10.2005.215
Identificazione di un aggressore; apprezzamento degli atti; in dubio pro reo
28 agosto 2007Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2005.215
Data decisione, Autorità:
28.08.2007, PRPEN
Titolo:
Identificazione di un aggressore; apprezzamento degli atti; in dubio pro reo
AGGRESSIONE
art. 134 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.215
DA
1407/2005
Bellinzona
28
agosto 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 (
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere,
a Lugano, nei pressi della discoteca __________, assieme a Re__________ ed ad
altre persone non identificate, partecipato all'aggressione di LESA 1, nel
corso della quale ella è stata scaraventata a terra e colpita con calci e
pugni, e ha riportato le contusioni riportate nel certificato medico
17.04.2004, agli atti;
Fatti
avvenuti a Lugano, il 17 aprile 2004;
reato
previsto dall’art. 134 CP richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 8 aprile 2005 n. 1407/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato;
indetto il pubblico
dibattimento in data 28 agosto 2007, al quale l’accusato, benché regolarmente
citato per via edittale, non è comparso; il Sostituto Procuratore pubblico con
lettera 12 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme
contumaciali;
data lettura del
decreto d'accusa;
acquisiti gli atti
formanti gli incarti del Ministero pubblico, come pure atti e verbale del
dibattimento relativi all’inc. n. 10.05.219 (contro Re__________);
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di aggressione, per avere, a Lugano il 17 aprile 2004, nei
pressi della discoteca Desperados, assieme a Re__________ ed ad altre persone
non identificate, partecipato all'aggressione di LESA 1, nel corso della quale
ella è stata scaraventata a terra e colpita con calci e pugni, e ha riportato
le contusioni riportate nel certificato medico 17.04.2004, agli atti;
2.
In caso di
risposta affermativa quale deve essere la pena?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che in data
29/31 agosto 2007 il Sost. Procuratore Pubblico AINQ 1 ha inoltrato tempestiva
dichiarazione di ricorso a norma dell’art. 289 cpv. 1 CPP, chiedendo contestualmente
la motivazione della sentenza;
da qui le
presenti motivazioni;
considerato in fatto ed
in diritto,
1.
ACCU 1, nel periodo dei fatti in Svizzera in
attesa dell’esito della sua domanda d’asilo, e come tale dimorante presso il
CRS di L__________, è ora d’ignota dimora, presumibilmente rientrato in Sri Lanka.
2.
Quanto formante l’incarto attesta
indiscutibilmente la sua presenza quella notte del 17 aprile 2004 a Lugano, ciò
che peraltro l’accusato, davanti alla Polizia, non ha negato, sostenendo tuttavia
di non aver partecipato ai fatti per cui è stato messo in stato di accusa, e
meglio “per avere, a Lugano, nei pressi della discoteca Desperados, assieme
a Re__________ ed ad altre persone non identificate, partecipato
all'aggressione di LESA 1, nel corso della quale ella è stata scaraventata a
terra e colpita con calci e pugni, e ha riportato le contusioni riportate nel
certificato medico 17.04.2004, agli atti”.
Ritenendolo colpevole di aggressione ai sensi dell’art. 134 CP, il
Sostituto Procuratore Pubblico ha proposto una pena di cinque giorni di
detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni oltre
al pagamento delle tasse e delle spese di giustizia.
L’accusato ha interposto tempestiva opposizione.
3.
Nel corso del dibattimento, svoltosi in
contumacia, sono stati assunti all’incarto gli atti del dibattimento, tenutosi
in precedenza, il medesimo giorno, a seguito di parallelo decreto d’accusa nei
confronti di Re__________.
Si riportano qui testualmente i considerandi
della sentenza motivata emessa nel procedimento contro Re__________:
“1. Re__________, cittadino dello Sri Lanka, è
arrivato in Svizzera dal suo Paese d’origine all’età di quattro anni. Dopo aver
frequentato nel Cantone di B__________ tutte le scuole dell’obbligo, egli ha
svolto l’apprendistato di assistente di logistica, da poco concluso. Da inizio
settembre 2007 l’accusato lavorerà come dipendente presso la medesima ditta
presso cui si è formato professionalmente.
2.
L’accusato
ha raccontato di essere venuto in Ticino, occasionalmente, in data 16 aprile
2004.
in compagnia di un suo conoscente e compatriota, a lui noto come “A__________”,
che, a suo dire, per quanto da lui potuto appurare posteriormente ai fatti qui
in esame, abiterebbe a Rh__________ e corrisponderebbe al nome completo di __________.
I
due, giunti a Lugano, si incontravano con alcuni loro connazionali con
l’intenzione di trascorrere la serata insieme. Passata la 0100 del 17 aprile
2004, i giovani di origine singalese si trovavano davanti alla discoteca “Desperados”,
sita nella zona del Quartiere Maghetti.
E’
stato accertato che il gruppetto era composto dall’accusato Re__________, da ACCU
1.
(anch’egli accusato dei medesimi fatti e giudicato con separato
procedimento), oltre che da “R__________”, “Pr__________”, “P__________”,
nonché dal già citato “A__________”, le cui esatte generalità non hanno potuto
essere chiarite nemmeno in corso d’istruttoria (anche quelle indicate in un
secondo tempo dall’accusato hanno condotto a persona estranea ai fatti).
Gli addetti alla sicurezza del locale
pubblico impedivano l’entrata ai sei giovani, poiché, per quanto emerso, non
accompagnati da ragazze.
La compagnia si soffermava così dapprima
per un po’ all’esterno della discoteca, poi si allontanava per nuovamente farvi
ritorno nella speranza, vana, di riuscire ad entrare.
Poco prima delle 02.00, dalla discoteca
usciva una (allora) diciannovenne ragazza, LESA 1, la quale, improvvisamente,
colpiva con la borsetta uno dei giovani di etnia tamil, poi individuato in “A__________”.
Il gesto repentino, di reazione, faceva
seguito ad un inopinato palpeggiamento di “A__________” del sedere della
giovane.
3.
Giova
a questo punto lasciare spazio al racconto di LESA 1, così come da lei fornito
alla Polizia in data 17 aprile 2004 (doc. 1):
“Giunta all’esterno [della discoteca Desperados]
ho visto un gruppetto di persone, sicuramente almeno sette o otto, e quando gli
sono passata di fianco uno di loro mi ha palpato con forza il sedere (...).
La mia reazione è stata quella di tirargli addosso la mia borsa e di continuare
a camminare in direzione della Chiesa, per entrare nel quartiere Maghetti.
All’improvviso sono stata presa da dietro (...) e sono stata buttata
contro il muro. A questo punto sono intervenuti due ragazzi della sicurezza e
un altro ragazzo biondo.
Sicura che la storia era finita lì, mi
sono incamminata ancora verso l’interno del quartiere Maghetti. Subito dopo ho
sentito dietro di me che delle persone stavano arrivando a corsa. Senza neppure
aver il tempo di reagire sono stata buttata a terra e sono stata picchiata con
pugni e calci alla schiena”.
Mostrate
alla ragazza le uniche due persone fermate in seguito dalla Polizia, essa
riconosceva in ACCU 1, “la persona che mi ha afferrata per il fular la prima
volta e che mi ha picchiata in seguito” e in Re__________ “una delle
persone che mi hanno picchiata”.
Il
certificato medico dell’Ospedale Civico di Lugano attesta che a LESA 1 sono
state riscontrate contusioni alla schiena e un ematoma al labbro superiore.
La
vittima ha più avanti riferito che nelle settimane seguenti i fatti alcune
persone di etnia indiana si erano appostate in più occasioni fuori casa sua,
addirittura arrivando a suonare il suo citofono, riuscendo ad intimidirla.
4.
Esperita
una prima fase d’istruttoria da parte degli organi di Polizia (doc. 1 e 2), il
Sostituto Procuratore Pubblico ha emesso in data 8 aprile 2005 un decreto
d’accusa nei confronti di Re__________ per il titolo di aggressione, e meglio
per avere, a Lugano, nei pressi della discoteca Desperados, assieme a ACCU 1 ed
ad altre persone non identificate, partecipato all'aggressione di LESA 1, nel
corso della quale ella è stata scaraventata a terra e colpita con calci e
pugni, e ha riportato le contusioni riportate nel certificato medico
17.04
, agli atti. Parallelamente, con la stessa accusa, è uscito un
decreto d’accusa nei confronti di ACCU 1.
Per
entrambi la pena proposta è di cinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni oltre al pagamento di tasse e spese di
giustizia.
In un
secondo tempo, ad opposizione al decreto d’accusa (già) interposta, la Polizia,
così richiesta dal Sostituto Procuratore Pubblico, ha proceduto a raccogliere
ulteriori deposizioni (cfr. rapporto di complemento 29 gennaio 2007, ammesso
agli atti), in particolare quelle di “P__________” e di “Pr__________”, i
quali, proclamatisi estranei all’aggressione, hanno incolpato della medesima “A__________”,
ACCU 1 e, seppur attenuandone la partecipazione attiva, “Re__________”.
5.
Per l’art.
134.
CP chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone,
che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è
punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
In casu
risulta pacifico che LESA 1 sia stata aggredita da più persone che le hanno
provocato le lesioni certificate dal medico testé citato.
6.
A
guisa di premessa non può essere sottaciuto che all’esame di quanto accaduto
non ha certo giovato l’atteggiamento poco collaborativo, laddove non
ostruzionistico, palesato dalla maggior parte degli interrogati, che sembrano
quasi essersi concertati per confondere al meglio le acque.
Altre
difficoltà sono sorte per le (per noi occidentali) ardue generalità dei singalesi.
L’impressione, netta, avuta ancora in aula è che le persone di questa etnia, e
così anche i sei giovani in parola, si identifichino fra di loro con nomignoli
e soprannomi, senza conoscere gli esatti nomi e cognomi. Di più, dei sei, solo
quattro hanno potuto essere interrogati almeno una volta dalla Polizia, due dei
quali (“P__________” e “Pr__________”) posteriormente all’emissione del decreto
d’accusa e, poiché in veste di indiziati, senza pronuncia di giuramento. “R__________”,
presente sul nostro territorio cantonale come NEM (parrebbe anche dopo la data
dell’agosto 2004, indicata dalla Polizia nel rapporto di complemento come
momento della sua partenza dalla Svizzera), non ha potuto essere sentito
direttamente, anche se il suo racconto, è stato “trasmesso” dal teste Pa__________,
assunto al dibattimento, che gli ha parlato per via telefonica.
Infine v’è
“A__________”, colui che tutti indicano come sicuro partecipante
all’aggressione, ma di cui nessuno è stato in grado di indicare le esatte
generalità e il luogo esatto di sua residenza. E ciò malgrado egli faccia parte
- per voce degli stessi indiziati - di una squadra lucernese di calciatori di
etnia tamil rispettivamente - per affermazione di “Re__________” in aula - sia
cugino di “P__________” (che interrogato dalla Polizia il 15 ottobre 2005 non
ha fornito indicazioni utili per rintracciarlo).
7.
L’accusato
ha sempre negato ogni coinvolgimento, mantenendo al dibattimento la versione
data nella fase predibattimentale.
In sunto
egli ha sostenuto che da quando è avvenuto il fatto che ha coinvolto “A__________”
e la ragazza che ha reagito colpendolo con la borsetta, più non si è spostato
dalla piazzuola antistante la discoteca, ove - dice - è rimasto in compagnia di
ACCU 1 e ove è stato bloccato dagli agenti di sicurezza della discoteca, che lo
hanno poi, sempre lì, “consegnato”, con ACCU 1, alla Polizia. L’accusato ha poi
tenuto a precisare che nemmeno “R__________” si è mai mosso, ma che questi poco
prima che arrivasse la Polizia si è allontanato.
“Re__________”,
invece, ha indicato che non avendo alcun motivo per (tentare di) scappare,
atteso che non aveva fatto nulla, ha pacificamente atteso l’arrivo degli agenti
della forza pubblica.
8.
Fra
i principi fondamentali che reggono la nostra procedura penale vi sono quelli,
ben noti, dell’oralità e dell’immediatezza.
L’art.
276.
cpv. 4 CPP sancisce espressamente che il giudice pronuncia, secondo il suo
libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento e degli atti.
Il
giudice deve avere una percezione personale e diretta di quanto sarà a base
della propria decisione, poiché la ricerca della verità materiale non può
prescindere dalla percezione in prima persona, non mediata da terzi o da scritti,
della personalità dell’imputato, dei testimoni e del materiale processuale (Soldini, Attualità dei principi
dell’oralità e dell’immediatezza, in: Rep.
1982, 15).
Schultz - nelle sue “Considerazioni sul
principio dell’immediatezza”, in: Rep.
1982, 4 - riassume perfettamente l’importanza di tale “regola” fondamentale e
basilare del diritto processuale penale: “i giudici vedono con i propri
occhi il comportamento di una parte o di un teste quando si spiega; vedono i
suoi gesti, osservano il suo modo di parlare, se la persona parla senza
interruzione, ad alta voce o meno, se ricorda dettagli che anche il verbale più
preciso e particolareggiato non può mai riferire. Si può quindi affermare che
il solo rispetto del principio dell’immediatezza garantisce la corretta
applicazione di un altro principio fondamentale della procedura penale moderna:
il principio della valutazione delle prove”.
V’è
quindi una vera e propria necessità del giudice di apprezzare tutti gli
elementi di prova de visu e de auditu. Il racconto di viva voce
dell’accusato e l’interrogatorio del teste Pavan hanno costituito corollario
importante agli atti scritti formanti l’incarto, a maggior ragione avendo
l’accusa emesso la propria decisione sulla base delle (sole) risultanze degli
interrogatori di Polizia di “Re__________” e di ACCU 1, nonché in forza del
riconoscimento visivo dei due ad opera della vittima. Nessuna influenza possono
aver avuto sul magistrato inquirente le dichiarazioni di “P__________” e di “Pr__________”,
atteso che essi sono stati sentiti, quali indiziati, solo posteriormente
all’emissione del decreto d’accusa.
9.
Accanto
a tale aspetto è d’uopo ricordare il principio in dubio pro reo, il
quale consacra la presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost,
6.
par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del
nostro Codice penale di rito.
In
materia di giudizio (di colpevolezza o meno), così come in materia di
apprezzamento delle prove non può essere disatteso tale principio, dal quale
deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se infatti l'accusato
è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato colpevole sin
tanto che questa presunzione non viene refragrata. In altre parole, se l'accusa
non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi,
il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole
all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio
equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001,
pag. 226, n. 1163; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n.
12-13; DTF 124 IV 86).
Il
principio in dubio pro reo disciplina sia la valutazione delle prove sia
il riparto dell’onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di
provare la colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la
propria innocenza. Riguardo all’apprezzamento delle prove, esso comporta che il
giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie
più sfavorevole all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria
del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la
fattispecie. Il precetto non impone che l’apprezzamento delle prove conduca a
un assoluto convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc.6P.126/2003, cons.
2.2
; DTF 124 IV 88 cons. 2a).
10.
L’esame
degli atti e la “lettura” del dibattimento conducono il Giudice alle seguenti
riflessioni.
10.1
L’accusato
ha subito ammesso di essere venuto in Ticino sulla vettura guidata da “A__________”,
le cui generalità complete non gli erano note, fornendo tuttavia indicazioni
che avrebbero potuto favorirne l’identificazione (verbale di Polizia 17.04.04):
“so che abita a Lu__________. Lo conosco perché gioca a calcio assieme nella
squadra tamil. La vettura del A__________ è una BMW di colore grigio targata __________;
posso dire che l’auto è intestata alla compagna del A__________. Non conosco il
nome della ragazza del A__________”.
Egli
più avanti ha così descritto quanto vissuto quella notte: “mentre eravamo
fuori dal locale pubblico, vedevo che una ragazza ivi presente colpiva con la
borsetta l’amico A__________ al volto (...) A__________ e altre persone
a me sconosciute si sono subito allontanate, mentre io rimanevo fuori dalla
discoteca. Venivo fermato dagli addetti della sicurezza del locale e tradotto
presso gli uffici scriventi (...) Non ho visto nulla, io sono subito
stato bloccato, ho visto solamente quando la ragazza colpiva con la borsetta
l’A__________”.
Se
l’affermazione che i compagni fossero “persone a me sconosciute” risuoni
a prima lettura di rintocchi omertosi, ciò può trovare giustificazione nella
diversa provenienza dei giovani (l’accusato è cresciuto e abita nel Cantone di
B__________) e nel fatto, quindi, che a quel momento, “Re__________” non
conoscesse oltre i soprannomi degli altri componenti del gruppo,
effettivamente, poi tutti risultati residenti in Ticino (due, “R__________” e ACCU
1, presso il CRS di L__________; gli altri due a St__________).
Solo
a seguito delle accuse nei suoi confronti egli si è attivato per identificarli
segnalando generalità e indirizzi.
Del resto
sia “P__________” che “Pr__________”, abitanti in Ticino, hanno confermato di
non conoscere altro dell’accusato che il suo nome, Re__________ (cfr. verbali
di polizia 7 risp. 15 ottobre 2005).
Addirittura
“P__________” - a meno che non trattasi di errore nel verbale di polizia
(verbale 15.10.05, pag. 3), da lui comunque firmato - ha riconosciuto nella
foto (indiscutibilmente) di “Re__________”, non quest’ultimo bensì il
connazionale “R__________”.
10.2
A
sostegno della propria versione, l’accusato ha chiesto al giudice di sentire in
aula come teste Pa__________, suo conoscente che l’aveva aiutato a comprendere
gli atti, in lingua italiana, a lui non nota, che riceveva dalla Pretura
penale.
Pa__________
ha raccontato di aver contattato “R__________” telefonicamente formando un
numero (fisso) in Ticino (che l’accusato ha detto in aula corrispondere
all’indirizzo - in verità dello zio “R__________”, e meglio di __________ - da
lui fornito con la notifica di prove 24 maggio 2005) dopo che “Re__________”
aveva ricevuto il decreto d’accusa, intimatogli l’8 aprile 2005, e dopo che
questi gli aveva detto che non voleva “pagare” per qualcosa che non aveva
fatto, come “R__________” gli avrebbe potuto confermare. Così è stato (cfr.
verbale dibattimento, interrogatorio teste Pa__________): “R__________” ha
dichiarato a Pa__________ che “__________era assolutamente estraneo
all’aggressione”, aggiungendo “che l’accusato e ACCU 1 sono rimasti
davanti alla discoteca e da lì non si sono mai mossi anche perché bloccati
dalla sicurezza della discoteca”.
10.3
Sul
ruolo del ACCU 1, “Re__________” ha sempre ribadito che questi non ha
partecipato ai fatti e che a seguire la ragazza siano stati “A__________”, da
questa colpito con la borsetta, e i suoi due amici (che era venuto a trovare in
Ticino) “Pr__________” e “P__________”, quest’ultimo da lui poi scoperto essere
suo cugino.
10.4
Sentito
quella notte stessa dalla Polizia, ACCU 1 ha affermato - pur in un verbale da
cui traspare “resistenza” e che, per motivi non indicati, si è rifiutato di
firmare - di essere rimasto fuori dalla discoteca per tutto il tempo dopo
essere tornato dal giretto seguente il (primo) rifiuto da parte del
“buttafuori” di lasciare entrare il gruppo al “Desperados”. Egli ha chiarito
che lì “è giunta la Polizia” che poi lo ha “trasportato presso gli
scriventi uffici”. La versione, data “a caldo”, senza possibilità di
concerto con il compagno, “gioca” con quella fornita contestualmente da “Re__________”
(e, poi, al telefono, da “R__________” a Pa__________).
Notisi
che l’agente di Polizia non ha opposto all’accusato il fatto che il “fermo”
fosse avvenuto altrove, ad esempio nella piazzetta del Quartiere Maghetti.
10.5
Supporta
questa lettura degli eventi anche quanto dichiarato dal “buttafuori” della
discoteca, Bi__________, che dopo aver sentito le urla provenienti dal
Quartiere Maghetti è “subito corso a vedere cosa stava capitando”: egli
riferisce che “addosso alla ragazza c’erano indiani di prima”, poi
scappati, e che la loro rincorsa è stata vana. Dice poi Bi__________: “sono
tornato indietro. In luogo c’erano due o tre indiani, rimasti lì. (...) Li
ho bloccati e ho aspettato l’arrivo della polizia”.
E’
pur vero che non è espressamente definito il luogo ove Bi__________ è “tornato
indietro”, nel senso che egli potrebbe aver rincorso parte degli aggressori
(“alcuni di loro sono subito scappati via”) e ritornato lì, al Quartiere
Maghetti, abbia “ritrovato” due-tre “indiani” (che avevano partecipato
all’aggressione) e li abbia immobilizzati. Senonché questa interpretazione mal
si sposa con le altre risultanze dell’incarto e del dibattimento e non fornisce
spiegazione sul perché due “indiani” colpevoli di aggressione, avrebbero
dovuto rimanere lì, all’interno del Quartiere Maghetti, dove non vi era più
nessuno (nemmeno la vittima?), ad “attendere” l’arrivo della Polizia.
Se
“tornato indietro” significa “tornato al Desperados”, appare evidente
che “Re__________”, ACCU 1 e “R__________” (a Pa__________) abbiano detto il
vero.
Il
dubbio, in ogni caso, deve profittare all’accusato.
Si
ricordi infine che già davanti alla Polizia (che nulla gli ha opposto in merito
alla situazione del “fermo”), “Re__________” aveva detto (verbale di Polizia
17.04
): “mentre eravamo fuori dal locale pubblico, vedevo che una ragazza
ivi presente colpiva con la borsetta l’amico A__________ al volto (...) A__________
e altre persone (...) si sono subito allontanate, mentre io rimanevo
fuori dalla discoteca. Venivo fermato dagli addetti della sicurezza del locale
e tradotto presso gli uffici scriventi (...) Non ho visto nulla, io sono
subito stato bloccato, ho visto solamente quando la ragazza colpiva con la
borsetta l’A__________”. Insomma, l’accusato è stato fermato “fuori
dalla discoteca” dagli “addetti della sicurezza del locale”, come da
lui indicato e sottoscritto dal poliziotto verbalista: da lì “tradotto
presso gli uffici scriventi”, quindi quelli della Polizia, che quindi “lì”,
l’avevano trovato.
Se
“Re__________” è stato fermato fuori dal “Desperados” dagli agenti di
sicurezza, egli non poteva essere fra coloro che hanno seguito la ragazza nel
Quartiere Maghetti.
10.6
L’accusato
ha sempre indicato in “A__________”, “P__________” e “Pr__________” i tre
aggressori, secondo lui amici fra loro da lunga data.
Non
si può non evidenziare come nessuno dei tre è stato trovato sul luogo dalla
Polizia: tutti e tre quindi sono scappati o, perlomeno, si sono allontanati
dopo i fatti, ciò che non aggrava di certo la posizione di “Re__________”.
10.6.1
Nel
suo verbale di interrogatorio 7 ottobre 2005 “Pr__________” è stato in grado di
spiegare cosa fosse successo presso il “telefono pubblico”,
diffondendosi sui pugni di A__________ alla ragazza e sull’intervento degli
agenti di sicurezza (che non lo hanno visto sul luogo); segno evidente, quindi,
che egli si trovasse in quei luoghi in quei momenti.
L’affermazione
di “Pr__________” che “tutti” si fossero mossi dalla discoteca, non
collima con quanto visto ai precedenti considerandi, e meglio che almeno due
giovani fossero stati lì bloccati.
Dice
ancora “Pr__________”: “A__________ al momento dell’arrivo delle guardie s’è
dato alla fuga facendo perdere ogni traccia. Con l’intervento della polizia,
sopraggiunta dopo pochi minuti, avveniva il fermo di Re__________ e ACCU 1. Io,
R__________ e P__________, poco prima dell’arrivo della polizia, ci siamo
allontanati per non essere coinvolti nella faccenda”. Bi__________, agente
di sicurezza, ha detto che più aggressori si erano dati alla fuga quando lui è
arrivato al quartiere Maghetti e ha visto la ragazza a terra e gli “indiani
sopra”. Ora atteso che A__________ è indiscutibilmente scappato e che “Re__________”
e ACCU 1 sono stati indiscutibilmente bloccati, gli altri che sono stati visti
fuggire (e ancor prima da lui visti “sopra la ragazza”) dall’agente di
sicurezza in arrivo non possono essere che tutti o alcuni fra “Pr__________”,
“P__________” e “R__________”, che nemmeno sono stati trovati sul luogo
all’arrivo della Polizia.
Non
solo: alla domanda “seguendo gli agenti della sicurezza siete arrivati sino
alla donna, cosa avete visto nella circostanza, “Pr__________” risponde che
“quando siamo giunti in vista della donna, nessuno le era vicino. A__________,
ACCU 1 e Re__________ erano già in fuga”. Senonché ACCU 1 e Re__________
non sono mai stati “in fuga”, essendo stati bloccati dalla “sicurezza”.
Sia
detto poi che la deposizione (da inquisito, non da testimone sotto giuramento)
di “Pr__________” è stata più volte “sollecitata” dalla Polizia che, non
credendogli (come quando l’interrogato sosteneva che pur avendo incontrato
regolarmente gli altri dopo i fatti, mai ne avrebbero parlato fra di loro),
l’ha esortato a riferire correttamente quanto avvenuto (cfr. verbale 7 ottobre
2007, pagg. 2 e 3).
Mal
si comprende infine perché i compagni avrebbero dovuto con lui non solo
ammettere, ma addirittura vantarsi di aver picchiato la donna, piuttosto che
smentire il fatto o perlomeno minimizzarlo.
10.6.2
Concorde
con “Pr__________” è “P__________”, come il connazionale abitante a St__________,
e sentito dalla Polizia una settimana dopo.
Entrambi
hanno indicato come colpevoli i due connazionali introvabili, e meglio A__________
(mai correttamente identificato malgrado tutti - sembra - sappiano
rintracciarlo) e ACCU 1, a quel tempo in fase di rientro nel Paese natìo.
Sul
terzo a loro dire coinvolto, “Re__________”, i due altri indiziati hanno avuto
parole più blande, asserendo che questi sempre aveva negato anche davanti a
loro “di aver partecipato al pestaggio” e in ogni caso di non avere
visto quanto aveva fatto.
10.6.3
E’
fuor di dubbio che l’accusato - abitante nel Cantone di B__________ e lì
impegnato giornalmente come apprendista - non abbia potuto essere fra coloro
che in seguito (quando anche ACCU 1 già era rientrato in Sri Lanka) si sono più
volte appostati fuori casa LESA 1 per intimorirla.
11.
Detto
delle parole di “Pr__________” e “P__________” (ma anche di quelle, contrarie,
di ACCU 1 e, pur indirettamente, di “R__________”), a carico dell’accusato rimane
la sua identificazione da parte della vittima.
Occorre
tuttavia considerare che la stessa ha dichiarato di essere stata, nella prima
aggressione, “all’improvviso presa da dietro” e, poi, più avanti, dopo
aver “sentito dietro di me che delle persona stavano arrivando a corsa”
di essere stata buttata a terra “senza neppure aver il tempo di reagire”.
Difficile quindi credere che ella abbia potuto, subendo un aggressione da più
persone, “fissarne” con certezza i connotati, tanto più se con caratteri somatici
indiani e quindi dall’aspetto, per chi non di quei luoghi, assai simile fra
loro. Del resto nello stesso verbale, dopo aver identificato i due, LESA 1 ha
dichiarato di non ricordare “i connotati delle altre persone”, ma solo
che “non parlavano italiano e che erano di razza indiana”. In più v’è da
ritenere che i fatti sono avvenuti alle due di notte, in situazione di
oscurità.
La
concitazione di quegli attimi ha portato LESA 1 ad essere imprecisa (anche) sul
numero di singalesi presenti quella sera: per lei erano “sicuramente almeno
sette o otto”, quando l’istruttoria ha comprovato fossero “solo” sei.
12.
Tutto
ciò conduce ad avere più di un dubbio sulla correttezza dell’identificazione da
parte del Sostituto Procuratore Pubblico, di chi ha compiuto il reato. Insomma,
parafrasando un celebre titolo di pirandelliana memoria, l’accusa ha fallito
nella cerca dell’autore (del reato) fra i sei personaggi che hanno giostrato
sul palcoscenico, quella notte a Lugano.
Poiché
il Giudice non può emettere una sentenza di colpevolezza qualora non ne abbia
il convincimento e abbia ragionevole motivo di dubbio, __________ va prosciolto
dall’accusa di aggressione.
Tasse
e spese vanno poste a carico dello Stato.”
4.
Quanto precede deve valere, per le stesse motivazioni,
anche per l’accusato, il quale va quindi prosciolto dall’accusa di aggressione.
Tasse e spese vanno poste a carico dello
Stato.
P.q.m.,
visti gli art. 1
segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al
quesito posto sub 1, decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di aggressione;
assegna le tasse
e le spese allo Stato;
avverte le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
che la motivazione
del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese
(art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
per le vie edittali,
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 190.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 290.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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