10.2005.210
Omettere di pagare gli alimenti per la figlia per il periodo 1.12.2000 - 28.02.2005 per un importo di fr. 24'425.30
14 ottobre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.210
Data decisione, Autorità:
14.10.2005, PRPEN
Titolo:
Omettere di pagare gli alimenti per la figlia per il periodo 1.12.2000 - 28.02.2005 per un importo di fr. 24'425.30
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.210
DA
1285/2005
Bellinzona
14
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Marisa Romeo per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per
aver omesso, benchè ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per
farlo, di prestare alla figlia e per essa CIVI 1 che li anticipa ai
beneficiari, gli alimenti fissati con contratto per l'obbligo del mantenimento
di minori 28 gennaio 1998 della delegazione tutoria di __________, così da
essere in arretrato per complessivi fr. 24'425.30 per il periodo 01.12.2000 –
28.02.2005;
reato
previsto dall’art. 217 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti a
__________ nel periodo indicato;
perseguito con
decreto d’accusa del 4 aprile 2005 n. 1285/2005 del AINQ 1 che propone
la condanna:
Fatti
1.
Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 24'425.30 a titolo
di risarcimento.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 22 aprile 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 14 ottobre 2005, al quale è comparsa la parte civile, ____________________
per ACCU 1; l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 30 giugno
/ 1° luglio, non è comparso, mentre il ha rinunciato a comparire postulando la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle
forme contumaciali;
data lettura
del decreto d'accusa;
letti ed
esaminati gli atti;
visti gli
art. 41, 63, 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
viene data la
parola alla parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e
ribadisce le pretese di risarcimento di fr. 24'425.30;
rispondendo ai
quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i
fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se deve
essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il versamento di fr.
24'425.30 a titolo di risarcimento.
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1285/2005 del 4 aprile
2005;
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.-.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
condanna ACCU
1.
a versare alla parte civile CIVI 1, l’importo di fr. 24'425.30 a titolo
di risarcimento.
L’indicazione
dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.
Intimazione
a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna;
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione
a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Ufficio
del giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta spese a
carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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