10.2005.214
Omesso di iscrivere nel foglio di controllo l'uccisione di una lepre e rifiuto di essere verbalizzato da parte degli agenti della polizia della caccia.
13 dicembre 2005Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.214
Data decisione, Autorità:
13.12.2005, PRPEN
Titolo:
Omesso di iscrivere nel foglio di controllo l'uccisione di una lepre e rifiuto di essere verbalizzato da parte degli agenti della polizia della caccia.
IMPEDIMENTO DI ATTI DELL'AUTORITÀ
art. 18 cpv. 5 LCP
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.214/CEG
DA
1626/2005
Bellinzona
13
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. impedimento di atti
dell'autorità,
per avere,
il __________, a __________ (__________), impedito ad agenti della polizia
della caccia di procedere ad atti rientranti nelle loro funzioni, in particolare
rifiutandosi alla sostituzione del foglio di controllo e alla sua verbalizzazione;
2. ripetuta
contravvenzione alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici (LCC),
per avere,
il __________, a __________ (__________), durante il normale periodo di caccia:
- non portato con sé la patente di caccia e il
foglio di controllo durante l’esercizio della caccia, contravvenendo alle
disposizione del RLCC;
- omettendo di iscrivere nell’apposito foglio di
controllo l’uccisione di una lepre, violato le disposizioni della LCC che
fissano le modalità di registrazione della selvaggina uccisa;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti
dall’art. 286 CP risp. dall’art. 18 cpv. 5 LCP in relazione con gli art. 41 e
11 LCC e con gli art. 17 e 29 RLCC;
perseguito con decreto
d’accusa del 25 aprile 2005 n. DA 1626/2005 del che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e
delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Alla privazione del diritto di cacciare per 1 (uno)
anno;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 aprile
2005;
indetto il
dibattimento 13 dicembre 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente,
assistito dal proprio difensore DI, nonché, per l’Ufficio della caccia e della
pesca, Bellinzona, i signori __________, __________, __________ e __________,
mentre il AINQ 1 con lettera 16 agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;
preliminarmente il Giudice ha
chiesto ai responsabili dell’Ufficio della caccia e della pesca di precisare la
posizione di detto Ufficio nel contesto della costituzione di parte civile e in
particolare di indicare di quale danno l’Ufficio intende avvalersi,
segnatamente se trattasi di danno diretto e attuale, prendendo atto che la
pretesa era limitata ad una richiesta di indennizzo di fr. 50.— nella misura in
cui emergesse dai dibattimenti che l’accusato si fosse reso collpevole di
tentativo di trafugamento della lepre.
Considerato:
- che l’Ufficio caccia e pesca non è legittimato
a far valere in giudizio per proprio conto pretese di risarcimento derivanti
dall’art. 45 LCC, ritenuto che il bene che si pretende leso è di proprietà
dello Stato. In questi termini la costituzione di parte civile andava proposta
in nome della Repubblica e Cantone Ticino e non direttamente dall’Ufficio;
- che i capi d’imputazione del decreto d’accusa
non contemplano il tentativo di trafugamento della lepre, per cui il giudizio
non potrà portare su questo aspetto; ne segue che non sono dati i requisiti di
danno attuale e diretto che legittimano la costituzione di parte civile;
il
Giudice ha respinto la costituzione di parte civile da parte dell’Ufficio della
caccia e della pesca.
proceduto all'interrogatorio
dell'accusato e all’audizione del teste __________, __________, da e in __________,
apprendista, celibe;
sentito il
difensore, il quale ha chiesto innanzitutto il proscioglimento dal capo di
accusa di impedimento di atti dell’autorità non sussistendo impedimento relativamente
al foglio di controllo che è stato consegnato agli agenti della caccia; l’accusato
non ha voluto che lo stesso venisse sostituito (atto per il quale non vi è base
legale, ma che costituisce solo una direttiva interna per questioni di
facilitazione probatoria), anche perché gli agenti, come confermato dal
testimone, non erano concordi sul da farsi. L’accusato ha così richiesto
l’intervento del capo guardiacaccia. Non vi è indicazione precisa nel DAC,
generico e impreciso, in merito agli atti con i quali l’accusato avrebbe
espresso il proprio volere di non essere verbalizzato: costituendo la modalità
elemento essenziale del reato ciò costituisce importante mancanza. L’accusato
ha diritto di non firmare il verbale o di rifiutarsi di rispondere: gli agenti
avrebbero potuto redarre un verbale in cui dicevano che ACCU 1 si era rifiutato
di rispondere e/o di firmare il verbale stesso.
Non sono
state contestate le contravvenzioni di cui al secondo capo d’accusa.
La difesa
ha chiesto in via principale il proscioglimento dall’accusa di cui all’art. 286
CP, che la pena venisse contenuta nella multa e non vi fosse privazione del
diritto di cacciare.
In via
subordinata, essa ha postulato il mantenimento della multa nell’entità proposta
e che la pena (accessoria) privativa della facoltà di cacciare venisse sospesa condizionalmente;
per
ultimo l'accusato;
posti a giudizio
Fatti
i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1
autore colpevole di:
1.1. impedimento
di atti dell'autorità, per avere, il __________, a __________ (__________),
impedito ad agenti della polizia della caccia di procedere ad atti rientranti
nelle loro funzioni, in particolare rifiutandosi alla sostituzione del foglio
di controllo e alla sua verbalizzazione?
1.2. ripetuta
contravvenzione alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici (LCC), per avere, il __________, a __________ (__________),
durante il normale periodo di caccia:
1.2.1. non portato
con sé la patente di caccia e il foglio di controllo durante l’esercizio della
caccia, contravvenendo alle disposizione del RLCC?
1.2.2. omettendo di
iscrivere nell’apposito foglio di controllo l’uccisione di una lepre, violato
le disposizioni della LCC che fissano le modalità di registrazione della
selvaggina uccisa?
Considerandi
2.
In caso di
risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena
proposta?
3.
Deve ACCU
1.
essere privato del diritto di cacciare, e se sì, per quale periodo?
3.1
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena accessoria della
privazione del diritto di cacciare, e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale
condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno
caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna
parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 18
cpv. 5 LCP in relazione con gli art. 41 e 11 LCC e con gli art. 17 e 29 RLCC; 9
e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti sub 1.2, 1.2.1., 1.2.2., 2., 3. e 3.1.; negativamente
ai quesiti posti sub 1.1. e 4.;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole
di ripetuta contravvenzione alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione
dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC),
per
avere, il __________, a __________ (__________), durante il normale periodo di
caccia:
- non portato con sé la patente di caccia e il
foglio di controllo durante l’esercizio della caccia, contravvenendo alle
disposizioni del RLCC;
- omettendo di iscrivere nell’apposito foglio di
controllo l’uccisione di una lepre, violato le disposizioni della LCC che
fissano le modalità di registrazione della selvaggina uccisa;
condanna ACCU 1
1.
alla
multa di fr. 100.— (cento);
2.
alla
privazione del diritto di cacciare per 1 (uno) anno, sospesa condizionalmente
per un periodo di anni 2 (due);
3.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 150.--, per complessivi fr. 300.-- (trecento);
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di impedimento di atti dell’autorità;
avvertite le parti
del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e
del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della
sentenza;
dichiara la
sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
della caccia e della pesca, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU
1.
fr. 100.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 400.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster