10.2005.22
Delibazione di certificato italiano che attesta l'accettazione della nomina a esecutore testamentario.
27 ottobre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2005.22
Data decisione, Autorità:
27.10.2005, ICCA
Titolo:
Delibazione di certificato italiano che attesta l'accettazione della nomina a esecutore testamentario.
DELIBAZIONE
RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE
art. 511 cpv. 1 CPC-TI
art. 96 LDIP
Incarto n.
10.2005.22
Lugano,
27 ottobre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza del 19 agosto 2005
presentata dall'
IS 1 (I)
(patrocinato dall'avv. RA 1 )
per conseguire la
delibazione dell'atto con cui il cancelliere del Tribunale di __________ ha certificato
il 25 novembre 2004 l'accettazione, da parte dell'istante, della nomina a esecutore
testamentario di PI 1 (1926), deceduta a __________ il 29 agosto 2004, i cui eredi
sono il
,
(patrocinato
dall' , )
,
,
,
, , e
,
(patrocinati dall' , );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza
di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 9 novembre 2004 è stato pubblicato a __________ un testamento olografo del
30 giugno 1971 in cui PI 1 (1926), cittadina svizzera e italiana con ultimo
domicilio a __________, deceduta a __________ il 29 agosto 2004, dichiarava di
lasciare un quarto della sua sostanza alla madre __________ e il resto al suo ex
marito, prof. __________;
che in quella
disposizione PI 1 designava suo esecutore testamentario l'avv. prof. __________;
che quest'ultimo
ha confermato il 25 novembre 2004 davanti al cancelliere del Tribunale di __________
l'accettazione della nomina, ciò di cui il cancelliere ha preso atto in un
certificato rilasciato il giorno stesso;
che il 21
aprile 2005 l'avv. prof. IS 1 è nuovamente comparso dinanzi al cancelliere del Tribunale
insieme con due testimoni, i quali hanno dichiarato non essere a conoscenza di
altre disposizioni d'ultima volontà lasciate dalla testatrice e nemmeno di alcuna
impugnazione testamentaria;
che il
cancelliere ha raccolto tali dichiarazioni in un atto di notorietà da lui confezionato
e iscritto ai ruoli del Tribunale;
che __________,
madre di PI 1, è deceduta ad __________ il 19 maggio 2005, lasciando in qualità
di eredi __________, __________, __________, __________ e __________;
che il 19
agosto 2005 l'avv. prof. IS 1 ha instato davanti alla Camera civile di appello
perché la sua designazione a esecutore testamentario di PI 1, accertata dal
Tribunale di __________, sia riconosciuta e dichiarata esecutiva;
che il
prof. __________ ha dichiarato per scritto il 4 ottobre 2005 di aderire
all'istanza;
che analoga
comunicazione hanno fatto pervenire gli eredi fu __________ il 3 ottobre 2005;
che nelle
circostanze descritte nulla osta all'emanazione della sentenza, una citazione delle
parti al contraddittorio rivelandosi superflua;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,
secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze
civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che i
trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla
Svizzera prevalgono tuttavia sulla citata legge (art. 1 cpv. 2 LDIP);
che fra
la Svizzera e l'Italia vige, per quanto riguarda la delibazione di sentenze
civili e commerciali, la convenzione del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541);
che in
concreto l'accettazione dell'istante alla carica di esecutore testamentario
nella successione fu PI 1 risulta – come si è visto – dal certificato
rilasciato il 25 novembre 2004 dal cancelliere del Tribunale di __________ (art.
702 del Codice civile italiano);
che la
questione è dunque di sapere se tale atto di procedura non contenziosa possa
essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in virtù della convenzione
italo-svizzera;
che, di
per sé, la convenzione si applica anche agli atti di giurisdizione volontaria (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Berna 1983, vol. 2,
pag. 214 n. 5; Cattaneo,
La Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933, Lugano 1939, pag.
43 n. II lett. c);
che, nondimeno, l'Italia
limita l'applicabilità della convenzione ad atti di giurisdizione volontaria
Considerandi
emanati fra due parti contrapposte, come ad esempio in materia di tutela, il
riconoscimento di altri atti di giurisdizione volontaria rimanendo soggetto
alle norme del diritto interno (Acocella,
Internationale Zuständigkeit sowie
Anerkennung
und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im
schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, San Gallo 1989, pag. 186 seg.);
che
in circostanze del genere ci si può domandare se la convenzione vada applicata unilateralmente
da parte svizzera a tutti gli atti di procedura non contenziosa oppure se agli atti
non emanati fra due parti contrapposte torni applicabile – nel solco dell'interpretazione
italiana – l'art. 31 LDIP (“giurisdizione volontaria”) come norma del diritto
interno;
che la dottrina svizzera propende
per la seconda ipotesi nella misura in cui l'art. 31 LDIP si riveli più
favorevole del trattato alla delibazione (Berti/Schnyder
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 6 ad
art. 31 LDIP);
che nella fattispecie,
comunque sia, non giova indagare se l'art. 31 LDIP sia più favorevole alla
delibazione per rapporto al trattato, lo stesso art. 31 LDIP consentendo già di
per sé l'accoglimento dell'istanza;
che infatti
l'art. 31 LDIP rinvia alle condizioni per il riconoscimento previste dagli art.
25.
a 29 della legge medesima;
che a
norma dell'art. 25 lett. a LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera
se “vi era la competenza dei
tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata”, la quale è data – fra l'altro – “se una disposizione della presente legge la
prevede” (art. 26 lett. a
LDIP);
che in
materia ereditaria l'art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP dichiara suscettibili di
essere riconosciute in Svizzera non solo le decisioni, ma anche “i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti
una successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta
all'estero” se questi “sono stati pronunciati, stilati, accertati
oppure vengano riconosciuti nello Stato d'ultimo domicilio dell'ereditando o
nello Stato di cui egli ha scelto il diritto”;
che nella
nozione di “documento” secondo l'art. 96 cpv. 1 lett. a
LDIP rientra anche un attestato estero sulla legittimazione dell'esecutore
testamentario (Heini in: Zürcher
Kommentar, 2ª edizione, n. 6 ad art. 96 LDIP; Schnyder
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 4 ad art. 96
LDIP; Dutoit, Commentaire de la
loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 1 ad art. 96 LDIP);
che nel caso specifico
l'attestato emana dal Tribunale di __________, ultimo domicilio della
testatrice, onde la competenza dell'autorità italiana;
che inoltre, conformemente
all'art. 25 lett. b LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se
“non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva”
(al proposito si veda anche l'art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);
che il requisito di
decisione “definitiva” riguarda proprio gli atti di volontaria giurisdizione, i
quali per loro indole possono anche non acquisire forza di giudicato (Dutoit, op. cit., n. 9 in fine ad art.
25.
e n. 4 ad art. 31; v. anche Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG,
2ª edizione, n. 61 ad art. 25 LDIP), e va documentata dall'istante, salvo che
la controparte ammetta di non avere introdotto alcun rimedio giuridico (SJ 114/1992
pag. 411 consid. c);
che a tal fine l'istante
ha prodotto un atto di notorietà – come si è visto – in cui il cancelliere del
Tribunale di __________ ha preso atto il 21 aprile 2005, sulla scorta di due
testimonianze, che PI 1 non risulta avere lasciato altre
disposizioni d'ultima volontà e che il testamento non consta essere stato impugnato;
che nelle condizioni illustrate
il certificato di esecutore testamentario può ritenersi “definitivo”
nell'accezione dell'art. 25 lett. b LDIP;
che infine, secondo l'art.
25.
lett. c LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “non
sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27”;
che il certificato in
oggetto non denota alcuna incompatibilità con l'ordine pubblico svizzero (art.
27.
cpv. 1 LDIP), tanto meno ove si pensi che in Svizzera un esecutore
testamentario può ottenere il rilascio di un attestato analogo (v. da ultimo Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª
edizione, n. 18 ad art. 517);
che una qualsiasi contrarietà
all'ordine pubblico svizzero non si ravvisa in concreto nemmeno per motivi d'ordine
procedurale (art. 27 cpv. 2 lett. b e c LDIP), come il mancato rispetto del diritto
d'essere sentiti, del principio di litispendenza o di quello di cosa giudicata;
che, in
ultima analisi, il certificato in discorso può essere delibato;
che gli
oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun
“soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non si attribuiscono ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il certificato del 25 novembre 2004 con cui il cancelliere
del Tribunale di __________ attesta l'accettazione, da parte dell'avv. prof. IS
1, della nomina a esecutore testamentario di PI 1 è riconosciuto e dichiarato
esecutivo.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.
–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– , ;
– , .
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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