10.2005.21
delibazione di sentenza italiana in materia di successione
10 maggio 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
10.2005.21
Data decisione, Autorità:
10.05.2006, ICCA
Titolo:
delibazione di sentenza italiana in materia di successione
DELIBAZIONE
art. 25 LDIP
art. 96 cpv. 1 let. a LDIP
Incarto n.
10.2005.21
Lugano
10 maggio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza del 2 agosto 2005
presentata dall'
IS 1
(patrocinato dall' PA 1 )
per
ottenere la delibazione
– del decreto con cui il Pretore di __________ ha nominato l'istante, il
22 maggio 1998, curatore incaricato di liquidare l'eredità fu __________
(1925), cittadino italiano deceduto il 12 agosto 1997 con ultimo domicilio a __________,
relativamente alle quote “rilasciate” ai creditori e
– del decreto con cui il presidente
di sezione del Tribunale ordinario di __________ ha autorizzato l'istante, l'8
maggio 2002, a realizzare, relativamente alle quote “rilasciate”, determinati
titoli depositati presso la __________ di __________ appartenenti al compendio
successorio fu __________, i cui eredi sono:
CO 1
CO 2
CO 3
CO 4
CO 5
CO 6
CO 7
CO 8
CO 9
CO 10 e
CO 11 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza
di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 12 agosto 1997 è deceduto a __________ (__________), l'avv. __________
(1925), cittadino italiano con ultimo domicilio a __________;
che eredi
legittimi di __________ sono i figli CO 2 (1957), CO 3 (1959), CO 4 (1962), CO
6 (1963), CO 7 (1969), CO 8 (1972), CO 10 (1993), CO 11 (1996) e la vedova CO 9
(1955);
che il 20
ottobre 1997 è stato pubblicato a __________ un testamento olografo del 2
febbraio 1960 in cui __________ dichiarava di lasciare la sua porzione disponibile
per due quinti a CO 1 (1926) e per tre quinti a CO 5 (1937);
che CO 1
e i di lei figli CO 2, CO 3 e CO 4 (eredi legittimi) hanno accettato l'eredità
con beneficio d'inventario;
che, confezionato
l'inventario dell'eredità, con atto notarile del 9 marzo 1998 tali eredi
hanno dichiarato di “rilasciare” le loro quote in favore dei creditori della
successione;
che, su loro
istanza, il Pretore di __________ ha nominato il 22 maggio 1998 l'avv. IS 1
curatore delle quote ereditarie “rilasciate”, con l'incarico
di liquidarle;
che nel
compendio della successione figurano titoli depositati presso la __________ di __________
(relazione n. __________) a nome di __________;
che con decreto
dell'8 maggio 2002 il presidente di sezione del Tribunale ordinario di __________
ha autorizzato il curatore a “vendere, tramite l'__________ di __________, le
quote ereditarie relative alle attività di cui alla premessa di pertinenza dell'eredità
rilasciata di cui trattasi” e a “depositare sul libretto dell'eredità le somme
ricavande dall'operazione di cui sopra al netto di eventuali spese bancarie per
detta operazione”;
che con
decreto del 1° giugno 2005 lo stesso giudice, adito dal curatore, ha affidato all'avv.
PA 1 l'incarico di rappresentare l'eredità “rilasciata” per
ottenere la delibazione del decreto predetto, liquidando la quota di 23/80 relativa all'eredità “rilasciata” e incassando
le somme ricavate al netto di eventuali spese bancarie;
che il cancelliere
del Tribunale ordinario di __________ ha certificato il 16 giugno 2005 che i
decreti del 22 maggio 1998 e dell'8 maggio 2002 sono definitivi;
che il 2
agosto 2005 l'avv. PA 1 ha instato davanti a questa Camera, con il patrocinio
dell'avv. PA 1, perché i decreti in questione siano riconosciuti e dichiarati
esecutivi;
che il
giudice delegato della Camera ha convocato il 10 febbraio 2006 l'istante e gli
eredi fu __________ al contraddittorio del 2 maggio 2006;
che CO 2 e
CO 1 hanno dichiarato il 30 marzo 2006 di non opporsi all'istanza;
che l'udienza
del 2 maggio 2006 è andata deserta;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e
dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto
internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1
CPC);
che in
materia ereditaria sono equiparati inoltre alle sentenze civili “i provvedimenti e i documenti stranieri
concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione
aperta all'estero” (art. 96
cpv. 1 in principio LDIP; sulle nozioni: Schnyder
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 1 segg. ad
art. 96 LDIP);
che i
trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla
Svizzera prevalgono nondimeno sulla citata legge (art. 1 cpv. 2 LDIP);
che fra
la Svizzera e l'Italia vige, per quanto riguarda la delibazione di sentenze
civili e commerciali, la convenzione del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541);
che la nomina di un curatore prevista dall'art. 508 del Codice civile
italiano è un provvedimento di volontaria giurisdizione (Pescatore/Ruperto, Codice civile
annotato, 9ª edizione, n. 1 ad
art. 508), come la nomina del liquidatore d'ufficio prevista dall'art. 595 cpv.
1 CC (Karrer in: Basler Kommentar,
ZGB II, 2ª edizione, n. 3 ad
art. 595);
che provvedimento di volontaria giurisdizione può ritenersi anche – in
senso lato – l'autorizzazione al curatore perché liquidi, limitatamente a quote
“rilasciate”, beni del compendio successorio;
che, di
per sé, la convenzione italo-svizzera si applica anche agli atti di giurisdizione volontaria (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Berna 1983, vol. 2,
pag. 214 n. 5; Cattaneo,
La Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933, Lugano 1939, pag. 43 n. II
lett. c);
che l'Italia tuttavia limita
l'applicabilità della convenzione ad atti di giurisdizione volontaria emanati
fra due parti contrapposte, come ad esempio in materia di tutela, il
riconoscimento di altri atti di giurisdizione volontaria rimanendo soggetto
alle norme del diritto interno (Acocella,
Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen
Rechtsverkehr, San Gallo 1989, pag. 186 seg.);
che in circostanze del
genere ci si può domandare se la convenzione vada applicata unilateralmente da
parte svizzera a tutti gli atti di procedura non contenziosa oppure se agli atti
non emanati fra due parti contrapposte torni applicabile – nel solco dell'interpretazione
italiana – l'art. 31 LDIP (“giurisdizione volontaria”) come norma del diritto
interno;
che la dottrina svizzera
propende per la seconda ipotesi nella misura in cui l'art. 31 LDIP si riveli
più favorevole alla delibazione rispetto al trattato (Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, op. cit., n. 6 ad art. 31 LDIP);
che nella fattispecie,
comunque sia, non giova indagare se l'art. 31 LDIP sia più favorevole alla
delibazione per rapporto al trattato, lo stesso art. 31 LDIP consentendo già di
per sé l'accoglimento dell'istanza;
che l'art.
31 LDIP rinvia infatti alle condizioni per il riconoscimento previste dagli
art. 25 a 29 della legge medesima;
che a
norma dell'art. 25 lett. a LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera
se “vi era la competenza dei
tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata”, la quale è data – fra l'altro – “se una disposizione della presente legge la
prevede” (art. 26 lett. a
LDIP);
che
per ogni procedimento successorio è senz'altro data, dal punto di vista
svizzero, la competenza dell'autorità “all'ultimo domicilio dell'ereditando” (art.
86 cpv. 1 a contrario LDIP);
che nel caso specifico le
decisioni da delibare emanano dal Pretore e dal Tribunale di __________, ultimo
domicilio del testatore, onde la competenza dell'autorità italiana;
che inoltre, conformemente
all'art. 25 lett. b LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se
“non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è
definitiva” (al proposito si veda anche l'art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);
che il requisito di
decisione “definitiva” riguarda proprio gli atti di volontaria giurisdizione, i
quali per loro indole possono anche non acquisire forza di giudicato (Dutoit, Commentare de la loi fédérale
du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 9 in fine ad art. 25 e n. 4 ad art. 31; v. anche Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 61 ad
art. 25 LDIP), e va documentata dall'istante, salvo che la controparte ammetta
di non avere introdotto alcun rimedio giuridico (SJ 114/1992 pag. 411 consid.
c);
che a tal fine l'istante
ha prodotto un certificato del 16 giugno 2005 in cui il cancelliere del
Tribunale di __________ attesta la definitività di entrambi i provvedimenti
(art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);
che infine, secondo
l'art. 25 lett. c LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “non
sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27”;
che i provvedimenti in
oggetto non denotano alcuna incompatibilità con l'ordine pubblico svizzero
(art. 27 cpv. 1 LDIP), nemmeno per quanto attiene alla procedura seguita (art.
27 cpv. 2 LDIP);
che,
certo, dai due documenti non risulta chi sia stato sentito dalle autorità
italiane ai fini dei giudizi, né chi si sia visto notificare i provvedimenti;
che trattandosi
di atti di volontaria giurisdizione, nondimeno, le norme degli art. 25 segg.
LDIP si applicano solo “per
analogia” (art. 31 LDIP), di
modo che spetta a chi lamenta un'eventuale violazione del diritto d'essere
sentito far valere la relativa doglianza in sede di delibazione (Berti/Schnyder in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 5 ad art. 31 LDIP);
che nella
fattispecie sono stati citati al contraddittorio tutti gli eredi fu __________,
due dei quali hanno dichiarato per scritto di aderire all'istanza, mentre gli
altri sono rimasti assenti ingiustificati;
che nelle
circostanze descritte non incombe a questa Camera indagare sulla misura in cui
l'autorità italiana ha ossequiato il diritto di essere sentiti degli eredi che
non hanno “rilasciato” le loro quote ai creditori;
che, in
ultima analisi, i provvedimenti in rassegna possono essere delibati;
che gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non
essendovi alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si attribuiscono ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che:
– il
decreto del 22 maggio 1998 con cui il Pretore di __________ ha nominato l'avv. PA
1 curatore dell'eredità fu __________ con l'incarico di liquidare le quote rilasciate
da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, come pure
– il
decreto dell'8 maggio 2002 con cui il presidente di sezione del Tribunale ordinario
di __________ ha autorizzato il curatore a realizzare
determinati titoli depositati presso la __________ di __________ appartenenti
al compendio successorio fu __________ relativamente alle quote “rilasciate”
sono
riconosciuti e dichiarati esecutivi.
Considerandi
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
300.
–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– , ;
– , ;
– , ;
– , ;
–
, , per sé
e per i figli e .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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