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Decisione

10.2005.210

Omettere di pagare gli alimenti per la figlia per il periodo 1.12.2000 - 28.02.2005 per un importo di fr. 24'425.30

14 ottobre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1.

Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 24'425.30 a titolo

di risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 200.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 22 aprile 2005 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 14 ottobre 2005, al quale è comparsa la parte civile, ____________________

per ACCU 1; l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 30 giugno

/ 1° luglio, non è comparso, mentre il ha rinunciato a comparire postulando la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle

forme contumaciali;

data lettura

del decreto d'accusa;

letti ed

esaminati gli atti;

visti gli

art. 41, 63, 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

viene data la

parola alla parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e

ribadisce le pretese di risarcimento di fr. 24'425.30;

rispondendo ai

quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i

fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se deve

essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il versamento di fr.

24'425.30 a titolo di risarcimento.

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1285/2005 del 4 aprile

2005;

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.-.

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

condanna ACCU

1.

a versare alla parte civile CIVI 1, l’importo di fr. 24'425.30 a titolo

di risarcimento.

L’indicazione

dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna;

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione

a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Ufficio

del giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta spese a

carico di ACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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