Lexipedia

Decisione

10.2005.221

colpito ripetutamente la vittima nella regione oggiptale e il gomito sinistro con una mazza da baseball cagionando ferite.

20 ottobre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 1296/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, Lugano, è rinviata al competente foro

civile.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.--.

4.

Ordina la confisca e la distruzione di una mazza in legno da baseball

sequestrata il 04.03.2005 dalle competenti autorità;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 2 maggio 2005;

indetto il dibattimento 20 ottobre 2005,

al quale è comparso l’accusato personalmente, assisitito dal proprio difensore

avv. DI 1, __________, mentre il Sostituto

Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 2 agosto 2005 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il teste __________, 1967,

cittadino italiano, domiciliato a __________, celibe, agente di commercio, il

quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui

agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura

dell'art. 307 CP, giura di dire la verità;

prospettato all’accusato il reato di lesioni

semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP;

sentito il difensore, il quale rileva

come l’istruttoria dibattimentale ha ben dimostrato il clima cui era sottoposto

l’accusato sul posto di lavoro.

Gli atti e le risultanze odierne

fanno prova della sua estrema indigenza e dell’importanza per lui, in AI

parziale e senza imponibile alcuno, di poter guadagnare anche importi minimi

con il proprio lavoro; l’atteggiamento della parte civile, che, forte della sua

posizione professionale, assegnava costantemente ad altri venditori esterni

quanto spettava all’accusato, denigrandolo e avendo verso di lui, come verso il

teste, atteggiamenti “pesanti” e minacciosi, ha creato in lui un giustificato

senso di ingiustizia. Il teste ha del resto confermato le parole in aula

dell’accusato, che ha dipinto CIVI 1 come una persona incompetente, solita a

minacciare verbalmente e fisicamente (mimando, e non solo, mosse di karate) i

suoi subordinati. Ne fa stato il decreto d’accusa 25.7.05 (DA 2767/2005) con

cui CIVI 1 è stato condannato per vie di fatto, di poco temporalmente

precedenti i fatti qui in discussione, proprio nei confronti di ACCU 1. A

seguito di questi fatti l’accusato aveva avvolto in un asciugamano, allo scopo

di fargli meno male qualora avesse “dovuto” usarla, una piccola mazza di legno

che aveva riposto nel cassetto della propria scrivania, così che in caso di

ulteriore provocazione o minaccia egli avrebbe potuto difendersi. A differenza

di quanto traspare dai verbali di polizia, quanto scaturito dal dibattimento ha

dimostrato come non sussistesse premeditazione nell’accusato nel colpire CIVI 1

quella sera: la piccola mazza è vero, era lì pronta ad essere usata, ma solo

allorquando fosse di nuovo intervenuta una minaccia o un ulteriore segno di

disprezzo da parte di CIVI 1, avvenuto purtroppo immediatamente: quella sera,

questi, ritirando dall’accusato delle carte, gli aveva nuovamente esternato il

proprio disprezzo, tacciandolo di “mela marcia”. ACCU 1 - persona rispettosa,

mite, formata, incensurata, che a quasi 59 anni stava umilmente imparando una

nuova professione, per lui vitale (ciò che era noto a CIVI 1) - non è riuscito

a frenarsi ed ha colpito il suo superiore, così come addirittura il teste __________

ha rivelato di essere stato sul punto di fare, tanto CIVI 1 si comportava male.

L’aula, nelle parole e nel

comportamento sia dell’accusato che del teste, ha dato al giudice

un’impressione del tutto differente rispetto a quella che si può evincere dai

soli atti formanti l’incarto, sui quali l’accusa ha steso il proprio decreto.

Egli chiede quindi che la pena

venga ridotta sensibilmente, tenendo in considerazione l’attenuante specifica

dell’art. 64 cifra 6 e/o 7 CP. Inoltre considerato che la mazza in legno è

stata avvolta in un panno, quindi con lo specifico intento di fare meno male, e

non il contrario, la difesa postula che venga applicata in casu la cifra 1 e

non la cifra 2 dell’art. 123 CP: l’oggetto insomma non può essere ritenuto

“pericoloso” ai sensi della legge. La pena, insomma, deve restare entro limiti

simbolici;

sentito per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici, per avere, a __________

in data __________, ripetutamente colpito con una mazza da baseball CIVI 1 al

volto (in particolare al labbro superiore che iniziò a sanguinare), in regione

occipitale e al gomito sinistro, cagionandogli le lesioni accertate dai

certificati medici, agli atti, del __________ della dr.ssa __________

dell’Ospedale __________ nonché del __________ del dr. med. __________ di __________?

2.

Può trovare applicazione l’art. 123 cifra 1 in luogo dell’art. 123

cifra 2 CP?

3.

Può trovare applicazione l’art.

64.

cifra 6 (grave tentazione dalla condotta della vittima) e/o 7 (ira

determinata da ingiusta provocazione o offesa)?

4.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

5.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

6.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

7.

Deve essere ordinata la

confisca e la distruzione della mazza in legno da baseball sequestrata il __________

dalle competenti autorità?

8.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 cifra 1 e cifra 4,

58, 64 cifra 7, 66, 80, 123 cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39

LTG;

rispondendo affermativamente a tutti i quesiti

posti;

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di lesioni

semplici (art. 123 cifra 1 cpv. 1 CP) per avere, a __________ in data __________,

ripetutamente colpito con una piccola mazza da baseball, avvolta in un

asciugamano allo scopo di ridurne la pericolosità, CIVI 1 al volto (in

particolare al labbro superiore che iniziò a sanguinare), in regione occipitale

e al gomito sinistro, cagionandogli comunque le lesioni accertate dai

certificati medici, agli atti, del __________ della dr.ssa __________

dell’Ospedale __________ nonché del __________ del dr. med. __________ di __________;

condanna ACCU 1,

1.

alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per

complessivi fr. 200.-- (duecento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

la confisca e la distruzione della

mazza in legno da baseball sequestrata il 04.03.2005 dalle competenti autorità;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster