10.2005.225
favorito soggiorno illegale di un cittadino croato
21 settembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.225
Data decisione, Autorità:
21.09.2005, PRPEN
Titolo:
favorito soggiorno illegale di un cittadino croato
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2005.225/bep
DA
1600/2005
Bellinzona
21
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)
per avere favorito il
soggiorno illegale in Svizzera del cittadino croato __________ (__________),
prelevandolo il 06.02.2005 alla Stazione FFS di __________, dandogli alloggio
per circa una settimana a partire dal 06.02.2005 presso la sua abitazione e
presentandolo già il 07.02.2005, affinché lo assumessero, ai responsabili
dell’Hotel __________ di __________ ove lo straniero effettivamente lavorò nel
periodo 07.02./02.03.2005 pur essendo sprovvisto del necessario permesso della
Polizia degli stranieri;
reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa n. 1600/2005 di data 25 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla multa di fr. 500.--.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 9 maggio 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 21 settembre 2005, al quale è comparso l’accusato mentre il
Procuratore pubblico con lettera 18 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale rileva che i
fatti si sono svolti nel 2003 e non nel 2005, infatti è stato nel febbraio di quell’anno
che egli è andato a prendere __________ alla stazione FFS di Lugano, dandogli
alloggio per circa una settimana e presentandolo, affinché lo assumessero, ai
responsabili dell’Hotel __________ di __________; dopo di allora non ha mai più
visto __________; ritiene possibile che negli anni seguenti egli sia tornato a
Lugano per lavorare presso il citato albergo e che i responsabili abbiano
dichiarato che i fatti siano avvenuti nel 2005 per coprire le infrazioni
commesse negli anni precedenti; afferma che se è punibile per i fatti del 2003,
benché fosse convinto che alloggiare una persona per qualche giorno non fosse
reato, non si oppone ad una pena, rilevando tuttavia che la sua situazione
finanziaria è precaria e che ha una moglie malata ed un figlio disoccupato da
mantenere;
viene prospettata all’accusato la commissione del reato
nel corso del febbraio 2003;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1. Se
ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla legge federale sulla dimora e il
domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo
carico, eventualmente commessi nel 2003.
2. Sulla
pena e sulle spese;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
Considerandi
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di infrazione alla Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli
stranieri per avere favorito il soggiorno illegale in Svizzera del cittadino
croato __________ (__________), prelevandolo nel febbraio 2003 alla stazione
FFS di Lugano, dandogli alloggio per circa una settimana nel corso del mese di
febbraio 2003 presso la sua abitazione e presentandolo, affinchè lo
assumessero, ai responsabili dell’hotel __________ di __________ ove lo
straniero effettivamente lavorò in quel periodo, pur essendo sprovvisto del
necessario permesso della Polizia degli stranieri;
condanna 1. alla multa di fr. 300.--;
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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