10.2005.218
cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute
6 ottobre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.218
Data decisione, Autorità:
06.10.2005, PRPEN
Titolo:
cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute
LESIONE COLPOSA
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.218/CEG
1635/2005
Bellinzona
6
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difesa da DI 1
prevenuta colpevole di lesioni colpose
per avere, a __________ in data
__________, cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute di LESA 1,
in particolare per averla dapprima afferrata al collo con entrambe le mani per poi
spintonarla con vigore tanto da farla cadere a terra, cascandole infine addosso
con il corpo per imprevidenza colpevole, con la conseguenza che la parte lesa
si ruppe una costola così come emerge dal certificato medico, agli atti, del __________
dell’Ospedale __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa del 28 aprile
Fatti
2005 n. 1635/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-- (cento);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 3 maggio 2005;
indetto il
dibattimento 6 ottobre 2005, al quale è comparsa l’accusata personalmente,
accompagnata dal difensore DI 1, Lugano, mentre il AINQ 1 con lettera 22 luglio
2005.
ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentiti il difensore, il quale postula
l’assoluzione della propria assistita perché i fatti non possono essersi svolti
come indicato nel decreto d’accusa, soffrendo, come da certificato medico del
neurologo __________, l’accusata di problemi fisici tali da esserle impossibile
compiere atti di forza con le braccia, tantomeno di afferrare al collo una
persona e/o spintonarla con vigore. Essa è già stata operata due volte; nemmeno
può alzare pesi, addirittura prova diffi-coltà a stringere la mano.
Confrontando le due versioni dei fatti (denuncia e interrogatorio) rese dalla
denunciante risultano diverse incongruenze: nella prima ha evidentemente
esagerato. La dinamica dei fatti sino all’accompagna-mento alla porta (ammesso)
non sembra discostarsi da quanto sostenuto dall’accusata a verbale e ancora
oggi in aula. La versione dell’accusata è logica e non fa una grinza:
accompagnata alla porta dai due (poco credibile vista la sua stazza e forza
fisica sia avvenuto il contrario), mal si vede come avrebbe potuto rivoltarsi,
gettarsi al collo della LESA 1, più alta di lei, riuscire a stringerglielo (con
la sua patologia medica) addirittura per un certo tempo, senza che __________
intervenisse. In verità, aprendo la porta, la LESA 1 è inciampata sull’uscio,
ha trascinato con sé, poiché la teneva al braccio, l’accusata, la quale a sua
volta ha subito il peso di __________ anch’egli caduto. Quanto dice __________
non è poi credibile. egli è parte interessata quale convivente della
denunciante (nemmeno presente oggi) nonché nell’”af-fare” della casa. Non
risulta agli atti né l’intervento della Polizia né l’immediato trasporto della LESA
1.
al pronto soccorso (avvenuto verso le 18.00 e non al mattino, quando sono
successi i fatti). Nemmeno v’è prova del nesso causale fra la caduta (di due
persone, l’accusata e, sopra, __________) e la rottura della costola della LESA
1, che peraltro mai ha quantificato le proprie pretese.
Ne deriva in conclusione che
l’accusata va prosciolta dall’accusa;
per ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di
lesioni colpose per avere, a __________ in data __________, cagionato per
negligenza un danno al corpo o alla salute di LESA 1, in particolare per averla
dapprima afferrata al collo con entrambe le mani per poi spintonarla con vigore
tanto da farla cadere a terra, cascandole infine addosso con il corpo per
imprevidenza colpevole, con la conseguenza che la parte lesa si ruppe una
costola così come emerge dal certificato medico, agli atti, del __________
dell’Ospedale __________?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
4.
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al
competente foro civile?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273.
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub 1;
decaduti gli altri,
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di lesioni colpose
(art. 125 cpv. 1 CP) per quanto accaduto a __________ in data __________;
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cant.
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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