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Decisione

10.2005.215

Identificazione di un aggressore; apprezzamento degli atti; in dubio pro reo

28 agosto 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Lugano, il 17 aprile 2004;

reato

previsto dall’art. 134 CP richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 8 aprile 2005 n. 1407/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla

pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato;

indetto il pubblico

dibattimento in data 28 agosto 2007, al quale l’accusato, benché regolarmente

citato per via edittale, non è comparso; il Sostituto Procuratore pubblico con

lettera 12 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme

contumaciali;

data lettura del

decreto d'accusa;

acquisiti gli atti

formanti gli incarti del Ministero pubblico, come pure atti e verbale del

dibattimento relativi all’inc. n. 10.05.219 (contro Re__________);

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1

autore colpevole di aggressione, per avere, a Lugano il 17 aprile 2004, nei

pressi della discoteca Desperados, assieme a Re__________ ed ad altre persone

non identificate, partecipato all'aggressione di LESA 1, nel corso della quale

ella è stata scaraventata a terra e colpita con calci e pugni, e ha riportato

le contusioni riportate nel certificato medico 17.04.2004, agli atti;

2.

In caso di

risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che in data

29/31 agosto 2007 il Sost. Procuratore Pubblico AINQ 1 ha inoltrato tempestiva

dichiarazione di ricorso a norma dell’art. 289 cpv. 1 CPP, chiedendo contestualmente

la motivazione della sentenza;

da qui le

presenti motivazioni;

considerato in fatto ed

in diritto,

1.

ACCU 1, nel periodo dei fatti in Svizzera in

attesa dell’esito della sua domanda d’asilo, e come tale dimorante presso il

CRS di L__________, è ora d’ignota dimora, presumibilmente rientrato in Sri Lanka.

2.

Quanto formante l’incarto attesta

indiscutibilmente la sua presenza quella notte del 17 aprile 2004 a Lugano, ciò

che peraltro l’accusato, davanti alla Polizia, non ha negato, sostenendo tuttavia

di non aver partecipato ai fatti per cui è stato messo in stato di accusa, e

meglio “per avere, a Lugano, nei pressi della discoteca Desperados, assieme

a Re__________ ed ad altre persone non identificate, partecipato

all'aggressione di LESA 1, nel corso della quale ella è stata scaraventata a

terra e colpita con calci e pugni, e ha riportato le contusioni riportate nel

certificato medico 17.04.2004, agli atti”.

Ritenendolo colpevole di aggressione ai sensi dell’art. 134 CP, il

Sostituto Procuratore Pubblico ha proposto una pena di cinque giorni di

detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni oltre

al pagamento delle tasse e delle spese di giustizia.

L’accusato ha interposto tempestiva opposizione.

3.

Nel corso del dibattimento, svoltosi in

contumacia, sono stati assunti all’incarto gli atti del dibattimento, tenutosi

in precedenza, il medesimo giorno, a seguito di parallelo decreto d’accusa nei

confronti di Re__________.

Si riportano qui testualmente i considerandi

della sentenza motivata emessa nel procedimento contro Re__________:

“1. Re__________, cittadino dello Sri Lanka, è

arrivato in Svizzera dal suo Paese d’origine all’età di quattro anni. Dopo aver

frequentato nel Cantone di B__________ tutte le scuole dell’obbligo, egli ha

svolto l’apprendistato di assistente di logistica, da poco concluso. Da inizio

settembre 2007 l’accusato lavorerà come dipendente presso la medesima ditta

presso cui si è formato professionalmente.

2.

L’accusato

ha raccontato di essere venuto in Ticino, occasionalmente, in data 16 aprile

2004.

in compagnia di un suo conoscente e compatriota, a lui noto come “A__________”,

che, a suo dire, per quanto da lui potuto appurare posteriormente ai fatti qui

in esame, abiterebbe a Rh__________ e corrisponderebbe al nome completo di __________.

I

due, giunti a Lugano, si incontravano con alcuni loro connazionali con

l’intenzione di trascorrere la serata insieme. Passata la 0100 del 17 aprile

2004, i giovani di origine singalese si trovavano davanti alla discoteca “Desperados”,

sita nella zona del Quartiere Maghetti.

E’

stato accertato che il gruppetto era composto dall’accusato Re__________, da ACCU

1.

(anch’egli accusato dei medesimi fatti e giudicato con separato

procedimento), oltre che da “R__________”, “Pr__________”, “P__________”,

nonché dal già citato “A__________”, le cui esatte generalità non hanno potuto

essere chiarite nemmeno in corso d’istruttoria (anche quelle indicate in un

secondo tempo dall’accusato hanno condotto a persona estranea ai fatti).

Gli addetti alla sicurezza del locale

pubblico impedivano l’entrata ai sei giovani, poiché, per quanto emerso, non

accompagnati da ragazze.

La compagnia si soffermava così dapprima

per un po’ all’esterno della discoteca, poi si allontanava per nuovamente farvi

ritorno nella speranza, vana, di riuscire ad entrare.

Poco prima delle 02.00, dalla discoteca

usciva una (allora) diciannovenne ragazza, LESA 1, la quale, improvvisamente,

colpiva con la borsetta uno dei giovani di etnia tamil, poi individuato in “A__________”.

Il gesto repentino, di reazione, faceva

seguito ad un inopinato palpeggiamento di “A__________” del sedere della

giovane.

3.

Giova

a questo punto lasciare spazio al racconto di LESA 1, così come da lei fornito

alla Polizia in data 17 aprile 2004 (doc. 1):

“Giunta all’esterno [della discoteca Desperados]

ho visto un gruppetto di persone, sicuramente almeno sette o otto, e quando gli

sono passata di fianco uno di loro mi ha palpato con forza il sedere (...).

La mia reazione è stata quella di tirargli addosso la mia borsa e di continuare

a camminare in direzione della Chiesa, per entrare nel quartiere Maghetti.

All’improvviso sono stata presa da dietro (...) e sono stata buttata

contro il muro. A questo punto sono intervenuti due ragazzi della sicurezza e

un altro ragazzo biondo.

Sicura che la storia era finita lì, mi

sono incamminata ancora verso l’interno del quartiere Maghetti. Subito dopo ho

sentito dietro di me che delle persone stavano arrivando a corsa. Senza neppure

aver il tempo di reagire sono stata buttata a terra e sono stata picchiata con

pugni e calci alla schiena”.

Mostrate

alla ragazza le uniche due persone fermate in seguito dalla Polizia, essa

riconosceva in ACCU 1, “la persona che mi ha afferrata per il fular la prima

volta e che mi ha picchiata in seguito” e in Re__________ “una delle

persone che mi hanno picchiata”.

Il

certificato medico dell’Ospedale Civico di Lugano attesta che a LESA 1 sono

state riscontrate contusioni alla schiena e un ematoma al labbro superiore.

La

vittima ha più avanti riferito che nelle settimane seguenti i fatti alcune

persone di etnia indiana si erano appostate in più occasioni fuori casa sua,

addirittura arrivando a suonare il suo citofono, riuscendo ad intimidirla.

4.

Esperita

una prima fase d’istruttoria da parte degli organi di Polizia (doc. 1 e 2), il

Sostituto Procuratore Pubblico ha emesso in data 8 aprile 2005 un decreto

d’accusa nei confronti di Re__________ per il titolo di aggressione, e meglio

per avere, a Lugano, nei pressi della discoteca Desperados, assieme a ACCU 1 ed

ad altre persone non identificate, partecipato all'aggressione di LESA 1, nel

corso della quale ella è stata scaraventata a terra e colpita con calci e

pugni, e ha riportato le contusioni riportate nel certificato medico

17.04

, agli atti. Parallelamente, con la stessa accusa, è uscito un

decreto d’accusa nei confronti di ACCU 1.

Per

entrambi la pena proposta è di cinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni oltre al pagamento di tasse e spese di

giustizia.

In un

secondo tempo, ad opposizione al decreto d’accusa (già) interposta, la Polizia,

così richiesta dal Sostituto Procuratore Pubblico, ha proceduto a raccogliere

ulteriori deposizioni (cfr. rapporto di complemento 29 gennaio 2007, ammesso

agli atti), in particolare quelle di “P__________” e di “Pr__________”, i

quali, proclamatisi estranei all’aggressione, hanno incolpato della medesima “A__________”,

ACCU 1 e, seppur attenuandone la partecipazione attiva, “Re__________”.

5.

Per l’art.

134.

CP chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone,

che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è

punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

In casu

risulta pacifico che LESA 1 sia stata aggredita da più persone che le hanno

provocato le lesioni certificate dal medico testé citato.

6.

A

guisa di premessa non può essere sottaciuto che all’esame di quanto accaduto

non ha certo giovato l’atteggiamento poco collaborativo, laddove non

ostruzionistico, palesato dalla maggior parte degli interrogati, che sembrano

quasi essersi concertati per confondere al meglio le acque.

Altre

difficoltà sono sorte per le (per noi occidentali) ardue generalità dei singalesi.

L’impressione, netta, avuta ancora in aula è che le persone di questa etnia, e

così anche i sei giovani in parola, si identifichino fra di loro con nomignoli

e soprannomi, senza conoscere gli esatti nomi e cognomi. Di più, dei sei, solo

quattro hanno potuto essere interrogati almeno una volta dalla Polizia, due dei

quali (“P__________” e “Pr__________”) posteriormente all’emissione del decreto

d’accusa e, poiché in veste di indiziati, senza pronuncia di giuramento. “R__________”,

presente sul nostro territorio cantonale come NEM (parrebbe anche dopo la data

dell’agosto 2004, indicata dalla Polizia nel rapporto di complemento come

momento della sua partenza dalla Svizzera), non ha potuto essere sentito

direttamente, anche se il suo racconto, è stato “trasmesso” dal teste Pa__________,

assunto al dibattimento, che gli ha parlato per via telefonica.

Infine v’è

“A__________”, colui che tutti indicano come sicuro partecipante

all’aggressione, ma di cui nessuno è stato in grado di indicare le esatte

generalità e il luogo esatto di sua residenza. E ciò malgrado egli faccia parte

- per voce degli stessi indiziati - di una squadra lucernese di calciatori di

etnia tamil rispettivamente - per affermazione di “Re__________” in aula - sia

cugino di “P__________” (che interrogato dalla Polizia il 15 ottobre 2005 non

ha fornito indicazioni utili per rintracciarlo).

7.

L’accusato

ha sempre negato ogni coinvolgimento, mantenendo al dibattimento la versione

data nella fase predibattimentale.

In sunto

egli ha sostenuto che da quando è avvenuto il fatto che ha coinvolto “A__________”

e la ragazza che ha reagito colpendolo con la borsetta, più non si è spostato

dalla piazzuola antistante la discoteca, ove - dice - è rimasto in compagnia di

ACCU 1 e ove è stato bloccato dagli agenti di sicurezza della discoteca, che lo

hanno poi, sempre lì, “consegnato”, con ACCU 1, alla Polizia. L’accusato ha poi

tenuto a precisare che nemmeno “R__________” si è mai mosso, ma che questi poco

prima che arrivasse la Polizia si è allontanato.

“Re__________”,

invece, ha indicato che non avendo alcun motivo per (tentare di) scappare,

atteso che non aveva fatto nulla, ha pacificamente atteso l’arrivo degli agenti

della forza pubblica.

8.

Fra

i principi fondamentali che reggono la nostra procedura penale vi sono quelli,

ben noti, dell’oralità e dell’immediatezza.

L’art.

276.

cpv. 4 CPP sancisce espressamente che il giudice pronuncia, secondo il suo

libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento e degli atti.

Il

giudice deve avere una percezione personale e diretta di quanto sarà a base

della propria decisione, poiché la ricerca della verità materiale non può

prescindere dalla percezione in prima persona, non mediata da terzi o da scritti,

della personalità dell’imputato, dei testimoni e del materiale processuale (Soldini, Attualità dei principi

dell’oralità e dell’immediatezza, in: Rep.

1982, 15).

Schultz - nelle sue “Considerazioni sul

principio dell’immediatezza”, in: Rep.

1982, 4 - riassume perfettamente l’importanza di tale “regola” fondamentale e

basilare del diritto processuale penale: “i giudici vedono con i propri

occhi il comportamento di una parte o di un teste quando si spiega; vedono i

suoi gesti, osservano il suo modo di parlare, se la persona parla senza

interruzione, ad alta voce o meno, se ricorda dettagli che anche il verbale più

preciso e particolareggiato non può mai riferire. Si può quindi affermare che

il solo rispetto del principio dell’immediatezza garantisce la corretta

applicazione di un altro principio fondamentale della procedura penale moderna:

il principio della valutazione delle prove”.

V’è

quindi una vera e propria necessità del giudice di apprezzare tutti gli

elementi di prova de visu e de auditu. Il racconto di viva voce

dell’accusato e l’interrogatorio del teste Pavan hanno costituito corollario

importante agli atti scritti formanti l’incarto, a maggior ragione avendo

l’accusa emesso la propria decisione sulla base delle (sole) risultanze degli

interrogatori di Polizia di “Re__________” e di ACCU 1, nonché in forza del

riconoscimento visivo dei due ad opera della vittima. Nessuna influenza possono

aver avuto sul magistrato inquirente le dichiarazioni di “P__________” e di “Pr__________”,

atteso che essi sono stati sentiti, quali indiziati, solo posteriormente

all’emissione del decreto d’accusa.

9.

Accanto

a tale aspetto è d’uopo ricordare il principio in dubio pro reo, il

quale consacra la presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost,

6.

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del

nostro Codice penale di rito.

In

materia di giudizio (di colpevolezza o meno), così come in materia di

apprezzamento delle prove non può essere disatteso tale principio, dal quale

deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se infatti l'accusato

è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato colpevole sin

tanto che questa presunzione non viene refragrata. In altre parole, se l'accusa

non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi,

il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole

all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio

equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001,

pag. 226, n. 1163; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n.

12-13; DTF 124 IV 86).

Il

principio in dubio pro reo disciplina sia la valutazione delle prove sia

il riparto dell’onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di

provare la colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la

propria innocenza. Riguardo all’apprezzamento delle prove, esso comporta che il

giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie

più sfavorevole all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria

del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la

fattispecie. Il precetto non impone che l’apprezzamento delle prove conduca a

un assoluto convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc.6P.126/2003, cons.

2.2

; DTF 124 IV 88 cons. 2a).

10.

L’esame

degli atti e la “lettura” del dibattimento conducono il Giudice alle seguenti

riflessioni.

10.1

L’accusato

ha subito ammesso di essere venuto in Ticino sulla vettura guidata da “A__________”,

le cui generalità complete non gli erano note, fornendo tuttavia indicazioni

che avrebbero potuto favorirne l’identificazione (verbale di Polizia 17.04.04):

“so che abita a Lu__________. Lo conosco perché gioca a calcio assieme nella

squadra tamil. La vettura del A__________ è una BMW di colore grigio targata __________;

posso dire che l’auto è intestata alla compagna del A__________. Non conosco il

nome della ragazza del A__________”.

Egli

più avanti ha così descritto quanto vissuto quella notte: “mentre eravamo

fuori dal locale pubblico, vedevo che una ragazza ivi presente colpiva con la

borsetta l’amico A__________ al volto (...) A__________ e altre persone

a me sconosciute si sono subito allontanate, mentre io rimanevo fuori dalla

discoteca. Venivo fermato dagli addetti della sicurezza del locale e tradotto

presso gli uffici scriventi (...) Non ho visto nulla, io sono subito

stato bloccato, ho visto solamente quando la ragazza colpiva con la borsetta

l’A__________”.

Se

l’affermazione che i compagni fossero “persone a me sconosciute” risuoni

a prima lettura di rintocchi omertosi, ciò può trovare giustificazione nella

diversa provenienza dei giovani (l’accusato è cresciuto e abita nel Cantone di

B__________) e nel fatto, quindi, che a quel momento, “Re__________” non

conoscesse oltre i soprannomi degli altri componenti del gruppo,

effettivamente, poi tutti risultati residenti in Ticino (due, “R__________” e ACCU

1, presso il CRS di L__________; gli altri due a St__________).

Solo

a seguito delle accuse nei suoi confronti egli si è attivato per identificarli

segnalando generalità e indirizzi.

Del resto

sia “P__________” che “Pr__________”, abitanti in Ticino, hanno confermato di

non conoscere altro dell’accusato che il suo nome, Re__________ (cfr. verbali

di polizia 7 risp. 15 ottobre 2005).

Addirittura

“P__________” - a meno che non trattasi di errore nel verbale di polizia

(verbale 15.10.05, pag. 3), da lui comunque firmato - ha riconosciuto nella

foto (indiscutibilmente) di “Re__________”, non quest’ultimo bensì il

connazionale “R__________”.

10.2

A

sostegno della propria versione, l’accusato ha chiesto al giudice di sentire in

aula come teste Pa__________, suo conoscente che l’aveva aiutato a comprendere

gli atti, in lingua italiana, a lui non nota, che riceveva dalla Pretura

penale.

Pa__________

ha raccontato di aver contattato “R__________” telefonicamente formando un

numero (fisso) in Ticino (che l’accusato ha detto in aula corrispondere

all’indirizzo - in verità dello zio “R__________”, e meglio di __________ - da

lui fornito con la notifica di prove 24 maggio 2005) dopo che “Re__________”

aveva ricevuto il decreto d’accusa, intimatogli l’8 aprile 2005, e dopo che

questi gli aveva detto che non voleva “pagare” per qualcosa che non aveva

fatto, come “R__________” gli avrebbe potuto confermare. Così è stato (cfr.

verbale dibattimento, interrogatorio teste Pa__________): “R__________” ha

dichiarato a Pa__________ che “__________era assolutamente estraneo

all’aggressione”, aggiungendo “che l’accusato e ACCU 1 sono rimasti

davanti alla discoteca e da lì non si sono mai mossi anche perché bloccati

dalla sicurezza della discoteca”.

10.3

Sul

ruolo del ACCU 1, “Re__________” ha sempre ribadito che questi non ha

partecipato ai fatti e che a seguire la ragazza siano stati “A__________”, da

questa colpito con la borsetta, e i suoi due amici (che era venuto a trovare in

Ticino) “Pr__________” e “P__________”, quest’ultimo da lui poi scoperto essere

suo cugino.

10.4

Sentito

quella notte stessa dalla Polizia, ACCU 1 ha affermato - pur in un verbale da

cui traspare “resistenza” e che, per motivi non indicati, si è rifiutato di

firmare - di essere rimasto fuori dalla discoteca per tutto il tempo dopo

essere tornato dal giretto seguente il (primo) rifiuto da parte del

“buttafuori” di lasciare entrare il gruppo al “Desperados”. Egli ha chiarito

che lì “è giunta la Polizia” che poi lo ha “trasportato presso gli

scriventi uffici”. La versione, data “a caldo”, senza possibilità di

concerto con il compagno, “gioca” con quella fornita contestualmente da “Re__________”

(e, poi, al telefono, da “R__________” a Pa__________).

Notisi

che l’agente di Polizia non ha opposto all’accusato il fatto che il “fermo”

fosse avvenuto altrove, ad esempio nella piazzetta del Quartiere Maghetti.

10.5

Supporta

questa lettura degli eventi anche quanto dichiarato dal “buttafuori” della

discoteca, Bi__________, che dopo aver sentito le urla provenienti dal

Quartiere Maghetti è “subito corso a vedere cosa stava capitando”: egli

riferisce che “addosso alla ragazza c’erano indiani di prima”, poi

scappati, e che la loro rincorsa è stata vana. Dice poi Bi__________: “sono

tornato indietro. In luogo c’erano due o tre indiani, rimasti lì. (...) Li

ho bloccati e ho aspettato l’arrivo della polizia”.

E’

pur vero che non è espressamente definito il luogo ove Bi__________ è “tornato

indietro”, nel senso che egli potrebbe aver rincorso parte degli aggressori

(“alcuni di loro sono subito scappati via”) e ritornato lì, al Quartiere

Maghetti, abbia “ritrovato” due-tre “indiani” (che avevano partecipato

all’aggressione) e li abbia immobilizzati. Senonché questa interpretazione mal

si sposa con le altre risultanze dell’incarto e del dibattimento e non fornisce

spiegazione sul perché due “indiani” colpevoli di aggressione, avrebbero

dovuto rimanere lì, all’interno del Quartiere Maghetti, dove non vi era più

nessuno (nemmeno la vittima?), ad “attendere” l’arrivo della Polizia.

Se

“tornato indietro” significa “tornato al Desperados”, appare evidente

che “Re__________”, ACCU 1 e “R__________” (a Pa__________) abbiano detto il

vero.

Il

dubbio, in ogni caso, deve profittare all’accusato.

Si

ricordi infine che già davanti alla Polizia (che nulla gli ha opposto in merito

alla situazione del “fermo”), “Re__________” aveva detto (verbale di Polizia

17.04

): “mentre eravamo fuori dal locale pubblico, vedevo che una ragazza

ivi presente colpiva con la borsetta l’amico A__________ al volto (...) A__________

e altre persone (...) si sono subito allontanate, mentre io rimanevo

fuori dalla discoteca. Venivo fermato dagli addetti della sicurezza del locale

e tradotto presso gli uffici scriventi (...) Non ho visto nulla, io sono

subito stato bloccato, ho visto solamente quando la ragazza colpiva con la

borsetta l’A__________”. Insomma, l’accusato è stato fermato “fuori

dalla discoteca” dagli “addetti della sicurezza del locale”, come da

lui indicato e sottoscritto dal poliziotto verbalista: da lì “tradotto

presso gli uffici scriventi”, quindi quelli della Polizia, che quindi “lì”,

l’avevano trovato.

Se

“Re__________” è stato fermato fuori dal “Desperados” dagli agenti di

sicurezza, egli non poteva essere fra coloro che hanno seguito la ragazza nel

Quartiere Maghetti.

10.6

L’accusato

ha sempre indicato in “A__________”, “P__________” e “Pr__________” i tre

aggressori, secondo lui amici fra loro da lunga data.

Non

si può non evidenziare come nessuno dei tre è stato trovato sul luogo dalla

Polizia: tutti e tre quindi sono scappati o, perlomeno, si sono allontanati

dopo i fatti, ciò che non aggrava di certo la posizione di “Re__________”.

10.6.1

Nel

suo verbale di interrogatorio 7 ottobre 2005 “Pr__________” è stato in grado di

spiegare cosa fosse successo presso il “telefono pubblico”,

diffondendosi sui pugni di A__________ alla ragazza e sull’intervento degli

agenti di sicurezza (che non lo hanno visto sul luogo); segno evidente, quindi,

che egli si trovasse in quei luoghi in quei momenti.

L’affermazione

di “Pr__________” che “tutti” si fossero mossi dalla discoteca, non

collima con quanto visto ai precedenti considerandi, e meglio che almeno due

giovani fossero stati lì bloccati.

Dice

ancora “Pr__________”: “A__________ al momento dell’arrivo delle guardie s’è

dato alla fuga facendo perdere ogni traccia. Con l’intervento della polizia,

sopraggiunta dopo pochi minuti, avveniva il fermo di Re__________ e ACCU 1. Io,

R__________ e P__________, poco prima dell’arrivo della polizia, ci siamo

allontanati per non essere coinvolti nella faccenda”. Bi__________, agente

di sicurezza, ha detto che più aggressori si erano dati alla fuga quando lui è

arrivato al quartiere Maghetti e ha visto la ragazza a terra e gli “indiani

sopra”. Ora atteso che A__________ è indiscutibilmente scappato e che “Re__________”

e ACCU 1 sono stati indiscutibilmente bloccati, gli altri che sono stati visti

fuggire (e ancor prima da lui visti “sopra la ragazza”) dall’agente di

sicurezza in arrivo non possono essere che tutti o alcuni fra “Pr__________”,

“P__________” e “R__________”, che nemmeno sono stati trovati sul luogo

all’arrivo della Polizia.

Non

solo: alla domanda “seguendo gli agenti della sicurezza siete arrivati sino

alla donna, cosa avete visto nella circostanza, “Pr__________” risponde che

“quando siamo giunti in vista della donna, nessuno le era vicino. A__________,

ACCU 1 e Re__________ erano già in fuga”. Senonché ACCU 1 e Re__________

non sono mai stati “in fuga”, essendo stati bloccati dalla “sicurezza”.

Sia

detto poi che la deposizione (da inquisito, non da testimone sotto giuramento)

di “Pr__________” è stata più volte “sollecitata” dalla Polizia che, non

credendogli (come quando l’interrogato sosteneva che pur avendo incontrato

regolarmente gli altri dopo i fatti, mai ne avrebbero parlato fra di loro),

l’ha esortato a riferire correttamente quanto avvenuto (cfr. verbale 7 ottobre

2007, pagg. 2 e 3).

Mal

si comprende infine perché i compagni avrebbero dovuto con lui non solo

ammettere, ma addirittura vantarsi di aver picchiato la donna, piuttosto che

smentire il fatto o perlomeno minimizzarlo.

10.6.2

Concorde

con “Pr__________” è “P__________”, come il connazionale abitante a St__________,

e sentito dalla Polizia una settimana dopo.

Entrambi

hanno indicato come colpevoli i due connazionali introvabili, e meglio A__________

(mai correttamente identificato malgrado tutti - sembra - sappiano

rintracciarlo) e ACCU 1, a quel tempo in fase di rientro nel Paese natìo.

Sul

terzo a loro dire coinvolto, “Re__________”, i due altri indiziati hanno avuto

parole più blande, asserendo che questi sempre aveva negato anche davanti a

loro “di aver partecipato al pestaggio” e in ogni caso di non avere

visto quanto aveva fatto.

10.6.3

E’

fuor di dubbio che l’accusato - abitante nel Cantone di B__________ e lì

impegnato giornalmente come apprendista - non abbia potuto essere fra coloro

che in seguito (quando anche ACCU 1 già era rientrato in Sri Lanka) si sono più

volte appostati fuori casa LESA 1 per intimorirla.

11.

Detto

delle parole di “Pr__________” e “P__________” (ma anche di quelle, contrarie,

di ACCU 1 e, pur indirettamente, di “R__________”), a carico dell’accusato rimane

la sua identificazione da parte della vittima.

Occorre

tuttavia considerare che la stessa ha dichiarato di essere stata, nella prima

aggressione, “all’improvviso presa da dietro” e, poi, più avanti, dopo

aver “sentito dietro di me che delle persona stavano arrivando a corsa”

di essere stata buttata a terra “senza neppure aver il tempo di reagire”.

Difficile quindi credere che ella abbia potuto, subendo un aggressione da più

persone, “fissarne” con certezza i connotati, tanto più se con caratteri somatici

indiani e quindi dall’aspetto, per chi non di quei luoghi, assai simile fra

loro. Del resto nello stesso verbale, dopo aver identificato i due, LESA 1 ha

dichiarato di non ricordare “i connotati delle altre persone”, ma solo

che “non parlavano italiano e che erano di razza indiana”. In più v’è da

ritenere che i fatti sono avvenuti alle due di notte, in situazione di

oscurità.

La

concitazione di quegli attimi ha portato LESA 1 ad essere imprecisa (anche) sul

numero di singalesi presenti quella sera: per lei erano “sicuramente almeno

sette o otto”, quando l’istruttoria ha comprovato fossero “solo” sei.

12.

Tutto

ciò conduce ad avere più di un dubbio sulla correttezza dell’identificazione da

parte del Sostituto Procuratore Pubblico, di chi ha compiuto il reato. Insomma,

parafrasando un celebre titolo di pirandelliana memoria, l’accusa ha fallito

nella cerca dell’autore (del reato) fra i sei personaggi che hanno giostrato

sul palcoscenico, quella notte a Lugano.

Poiché

il Giudice non può emettere una sentenza di colpevolezza qualora non ne abbia

il convincimento e abbia ragionevole motivo di dubbio, __________ va prosciolto

dall’accusa di aggressione.

Tasse

e spese vanno poste a carico dello Stato.”

4.

Quanto precede deve valere, per le stesse motivazioni,

anche per l’accusato, il quale va quindi prosciolto dall’accusa di aggressione.

Tasse e spese vanno poste a carico dello

Stato.

P.q.m.,

visti gli art. 1

segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al

quesito posto sub 1, decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di aggressione;

assegna le tasse

e le spese allo Stato;

avverte le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

che la motivazione

del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre

esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la

precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese

(art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

per le vie edittali,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 190.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 290.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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