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Decisione

10.2005.226

per aver sottratto da due cassetti della scrivania dell'ufficio fr. 22'694

22 settembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 90 (novanta)

giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per

un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di

fr. 200.--.

3.

Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il

giudizio sulle sue pretese

di risarcimento.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 4 maggio 2005 dall'accusata;

indetto il dibattimento 22 settembre 2005,

al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore e il

patrocinatore di parte civile;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e

all’audizione testimoniale di __________;

sentito il legale di parte civile, il

quale chiede la conferma del decreto di accusa salvo il punto 3 del

Dispositivo

dispositivo, postulando il risarcimento di fr. 22'694.- oltre interessi al 5%

dal 20 marzo 2004 e fr. 3’400.- per ripetibili;

sentito il difensore, il quale postula il

proscioglimento dell’accusata e conseguentemente protesta le ripetibili;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole

di furto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Sulle pretese di parte civile

che chiede il risarcimento di fr. 22'694.- oltre interessi al 5% dal 20 marzo

2004 e fr. 3’400.- per ripetibili;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che ACCU 1 era impiegata quale

venditrice presso il negozio CIVI 1 ubicato nell'area del centro commerciale __________

di __________;

che tra il 19 e il 20 marzo 2004

nel citato negozio è avvenuto un furto poiché è stato sottratto, da due

cassetti della scrivania dell'ufficio, un importo complessivo pari a fr.

22'694.-;

che la questione determinante non

è volta all’accertamento del reato in sé, quanto piuttosto ad appurarne

l’autore in quanto non esistono prove certe, ma unicamente indizi emersi dagli

interrogatori e dall’odierno dibattimento;

che l’autorità inquirente,

sulla base dei rilievi e dell’inchiesta effettuata dalla polizia, ha ritenuto di

emettere un decreto di accusa nei confronti di ACCU 1;

che gli elementi presi in

considerazione dall’accusa e esposti al dibattimento dalla parte civile sono in

particolare la questione della chiave di riserva e le circostanze del suo

ritrovamento, il fatto che l’accusata non ha chiamato la gerente del negozio,

ma una collega, nel momento in cui ha constatato la mancanza del denaro, l’asserzione

dell’addetto alle pulizie che non l’avrebbe vista uscire dall’ufficio dove

erano custoditi i soldi, la circostanza secondo cui ACCU 1 era sola al momento

dell’apertura e infine il fatto che due settimane prima del furto in esame,

allorquando si era già verificato un ammanco di fr. 500.-, la chiusura del

negozio era stata effettuata dalla ACCU 1 medesima;

che al dibattimento l’accusata

ha saputo dare spiegazioni convincenti in merito agli elementi indicati sopra,

salvo per la contraddizione tra la sua versione e quella dell’addetto alle

pulizie, la quale da sola non è tuttavia sufficiente ai fini di una condanna,

anche perché il testimone poteva essere intento nei suoi lavori e non aver

notato l’accusata quando a suo dire sarebbe uscita dall’ufficio per portarsi

nella zona della cassa, che poteva peraltro essere occultata alla vista dagli

appendiabiti o dalle colonne ivi esistenti;

che inoltre al dibattimento

sono emersi nuovi elementi, come ad esempio il fatto che la polizia il 20 marzo

2004 ha eseguito un’ispezione dell’ufficio e ha effettuato - senza esito

positivo - la perquisizione delle borsette a tutte le dipendenti presenti nel

negozio;

che infine non si deve

dimenticare che l’accusata - del resto mai interrogata dal magistrato

inquirente - nemmeno sapeva se la mattina del 20 marzo ci fosse un (cospicuo)

importo nella cassettiera (era assente nei due giorni precedenti), mentre

appare fuori da ogni logica che abbia sottratto i soldi alla mattina, ben

sapendo che sarebbe intervenuta la polizia prima che potesse lasciare il luogo

(cosa poi avvenuta) con il rischio elevatissimo di essere scoperta;

che l’interrogatorio

dell’imputata e i nuovi elementi emersi hanno quindi permesso di fugare i dubbi

che potevano esserci sulla colpevolezza di ACCU 1;

che dalla sola lettura degli

atti emergono indizi che presi nel loro insieme potrebbero mettere sul banco

degli accusati altre persone;

che non va disatteso - anche se

non spetta al giudice del merito fare congetture o trovare il colpevole - come sia

la gerente sia le altre dipendenti potrebbero potenzialmente essere autrici del

furto (salvo __________, in vacanza al momento dei fatti, e __________), poiché

tra le altre cose disponevano della chiave del negozio, sapevano dell’esistenza

della chiave di riserva, avevano la possibilità di accedere al denaro senza

destare sospetti, sapevano dove si trovavano i soldi (tant’è che il furto è

avvenuto a colpo sicuro e senza scasso) e si occupavano a turno di aprire e

chiudere la cassa;

che in definitiva questo

giudice giunge al convincimento di poter finanche escludere che l’accusata, la

quale del resto ha sempre negato ogni addebito, sia l’autrice del furto;

che per tutte le ragioni

addotte l’imputata va pertanto prosciolta dall’accusa con la conseguenza che gli

oneri del procedimento vanno posti a carico dello Stato, il quale rifonderà

all’accusata fr. 3'000.- a titolo di ripetibili;

che il proscioglimento osta per

finire al giudizio sulle pretese della parte civile (cfr. art. 272 CPP);

visti gli art. 139 cifra 1 CP; 9 e segg.,

273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti:

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di furto per i

fatti descritti nel decreto di accusa n. 1570/2005 del 25 aprile 2005;

carica le

spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di

fr.

3'000.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.

2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione permessi e

immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 70.- teste

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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