10.2005.221
colpito ripetutamente la vittima nella regione oggiptale e il gomito sinistro con una mazza da baseball cagionando ferite.
20 ottobre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2005.221
Data decisione, Autorità:
20.10.2005, PRPEN
Titolo:
colpito ripetutamente la vittima nella regione oggiptale e il gomito sinistro con una mazza da baseball cagionando ferite.
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cpv. 1 cf. 2 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.221/CEG
DA
1296/2005
Bellinzona
20
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________ in data
__________, ripetutamente colpito con una mazza da baseball CIVI 1 al volto (in
particolare al labbro superiore che iniziò a sanguinare), in regione occipitale
e al gomito sinistro, cagionandogli le lesioni accertate dai certificati
medici, agli atti, del __________ della dr.ssa __________ dell’Ospedale __________
nonché del __________ del dr. med. __________ di __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123 cifra 2
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 7 aprile
Fatti
2005 n. DA 1296/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, Lugano, è rinviata al competente foro
civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.--.
4.
Ordina la confisca e la distruzione di una mazza in legno da baseball
sequestrata il 04.03.2005 dalle competenti autorità;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 2 maggio 2005;
indetto il dibattimento 20 ottobre 2005,
al quale è comparso l’accusato personalmente, assisitito dal proprio difensore
avv. DI 1, __________, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 2 agosto 2005 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il teste __________, 1967,
cittadino italiano, domiciliato a __________, celibe, agente di commercio, il
quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui
agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura
dell'art. 307 CP, giura di dire la verità;
prospettato all’accusato il reato di lesioni
semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP;
sentito il difensore, il quale rileva
come l’istruttoria dibattimentale ha ben dimostrato il clima cui era sottoposto
l’accusato sul posto di lavoro.
Gli atti e le risultanze odierne
fanno prova della sua estrema indigenza e dell’importanza per lui, in AI
parziale e senza imponibile alcuno, di poter guadagnare anche importi minimi
con il proprio lavoro; l’atteggiamento della parte civile, che, forte della sua
posizione professionale, assegnava costantemente ad altri venditori esterni
quanto spettava all’accusato, denigrandolo e avendo verso di lui, come verso il
teste, atteggiamenti “pesanti” e minacciosi, ha creato in lui un giustificato
senso di ingiustizia. Il teste ha del resto confermato le parole in aula
dell’accusato, che ha dipinto CIVI 1 come una persona incompetente, solita a
minacciare verbalmente e fisicamente (mimando, e non solo, mosse di karate) i
suoi subordinati. Ne fa stato il decreto d’accusa 25.7.05 (DA 2767/2005) con
cui CIVI 1 è stato condannato per vie di fatto, di poco temporalmente
precedenti i fatti qui in discussione, proprio nei confronti di ACCU 1. A
seguito di questi fatti l’accusato aveva avvolto in un asciugamano, allo scopo
di fargli meno male qualora avesse “dovuto” usarla, una piccola mazza di legno
che aveva riposto nel cassetto della propria scrivania, così che in caso di
ulteriore provocazione o minaccia egli avrebbe potuto difendersi. A differenza
di quanto traspare dai verbali di polizia, quanto scaturito dal dibattimento ha
dimostrato come non sussistesse premeditazione nell’accusato nel colpire CIVI 1
quella sera: la piccola mazza è vero, era lì pronta ad essere usata, ma solo
allorquando fosse di nuovo intervenuta una minaccia o un ulteriore segno di
disprezzo da parte di CIVI 1, avvenuto purtroppo immediatamente: quella sera,
questi, ritirando dall’accusato delle carte, gli aveva nuovamente esternato il
proprio disprezzo, tacciandolo di “mela marcia”. ACCU 1 - persona rispettosa,
mite, formata, incensurata, che a quasi 59 anni stava umilmente imparando una
nuova professione, per lui vitale (ciò che era noto a CIVI 1) - non è riuscito
a frenarsi ed ha colpito il suo superiore, così come addirittura il teste __________
ha rivelato di essere stato sul punto di fare, tanto CIVI 1 si comportava male.
L’aula, nelle parole e nel
comportamento sia dell’accusato che del teste, ha dato al giudice
un’impressione del tutto differente rispetto a quella che si può evincere dai
soli atti formanti l’incarto, sui quali l’accusa ha steso il proprio decreto.
Egli chiede quindi che la pena
venga ridotta sensibilmente, tenendo in considerazione l’attenuante specifica
dell’art. 64 cifra 6 e/o 7 CP. Inoltre considerato che la mazza in legno è
stata avvolta in un panno, quindi con lo specifico intento di fare meno male, e
non il contrario, la difesa postula che venga applicata in casu la cifra 1 e
non la cifra 2 dell’art. 123 CP: l’oggetto insomma non può essere ritenuto
“pericoloso” ai sensi della legge. La pena, insomma, deve restare entro limiti
simbolici;
sentito per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici, per avere, a __________
in data __________, ripetutamente colpito con una mazza da baseball CIVI 1 al
volto (in particolare al labbro superiore che iniziò a sanguinare), in regione
occipitale e al gomito sinistro, cagionandogli le lesioni accertate dai
certificati medici, agli atti, del __________ della dr.ssa __________
dell’Ospedale __________ nonché del __________ del dr. med. __________ di __________?
2.
Può trovare applicazione l’art. 123 cifra 1 in luogo dell’art. 123
cifra 2 CP?
3.
Può trovare applicazione l’art.
64.
cifra 6 (grave tentazione dalla condotta della vittima) e/o 7 (ira
determinata da ingiusta provocazione o offesa)?
4.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
5.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
6.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
7.
Deve essere ordinata la
confisca e la distruzione della mazza in legno da baseball sequestrata il __________
dalle competenti autorità?
8.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1 e cifra 4,
58, 64 cifra 7, 66, 80, 123 cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo affermativamente a tutti i quesiti
posti;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di lesioni
semplici (art. 123 cifra 1 cpv. 1 CP) per avere, a __________ in data __________,
ripetutamente colpito con una piccola mazza da baseball, avvolta in un
asciugamano allo scopo di ridurne la pericolosità, CIVI 1 al volto (in
particolare al labbro superiore che iniziò a sanguinare), in regione occipitale
e al gomito sinistro, cagionandogli comunque le lesioni accertate dai
certificati medici, agli atti, del __________ della dr.ssa __________
dell’Ospedale __________ nonché del __________ del dr. med. __________ di __________;
condanna ACCU 1,
1.
alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per
complessivi fr. 200.-- (duecento);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
la confisca e la distruzione della
mazza in legno da baseball sequestrata il 04.03.2005 dalle competenti autorità;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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