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Decisione

10.2005.225

favorito soggiorno illegale di un cittadino croato

21 settembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 500.--.

2. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 9 maggio 2005 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 21 settembre 2005, al quale è comparso l’accusato mentre il

Procuratore pubblico con lettera 18 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale rileva che i

fatti si sono svolti nel 2003 e non nel 2005, infatti è stato nel febbraio di quell’anno

che egli è andato a prendere __________ alla stazione FFS di Lugano, dandogli

alloggio per circa una settimana e presentandolo, affinché lo assumessero, ai

responsabili dell’Hotel __________ di __________; dopo di allora non ha mai più

visto __________; ritiene possibile che negli anni seguenti egli sia tornato a

Lugano per lavorare presso il citato albergo e che i responsabili abbiano

dichiarato che i fatti siano avvenuti nel 2005 per coprire le infrazioni

commesse negli anni precedenti; afferma che se è punibile per i fatti del 2003,

benché fosse convinto che alloggiare una persona per qualche giorno non fosse

reato, non si oppone ad una pena, rilevando tuttavia che la sua situazione

finanziaria è precaria e che ha una moglie malata ed un figlio disoccupato da

mantenere;

viene prospettata all’accusato la commissione del reato

nel corso del febbraio 2003;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1. Se

ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla legge federale sulla dimora e il

domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo

carico, eventualmente commessi nel 2003.

2. Sulla

pena e sulle spese;

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

Considerandi

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di infrazione alla Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli

stranieri per avere favorito il soggiorno illegale in Svizzera del cittadino

croato __________ (__________), prelevandolo nel febbraio 2003 alla stazione

FFS di Lugano, dandogli alloggio per circa una settimana nel corso del mese di

febbraio 2003 presso la sua abitazione e presentandolo, affinchè lo

assumessero, ai responsabili dell’hotel __________ di __________ ove lo

straniero effettivamente lavorò in quel periodo, pur essendo sprovvisto del

necessario permesso della Polizia degli stranieri;

condanna 1. alla multa di fr. 300.--;

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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