10.2005.230
persona che provoca ferita alla propria convivente (lacero contusa al cuoio capelluto) la quale è in stato euforico da alcool. Consumo e detenzione per uso personale di marijuana e haschisc
24 febbraio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
10.2005.230
Data decisione, Autorità:
24.02.2006, PRPEN
Titolo:
persona che provoca ferita alla propria convivente (lacero contusa al cuoio capelluto) la quale è in stato euforico da alcool. Consumo e detenzione per uso personale di marijuana e haschisc
CONSUMO DI STUPEFACENTI
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cpv. 1 cf. 2 CPS
art. 19 let. a LSTUP
LESA 1
rappr. dal tutore: TU 1
Incarto
n.
10.2005.230
1594/2005
Bellinzona
24
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
1. lesioni semplici, art. 123 cifra 2
cpv. 1 CP,
per avere,
a Locarno in data 28.09.2004,
cagionato perlomeno con dolo eventuale un
danno al corpo o alla salute della sua convivente LESA 1,
in particolare per averle provocato una
ferita lacero contusa al cuoio capelluto accertata dal certificato medico, agli
atti, del 28.09.2004 dell’Ospedale Regionale di Locarno, appoggiando, durante
una lite, una manno sulla bocca della parte lesa che era in evidente stato
euforico per l’alcool ingerito (2.35 gr. per mille) e che, per la spinta
ricevuta, perse l’equilibrio e batté il capo contro lo stipite di una porta;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a
LS,
per avere, senza essere autorizzato, a Locarno
e in altre località non meglio indicate nel periodo 01.10.2002/28.09.2004,
consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana, nonché per
aver detenuto a Locarno in data 6.12.2003 4 grammi netti di haschisc, 100
grammi lordi di marijuana, 4 semi di canapa nonché a Lcoarno in data 28.09.2004
quattro piantine di canapa, il tutto destinato al suo consumo personale, ma
sequestrato dalla Polizia comunale a seguito dei controlli effettuati;
perseguito con decreto
d’accusa del 25 aprile 2005 n. 1594/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, da espiare.
- Pena parzialmente aggiuntiva a quella decretata con
sentenza 14.10.2002 del Kreispräsident di Schams;
- pena interamente aggiuntiva a quella decretata con
sentenza 04.03.2005 della Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona.
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-.
3.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Krespräsident
Schams il 14.10.2002, ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 CPS).
4.
Ordina la confisca e la distruzione di 4 gr. netti di hascisc, di 100 gr.
lordi di marijuana nonché di 4 semi di canapa (cfr. reperto SAD 1063/2003).
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiazila e e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41
cifra 4 CPS.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 9/10 maggio 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento in data 24 febbraio 2006, al quale hanno preso parte l’accusato e
il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19/20 ottobre
2005, e il signor TU 1, tutore della signora LESA 1, con scritto 25/26 ottobre
2005, hanno rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, il primo
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato. La signora LESA
1 non è comparsa al dibattimento, come preannunciato dal suo tutore con scritto
25/27 gennaio 2006;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, DI 1, Locarno, il quale, con riferimento all’imputazione di lesioni
semplici, chiede il proscioglimento del suo assistito, siccome egli sarebbe
stato più credibile della parte lesa (in stato di manifesta ebrietà al momento
dei fatti), e poiché egli, a seguito di quell’episodio, avrebbe abbandonato
immediatamente l’abitazione con i due figli (ciò che, a suo avviso, un
aggressore non avrebbe di certo fatto). Per quanto riguarda l’infrazione alla LStup,
Fatti
il patrocinatore del prevenuto non contesta l’avvenuto consumo dei quantitativi
di stupefacente indicati nel decreto di accusa. Sottolinea in ogni caso che il
tutto è da ricondurre alla tensione famigliare da lui vissuta a quell’epoca e
al comportamento difficile assunto dalla sua ex convivente e madre dei suoi due
figli; inoltre, precisa che parte dei reati imputati al signor ACCU 1 sarebbero
prescritti e che la coltivazione delle quattro piantine di canapa non sarebbe
penalmente perseguibile, siccome la canapa non era ancora pronta per essere
fumata. A tale proposito, chiede dunque in via principale il proscioglimento da
tale capo di accusa, in via subordinata che il suo cliente sia mandato esente
da pena e, in via ancor più subordinata, che l’infrazione venga sanzionata con
una semplice multa. Il difensore rileva infine che anche il Procuratore
pubblico non ha chiesto la revoca della precedente sentenza di condanna emanata
dal Kresipräsident di Schams, e asserisce che, in concreto, non vi sarebbero
ragioni per decidere altrimenti;
sentito per ultimo
l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si
rimette al giudizio del giudice;
posti a giudizio, con il consenso del
difensore, i seguenti quesiti
1.E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. lesioni semplici, art. 123
cifra 2 cpv. 1 CP,
per avere,
a Locarno in data 28.09.2004,
cagionato perlomeno con dolo eventuale un
danno al corpo o alla salute della sua convivente LESA 1,
in particolare per averle provocato una
ferita lacero contusa al cuoio capelluto accertata dal certificato medico, agli
atti, del 28.09.2004 dell’Ospedale Regionale di Locarno, appoggiando, durante
una lite, una manno sulla bocca della parte lesa che era in evidente stato
euforico per l’alcool ingerito (2.35 gr. per mille) e che, per la spinta
ricevuta, perse l’equilibrio e batté il capo contro lo stipite di una porta?
1.2. Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art.
19a LS,
per avere, senza essere autorizzato, a Locarno
e in altre località non meglio indicate nel periodo 01.10.2002/28.09.2004,
consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana, nonché per
aver detenuto a Locarno in data 6.12.2003 4 grammi netti di haschisc, 100
grammi lordi di marijuana, 4 semi di canapa nonché a Locarno in data 28.09.2004
quattro piantine di canapa, il tutto destinato al suo consumo personale, ma
sequestrato dalla Polizia comunale a seguito dei controlli effettuati?
Considerandi
2.
In caso di
risposta affermativa ai quesiti precedenti, quale pena deve essergli comminata?
3.
In caso di
pena privativa della libertà, deve essere ammesso al beneficio della
sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4.
Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Kreispräsident
Schams il 14.10.2002?
5.
Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione di 4 gr. netti di hascisc, di 100 gr.
lordi di marijuana nonché di 4 semi di canapa?
6.
In caso di
condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
7.
A chi il
carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
18, 48, 49, 63, 68 cifra 2, 109 e 123 CPS; 19a LS; 9 e segg., 273 e segg CPP;
39.
LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti no. 1.2 (nella formulazione di cui al sottostante
Dispositivo
dispositivo), 5 e 6, e negativamente ai quesiti posti no. 1.1 e 4, ritenuto
superato il quesito no. 3;
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di
lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP,
dichiara ACCU
1,
autore colpevole di
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LS,
per avere, senza essere autorizzato, a Locarno
e in altre località non meglio indicate nel periodo 24.2.2003/28.09.2004,
consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana, nonché per
aver detenuto a Locarno in data 6.12.2003, 4 grammi netti di haschisc, 100
grammi lordi di marijuana, 4 semi di canapa nonché a Locarno in data 28.09.2004
quattro piantine di canapa, il tutto destinato al suo consumo personale, ma
sequestrato dalla Polizia comunale a seguito dei controlli effettuati.
E di conseguenza, trattandosi di pena
interamente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza 4 marzo 2005 della Pretura
penale del Cantone Ticino, Bellinzona,
condanna ACCU 1,
1. alla
multa di fr. 500.- (cinquecento);
2. al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-
(quattrocento).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
Assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
Non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Kreispräsident Schams il
14.10.2002, ma ammonisce formalmente l’accusato (cfr. art. 41 cifra 3 cpv. 2
CP).
Conferma la
confisca e la distruzione di 4 gr. netti di hascisc, di 100 gr. lordi di
marijuana nonché di 4 semi di canapa (cfr. reperto SAD 1063/2003) in virtù
dell’art. 58 CPS.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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