10.2005.223
guida in stato di ebrietà con alcolemia min. 1.77 - max. 2.09 grammi per mille
18 agosto 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.223
Data decisione, Autorità:
18.08.2005, PRPEN
Titolo:
guida in stato di ebrietà con alcolemia min. 1.77 - max. 2.09 grammi per mille
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.223/CEG
DA
1557/2005
Bellinzona
18
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura
VW targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.77
- max. 2.09 grammi per mille),
fatti avvenuti a __________, il 27 marzo 2005;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS,
perseguito con decreto d’accusa del 25 aprile
Fatti
2005 n. DA 1557/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento)
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 maggio 2005;
indetto il dibattimento 18 agosto 2005,
al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico,
con lettera 7 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il
quale riconosce i fatti e si rende conto di aver sbagliato, ma ricorda di aver
pienamente collaborato, di essere incensurato e che trattasi di una prima
ebrietà a oltre trent’anni d’età. Dichiara inoltre di non essere bevitore
abituale.
Egli postula una sensibile
riduzione della pena che sia in ossequio con la prassi della pretura penale per
la prima ebrietà e chiede che la multa venga adeguata in considerazione della
propria entrata netta di ca. fr. 3'400.— al mese;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di guida
in stato di inattitudine,
per aver condotto, a __________,
il 27 marzo 2005, l’autovettura VW targata TI __________ essendo in stato di
ubriachezza (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.09 grammi per mille)?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 9 e
segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente a tutti i quesiti
posti,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCS) per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1557/2005 del 25 aprile 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
2.
alla multa di fr. 1'000.—
(mille);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per
complessivi fr. 600.-- (seicento);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80386),
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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