10.2005.235
Truffa e falsità in documenti; incidente della circolazione con abbandono del luogo dell'incidente
24 gennaio 2006Italiano39 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2005.235
Data decisione, Autorità:
24.01.2006, PRPEN
Titolo:
Truffa e falsità in documenti; incidente della circolazione con abbandono del luogo dell'incidente
FALSITÀ IN DOCUMENTI
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
1. CIVI 1
patr. da: PR
1
2. LESA 1
3. LESA 2
Incarto
n.
10.2005.235
DA
1734/2005
Bellinzona
24
gennaio 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
detenuto dal 3 novembre al
11 novembre 2004
prevenuto colpevole di 1. truffa,
per avere, nel periodo
aprile/giugno 2004, a __________ e __________, per procacciare a sé un indebito
profitto, ingannato astutamente la moglie CIVI 1, approfittando del rapporto di
profonda fiducia esistente a quel momento tra di loro, affermando cose false o
dissimulando cose vere, rispettivamente ingannato astutamente i collaboratori
di __________, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di
CIVI 1,
e meglio, per aver indotto
la moglie a sottoscrivere, nel corso del mese di maggio 2004, l’ordine di
pagamento (non ancora compilato) alla __________ (__________) per il versamento
a contanti della prestazione di libero passaggio di fr. 82'828.--, a lei
spettante per legge in ragione della metà, il suo consenso scritto essendo
necessario a tenore dell’art. 5 cpv. 2 della Legge federale sul libero
passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, assicurandole,
contrariamente al vero, che la prestazione di libero passaggio sarebbe
integralmente stata destinata al pagamento degli interessi ipotecari arretrati
nonché al rimborso parziale del mutuo ipotecario gravante la particella n. __________
RFD di __________ (già abitazione coniugale), al fine di evitare la
realizzazione forzata dell’immobile, la banca ipotecaria Banca __________
avendo disdetto il mutuo ipotecario in data 9 marzo 2004, mentre compilò
l’ordine di pagamento richiedendo il versamento a contanti della prestazione di
libero passaggio sul proprio conto personale n. __________ presso Banca __________,
__________, indicando che avrebbe lasciato la Svizzera (circostanza che aveva
sottaciuto alla moglie), allegando una dichiarazione dell’Ufficio controllo
abitanti di __________ attestante l’avvenuto annuncio del suo trasferimento del
proprio domicilio, con effetto al 13 luglio 2004, presso __________, __________,
__________, con la quale aveva allacciato una relazione sentimentale, ed in
forza di questo documento falso, formato abusando della predetta firma
autentica della di lui consorte, ingannato astutamente i collaboratori di __________,
facendo loro credere che la consorte avesse autorizzato il prelevamento a
contanti della prestazione, mentre la stessa era in buona fede convinta di aver
acconsentito al prelevamento anticipato per l’estinzione del debito ipotecario
per l’abitazione primaria, ottenendo in tal modo l’accredito di fr. 83'644.80
(comprensivo degli interessi) su di un suo conto personale, che, all’insaputa
della moglie, prelevò qualche giorno dopo e che utilizzò per scopi personali,
in particolare per il proprio sostentamento durante la permanenza in __________
tra il 13 luglio ed il 13 ottobre 2004, omettendo sia di saldare gli interessi
ipotecari arretrati dovuti alla Banca __________ sia di effettuare un rimborso
parziale sul mutuo, danneggiando conseguentemente la moglie;
2. falsità in documenti,
per avere, nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1, per procacciare a sé un
indebito profitto, abusato dell’altrui firma autentica, attestando in un
documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché
fatto uso, a scopo di inganno, di un tale documento,
e meglio, per aver abusato
della firma autentica delle moglie da lei apposta sul formulario denominato
“ordine di pagamento” datato 1 giugno 2004 indirizzato alla __________ per il
prelevamento a contanti della sua prestazione di libero passaggio, firma ottenuta
mediante l’inganno astuto di cui al sub. 1, compilando poi il formulario,
contrariamente alla volontà della firmataria, presentando il predetto ordine
alla __________, allo scopo di perpetrare l’inganno astuto di cui sub. 1,
richiedendo il versamento a contanti della prestazione di libero passaggio con
l’intento di utilizzarla ad esclusivi scopi personali e di conseguentemente
danneggiare la consorte, come in effetti avvenne giacché, contrariamente a
quanto assicuratole, non provvide a saldare gli interessi ipotecari arretrati
né a rimborsare parzialmente il mutuo;
3. infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, a __________,
in data 14 novembre 2004, mentre circolava su Via Cantonale in direzione della
località ad una velocità dichiarata di 50 km/h sulla autovettura Mazda 626
targata __________ intestata a LESA 2, negligentemente perso la padronanza del
veicolo, uscendo conseguentemente di strada sul lato destro, collidendo e
divellendo circa 12 metri di protezione metallica di proprietà di LESA 1;
4. inosservanza dei doveri
in caso d’infortunio,
per avere, nelle medesime
circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 3, contravvenuto ai doveri in caso
di infortunio previsti dall’art. 51 cpv. 3 LCStr in caso di danni materiali,
omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato e lasciando il luogo
dell’incidente senza avvertire la Polizia;
fatti avvenuti nelle predette circostanze di
tempo e di luogo,
reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 251 cifra 1
CPS, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26, 27 e 31 LCStr e 92
cpv. 1 LCStr in relazione con l’art. 51 cpv. 3 LCStr,
perseguito con decreto d’accusa del 9 maggio
2005 n. DA 1734/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi
di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.
2. La parte civile è rinviata
al foro civile, essendo già in corso la procedura di divorzio tra le parti.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 10 maggio 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 24 gennaio 2005,
al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal proprio difensore, la
parte civile ed il suo patrocinatore, nonché il Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all’audizione dei testi;
sentito il Procuratore pubblico, il quale
ha chiesto la conferma integrale del decreto d’accusa, rilevando come il
formulario sia stato consegnato dall’imputato alla moglie quando non era ancora
stato completato e come egli abbia fatto in modo che la signora credesse di
sottoscrivere, in bianco, un atto volto al ritiro del capitale LPP per
destinarlo alla riduzione del debito ipotecario. Tutti gli elementi della
truffa, soggettivi e oggettivi sarebbero adempiuti, sia nei confronti della
parte civile che in quelli della __________. Abusando della firma della
consorte apposta su un documento completato solo in un secondo tempo,
l’accusato ha pure realizzato la fattispecie della falsificazione di documenti.
A suo modo di vedere la tesi di quest’ultimo, per la quale la moglie sarebbe
stata cosciente di quanto stava facendo stride con la logica, poiché nessuno
avrebbe dato il proprio consenso al prelievo di capitali LPP per lasciarli in
balia del marito. Per la signora era prioritario salvare la casa. Con riferimento
all’incidente della circolazione ha brevemente passato in rassegna i
presupposti dei relativi capi d’imputazione, rilevando come le infrazioni siano
palesi. Infine l’accusa ha chiesto che venga revocata la sospensione
condizionale della precedente pena pronunciata da questa Pretura penale;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale, sottolineando l’atteggiamento reticente dell’imputato, ha postulato
la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale, con
protesta di ripetibili, ha chiesto il proscioglimento del suo assistito da
tutti i capi d’imputazione, ad eccezione del n. 3, il cui adempimento è stato
riconosciuto. Egli ha sottolineato le troppe incongruenze e discrepanze tra le
varie versioni dei fatti. A suo modo di vedere l’accusa non ha in alcun modo
provato che il formulario fosse stato sottoposto alla moglie in bianco. Anzi,
ciò è smentito dall’attestazione del pubblico ufficiale apposta sul retro.
Nemmeno accettabile è concludere che la moglie si sia fidata dal marito. In
effetti tra i coniugi i rapporti erano da tempo tesi e la stessa signora ha
ammesso che il marito l’aveva già delusa una volta tenendo per sé i soldi
incassati dalla ditta, invece che riversarli sul conto ipotecario come
concordato. L’accusato non ha truffato la moglie, ma ha solo fatto il furbo,
approfittando del fatto che ella abbia firmato senza controllare. L’accusa non
è stata in grado, inoltre, di dipanare le incertezze provocate dall’intreccio
di date che non corrispondono tra loro. Di conseguenza i presupposti per la
condanna per truffa non sono adempiti, così come non lo sono quelli per la
falsificazione di documenti. In merito all’incidente della circolazione, il
legale ha osservato come non si possa qui parlare di inosservanza dei doveri in
caso di infortunio, visto che il prevenuto ha solo voluto andare al bar per
tranquillizzarsi, ma era comunque intenzionato ad avvertire la polizia;
sentito in replica il Procuratore
pubblico, il quale ha richiamato la giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di truffa connessa con la falsificazione di documenti e,
riconfermandosi nelle proprie richieste, ha ribadito come la parte civile sia
credibile e come il teste invece si sia sbagliato su certi aspetti delle sue
dichiarazioni;
sentito in replica il patrocinatore della
parte civile, il quale ha confermato le proprie pretese ed ha osservato come la
truffa nei confronti della __________ sia data già per il fatto che l’imputato
le ha sottoposto un documento firmato dalla moglie contrariamente alla sua
volontà;
sentito in duplica il difensore, il quale
osserva come le tesi accusatorie sono state smentite dagli atti. L’ordine di
pagamento era molto chiaro ed il teste ha confermato di aver parlato con la moglie
anche della possibilità di prelievo per partenza all’estero. Si aggiunga che la
donna aveva già prelevato, in passato, parte del capitale LPP del marito per
accendere un credito ipotecario e quindi sapeva come si svolge una simile
operazione. Infine ha ricordato come l’ipotesi di autentica di una firma in
bianco sia possibile, ma comunque remota;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Truffa;
1.2. Falsità in documenti;
1.3. Infrazione alle norme
della circolazione;
1.4. Inosservanza dei doveri
in caso d’infortunio;
per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. DA 1734/2005 del 9
maggio 2005?
2. In caso affermativo
deve, e se si in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa di libertà
e, se si, a quali condizioni?
4. L’eventuale condanna
deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5. Deve essere revocato
il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di
detenzione decretata nei confronti dell’imputato da questa Pretura penale il 14
gennaio 2005, e, se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate
la tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1 si è sposato nel 1979
con la signora CIVI 1, n. __________ , dalla quale ha avuto due figli: __________,
16 febbraio 1985, e __________, 18 aprile 1988.
Dal gennaio 2004, data in cui
la moglie ha abbandonato il tetto coniugale con i due figli, i coniugi vivono
separati. Attualmente essi non hanno più alcun contatto. Difficoltà di
comunicazione sussistono pure tra il padre ed i figli, in modo particolare con
la ragazza.
2. L’imputato ha conseguito un
diploma federale di revisore di cisterne ed è entrato, una trentina di anni or
sono, alle dipendenze della ditta individuale del padre __________, attiva in
quel ramo. Nel 1999 egli, unitamente al genitore ed al fratello __________, ha
costituito la __________ che ha ripreso attivi e passivi della ditta paterna.
3. Agli inizi del 2003 i coniugi
hanno deciso, dando seguito ad un desiderio della moglie, di rilevare il Bar
Osteria __________ di __________. I capitali necessari all’acquisto
dell’inventario ed all’avvio dell’attività, ammontanti complessivamente a fr.
40'000.--, sono stati recuperati dall’imputato presso la ditta di famiglia,
sotto forma di prestito.
Il bar è stato aperto nel mese
di marzo 2003 ed era gestito dalla signora CIVI 1 e dalla figlia, mentre il
marito ha (perlomeno inizialmente) dato una mano nei momenti liberi.
Nel mese di maggio 2003 il
prevenuto ha dovuto temporaneamente interrompere la sua attività lavorativa
principale a seguito di problemi di salute. A quel momento i rapporti con i
responsabili della __________ si però erano deteriorati a tal punto, che
durante il periodo di malattia egli si è visto notificare il licenziamento. Per
ottenere le ultime quattro mensilità cui aveva diritto egli ha dovuto adire le
vie legali.
Il signor ACCU 1 ha percepito
l’indennità per malattia sino alla fine del 2003.
4. I coniugi __________ hanno
acquistato verso la fine degli anni ottanta, in ragione di 1/2 ciascuno, il fondo
part. n. __________ RFD di __________, sul quale hanno edificato la loro
abitazione.
Fatti
I notevoli costi
dell’operazione, sono stati coperti con un’immissione di capitale proprio da
parte degli sposi di fr. 20'000.--, mentre per il restante importo, superiore
ai fr. 400'000.--, è stato acceso un mutuo ipotecario presso la Banca __________,
__________ (cfr. atto istruttorio n. 42, doc. 1).
Nel 1998 il signor ACCU 1, con
l’accordo della moglie, ha prelevato una parte del proprio avere di previdenza
professionale presso la __________ allo scopo di utilizzarlo per la ristrutturazione
dell’appartamento al piano terreno dell’abitazione famigliare, in modo da
poterlo affittare a terzi. I relativi formulari sono stati regolarmente
compilati e sottoscritti da entrambi i coniugi (cfr. atto istruttorio n. 52).
5.Per un qualche anno l’imputato e la moglie sono stati in grado di far
fronte ai gravosi oneri ipotecari, ma in seguito i ritardi si sono accumulati,
tanto che già in data 12 gennaio 2000 l’istituto di credito ha intimato loro
una disdetta per il rimborso del prestito, seguita dai relativi precetti
esecutivi ed accompagnata dall’offerta di annullare la procedura qualora
fossero stati saldati gli importi arretrati dovuti.
Il 16 aprile 2004 la Banca __________
ha intimato ai signori ACCU 1, presso il domicilio di __________, dal quale la
moglie era comunque già partita, una nuova disdetta dei mutui ipotecari n. __________,
n. __________ e n. __________, confermata con scritto del 9 marzo 2004 (cfr.
atto istruttorio n. 42, doc. 36, 37, 42, 43, 51 e 52). Il 2 agosto 2004 sono stati
emessi i relativi precetti esecutivi, intimati alla signora CIVI 1 il 7
settembre 2004.
6. Preso atto delle serie
difficoltà finanziarie e del rischio più che concreto di perdere l’abitazione,
il signor ACCU 1, verso aprile-maggio 2004, ha sottoposto alla moglie la
possibilità di ritirare l’intero avere di libero passaggio da lui accumulato in
costanza di matrimonio così da poter saldare gli interessi ipotecari arretrati
e diminuire l’aggravio. La signora CIVI 1 si è detta subito favorevole a tale
modo di procedere, per cui l’imputato ha preso contatto con il proprio
consulente assicurativo, signor __________, per verificare quali fossero i
passi da intraprendere per concretizzare i loro piani. Parallelamente egli ha
pure chiesto informazioni su quali fossero le ulteriori opzioni a sua
disposizione per ritirare gli averi di cassa pensione.
Nel frattempo, a maggio 2004,
il signor ACCU 1 ha conosciuto la cittadina brasiliana __________ presso il
locale __________ di __________, con la quale ha ben presto iniziato una
relazione sentimentale.
Con il trascorrere del tempo il
prevenuto ha cominciato a maturare l’idea di lasciar perdere la casa e di
utilizzare i soldi dell’ente previdenziale per fini strettamente personali ed
in modo particolare per fare un viaggio all’estero con la nuova compagna.
Saputo dal signor __________
che, se avesse ritirato il denaro per diminuire il carico ipotecario, egli non
avrebbe potuto entrarne in possesso perché il versamento sarebbe stato
effettuato direttamente alla Banca __________, il signor ACCU 1 ha concordato
con l’assicuratore di chiedere un versamento in contanti per partenza
definitiva all’estero e si è fatto consegnare il formulario corrispondente in
modo da poterlo rimettere alla moglie per l’indispensabile firma di
approvazione.
Il signor __________ ha
sostenuto in sede dibattimentale di essere sicuro di aver completato il modulo
denominato “ordine di pagamento” (cfr. atto istruttorio n. 51) prima di consegnarlo
al signor ACCU 1 per le firme.
7. Sapendo che la moglie non
avrebbe mai sottoscritto un documento essendo consapevole dell’uso che egli
intendeva fare dei soldi e soprattutto avendo appreso che lei non ne avrebbe in
alcun modo beneficiato, l’imputato le ha sottoposto il documento da
controfirmare guardandosi bene dal chiarire le sue reali intenzioni.
Le modalità nelle quali è
avvenuta la firma da parte della signora CIVI 1 non sono state stabilite. In
effetti ella sostiene di aver apposto il proprio nome in calce al documento il
21 maggio 2004, quando, dopo essere rientrati dal funerale di un comune
conoscente, il marito glielo avrebbe sottoposto tenendolo addirittura piegato e
comunque dicendole che era l’atto necessario al trasferimento del capitale a
diminuzione del saldo ipotecario. La signora ha pure assicurato che lo stesso,
quando le è stato presentato, non era ancora compilato. Ella ha infine aggiunto
di non aver più visto l’ordine di pagamento da quel momento.
Già qui vi sono delle palesi
contraddizioni poiché difficilmente si può capire come ella abbia potuto vedere
se il formulario fosse stato o meno riempito, allorquando lo stesso le sarebbe
stato consegnato piegato in modo tale che rimanesse scoperto solo lo spazio per
la firma.
Sulla data della sottoscrizione
anche il marito ha concordato.
A detta delle parti, in un
secondo tempo sarebbero state informate del fatto che sarebbe stata necessaria
l’autentica delle loro firme, cosa a loro ignota (incomprensibilmente visto che
sul modulo, proprio sotto allo spazio per la ratifica, vi è un’esplicita nota
in merito), per cui il marito, dopo aver ottenuto in data 27 maggio 2004 la
dichiarazione necessaria dalla cancelleria comunale di __________, si è recato
con la moglie, il 28 maggio 2004, presso quella di __________ per far autenticare
la sua.
La data apposta sul formulario
dal signor __________ - che ha riconosciuto di avere effettuato di suo pugno
tutti gli interventi che si trovano sul documento, ad eccezione ovviamente
delle firme delle parti e delle loro autentiche - è invece quella del 1 giugno
2004.
8. Come ben si può desumere
dall’esame degli atti, le incongruenze circa i tempi e le modalità di
sottoscrizione sono notevoli. Se, da un lato, abbiamo __________ che sostiene
di aver messo la data proprio nel giorno in cui l’atto è stato da lui compilato
e nel contempo afferma di averlo dato all’imputato per l’apposizione delle
firme già debitamente completato, dall’altro abbiamo la signora CIVI 1 che
sostiene di averlo firmato, in bianco, il 21 maggio 2004 (data confermata anche
dall’imputato). Infine, sul retro del documento, si trovano le autentiche ufficiali
fatte da due differenti funzionari pubblici, con le quali essi hanno attestato
che le parti hanno apposto la loro firma in loro presenza, quindi nelle date
ivi indicate.
9. Una volta ottenuta la
sottoscrizione del documento da parte della moglie, l’imputato lo ha consegnato
al signor __________, il quale, dopo avergli richiesto le attestazioni
necessarie, ha provveduto ad inoltrare la pratica ai funzionari della __________
affinché provvedessero al versamento.
Il 3 giugno 2004 il signor ACCU
1 ha aperto un conto risparmio presso la Banca __________ ed il 29 giugno 2004
ne ha aperto uno di libero passaggio, sempre presso lo stesso istituto di
credito.
Il 29 giugno 2004 __________ ha
trasferito l’importo di fr. 83'697.10 sul conto di libero passaggio presso la
Banca __________. Tale somma è poi stata spostata, il 9 luglio 2004, sul
conto di risparmio e parzialmente ritirata in contanti dal signor ACCU 1, per
complessivi fr. 9'900.--, lo stesso giorno. Il conto è stato infine estinto con
un prelievo di fr. 73'697.10 il 12 luglio 2004 (cfr. atto istruttorio n. 4).
Il 13 luglio 2004 il prevenuto
è poi partito alla volta del Brasile con la compagna __________ e vi è rimasto
sino al 13 ottobre dello stesso anno. Egli sostiene, anche se in maniera poco
credibile, di aver speso tutti i soldi in questo breve lasso di tempo, dandosi
alla bella vita.
La moglie, dal canto suo, si è
accorta solo pochi giorni prima della partenza del prevenuto che egli aveva
prelevato per scopi personali l’avere di vecchiaia e non invece per salvare la
casa di __________. Suo malgrado non è però riuscita a fare nulla per
ostacolarne i piani. Agli atti nemmeno si trovano richieste di intervento di
autorità giudiziarie a titolo supercautelare per bloccare almeno la parte di
capitale a lei spettante.
Il 10 settembre 2004 è
pervenuta presso il Ministero pubblico di Bellinzona la querela/denuncia della
signora CIVI 1 che ha dato origine alla presente procedura.
Non essendo stato fatto fronte
al debito ipotecario, l’abitazione familiare è stata messa all’asta
dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.
Da ultimo va rilevato che
attualmente sia il signor che la moglie sono al beneficio dell’assistenza.
10. Il 14 novembre 2004, alle ore
14:45, l’accusato, mentre transitava su via Cantonale in territorio di __________,
zona __________, in direzione del paese, alla guida di un’automobile marca Mazda
targata __________ intestata alla società LESA 2 (del Bar Ristorante __________,
__________), ha perso il controllo del veicolo uscendo dalla carreggiata sulla
destra ed ha divelto una recinzione in rete metallica sul terreno di proprietà
del signor LESA 1, per una lunghezza di ben 12 metri.
Dopo essersi arrestato
brevemente ed aver constatato, uscendo dalla vettura, che il pneumatico
anteriore destro della stessa era a terra, egli è ritornato al volante e si è
diretto al Bar ____________________. Parcheggiato il veicolo fuori dall’esercizio
pubblico, l’imputato vi è entrato per bere un caffè. Quarantacinque minuti dopo
una pattuglia della polizia comunale di __________, avendo notato l’automobile
danneggiata, ha proceduto ai primi accertamenti volti a verificare se si
Considerandi
trattava del veicolo all’origine dell’incidente. In quel frangente l’imputato è
uscito sul parcheggio ed ha informato gli agenti di quanto successo.
Il signor ACCU 1 è stato
sottoposto alla prova etanografica, dalla quale è risultato un tenore alcoolico
di un minimo di 0.65 g/kg ed un massimo di 1.13 g/kg.
Negli interrogatori il
prevenuto ha inizialmente affermato di non essersi accordo di aver urtato e
rovinato la cinta, per poi riconoscere di essersi reso conto di aver divelto
qualche paletto (cfr. suo verbale di interrogatorio 13 dicembre 2004).
Egli non ha saputo spiegare perché è partito senza avvertire la polizia, se non
con il fatto di essere stato molto arrabbiato per aver rovinato l’auto, per cui
il resto sarebbe passato in secondo piano.
11.
L'art. 146 cpv. 1 CPS commina
la pena della reclusione sino a 5 anni o della detenzione a chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma
subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui.
Il reato di truffa presuppone
quindi che l’agente abbia fatto uso di un inganno, che questo inganno sia
astuto, che abbia indotto la vittima in errore o l’abbia portata a confermare
un errore già esistente, che tale errore abbia condotto la persona ingannata a
disporre del suo patrimonio, rispettivamente di quello altrui, procurando in
tal modo un pregiudizio patrimoniale (DTF 119 IV 210; DTF 118 IV 35).
Una persona è ingannata
quando, a causa di affermazioni scritte o orali, di gesti, o per atti
concludenti ad opera dell’agente, assume una visione falsata della realtà. Non
è necessario che l’autore faccia delle dichiarazioni esplicite, ma è
sufficiente che egli assuma un comportamento dal quale venga dedotta
l’affermazione del fatto (DTF 125 IV 124; DTF 118 IV 35).
Di fronte ad un errore
preesistente della vittima, è necessario che l’autore si attivi per persuaderla
della correttezza della sua falsa interpretazione delle circostanze. Non è
sufficiente per contro che egli, restando puramente passivo, benefici
dell’errore altrui. In effetti il reato in questione è un reato di commissione
e non di omissione (FF 1991 II 984).
L’inganno da solo non è di per
sé sufficiente: per poter giungere ad una condanna è indispensabile che esso
sia astuto. In effetti la legge penale non protegge colui che avrebbe potuto
evitare di essere indotto in errore facendo prova di un minimo d’attenzione (Bernard
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 17 ad art. 146,
pag. 304; DTF 126 IV 171 consid. 2a). Per scagionare l’imputato non è comunque
sufficiente una negligenza generica da parte della vittima, ma ella deve aver
agito con leggerezza (DTF 126 IV 172 consid. 2a e Ursula Cassani,
Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, ZStR
117/1999, pag. 163).
Un
inganno astuto è dato non solo qualora l'autore ordisca un tessuto di menzogne,
faccia capo a manovre fraudolente o ad artifici, ma anche qualora egli rilasci
semplicemente false informazioni. In quest'ultima evenienza occorre nondimeno
che una verifica da parte della vittima risulti impossibile, difficile o
ragionevolmente inesigibile, oppure ancora che l'autore dissuada l'interessato dall'accertamento,
rispettivamente preveda che egli vi rinunci in ragione di uno specifico
rapporto di fiducia (DTF 128 IV 20 consid. 3a con richiami di giurisprudenza).
Non occorre che la vittima
abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze: è
sufficiente che essa, pur osservando le più elementari regole di prudenza, non
potesse evitare di incorrere nell'errore (DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio;
cfr. anche sentenza inedita del Tribunale federale 6S.40/2003 del 6 maggio
2003, consid. 3.2).
12.
Nella fattispecie il prelievo
degli averi LPP del marito allo scopo di venire utilizzati per alleggerire il
carico ipotecario esistente sulla casa non rappresentava di certo un’operazione
nuova per la signora CIVI 1, ritenuto che già nel 1998 i coniugi avevano
ritirato una parte di tali averi per la ristrutturazione dell’appartamento sito
al primo piano. In linea di massima ella era quindi a conoscenza delle
procedure da adottare e dell’esistenza di un formulario apposito, oltre che
della necessità di sottoscrivere pure un modulo per la richiesta d’iscrizione
di una restrizione del diritto d’alienazione nel Registro di commercio.
Inoltre la moglie stessa ha
dichiarato di avere già avuto esperienze negative con il marito per quando
concerne le questioni finanziarie ed in modo particolare di essersi sentita
gabbata quando lui, ricevendo gli arretrati salariali dalla ditta di famiglia
dopo una procedura giudiziaria, invece che utilizzarli per pagare gli interessi
ipotecari, se li è tenuti per sé. A ciò si aggiunga il fatto che i rapporti tra
i due coniugi erano tutt’altro che idilliaci.
Ammettendo d’aver firmato il
documento “ordine di pagamento” indirizzato alla __________ senza nemmeno
leggerlo, la signora ha reso evidente il suo agire gravemente superficiale.
Dall’istruttoria non è emerso in alcun modo che il marito si sia adoperato per
convincerla che stava concedendo il suo assenso ad un prelievo per salvare la
casa. I due ne avevano parlato in precedenza, ma non è stato in alcun modo dimostrato
che ne abbiamo discusso anche al momento della firma.
Va poi aggiunto che il modulo
in questione è totalmente diverso da quello per il prelievo anticipato ai sensi
della Legge federale sulla promozione dell’abitazione (conosciuto alla signora per
quanto detto in precedenza). Indipendentemente dal fatto che esso fosse stato
completato o meno al momento in cui ella lo ha sottoscritto, il testo dell’atto
è inequivocabile e da una semplice lettura si può vedere come esso sia
esclusivamente destinato a prelievi per inizio di attività indipendente o per
partenza definitiva all’estero.
Inoltre, le due autentiche
poste sul retro del documento, con le quali pubblici ufficiali hanno attestato
che la firma dei signori __________ è stata posta sullo stesso in loro
presenza, impongono di dedurre, per la presunzione di fedefacenza ad esse
connessa, che ciò sia realmente avvenuto e che quindi la signora abbia potuto
leggere quanto compare sul foglio.
La versione fornita dalla
signora CIVI 1 secondo la quale il marito le avrebbe estorto la firma
sottoponendole il modulo astutamente piegato in modo da non permetterle di
prendere atto dei suoi contenuti non trova riscontro e non può essere presa in
considerazione (si noti che il documento originale riporta poi il segno di una
sola piegatura: quella centrale, cfr. atto istruttorio n. 51).
Non sussiste pertanto alcun
inganno astuto perpetrato dall’imputato nei confronti della moglie, per cui
l’ipotesi di truffa a suo danno deve cadere.
13.
Il teste __________, in
occasione della sua audizione dibattimentale, ha sostenuto, contraddicendo in
parte quanto da lui dichiarato a verbale dell’11 novembre 2004, di aver
illustrato per telefono alla signora CIVI 1 già prima della sottoscrizione del
documento in oggetto tutte le possibilità esistenti per il ritiro anticipato
dei capitali LPP, compresa quella per partenza all’estero. Interrogato a più
riprese se ne fosse stato certo, egli ha sempre risposto affermativamente.
Ciononostante non è possibile
ritenere probatoriamente vincolante il teste su questo punto, anche se le sue
esternazioni lasciano sorgere qualche dubbio sulla buona fede della parte
civile.
14.
Differente è per contro la
situazione per quanto riguarda l’ipotesi di truffa nei confronti della __________.
In effetti l’imputato ha
sottoposto al suo consulente, che ha poi fatto da tramite con l’ente
previdenziale, un modulo per la riscossione dei capitali di libero passaggio,
debitamente sottoscritto dalla moglie, ma non corrispondente alla sua volontà.
Egli ha approfittato dell’errore per leggerezza della consorte.
In questo modo il signor ACCU 1
ha indotto dapprima il signor __________ ed in seguito i collaboratori della __________
a credere che la sua signora aveva dato il proprio consenso al prelievo in
contanti del capitale per definitiva partenza all’estero.
L’astuzia dell’inganno sta
nell’uso del documento citato che, suffragato dalle autentiche delle firme, ha
indotto le persone incaricate dell’evasione della pratica ad evitare qualsiasi
ulteriore accertamento in merito alle effettive intenzioni della moglie, fatto
certamente prevedibile e previsto dal prevenuto. Sia il signor __________ che i
diretti responsabili della società di assicurazione sono stati quindi stimolati
a credere erroneamente, sulla base del modulo sottoscritto dai richiedenti, che
la signora CIVI 1 fosse stata d’accordo con la decisione del marito. A seguito
di questo equivoco essi hanno poi riversato sui conti bancari del prevenuto
presso la Banca __________ fr. 83'644.80, che egli ha utilizzato per fini
esclusivamente personali e completamente estranei alla volontà della moglie.
In questo modo è stato
pregiudicato in maniera irrimediabile il patrimonio della signora. Ella ha
visto svanire nel nulla quella quota del capitale di libero passaggio
accumulato dal marito in costanza di matrimonio, cui per legge ella avrebbe
avuto diritto. Ma non solo. Oltre a ciò ha perso l’occasione di diminuire il
debito ipotecario per il quale era solidalmente responsabile, gravante l’abitazione
familiare, unico motivo per il quale (da quanto è stato possibile accertare)
avrebbe acconsentito al prelievo. Come stabilito dalla legge stessa, la truffa
è riconosciuta non solo quando la persona ingannata compie atti che danneggiano
il proprio patrimonio, ma anche quando queste disposizioni producono
conseguenze negative per quello di terze persone (DTF 126 IV 117 consid. 3a).
15.
Dal punto di vista soggettivo è
necessario che sussistano sia il dolo che l’intenzione di arricchirsi
illegittimamente. Entrambi i presupposti sono chiaramente dati nel caso
concreto. L’imputato ha effettivamente dichiarato a più riprese di aver
maturato la volontà di usare per il suo viaggio in Brasile i soldi ottenuti e
di essere stato cosciente del fatto che la moglie aveva dei diritti su quel
capitale. Le sue dichiarazioni secondo le quali egli ne avrebbe discusso con la
moglie e che pensava ad una compensazione con dei debiti che questa aveva
maturato nei suoi confronti non può trovare spazio nell’ambito di questo giudizio.
In effetti non è emerso da nessuna parte che la signora CIVI 1 si sia
riconosciuta debitrice nei confronti dell’accusato e nemmeno che ella fosse
stata d’accordo di usare i soldi della previdenza per liberarsi da questo
asserito debito.
Pure apodittico è il fatto che
l’imputato fosse cosciente dell’errore della moglie e ne abbia voluto
approfittare. Egli stesso ha riconosciuto di non aver detto che avrebbe
utilizzato il denaro a fini strettamente personali: “La PP mi chiede se io
abbia detto esplicitamente a mia moglie che non le avrei consegnato metà della
parte restante. No evidentemente non glie l’ho detto, in caso contrario non
avrebbe firmato” (cfr. verbale di interrogatorio 3 novembre 2004
dell’accusato, pag. 4) e poi “ ADR non ho detto a mia moglie che avrei
utilizzato l’avere di vecchiaia per scopi personali e che non avrei pagato gli
interessi ipotecari arretrati.” (cfr. pag. 5 dello steso verbale), nonché
“(…) Non ho detto a mia moglie come avrei utilizzato la parte restante. Se
glie l’avessi detto, molto verosimilmente mia moglie non mi avrebbe dato il
proprio consenso.” (cfr. verbale di interrogatorio 8 novembre 2004
dell’accusato a confronto con la moglie, pag. 5).
Essendo il signor ACCU 1 consapevole
del fatto che gli averi LPP avrebbero dovuto essere divisi con la moglie o
impiegati per altri fini egli, facendosi versare i soldi su un proprio conto
privato per goderne sconsideratamente in Brasile, sapeva che si stava
appropriando anche della parte di denaro spettante alla consorte ed era dunque
pienamente cosciente dell’illiceità del suo piano.
Dispositivo
Per questi motivi il reato di
truffa nei confronti dei collaboratori della __________ è da ritenersi
realizzato.
16. L'art. 251 CPS punisce con la
reclusione sino a 5 anni o con la detenzione colui che, allo scopo di nuocere
al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento
vero, oppure abusa della firma autentica di una terza persona per formare un
documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento,
contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica.
Elemento costitutivo oggettivo
fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cifra
5 CPS, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.
Sempre sotto l’aspetto
oggettivo, l'art. 251 cifra 1 CPS reprime anche la creazione del cosiddetto
falso ideologico.
Questa fattispecie si realizza
allorquando il contenuto del documento non corrisponde alla realtà. In una
simile evenienza non sussiste inganno circa l'autore dell'atto, ma è piuttosto
ciò che quest'ultimo illustra a non essere veritiero. L'omissione di un fatto è
sufficiente dell'adempimento dei presupposti oggettivi, se ciò ha per effetto
di falsare la rappresentazione della verità (Bernard Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 109 ad art. 251, pag. 204, e riferimenti
ivi citati).
Dal profilo soggettivo, il
reato presuppone l'intenzionalità dell'autore, cioè che egli abbia agito
scientemente e volontariamente ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 CPS, allo scopo di
procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o a diritti
altrui. Il dolo eventuale è sufficiente (Stefan Trechsel, Schweizeriches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, Zurigo 1997, nri. 12 e 13 ad art. 251).
La nozione di profitto è molto
ampia. Essa non si limita a quello patrimoniale ma si estende pure a vantaggi
di altra natura.
L'autore non può sottrarsi alla
condanna eccependo di non aver agito per ottenere qualcosa per sé stesso, dal
momento che è sufficiente che abbia avuto la volontà di procurare ad un terzo
un indebito vantaggio.
L'illiceità del profitto può
risultare dal diritto svizzero o da quello estero, dallo scopo perseguito o dal
mezzo impiegato. Essa può dunque essere dedotta dalla semplice circostanza che
l'autore ha fatto capo ad un falso (Bernard Corboz, op. cit., vol. II, n. 181 ad
art. 251 CPS, pag. 218).
17. Nella fattispecie non ci
troviamo di fronte ad un documento falso: la firma è stata apposta sul modulo
in questione proprio dalla signora CIVI 1. Neppure è ipotizzabile una
falsificazione del documento, ritenuto che il testo che compare su di esso,
indipendentemente dalle crocette, è chiaro e avrebbe dovuto essere compreso già
alla prima lettura.
Un’estorsione della firma con
l’inganno non è stata dimostrata. Di conseguenza si deve ritenere che chi ha
sottoscritto l’atto abbia avuto la possibilità di leggerne i contenuti prima di
apporvi la propria sigla e che se non lo ha fatto, se ne sia scientemente
assunto la responsabilità.
Per gli stessi motivi non entra
nemmeno in linea di conto l’abuso di una firma in bianco: il foglio in calce al
quale la moglie ha firmato non era in bianco, ma era un modulo dal contenuto
più che esplicito. In effetti, indipendentemente dal fatto che esso sia stato
riempito solo in un secondo tempo (affermazione della signora CIVI 1 per nulla
suffragata da prove, anzi) o meno, il testo prestampato non lasciava spazio a errori
sul fatto che di certo non sarebbe servito per trasferire i soldi sul conto
della Banca creditrice del debito ipotecario. Anche se, per astratto, si
volesse tenere in considerazione la sua versione, le aggiunte a posteriori, non
avrebbero a tal punto modificato sostanzialmente il contenuto del documento da
poter venir considerate abusive ai termini di legge (Bernard Corboz, op. cit, vol.
II, n. 77 e segg. ad art. 251, pag. 199 e seg.).
Non trovandoci di fronte ad un
documento falso dal punto di vista penale, il relativo capo d’imputazione viene
a cadere.
18. Con riferimento all’incidente
della circolazione, va anzitutto rilevato come l’imputato abbia riconosciuto
l’infrazione alle norme della circolazione per avere negligentemente perso la
padronanza del veicolo ed essere uscito di strada, così che si può prescindere
da un approfondimento della questione.
Per contro egli ha ritenuto
ingiusta la condanna per inosservanza dei doveri in caso di infortunio.
Secondo l’art. 92 cpv. 1 LCStr,
chi, in caso d’infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla legge è punito
con l’arresto o con la multa. Giusta l’art. 51 cpv. 3 LCStr, se un incidente
della circolazione ha provocato solo danni materiali, il loro autore deve
immediatamente avvisare il danneggiato indicando il proprio nome ed indirizzo;
se ciò non è possibile egli deve avvertire senza indugio la polizia.
L’imputato, abbandonando il
luogo del sinistro dopo aver divelto la recinzione metallica di un terreno
privato adiacente, senza avvertire né il proprietario né la polizia, ha
evidentemente infranto le norme in esame. Fragile è la sua giustificazione secondo
la quale egli se ne sarebbe andato con l’intenzione di prima calmarsi un po’
prendendo un caffè (!) al bar, per poi contattare chi di dovere in un secondo
tempo. In effetti egli prima di essere rintracciato dagli agenti dopo 45 minuti
dall’incidente, ha chiamato il suo garagista, ma si è guardato bene dal
segnalare l’accaduto alle autorità o al danneggiato.
I capi d’imputazione di cui ai
punti n. 3 e 4 del decreto d’accusa devono di conseguenza essere confermati.
19. Quanto alla commisurazione della
pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la stessa in base alla colpa del reo,
considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni
personali.
L’imputato, con sentenza della
Pretura penale di Bellinzona del 6 settembre 2003, ha già subito una condanna a
5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, per il reato di diffamazione.
La truffa da lui commessa con
lo scopo evidente di arricchirsi furbescamente di un importo tutt’altro che
irrilevante, assume un valore di estrema gravità in considerazione dei futili
motivi che lo hanno spinto ad agire e del modo in cui il denaro è stato
impiegato invece di essere destinato a salvare l’abitazione di famiglia e
quindi dare qualche garanzia in più ai propri figli.
Pure deplorevole è
l’atteggiamento assunto dall’imputato rispetto al reato da lui commesso,
laddove questo giudice non solo ha dovuto constatare la totale assenza di
qualsivoglia parvenza di pentimento, ma addirittura un certo vanto nel
sostenere di aver approfittato del denaro ottenuto per darsi alla bella vita e
nel ritenere giusto che sia ora lo Stato, attraverso il contributo dell’assistenza,
a doversi fare carico del suo mantenimento.
Analogamente, il prevenuto non ha
assolutamente dimostrato maggior rispetto nei confronti delle autorità e della
proprietà altrui in occasione dell’incidente della circolazione da lui avuto il
14 novembre 2004, essendosi allontanato alla chetichella, evitando di avvertire
spontaneamente il danneggiato o segnalare il fatto alla polizia.
D’altro canto bisogna tenere in
considerazione che l’accusa di truffa nei confronti della moglie e quella di
falsificazione di documenti sono cadute, nonché il fatto che l’accusato ha già
espiato 8 giorni di carcere preventivo.
Per tutto quanto precede si
giustifica pertanto di ridurre la pena complessiva a 45 giorni di detenzione.
Nulla si oppone alla concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena, ritenuto però che in caso di nuova comparsa del signor ACCU 1 di
fronte ad un tribunale penale una simile attestazione di fiducia risulterà
molto difficilmente riproponibile.
In conformità con questa
posizione, non si giustifica nemmeno una revoca della sospensione condizionale
della precedente pena, il cui periodo di prova sarà comunque prolungato di un
anno.
20. Il rinvio al foro civile non
necessita di particolari approfondimenti, preso atto che il decreto d’accusa in
discussione non è stato impugnato dalla parte civile, per cui il relativo punto
del dispositivo è cresciuto in giudicato, ritenuto che l’opposizione
dell’imputato è intesa unicamente nei confronti delle proposte di condanna a
lui sfavorevoli. A titolo abbondanziale va osservato che la quantificazione del
danno sarebbe ad ogni modo improponibile in questa sede.
21. La tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Tenuto conto del
proscioglimento dell’accusato da una parte dei reati a lui ascritti, si
giustifica riconoscergli delle ripetibili, comunque sensibilmente ridotte.
Per questi motivi,
visti gli art. 146 cpv. 1, 251 cifra
1 CPS; art. 26, 27, 31, 51 cpv. 3, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1i
autore colpevole di:
1. truffa, art. 146 cpv. 1
CPS,
per avere, nel periodo
aprile/giugno 2004, a __________, __________ e __________, per procacciare a sé
un indebito profitto, affermando cose false o dissimulando cose vere, ingannato
astutamente i collaboratori di __________, inducendoli in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio di CIVI 1,
e meglio, per avere, in
forza del formulario modulo denominato “ordine di pagamento” contenente la
richiesta di versamento in contanti del suo avere di libero passaggio causa
partenza all’estero, ingannato astutamente i collaboratori di __________,
facendo loro credere che la consorte avesse autorizzato tale operazione -
mentre quest’ultima, come a lui noto, era in buona fede convinta di aver
acconsentito al prelevamento anticipato per l’estinzione del debito ipotecario
per l’abitazione primaria - ottenendo in tal modo l’accredito di fr. 83'644.80
(comprensivo degli interessi) su di un suo conto personale, che qualche giorno
dopo ha prelevato all’insaputa della moglie ed in seguito utilizzato per esclusivi
scopi personali;
2. infrazione alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26, 27 e
31 LCStr,
per avere, a __________,
in data 14 novembre 2004, mentre circolava su Via Cantonale in direzione della
località ad una velocità dichiarata di 50 km/h sulla autovettura Mazda 626
targata __________ intestata a LESA 2, negligentemente perso la padronanza del
veicolo, uscendo conseguentemente di strada sul lato destro, collidendo e
divellendo circa 12 metri di protezione metallica di proprietà di LESA 1;
3. inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 3 LCStr,
per avere, nelle medesime
circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 2, contravvenuto ai doveri in caso
di infortunio previsti dall’art. 51 cpv. 3 LCStr in caso di danni materiali,
omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato e lasciando il luogo
dell’incidente senza avvertire la Polizia;
e lo
proscioglie dall’accusa di falsità in documenti, art. 251
cifra 1 CPS,
per i fatti descritti al punto
n. 2 del decreto di accusa n. DA 1734/2005 del 9 maggio 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 950.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 5 giorni di detenzione decretata nei
confronti dell’imputato da questa Pretura penale il 14 gennaio 2005, ma ne
prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
assegna all’imputato
fr. 300.-- a titolo di ripetibili, a carico dello Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
il dispositivo per il quale non è stata formulata opposizione,
ossia: 2. La parte civile è rinviata
al foro civile, essendo già in corso la procedura di divorzio tra le parti.
è cresciuto in
giudicato.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 650.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 950.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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