10.2005.226
per aver sottratto da due cassetti della scrivania dell'ufficio fr. 22'694
22 settembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2005.226
Data decisione, Autorità:
22.09.2005, PRPEN
Titolo:
per aver sottratto da due cassetti della scrivania dell'ufficio fr. 22'694
FURTO
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.226
DA
1570/2005
Bellinzona
22
settembre 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di furto
per avere, al fine di
procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ai danni del negozio CIVI
1 ubicato nell'area del centro commerciale __________ presso il quale era
impiegata quale venditrice, sottratto da due cassetti della scrivania
dell'ufficio, un importo complessivo pari a CHF
22'694.-;
fatti avvenuti a __________ fra il 19 e il 20
marzo 2004;
reato previsto dall'art. 139 cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 1570/2005 di
data 25 aprile 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr. 200.--.
3.
Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il
giudizio sulle sue pretese
di risarcimento.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 4 maggio 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 22 settembre 2005,
al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore e il
patrocinatore di parte civile;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e
all’audizione testimoniale di __________;
sentito il legale di parte civile, il
quale chiede la conferma del decreto di accusa salvo il punto 3 del
Dispositivo
dispositivo, postulando il risarcimento di fr. 22'694.- oltre interessi al 5%
dal 20 marzo 2004 e fr. 3’400.- per ripetibili;
sentito il difensore, il quale postula il
proscioglimento dell’accusata e conseguentemente protesta le ripetibili;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole
di furto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Sulle pretese di parte civile
che chiede il risarcimento di fr. 22'694.- oltre interessi al 5% dal 20 marzo
2004 e fr. 3’400.- per ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che ACCU 1 era impiegata quale
venditrice presso il negozio CIVI 1 ubicato nell'area del centro commerciale __________
di __________;
che tra il 19 e il 20 marzo 2004
nel citato negozio è avvenuto un furto poiché è stato sottratto, da due
cassetti della scrivania dell'ufficio, un importo complessivo pari a fr.
22'694.-;
che la questione determinante non
è volta all’accertamento del reato in sé, quanto piuttosto ad appurarne
l’autore in quanto non esistono prove certe, ma unicamente indizi emersi dagli
interrogatori e dall’odierno dibattimento;
che l’autorità inquirente,
sulla base dei rilievi e dell’inchiesta effettuata dalla polizia, ha ritenuto di
emettere un decreto di accusa nei confronti di ACCU 1;
che gli elementi presi in
considerazione dall’accusa e esposti al dibattimento dalla parte civile sono in
particolare la questione della chiave di riserva e le circostanze del suo
ritrovamento, il fatto che l’accusata non ha chiamato la gerente del negozio,
ma una collega, nel momento in cui ha constatato la mancanza del denaro, l’asserzione
dell’addetto alle pulizie che non l’avrebbe vista uscire dall’ufficio dove
erano custoditi i soldi, la circostanza secondo cui ACCU 1 era sola al momento
dell’apertura e infine il fatto che due settimane prima del furto in esame,
allorquando si era già verificato un ammanco di fr. 500.-, la chiusura del
negozio era stata effettuata dalla ACCU 1 medesima;
che al dibattimento l’accusata
ha saputo dare spiegazioni convincenti in merito agli elementi indicati sopra,
salvo per la contraddizione tra la sua versione e quella dell’addetto alle
pulizie, la quale da sola non è tuttavia sufficiente ai fini di una condanna,
anche perché il testimone poteva essere intento nei suoi lavori e non aver
notato l’accusata quando a suo dire sarebbe uscita dall’ufficio per portarsi
nella zona della cassa, che poteva peraltro essere occultata alla vista dagli
appendiabiti o dalle colonne ivi esistenti;
che inoltre al dibattimento
sono emersi nuovi elementi, come ad esempio il fatto che la polizia il 20 marzo
2004 ha eseguito un’ispezione dell’ufficio e ha effettuato - senza esito
positivo - la perquisizione delle borsette a tutte le dipendenti presenti nel
negozio;
che infine non si deve
dimenticare che l’accusata - del resto mai interrogata dal magistrato
inquirente - nemmeno sapeva se la mattina del 20 marzo ci fosse un (cospicuo)
importo nella cassettiera (era assente nei due giorni precedenti), mentre
appare fuori da ogni logica che abbia sottratto i soldi alla mattina, ben
sapendo che sarebbe intervenuta la polizia prima che potesse lasciare il luogo
(cosa poi avvenuta) con il rischio elevatissimo di essere scoperta;
che l’interrogatorio
dell’imputata e i nuovi elementi emersi hanno quindi permesso di fugare i dubbi
che potevano esserci sulla colpevolezza di ACCU 1;
che dalla sola lettura degli
atti emergono indizi che presi nel loro insieme potrebbero mettere sul banco
degli accusati altre persone;
che non va disatteso - anche se
non spetta al giudice del merito fare congetture o trovare il colpevole - come sia
la gerente sia le altre dipendenti potrebbero potenzialmente essere autrici del
furto (salvo __________, in vacanza al momento dei fatti, e __________), poiché
tra le altre cose disponevano della chiave del negozio, sapevano dell’esistenza
della chiave di riserva, avevano la possibilità di accedere al denaro senza
destare sospetti, sapevano dove si trovavano i soldi (tant’è che il furto è
avvenuto a colpo sicuro e senza scasso) e si occupavano a turno di aprire e
chiudere la cassa;
che in definitiva questo
giudice giunge al convincimento di poter finanche escludere che l’accusata, la
quale del resto ha sempre negato ogni addebito, sia l’autrice del furto;
che per tutte le ragioni
addotte l’imputata va pertanto prosciolta dall’accusa con la conseguenza che gli
oneri del procedimento vanno posti a carico dello Stato, il quale rifonderà
all’accusata fr. 3'000.- a titolo di ripetibili;
che il proscioglimento osta per
finire al giudizio sulle pretese della parte civile (cfr. art. 272 CPP);
visti gli art. 139 cifra 1 CP; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti:
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di furto per i
fatti descritti nel decreto di accusa n. 1570/2005 del 25 aprile 2005;
carica le
spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di
fr.
3'000.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.
2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione permessi e
immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 70.- teste
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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