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Decisione

10.2005.218

cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute

6 ottobre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. 1635/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 3 maggio 2005;

indetto il

dibattimento 6 ottobre 2005, al quale è comparsa l’accusata personalmente,

accompagnata dal difensore DI 1, Lugano, mentre il AINQ 1 con lettera 22 luglio

2005.

ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentiti il difensore, il quale postula

l’assoluzione della propria assistita perché i fatti non possono essersi svolti

come indicato nel decreto d’accusa, soffrendo, come da certificato medico del

neurologo __________, l’accusata di problemi fisici tali da esserle impossibile

compiere atti di forza con le braccia, tantomeno di afferrare al collo una

persona e/o spintonarla con vigore. Essa è già stata operata due volte; nemmeno

può alzare pesi, addirittura prova diffi-coltà a stringere la mano.

Confrontando le due versioni dei fatti (denuncia e interrogatorio) rese dalla

denunciante risultano diverse incongruenze: nella prima ha evidentemente

esagerato. La dinamica dei fatti sino all’accompagna-mento alla porta (ammesso)

non sembra discostarsi da quanto sostenuto dall’accusata a verbale e ancora

oggi in aula. La versione dell’accusata è logica e non fa una grinza:

accompagnata alla porta dai due (poco credibile vista la sua stazza e forza

fisica sia avvenuto il contrario), mal si vede come avrebbe potuto rivoltarsi,

gettarsi al collo della LESA 1, più alta di lei, riuscire a stringerglielo (con

la sua patologia medica) addirittura per un certo tempo, senza che __________

intervenisse. In verità, aprendo la porta, la LESA 1 è inciampata sull’uscio,

ha trascinato con sé, poiché la teneva al braccio, l’accusata, la quale a sua

volta ha subito il peso di __________ anch’egli caduto. Quanto dice __________

non è poi credibile. egli è parte interessata quale convivente della

denunciante (nemmeno presente oggi) nonché nell’”af-fare” della casa. Non

risulta agli atti né l’intervento della Polizia né l’immediato trasporto della LESA

1.

al pronto soccorso (avvenuto verso le 18.00 e non al mattino, quando sono

successi i fatti). Nemmeno v’è prova del nesso causale fra la caduta (di due

persone, l’accusata e, sopra, __________) e la rottura della costola della LESA

1, che peraltro mai ha quantificato le proprie pretese.

Ne deriva in conclusione che

l’accusata va prosciolta dall’accusa;

per ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di

lesioni colpose per avere, a __________ in data __________, cagionato per

negligenza un danno al corpo o alla salute di LESA 1, in particolare per averla

dapprima afferrata al collo con entrambe le mani per poi spintonarla con vigore

tanto da farla cadere a terra, cascandole infine addosso con il corpo per

imprevidenza colpevole, con la conseguenza che la parte lesa si ruppe una

costola così come emerge dal certificato medico, agli atti, del __________

dell’Ospedale __________?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

4.

Devono essere riconosciute le

pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al

competente foro civile?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1;

decaduti gli altri,

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di lesioni colpose

(art. 125 cpv. 1 CP) per quanto accaduto a __________ in data __________;

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cant.

in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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