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Decisione

10.2005.235

Truffa e falsità in documenti; incidente della circolazione con abbandono del luogo dell'incidente

24 gennaio 2006Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I notevoli costi

dell’operazione, sono stati coperti con un’immissione di capitale proprio da

parte degli sposi di fr. 20'000.--, mentre per il restante importo, superiore

ai fr. 400'000.--, è stato acceso un mutuo ipotecario presso la Banca __________,

__________ (cfr. atto istruttorio n. 42, doc. 1).

Nel 1998 il signor ACCU 1, con

l’accordo della moglie, ha prelevato una parte del proprio avere di previdenza

professionale presso la __________ allo scopo di utilizzarlo per la ristrutturazione

dell’appartamento al piano terreno dell’abitazione famigliare, in modo da

poterlo affittare a terzi. I relativi formulari sono stati regolarmente

compilati e sottoscritti da entrambi i coniugi (cfr. atto istruttorio n. 52).

5.Per un qualche anno l’imputato e la moglie sono stati in grado di far

fronte ai gravosi oneri ipotecari, ma in seguito i ritardi si sono accumulati,

tanto che già in data 12 gennaio 2000 l’istituto di credito ha intimato loro

una disdetta per il rimborso del prestito, seguita dai relativi precetti

esecutivi ed accompagnata dall’offerta di annullare la procedura qualora

fossero stati saldati gli importi arretrati dovuti.

Il 16 aprile 2004 la Banca __________

ha intimato ai signori ACCU 1, presso il domicilio di __________, dal quale la

moglie era comunque già partita, una nuova disdetta dei mutui ipotecari n. __________,

n. __________ e n. __________, confermata con scritto del 9 marzo 2004 (cfr.

atto istruttorio n. 42, doc. 36, 37, 42, 43, 51 e 52). Il 2 agosto 2004 sono stati

emessi i relativi precetti esecutivi, intimati alla signora CIVI 1 il 7

settembre 2004.

6. Preso atto delle serie

difficoltà finanziarie e del rischio più che concreto di perdere l’abitazione,

il signor ACCU 1, verso aprile-maggio 2004, ha sottoposto alla moglie la

possibilità di ritirare l’intero avere di libero passaggio da lui accumulato in

costanza di matrimonio così da poter saldare gli interessi ipotecari arretrati

e diminuire l’aggravio. La signora CIVI 1 si è detta subito favorevole a tale

modo di procedere, per cui l’imputato ha preso contatto con il proprio

consulente assicurativo, signor __________, per verificare quali fossero i

passi da intraprendere per concretizzare i loro piani. Parallelamente egli ha

pure chiesto informazioni su quali fossero le ulteriori opzioni a sua

disposizione per ritirare gli averi di cassa pensione.

Nel frattempo, a maggio 2004,

il signor ACCU 1 ha conosciuto la cittadina brasiliana __________ presso il

locale __________ di __________, con la quale ha ben presto iniziato una

relazione sentimentale.

Con il trascorrere del tempo il

prevenuto ha cominciato a maturare l’idea di lasciar perdere la casa e di

utilizzare i soldi dell’ente previdenziale per fini strettamente personali ed

in modo particolare per fare un viaggio all’estero con la nuova compagna.

Saputo dal signor __________

che, se avesse ritirato il denaro per diminuire il carico ipotecario, egli non

avrebbe potuto entrarne in possesso perché il versamento sarebbe stato

effettuato direttamente alla Banca __________, il signor ACCU 1 ha concordato

con l’assicuratore di chiedere un versamento in contanti per partenza

definitiva all’estero e si è fatto consegnare il formulario corrispondente in

modo da poterlo rimettere alla moglie per l’indispensabile firma di

approvazione.

Il signor __________ ha

sostenuto in sede dibattimentale di essere sicuro di aver completato il modulo

denominato “ordine di pagamento” (cfr. atto istruttorio n. 51) prima di consegnarlo

al signor ACCU 1 per le firme.

7. Sapendo che la moglie non

avrebbe mai sottoscritto un documento essendo consapevole dell’uso che egli

intendeva fare dei soldi e soprattutto avendo appreso che lei non ne avrebbe in

alcun modo beneficiato, l’imputato le ha sottoposto il documento da

controfirmare guardandosi bene dal chiarire le sue reali intenzioni.

Le modalità nelle quali è

avvenuta la firma da parte della signora CIVI 1 non sono state stabilite. In

effetti ella sostiene di aver apposto il proprio nome in calce al documento il

21 maggio 2004, quando, dopo essere rientrati dal funerale di un comune

conoscente, il marito glielo avrebbe sottoposto tenendolo addirittura piegato e

comunque dicendole che era l’atto necessario al trasferimento del capitale a

diminuzione del saldo ipotecario. La signora ha pure assicurato che lo stesso,

quando le è stato presentato, non era ancora compilato. Ella ha infine aggiunto

di non aver più visto l’ordine di pagamento da quel momento.

Già qui vi sono delle palesi

contraddizioni poiché difficilmente si può capire come ella abbia potuto vedere

se il formulario fosse stato o meno riempito, allorquando lo stesso le sarebbe

stato consegnato piegato in modo tale che rimanesse scoperto solo lo spazio per

la firma.

Sulla data della sottoscrizione

anche il marito ha concordato.

A detta delle parti, in un

secondo tempo sarebbero state informate del fatto che sarebbe stata necessaria

l’autentica delle loro firme, cosa a loro ignota (incomprensibilmente visto che

sul modulo, proprio sotto allo spazio per la ratifica, vi è un’esplicita nota

in merito), per cui il marito, dopo aver ottenuto in data 27 maggio 2004 la

dichiarazione necessaria dalla cancelleria comunale di __________, si è recato

con la moglie, il 28 maggio 2004, presso quella di __________ per far autenticare

la sua.

La data apposta sul formulario

dal signor __________ - che ha riconosciuto di avere effettuato di suo pugno

tutti gli interventi che si trovano sul documento, ad eccezione ovviamente

delle firme delle parti e delle loro autentiche - è invece quella del 1 giugno

2004.

8. Come ben si può desumere

dall’esame degli atti, le incongruenze circa i tempi e le modalità di

sottoscrizione sono notevoli. Se, da un lato, abbiamo __________ che sostiene

di aver messo la data proprio nel giorno in cui l’atto è stato da lui compilato

e nel contempo afferma di averlo dato all’imputato per l’apposizione delle

firme già debitamente completato, dall’altro abbiamo la signora CIVI 1 che

sostiene di averlo firmato, in bianco, il 21 maggio 2004 (data confermata anche

dall’imputato). Infine, sul retro del documento, si trovano le autentiche ufficiali

fatte da due differenti funzionari pubblici, con le quali essi hanno attestato

che le parti hanno apposto la loro firma in loro presenza, quindi nelle date

ivi indicate.

9. Una volta ottenuta la

sottoscrizione del documento da parte della moglie, l’imputato lo ha consegnato

al signor __________, il quale, dopo avergli richiesto le attestazioni

necessarie, ha provveduto ad inoltrare la pratica ai funzionari della __________

affinché provvedessero al versamento.

Il 3 giugno 2004 il signor ACCU

1 ha aperto un conto risparmio presso la Banca __________ ed il 29 giugno 2004

ne ha aperto uno di libero passaggio, sempre presso lo stesso istituto di

credito.

Il 29 giugno 2004 __________ ha

trasferito l’importo di fr. 83'697.10 sul conto di libero passaggio presso la

Banca __________. Tale somma è poi stata spostata, il 9 luglio 2004, sul

conto di risparmio e parzialmente ritirata in contanti dal signor ACCU 1, per

complessivi fr. 9'900.--, lo stesso giorno. Il conto è stato infine estinto con

un prelievo di fr. 73'697.10 il 12 luglio 2004 (cfr. atto istruttorio n. 4).

Il 13 luglio 2004 il prevenuto

è poi partito alla volta del Brasile con la compagna __________ e vi è rimasto

sino al 13 ottobre dello stesso anno. Egli sostiene, anche se in maniera poco

credibile, di aver speso tutti i soldi in questo breve lasso di tempo, dandosi

alla bella vita.

La moglie, dal canto suo, si è

accorta solo pochi giorni prima della partenza del prevenuto che egli aveva

prelevato per scopi personali l’avere di vecchiaia e non invece per salvare la

casa di __________. Suo malgrado non è però riuscita a fare nulla per

ostacolarne i piani. Agli atti nemmeno si trovano richieste di intervento di

autorità giudiziarie a titolo supercautelare per bloccare almeno la parte di

capitale a lei spettante.

Il 10 settembre 2004 è

pervenuta presso il Ministero pubblico di Bellinzona la querela/denuncia della

signora CIVI 1 che ha dato origine alla presente procedura.

Non essendo stato fatto fronte

al debito ipotecario, l’abitazione familiare è stata messa all’asta

dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.

Da ultimo va rilevato che

attualmente sia il signor che la moglie sono al beneficio dell’assistenza.

10. Il 14 novembre 2004, alle ore

14:45, l’accusato, mentre transitava su via Cantonale in territorio di __________,

zona __________, in direzione del paese, alla guida di un’automobile marca Mazda

targata __________ intestata alla società LESA 2 (del Bar Ristorante __________,

__________), ha perso il controllo del veicolo uscendo dalla carreggiata sulla

destra ed ha divelto una recinzione in rete metallica sul terreno di proprietà

del signor LESA 1, per una lunghezza di ben 12 metri.

Dopo essersi arrestato

brevemente ed aver constatato, uscendo dalla vettura, che il pneumatico

anteriore destro della stessa era a terra, egli è ritornato al volante e si è

diretto al Bar ____________________. Parcheggiato il veicolo fuori dall’esercizio

pubblico, l’imputato vi è entrato per bere un caffè. Quarantacinque minuti dopo

una pattuglia della polizia comunale di __________, avendo notato l’automobile

danneggiata, ha proceduto ai primi accertamenti volti a verificare se si

Considerandi

trattava del veicolo all’origine dell’incidente. In quel frangente l’imputato è

uscito sul parcheggio ed ha informato gli agenti di quanto successo.

Il signor ACCU 1 è stato

sottoposto alla prova etanografica, dalla quale è risultato un tenore alcoolico

di un minimo di 0.65 g/kg ed un massimo di 1.13 g/kg.

Negli interrogatori il

prevenuto ha inizialmente affermato di non essersi accordo di aver urtato e

rovinato la cinta, per poi riconoscere di essersi reso conto di aver divelto

qualche paletto (cfr. suo verbale di interrogatorio 13 dicembre 2004).

Egli non ha saputo spiegare perché è partito senza avvertire la polizia, se non

con il fatto di essere stato molto arrabbiato per aver rovinato l’auto, per cui

il resto sarebbe passato in secondo piano.

11.

L'art. 146 cpv. 1 CPS commina

la pena della reclusione sino a 5 anni o della detenzione a chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma

subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui.

Il reato di truffa presuppone

quindi che l’agente abbia fatto uso di un inganno, che questo inganno sia

astuto, che abbia indotto la vittima in errore o l’abbia portata a confermare

un errore già esistente, che tale errore abbia condotto la persona ingannata a

disporre del suo patrimonio, rispettivamente di quello altrui, procurando in

tal modo un pregiudizio patrimoniale (DTF 119 IV 210; DTF 118 IV 35).

Una persona è ingannata

quando, a causa di affermazioni scritte o orali, di gesti, o per atti

concludenti ad opera dell’agente, assume una visione falsata della realtà. Non

è necessario che l’autore faccia delle dichiarazioni esplicite, ma è

sufficiente che egli assuma un comportamento dal quale venga dedotta

l’affermazione del fatto (DTF 125 IV 124; DTF 118 IV 35).

Di fronte ad un errore

preesistente della vittima, è necessario che l’autore si attivi per persuaderla

della correttezza della sua falsa interpretazione delle circostanze. Non è

sufficiente per contro che egli, restando puramente passivo, benefici

dell’errore altrui. In effetti il reato in questione è un reato di commissione

e non di omissione (FF 1991 II 984).

L’inganno da solo non è di per

sé sufficiente: per poter giungere ad una condanna è indispensabile che esso

sia astuto. In effetti la legge penale non protegge colui che avrebbe potuto

evitare di essere indotto in errore facendo prova di un minimo d’attenzione (Bernard

Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 17 ad art. 146,

pag. 304; DTF 126 IV 171 consid. 2a). Per scagionare l’imputato non è comunque

sufficiente una negligenza generica da parte della vittima, ma ella deve aver

agito con leggerezza (DTF 126 IV 172 consid. 2a e Ursula Cassani,

Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, ZStR

117/1999, pag. 163).

Un

inganno astuto è dato non solo qualora l'autore ordisca un tessuto di menzogne,

faccia capo a manovre fraudolente o ad artifici, ma anche qualora egli rilasci

semplicemente false informazioni. In quest'ultima evenienza occorre nondimeno

che una verifica da parte della vittima risulti impossibile, difficile o

ragionevolmente inesigibile, oppure ancora che l'autore dissuada l'interessato dall'accertamento,

rispettivamente preveda che egli vi rinunci in ragione di uno specifico

rapporto di fiducia (DTF 128 IV 20 consid. 3a con richiami di giurisprudenza).

Non occorre che la vittima

abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze: è

sufficiente che essa, pur osservando le più elementari regole di prudenza, non

potesse evitare di incorrere nell'errore (DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio;

cfr. anche sentenza inedita del Tribunale federale 6S.40/2003 del 6 maggio

2003, consid. 3.2).

12.

Nella fattispecie il prelievo

degli averi LPP del marito allo scopo di venire utilizzati per alleggerire il

carico ipotecario esistente sulla casa non rappresentava di certo un’operazione

nuova per la signora CIVI 1, ritenuto che già nel 1998 i coniugi avevano

ritirato una parte di tali averi per la ristrutturazione dell’appartamento sito

al primo piano. In linea di massima ella era quindi a conoscenza delle

procedure da adottare e dell’esistenza di un formulario apposito, oltre che

della necessità di sottoscrivere pure un modulo per la richiesta d’iscrizione

di una restrizione del diritto d’alienazione nel Registro di commercio.

Inoltre la moglie stessa ha

dichiarato di avere già avuto esperienze negative con il marito per quando

concerne le questioni finanziarie ed in modo particolare di essersi sentita

gabbata quando lui, ricevendo gli arretrati salariali dalla ditta di famiglia

dopo una procedura giudiziaria, invece che utilizzarli per pagare gli interessi

ipotecari, se li è tenuti per sé. A ciò si aggiunga il fatto che i rapporti tra

i due coniugi erano tutt’altro che idilliaci.

Ammettendo d’aver firmato il

documento “ordine di pagamento” indirizzato alla __________ senza nemmeno

leggerlo, la signora ha reso evidente il suo agire gravemente superficiale.

Dall’istruttoria non è emerso in alcun modo che il marito si sia adoperato per

convincerla che stava concedendo il suo assenso ad un prelievo per salvare la

casa. I due ne avevano parlato in precedenza, ma non è stato in alcun modo dimostrato

che ne abbiamo discusso anche al momento della firma.

Va poi aggiunto che il modulo

in questione è totalmente diverso da quello per il prelievo anticipato ai sensi

della Legge federale sulla promozione dell’abitazione (conosciuto alla signora per

quanto detto in precedenza). Indipendentemente dal fatto che esso fosse stato

completato o meno al momento in cui ella lo ha sottoscritto, il testo dell’atto

è inequivocabile e da una semplice lettura si può vedere come esso sia

esclusivamente destinato a prelievi per inizio di attività indipendente o per

partenza definitiva all’estero.

Inoltre, le due autentiche

poste sul retro del documento, con le quali pubblici ufficiali hanno attestato

che la firma dei signori __________ è stata posta sullo stesso in loro

presenza, impongono di dedurre, per la presunzione di fedefacenza ad esse

connessa, che ciò sia realmente avvenuto e che quindi la signora abbia potuto

leggere quanto compare sul foglio.

La versione fornita dalla

signora CIVI 1 secondo la quale il marito le avrebbe estorto la firma

sottoponendole il modulo astutamente piegato in modo da non permetterle di

prendere atto dei suoi contenuti non trova riscontro e non può essere presa in

considerazione (si noti che il documento originale riporta poi il segno di una

sola piegatura: quella centrale, cfr. atto istruttorio n. 51).

Non sussiste pertanto alcun

inganno astuto perpetrato dall’imputato nei confronti della moglie, per cui

l’ipotesi di truffa a suo danno deve cadere.

13.

Il teste __________, in

occasione della sua audizione dibattimentale, ha sostenuto, contraddicendo in

parte quanto da lui dichiarato a verbale dell’11 novembre 2004, di aver

illustrato per telefono alla signora CIVI 1 già prima della sottoscrizione del

documento in oggetto tutte le possibilità esistenti per il ritiro anticipato

dei capitali LPP, compresa quella per partenza all’estero. Interrogato a più

riprese se ne fosse stato certo, egli ha sempre risposto affermativamente.

Ciononostante non è possibile

ritenere probatoriamente vincolante il teste su questo punto, anche se le sue

esternazioni lasciano sorgere qualche dubbio sulla buona fede della parte

civile.

14.

Differente è per contro la

situazione per quanto riguarda l’ipotesi di truffa nei confronti della __________.

In effetti l’imputato ha

sottoposto al suo consulente, che ha poi fatto da tramite con l’ente

previdenziale, un modulo per la riscossione dei capitali di libero passaggio,

debitamente sottoscritto dalla moglie, ma non corrispondente alla sua volontà.

Egli ha approfittato dell’errore per leggerezza della consorte.

In questo modo il signor ACCU 1

ha indotto dapprima il signor __________ ed in seguito i collaboratori della __________

a credere che la sua signora aveva dato il proprio consenso al prelievo in

contanti del capitale per definitiva partenza all’estero.

L’astuzia dell’inganno sta

nell’uso del documento citato che, suffragato dalle autentiche delle firme, ha

indotto le persone incaricate dell’evasione della pratica ad evitare qualsiasi

ulteriore accertamento in merito alle effettive intenzioni della moglie, fatto

certamente prevedibile e previsto dal prevenuto. Sia il signor __________ che i

diretti responsabili della società di assicurazione sono stati quindi stimolati

a credere erroneamente, sulla base del modulo sottoscritto dai richiedenti, che

la signora CIVI 1 fosse stata d’accordo con la decisione del marito. A seguito

di questo equivoco essi hanno poi riversato sui conti bancari del prevenuto

presso la Banca __________ fr. 83'644.80, che egli ha utilizzato per fini

esclusivamente personali e completamente estranei alla volontà della moglie.

In questo modo è stato

pregiudicato in maniera irrimediabile il patrimonio della signora. Ella ha

visto svanire nel nulla quella quota del capitale di libero passaggio

accumulato dal marito in costanza di matrimonio, cui per legge ella avrebbe

avuto diritto. Ma non solo. Oltre a ciò ha perso l’occasione di diminuire il

debito ipotecario per il quale era solidalmente responsabile, gravante l’abitazione

familiare, unico motivo per il quale (da quanto è stato possibile accertare)

avrebbe acconsentito al prelievo. Come stabilito dalla legge stessa, la truffa

è riconosciuta non solo quando la persona ingannata compie atti che danneggiano

il proprio patrimonio, ma anche quando queste disposizioni producono

conseguenze negative per quello di terze persone (DTF 126 IV 117 consid. 3a).

15.

Dal punto di vista soggettivo è

necessario che sussistano sia il dolo che l’intenzione di arricchirsi

illegittimamente. Entrambi i presupposti sono chiaramente dati nel caso

concreto. L’imputato ha effettivamente dichiarato a più riprese di aver

maturato la volontà di usare per il suo viaggio in Brasile i soldi ottenuti e

di essere stato cosciente del fatto che la moglie aveva dei diritti su quel

capitale. Le sue dichiarazioni secondo le quali egli ne avrebbe discusso con la

moglie e che pensava ad una compensazione con dei debiti che questa aveva

maturato nei suoi confronti non può trovare spazio nell’ambito di questo giudizio.

In effetti non è emerso da nessuna parte che la signora CIVI 1 si sia

riconosciuta debitrice nei confronti dell’accusato e nemmeno che ella fosse

stata d’accordo di usare i soldi della previdenza per liberarsi da questo

asserito debito.

Pure apodittico è il fatto che

l’imputato fosse cosciente dell’errore della moglie e ne abbia voluto

approfittare. Egli stesso ha riconosciuto di non aver detto che avrebbe

utilizzato il denaro a fini strettamente personali: “La PP mi chiede se io

abbia detto esplicitamente a mia moglie che non le avrei consegnato metà della

parte restante. No evidentemente non glie l’ho detto, in caso contrario non

avrebbe firmato” (cfr. verbale di interrogatorio 3 novembre 2004

dell’accusato, pag. 4) e poi “ ADR non ho detto a mia moglie che avrei

utilizzato l’avere di vecchiaia per scopi personali e che non avrei pagato gli

interessi ipotecari arretrati.” (cfr. pag. 5 dello steso verbale), nonché

“(…) Non ho detto a mia moglie come avrei utilizzato la parte restante. Se

glie l’avessi detto, molto verosimilmente mia moglie non mi avrebbe dato il

proprio consenso.” (cfr. verbale di interrogatorio 8 novembre 2004

dell’accusato a confronto con la moglie, pag. 5).

Essendo il signor ACCU 1 consapevole

del fatto che gli averi LPP avrebbero dovuto essere divisi con la moglie o

impiegati per altri fini egli, facendosi versare i soldi su un proprio conto

privato per goderne sconsideratamente in Brasile, sapeva che si stava

appropriando anche della parte di denaro spettante alla consorte ed era dunque

pienamente cosciente dell’illiceità del suo piano.

Dispositivo

Per questi motivi il reato di

truffa nei confronti dei collaboratori della __________ è da ritenersi

realizzato.

16. L'art. 251 CPS punisce con la

reclusione sino a 5 anni o con la detenzione colui che, allo scopo di nuocere

al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento

vero, oppure abusa della firma autentica di una terza persona per formare un

documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento,

contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica.

Elemento costitutivo oggettivo

fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cifra

5 CPS, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.

Sempre sotto l’aspetto

oggettivo, l'art. 251 cifra 1 CPS reprime anche la creazione del cosiddetto

falso ideologico.

Questa fattispecie si realizza

allorquando il contenuto del documento non corrisponde alla realtà. In una

simile evenienza non sussiste inganno circa l'autore dell'atto, ma è piuttosto

ciò che quest'ultimo illustra a non essere veritiero. L'omissione di un fatto è

sufficiente dell'adempimento dei presupposti oggettivi, se ciò ha per effetto

di falsare la rappresentazione della verità (Bernard Corboz, Les infractions en

droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 109 ad art. 251, pag. 204, e riferimenti

ivi citati).

Dal profilo soggettivo, il

reato presuppone l'intenzionalità dell'autore, cioè che egli abbia agito

scientemente e volontariamente ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 CPS, allo scopo di

procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o a diritti

altrui. Il dolo eventuale è sufficiente (Stefan Trechsel, Schweizeriches Strafgesetzbuch,

Kurzkommentar, Zurigo 1997, nri. 12 e 13 ad art. 251).

La nozione di profitto è molto

ampia. Essa non si limita a quello patrimoniale ma si estende pure a vantaggi

di altra natura.

L'autore non può sottrarsi alla

condanna eccependo di non aver agito per ottenere qualcosa per sé stesso, dal

momento che è sufficiente che abbia avuto la volontà di procurare ad un terzo

un indebito vantaggio.

L'illiceità del profitto può

risultare dal diritto svizzero o da quello estero, dallo scopo perseguito o dal

mezzo impiegato. Essa può dunque essere dedotta dalla semplice circostanza che

l'autore ha fatto capo ad un falso (Bernard Corboz, op. cit., vol. II, n. 181 ad

art. 251 CPS, pag. 218).

17. Nella fattispecie non ci

troviamo di fronte ad un documento falso: la firma è stata apposta sul modulo

in questione proprio dalla signora CIVI 1. Neppure è ipotizzabile una

falsificazione del documento, ritenuto che il testo che compare su di esso,

indipendentemente dalle crocette, è chiaro e avrebbe dovuto essere compreso già

alla prima lettura.

Un’estorsione della firma con

l’inganno non è stata dimostrata. Di conseguenza si deve ritenere che chi ha

sottoscritto l’atto abbia avuto la possibilità di leggerne i contenuti prima di

apporvi la propria sigla e che se non lo ha fatto, se ne sia scientemente

assunto la responsabilità.

Per gli stessi motivi non entra

nemmeno in linea di conto l’abuso di una firma in bianco: il foglio in calce al

quale la moglie ha firmato non era in bianco, ma era un modulo dal contenuto

più che esplicito. In effetti, indipendentemente dal fatto che esso sia stato

riempito solo in un secondo tempo (affermazione della signora CIVI 1 per nulla

suffragata da prove, anzi) o meno, il testo prestampato non lasciava spazio a errori

sul fatto che di certo non sarebbe servito per trasferire i soldi sul conto

della Banca creditrice del debito ipotecario. Anche se, per astratto, si

volesse tenere in considerazione la sua versione, le aggiunte a posteriori, non

avrebbero a tal punto modificato sostanzialmente il contenuto del documento da

poter venir considerate abusive ai termini di legge (Bernard Corboz, op. cit, vol.

II, n. 77 e segg. ad art. 251, pag. 199 e seg.).

Non trovandoci di fronte ad un

documento falso dal punto di vista penale, il relativo capo d’imputazione viene

a cadere.

18. Con riferimento all’incidente

della circolazione, va anzitutto rilevato come l’imputato abbia riconosciuto

l’infrazione alle norme della circolazione per avere negligentemente perso la

padronanza del veicolo ed essere uscito di strada, così che si può prescindere

da un approfondimento della questione.

Per contro egli ha ritenuto

ingiusta la condanna per inosservanza dei doveri in caso di infortunio.

Secondo l’art. 92 cpv. 1 LCStr,

chi, in caso d’infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla legge è punito

con l’arresto o con la multa. Giusta l’art. 51 cpv. 3 LCStr, se un incidente

della circolazione ha provocato solo danni materiali, il loro autore deve

immediatamente avvisare il danneggiato indicando il proprio nome ed indirizzo;

se ciò non è possibile egli deve avvertire senza indugio la polizia.

L’imputato, abbandonando il

luogo del sinistro dopo aver divelto la recinzione metallica di un terreno

privato adiacente, senza avvertire né il proprietario né la polizia, ha

evidentemente infranto le norme in esame. Fragile è la sua giustificazione secondo

la quale egli se ne sarebbe andato con l’intenzione di prima calmarsi un po’

prendendo un caffè (!) al bar, per poi contattare chi di dovere in un secondo

tempo. In effetti egli prima di essere rintracciato dagli agenti dopo 45 minuti

dall’incidente, ha chiamato il suo garagista, ma si è guardato bene dal

segnalare l’accaduto alle autorità o al danneggiato.

I capi d’imputazione di cui ai

punti n. 3 e 4 del decreto d’accusa devono di conseguenza essere confermati.

19. Quanto alla commisurazione della

pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la stessa in base alla colpa del reo,

considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni

personali.

L’imputato, con sentenza della

Pretura penale di Bellinzona del 6 settembre 2003, ha già subito una condanna a

5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due

anni, per il reato di diffamazione.

La truffa da lui commessa con

lo scopo evidente di arricchirsi furbescamente di un importo tutt’altro che

irrilevante, assume un valore di estrema gravità in considerazione dei futili

motivi che lo hanno spinto ad agire e del modo in cui il denaro è stato

impiegato invece di essere destinato a salvare l’abitazione di famiglia e

quindi dare qualche garanzia in più ai propri figli.

Pure deplorevole è

l’atteggiamento assunto dall’imputato rispetto al reato da lui commesso,

laddove questo giudice non solo ha dovuto constatare la totale assenza di

qualsivoglia parvenza di pentimento, ma addirittura un certo vanto nel

sostenere di aver approfittato del denaro ottenuto per darsi alla bella vita e

nel ritenere giusto che sia ora lo Stato, attraverso il contributo dell’assistenza,

a doversi fare carico del suo mantenimento.

Analogamente, il prevenuto non ha

assolutamente dimostrato maggior rispetto nei confronti delle autorità e della

proprietà altrui in occasione dell’incidente della circolazione da lui avuto il

14 novembre 2004, essendosi allontanato alla chetichella, evitando di avvertire

spontaneamente il danneggiato o segnalare il fatto alla polizia.

D’altro canto bisogna tenere in

considerazione che l’accusa di truffa nei confronti della moglie e quella di

falsificazione di documenti sono cadute, nonché il fatto che l’accusato ha già

espiato 8 giorni di carcere preventivo.

Per tutto quanto precede si

giustifica pertanto di ridurre la pena complessiva a 45 giorni di detenzione.

Nulla si oppone alla concessione del beneficio della sospensione condizionale

della pena, ritenuto però che in caso di nuova comparsa del signor ACCU 1 di

fronte ad un tribunale penale una simile attestazione di fiducia risulterà

molto difficilmente riproponibile.

In conformità con questa

posizione, non si giustifica nemmeno una revoca della sospensione condizionale

della precedente pena, il cui periodo di prova sarà comunque prolungato di un

anno.

20. Il rinvio al foro civile non

necessita di particolari approfondimenti, preso atto che il decreto d’accusa in

discussione non è stato impugnato dalla parte civile, per cui il relativo punto

del dispositivo è cresciuto in giudicato, ritenuto che l’opposizione

dell’imputato è intesa unicamente nei confronti delle proposte di condanna a

lui sfavorevoli. A titolo abbondanziale va osservato che la quantificazione del

danno sarebbe ad ogni modo improponibile in questa sede.

21. La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

Tenuto conto del

proscioglimento dell’accusato da una parte dei reati a lui ascritti, si

giustifica riconoscergli delle ripetibili, comunque sensibilmente ridotte.

Per questi motivi,

visti gli art. 146 cpv. 1, 251 cifra

1 CPS; art. 26, 27, 31, 51 cpv. 3, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1i

autore colpevole di:

1. truffa, art. 146 cpv. 1

CPS,

per avere, nel periodo

aprile/giugno 2004, a __________, __________ e __________, per procacciare a sé

un indebito profitto, affermando cose false o dissimulando cose vere, ingannato

astutamente i collaboratori di __________, inducendoli in tal modo ad atti

pregiudizievoli al patrimonio di CIVI 1,

e meglio, per avere, in

forza del formulario modulo denominato “ordine di pagamento” contenente la

richiesta di versamento in contanti del suo avere di libero passaggio causa

partenza all’estero, ingannato astutamente i collaboratori di __________,

facendo loro credere che la consorte avesse autorizzato tale operazione -

mentre quest’ultima, come a lui noto, era in buona fede convinta di aver

acconsentito al prelevamento anticipato per l’estinzione del debito ipotecario

per l’abitazione primaria - ottenendo in tal modo l’accredito di fr. 83'644.80

(comprensivo degli interessi) su di un suo conto personale, che qualche giorno

dopo ha prelevato all’insaputa della moglie ed in seguito utilizzato per esclusivi

scopi personali;

2. infrazione alle norme

della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26, 27 e

31 LCStr,

per avere, a __________,

in data 14 novembre 2004, mentre circolava su Via Cantonale in direzione della

località ad una velocità dichiarata di 50 km/h sulla autovettura Mazda 626

targata __________ intestata a LESA 2, negligentemente perso la padronanza del

veicolo, uscendo conseguentemente di strada sul lato destro, collidendo e

divellendo circa 12 metri di protezione metallica di proprietà di LESA 1;

3. inosservanza dei doveri in

caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 3 LCStr,

per avere, nelle medesime

circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 2, contravvenuto ai doveri in caso

di infortunio previsti dall’art. 51 cpv. 3 LCStr in caso di danni materiali,

omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato e lasciando il luogo

dell’incidente senza avvertire la Polizia;

e lo

proscioglie dall’accusa di falsità in documenti, art. 251

cifra 1 CPS,

per i fatti descritti al punto

n. 2 del decreto di accusa n. DA 1734/2005 del 9 maggio 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 45

(quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 950.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 5 giorni di detenzione decretata nei

confronti dell’imputato da questa Pretura penale il 14 gennaio 2005, ma ne

prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

assegna all’imputato

fr. 300.-- a titolo di ripetibili, a carico dello Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

il dispositivo per il quale non è stata formulata opposizione,

ossia: 2. La parte civile è rinviata

al foro civile, essendo già in corso la procedura di divorzio tra le parti.

è cresciuto in

giudicato.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 650.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 50.00 testi

fr. 950.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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