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Decisione

10.2005.22

Delibazione di certificato italiano che attesta l'accettazione della nomina a esecutore testamentario.

27 ottobre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza del 19 agosto 2005

presentata dall'

IS 1 (I)

(patrocinato dall'avv. RA 1 )

per conseguire la

delibazione dell'atto con cui il cancelliere del Tribunale di __________ ha certificato

il 25 novembre 2004 l'accettazione, da parte dell'istante, della nomina a esecutore

testamentario di PI 1 (1926), deceduta a __________ il 29 agosto 2004, i cui eredi

sono il

,

(patrocinato

dall' , )

,

,

,

, , e

,

(patrocinati dall' , );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza

di delibazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

il 9 novembre 2004 è stato pubblicato a __________ un testamento olografo del

30 giugno 1971 in cui PI 1 (1926), cittadina svizzera e italiana con ultimo

domicilio a __________, deceduta a __________ il 29 agosto 2004, dichiarava di

lasciare un quarto della sua sostanza alla madre __________ e il resto al suo ex

marito, prof. __________;

che in quella

disposizione PI 1 designava suo esecutore testamentario l'avv. prof. __________;

che quest'ultimo

ha confermato il 25 novembre 2004 davanti al cancelliere del Tribunale di __________

l'accettazio­ne della nomina, ciò di cui il cancelliere ha preso atto in un

certificato rilasciato il giorno stesso;

che il 21

aprile 2005 l'avv. prof. IS 1 è nuovamente comparso dinanzi al cancelliere del Tribunale

insieme con due testimoni, i quali hanno dichiarato non essere a conoscenza di

altre disposizioni d'ultima volontà lasciate dalla testatrice e nemmeno di alcuna

impugnazione testamentaria;

che il

cancelliere ha raccolto tali dichiarazioni in un atto di notorietà da lui confezionato

e iscritto ai ruoli del Tribunale;

che __________,

madre di PI 1, è deceduta ad __________ il 19 maggio 2005, lasciando in qualità

di eredi __________, __________, __________, __________ e __________;

che il 19

agosto 2005 l'avv. prof. IS 1 ha instato davanti alla Camera civile di appello

perché la sua designazione a esecutore testamentario di PI 1, accertata dal

Tribunale di __________, sia riconosciuta e dichiarata esecutiva;

che il

prof. __________ ha dichiarato per scritto il 4 ottobre 2005 di aderire

all'istanza;

che analoga

comunicazione hanno fatto pervenire gli eredi fu __________ il 3 ottobre 2005;

che nelle

circostanze descritte nulla osta all'emanazione della sentenza, una citazione delle

parti al contraddittorio rivelandosi superflua;

e considerando

in diritto: che

la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,

secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze

civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che i

trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla

Svizzera prevalgono tuttavia sulla citata legge (art. 1 cpv. 2 LDIP);

che fra

la Svizzera e l'Italia vige, per quanto riguarda la delibazione di sentenze

civili e commerciali, la convenzione del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento

e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541);

che in

concreto l'accettazione dell'istante alla carica di esecutore testamentario

nella successione fu PI 1 risulta – come si è visto – dal certificato

rilasciato il 25 novembre 2004 dal cancelliere del Tribunale di __________ (art.

702 del Codice civile italiano);

che la

questione è dunque di sapere se tale atto di procedura non contenziosa possa

essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in virtù della convenzione

italo-svizzera;

che, di

per sé, la convenzione si applica anche agli atti di giurisdizione volontaria (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Berna 1983, vol. 2,

pag. 214 n. 5; Cattaneo,

La Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933, Lugano 1939, pag.

43 n. II lett. c);

che, nondimeno, l'Italia

limita l'applicabilità della convenzione ad atti di giurisdizione volontaria

Considerandi

emanati fra due parti contrapposte, come ad esempio in materia di tutela, il

riconoscimento di altri atti di giurisdizione volontaria rimanendo soggetto

alle norme del diritto interno (Acocella,

Interna­tionale Zuständigkeit sowie

Anerkennung

und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im

schweizerisch-italieni­schen Rechtsverkehr, San Gallo 1989, pag. 186 seg.);

che

in circostanze del genere ci si può domandare se la convenzione vada applicata unilateralmente

da parte svizzera a tutti gli atti di procedura non contenziosa oppure se agli atti

non emanati fra due parti contrapposte torni applicabile – nel solco dell'interpretazione

italiana – l'art. 31 LDIP (“giurisdizione volontaria”) come norma del diritto

interno;

che la dottrina svizzera propende

per la seconda ipotesi nella misura in cui l'art. 31 LDIP si riveli più

favorevole del trattato alla delibazione (Berti/Schnyder

in: Kommentar zum Schwei­zeri­schen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 6 ad

art. 31 LDIP);

che nella fattispecie,

comunque sia, non giova indagare se l'art. 31 LDIP sia più favorevole alla

delibazione per rapporto al trattato, lo stesso art. 31 LDIP consentendo già di

per sé l'accoglimento dell'istanza;

che infatti

l'art. 31 LDIP rinvia alle condizioni per il riconoscimento previste dagli art.

25.

a 29 della legge medesima;

che a

norma dell'art. 25 lett. a LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera

se “vi era la competenza dei

tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata”, la quale è data – fra l'altro – “se una disposizione della presente legge la

prevede” (art. 26 lett. a

LDIP);

che in

materia ereditaria l'art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP dichiara suscettibili di

essere riconosciute in Svizzera non solo le decisioni, ma anche “i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti

una successione, come anche i diritti derivanti da una successio­ne aperta

all'estero” se questi “sono stati pronunciati, stilati, accertati

oppure vengano riconosciuti nello Stato d'ultimo domicilio del­l'ereditando o

nello Stato di cui egli ha scelto il diritto”;

che nella

nozione di “documento” secondo l'art. 96 cpv. 1 lett. a

LDIP rientra anche un attestato estero sulla legittimazione del­l'esecutore

testamentario (Heini in: Zürcher

Kommentar, 2ª edizione, n. 6 ad art. 96 LDIP; Schnyder

in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 4 ad art. 96

LDIP; Dutoit, Commentaire de la

loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 1 ad art. 96 LDIP);

che nel caso specifico

l'attestato emana dal Tribunale di __________, ultimo domicilio della

testatrice, onde la competenza dell'autorità italiana;

che inoltre, conformemente

all'art. 25 lett. b LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se

“non può più essere impu­gnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva”

(al proposito si veda anche l'art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);

che il requisito di

decisione “definitiva” riguarda proprio gli atti di volontaria giurisdizione, i

quali per loro indole possono anche non acquisire forza di giudicato (Dutoit, op. cit., n. 9 in fine ad art.

25.

e n. 4 ad art. 31; v. anche Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG,

2ª edizione, n. 61 ad art. 25 LDIP), e va documentata dall'istante, salvo che

la controparte ammetta di non avere introdotto alcun rimedio giuridico (SJ 114/1992

pag. 411 consid. c);

che a tal fine l'istante

ha prodotto un atto di notorietà – come si è visto – in cui il can­celliere del

Tribunale di __________ ha preso atto il 21 aprile 2005, sulla scorta di due

testimonianze, che PI 1 non risulta avere lasciato altre

disposizioni d'ultima volontà e che il testamento non consta essere stato impugnato;

che nelle condizioni illustrate

il certificato di esecutore testamentario può ritenersi “definitivo”

nell'accezione dell'art. 25 lett. b LDIP;

che infine, secondo l'art.

25.

lett. c LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “non

sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27”;

che il certificato in

oggetto non denota alcuna incompatibilità con l'ordine pubblico svizzero (art.

27.

cpv. 1 LDIP), tanto meno ove si pensi che in Svizzera un esecutore

testamentario può ottenere il rilascio di un attestato analogo (v. da ultimo Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª

edizione, n. 18 ad art. 517);

che una qualsiasi contrarietà

all'ordine pubblico svizzero non si ravvisa in concreto nemmeno per motivi d'ordine

procedurale (art. 27 cpv. 2 lett. b e c LDIP), come il mancato rispetto del diritto

d'essere sentiti, del principio di litispendenza o di quello di cosa giudicata;

che, in

ultima analisi, il certificato in discorso può essere delibato;

che gli

oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun

“soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per

gli stessi motivi non si attribuiscono ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza

è accolta, nel senso che il certificato del 25 novembre 2004 con cui il cancelliere

del Tribunale di __________ attesta l'accettazione, da parte dell'avv. prof. IS

1, della nomina a esecutore testamentario di PI 1 è riconosciuto e dichiarato

esecutivo.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

sono

posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– , ;

– , .

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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