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Decisione

10.2005.213

Schiaffeggiare al volto e offendere l'onore

18 agosto 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 1524/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr. 500.--.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 50.--;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 25 aprile 2005;

indetto il dibattimento 18 agosto 2005,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 6 luglio 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire con

scritto 18 luglio 2005 postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

vie di fatto, per avere, a __________

nel periodo __________, schiaffeggiandola al volto, ripetutamente commesso vie

di fatto nei confronti di LESA 1?

1.2

ingiuria, per avere, nelle

circostanze di tempo e di luogo menzionate sub 1, offeso l’onore di LESA

1, proferendo nei di lei confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui

“puttana”?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Visti gli art. 126 cpv. 1 e 177 CP; 9

e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1

, 1.2., 3; negativamente al quesito posto sub 2; come segue al

quesito posto sub 4;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di vie di

fatto (art. 126 cpv. 1 CP) e di ingiuria (art. 177 CP) per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1524/2005 del 18 aprile

2005;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 500.—

(cinquecento);

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per

complessivi fr. 250..-- (duecentocinquanta);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di

contumacia;

il condannato della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 750.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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