 aprile 2005;
condanna 1. alla
pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla
multa di fr. 500.-;
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
Intimazione
a:
Ministero Pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1'000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster