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Decisione

10.2005.21

delibazione di sentenza italiana in materia di successione

10 maggio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza del 2 agosto 2005

presentata dall'

IS 1

(patrocinato dall' PA 1 )

per

ottenere la delibazione

– del decreto con cui il Pretore di __________ ha nominato l'istante, il

22 maggio 1998, curatore incaricato di liquidare l'eredità fu __________

(1925), cittadino italiano deceduto il 12 agosto 1997 con ultimo domicilio a __________,

relativamente alle quote “rilasciate” ai creditori e

– del decreto con cui il presidente

di sezione del Tribunale ordinario di __________ ha autorizzato l'istante, l'8

maggio 2002, a realizzare, relativamente alle quote “rilasciate”, determinati

titoli depositati presso la __________ di __________ appartenenti al compendio

successorio fu __________, i cui eredi sono:

CO 1

CO 2

CO 3

CO 4

CO 5

CO 6

CO 7

CO 8

CO 9

CO 10 e

CO 11 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza

di delibazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

il 12 agosto 1997 è deceduto a __________ (__________), l'avv. __________

(1925), cittadino italiano con ultimo domicilio a __________;

che eredi

legittimi di __________ sono i figli CO 2 (1957), CO 3 (1959), CO 4 (1962), CO

6 (1963), CO 7 (1969), CO 8 (1972), CO 10 (1993), CO 11 (1996) e la vedova CO 9

(1955);

che il 20

ottobre 1997 è stato pubblicato a __________ un testamento olografo del 2

febbraio 1960 in cui __________ dichiarava di lasciare la sua porzione disponibile

per due quinti a CO 1 (1926) e per tre quinti a CO 5 (1937);

che CO 1

e i di lei figli CO 2, CO 3 e CO 4 (eredi legittimi) hanno accettato l'eredità

con beneficio d'inventario;

che, confezionato

l'inventario dell'eredità, con atto notarile del 9 marzo 1998 tali eredi

hanno dichiarato di “rilasciare” le loro quote in favore dei creditori della

successione;

che, su loro

istanza, il Pretore di __________ ha nominato il 22 maggio 1998 l'avv. IS 1

curatore delle quote ereditarie “rilasciate”, con l'incarico

di liquidarle;

che nel

compendio della successione figurano titoli depositati presso la __________ di __________

(relazione n. __________) a nome di __________;

che con decreto

dell'8 maggio 2002 il presidente di sezione del Tribunale ordinario di __________

ha autorizzato il curatore a “vendere, tramite l'__________ di __________, le

quote ereditarie relative alle attività di cui alla premessa di pertinenza dell'eredità

rilasciata di cui trattasi” e a “depositare sul libretto dell'eredità le somme

ricavande dall'operazione di cui sopra al netto di eventuali spese bancarie per

detta operazione”;

che con

decreto del 1° giugno 2005 lo stesso giudice, adito dal curatore, ha affidato all'avv.

PA 1 l'incarico di rappresentare l'eredità “rilasciata” per

ottenere la delibazione del decreto predetto, liquidando la quota di 23/80 relativa all'eredità “rilasciata” e incassando

le somme ricavate al netto di eventuali spese bancarie;

che il cancelliere

del Tribunale ordinario di __________ ha certificato il 16 giugno 2005 che i

decreti del 22 maggio 1998 e dell'8 maggio 2002 sono definitivi;

che il 2

agosto 2005 l'avv. PA 1 ha instato davanti a questa Camera, con il patrocinio

dell'avv. PA 1, perché i decreti in questione siano riconosciuti e dichiarati

esecutivi;

che il

giudice delegato della Camera ha convocato il 10 febbraio 2006 l'istante e gli

eredi fu __________ al contraddittorio del 2 maggio 2006;

che CO 2 e

CO 1 hanno dichiarato il 30 marzo 2006 di non opporsi all'istanza;

che l'udienza

del 2 maggio 2006 è andata deserta;

e considerando

in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e

dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto

internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1

CPC);

che in

materia ereditaria sono equiparati inoltre alle sentenze civili “i provvedimenti e i documenti stranieri

concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione

aperta al­l'estero” (art. 96

cpv. 1 in principio LDIP; sulle nozioni: Schnyder

in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 1 segg. ad

art. 96 LDIP);

che i

trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla

Svizzera prevalgono nondimeno sulla citata legge (art. 1 cpv. 2 LDIP);

che fra

la Svizzera e l'Italia vige, per quanto riguarda la delibazione di sentenze

civili e commerciali, la convenzione del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento

e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541);

che la nomina di un curatore prevista dall'art. 508 del Codice civile

italiano è un provvedimento di volontaria giurisdizione (Pescatore/Ruperto, Codice civile

annotato, 9ª edizione, n. 1 ad

art. 508), come la nomina del liquidatore d'ufficio prevista dall'art. 595 cpv.

1 CC (Karrer in: Basler Kommentar,

ZGB II, 2ª edizione, n. 3 ad

art. 595);

che provvedimento di volontaria giurisdizione può ritenersi anche – in

senso lato – l'autorizzazione al curatore perché liquidi, limitatamente a quote

“rilasciate”, beni del compendio successorio;

che, di

per sé, la convenzione italo-svizzera si applica anche agli atti di giurisdizione volontaria (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Berna 1983, vol. 2,

pag. 214 n. 5; Cattaneo,

La Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione

delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933, Lugano 1939, pag. 43 n. II

lett. c);

che l'Italia tuttavia limita

l'applicabilità della convenzione ad atti di giurisdizione volontaria emanati

fra due parti contrapposte, come ad esempio in materia di tutela, il

riconoscimento di altri atti di giurisdizione volontaria rimanendo soggetto

alle norme del diritto interno (Acocella,

Interna­tionale Zuständigkeit sowie Aner­ken­nung und Vollstreckung

ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italieni­schen

Rechtsverkehr, San Gallo 1989, pag. 186 seg.);

che in circostanze del

genere ci si può domandare se la convenzione vada applicata unilateralmente da

parte svizzera a tutti gli atti di procedura non contenziosa oppure se agli atti

non emanati fra due parti contrapposte torni applicabile – nel solco dell'interpretazione

italiana – l'art. 31 LDIP (“giurisdizione volontaria”) come norma del diritto

interno;

che la dottrina svizzera

propende per la seconda ipotesi nella misura in cui l'art. 31 LDIP si riveli

più favorevole alla delibazione rispetto al trattato (Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schwei­zeri­schen

Privatrecht, op. cit., n. 6 ad art. 31 LDIP);

che nella fattispecie,

comunque sia, non giova indagare se l'art. 31 LDIP sia più favorevole alla

delibazione per rapporto al trattato, lo stesso art. 31 LDIP consentendo già di

per sé l'accoglimento dell'istanza;

che l'art.

31 LDIP rinvia infatti alle condizioni per il riconoscimento previste dagli

art. 25 a 29 della legge medesima;

che a

norma dell'art. 25 lett. a LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera

se “vi era la competenza dei

tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata”, la quale è data – fra l'altro – “se una disposizione della presente legge la

prevede” (art. 26 lett. a

LDIP);

che

per ogni procedimento successorio è senz'altro data, dal punto di vista

svizzero, la competenza dell'autorità “all'ultimo domicilio dell'ereditando” (art.

86 cpv. 1 a contrario LDIP);

che nel caso specifico le

decisioni da delibare emanano dal Pretore e dal Tribunale di __________, ultimo

domicilio del testatore, onde la competenza dell'autorità italiana;

che inoltre, conformemente

all'art. 25 lett. b LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se

“non può più essere impu­gnata con un rimedio giuridico ordinario o è

definitiva” (al proposito si veda anche l'art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);

che il requisito di

decisione “definitiva” riguarda proprio gli atti di volontaria giurisdizione, i

quali per loro indole possono anche non acquisire forza di giudicato (Dutoit, Commentare de la loi fédérale

du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 9 in fine ad art. 25 e n. 4 ad art. 31; v. anche Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 61 ad

art. 25 LDIP), e va documentata dall'istante, salvo che la controparte ammetta

di non avere introdotto alcun rimedio giuridico (SJ 114/1992 pag. 411 consid.

c);

che a tal fine l'istante

ha prodotto un certificato del 16 giugno 2005 in cui il cancelliere del

Tribunale di __________ attesta la definitività di entrambi i provvedimenti

(art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);

che infine, secondo

l'art. 25 lett. c LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “non

sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27”;

che i provvedimenti in

oggetto non denotano alcuna incompatibilità con l'ordine pubblico svizzero

(art. 27 cpv. 1 LDIP), nemmeno per quanto attiene alla procedura seguita (art.

27 cpv. 2 LDIP);

che,

certo, dai due documenti non risulta chi sia stato sentito dalle autorità

italiane ai fini dei giudizi, né chi si sia visto notificare i provvedimenti;

che trattandosi

di atti di volontaria giurisdizione, nondimeno, le norme degli art. 25 segg.

LDIP si applicano solo “per

analogia” (art. 31 LDIP), di

modo che spetta a chi lamenta un'eventuale violazione del diritto d'essere

sentito far valere la relativa doglianza in sede di delibazione (Berti/Schnyder in: Kommentar zum

Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 5 ad art. 31 LDIP);

che nella

fattispecie sono stati citati al contraddittorio tutti gli eredi fu __________,

due dei quali hanno dichiarato per scritto di aderire all'istanza, men­tre gli

altri sono rimasti assenti ingiustificati;

che nelle

circostanze descritte non incombe a questa Camera indagare sulla misura in cui

l'autorità italiana ha ossequiato il diritto di essere sentiti degli eredi che

non hanno “rilasciato” le loro quote ai creditori;

che, in

ultima analisi, i provvedimenti in rassegna possono essere delibati;

che gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non

essendovi alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non si attribuiscono ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza

è accolta, nel senso che:

– il

decreto del 22 maggio 1998 con cui il Pretore di __________ ha nominato l'avv. PA

1 curatore dell'eredità fu __________ con l'incarico di liquidare le quote rilasciate

da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, come pure

– il

decreto dell'8 maggio 2002 con cui il presidente di sezione del Tribunale ordinario

di __________ ha autorizzato il curatore a realizzare

determinati titoli depositati presso la __________ di __________ appartenenti

al compendio successorio fu __________ relativamente alle quote “rilasciate”

sono

riconosciuti e dichiarati esecutivi.

Considerandi

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

300.

sono

posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– , ;

– , ;

– , ;

– , ;

, , per sé

e per i figli e .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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