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Decisione

10.2005.230

persona che provoca ferita alla propria convivente (lacero contusa al cuoio capelluto) la quale è in stato euforico da alcool. Consumo e detenzione per uso personale di marijuana e haschisc

24 febbraio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

il patrocinatore del prevenuto non contesta l’avvenuto consumo dei quantitativi

di stupefacente indicati nel decreto di accusa. Sottolinea in ogni caso che il

tutto è da ricondurre alla tensione famigliare da lui vissuta a quell’epoca e

al comportamento difficile assunto dalla sua ex convivente e madre dei suoi due

figli; inoltre, precisa che parte dei reati imputati al signor ACCU 1 sarebbero

prescritti e che la coltivazione delle quattro piantine di canapa non sarebbe

penalmente perseguibile, siccome la canapa non era ancora pronta per essere

fumata. A tale proposito, chiede dunque in via principale il proscioglimento da

tale capo di accusa, in via subordinata che il suo cliente sia mandato esente

da pena e, in via ancor più subordinata, che l’infrazione venga sanzionata con

una semplice multa. Il difensore rileva infine che anche il Procuratore

pubblico non ha chiesto la revoca della precedente sentenza di condanna emanata

dal Kresipräsident di Schams, e asserisce che, in concreto, non vi sarebbero

ragioni per decidere altrimenti;

sentito per ultimo

l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si

rimette al giudizio del giudice;

posti a giudizio, con il consenso del

difensore, i seguenti quesiti

1.E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. lesioni semplici, art. 123

cifra 2 cpv. 1 CP,

per avere,

a Locarno in data 28.09.2004,

cagionato perlomeno con dolo eventuale un

danno al corpo o alla salute della sua convivente LESA 1,

in particolare per averle provocato una

ferita lacero contusa al cuoio capelluto accertata dal certificato medico, agli

atti, del 28.09.2004 dell’Ospedale Regionale di Locarno, appoggiando, durante

una lite, una manno sulla bocca della parte lesa che era in evidente stato

euforico per l’alcool ingerito (2.35 gr. per mille) e che, per la spinta

ricevuta, perse l’equilibrio e batté il capo contro lo stipite di una porta?

1.2. Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art.

19a LS,

per avere, senza essere autorizzato, a Locarno

e in altre località non meglio indicate nel periodo 01.10.2002/28.09.2004,

consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana, nonché per

aver detenuto a Locarno in data 6.12.2003 4 grammi netti di haschisc, 100

grammi lordi di marijuana, 4 semi di canapa nonché a Locarno in data 28.09.2004

quattro piantine di canapa, il tutto destinato al suo consumo personale, ma

sequestrato dalla Polizia comunale a seguito dei controlli effettuati?

Considerandi

2.

In caso di

risposta affermativa ai quesiti precedenti, quale pena deve essergli comminata?

3.

In caso di

pena privativa della libertà, deve essere ammesso al beneficio della

sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4.

Deve

essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Kreispräsident

Schams il 14.10.2002?

5.

Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione di 4 gr. netti di hascisc, di 100 gr.

lordi di marijuana nonché di 4 semi di canapa?

6.

In caso di

condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

7.

A chi il

carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

18, 48, 49, 63, 68 cifra 2, 109 e 123 CPS; 19a LS; 9 e segg., 273 e segg CPP;

39.

LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti posti no. 1.2 (nella formulazione di cui al sottostante

Dispositivo

dispositivo), 5 e 6, e negativamente ai quesiti posti no. 1.1 e 4, ritenuto

superato il quesito no. 3;

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di

lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP,

dichiara ACCU

1,

autore colpevole di

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LS,

per avere, senza essere autorizzato, a Locarno

e in altre località non meglio indicate nel periodo 24.2.2003/28.09.2004,

consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana, nonché per

aver detenuto a Locarno in data 6.12.2003, 4 grammi netti di haschisc, 100

grammi lordi di marijuana, 4 semi di canapa nonché a Locarno in data 28.09.2004

quattro piantine di canapa, il tutto destinato al suo consumo personale, ma

sequestrato dalla Polizia comunale a seguito dei controlli effettuati.

E di conseguenza, trattandosi di pena

interamente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza 4 marzo 2005 della Pretura

penale del Cantone Ticino, Bellinzona,

condanna ACCU 1,

1. alla

multa di fr. 500.- (cinquecento);

2. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-

(quattrocento).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il

condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in

arresto.

Non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta)

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Kreispräsident Schams il

14.10.2002, ma ammonisce formalmente l’accusato (cfr. art. 41 cifra 3 cpv. 2

CP).

Conferma la

confisca e la distruzione di 4 gr. netti di hascisc, di 100 gr. lordi di

marijuana nonché di 4 semi di canapa (cfr. reperto SAD 1063/2003) in virtù

dell’art. 58 CPS.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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