10.2005.236
eccesso di velocità
27 giugno 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.236
Data decisione, Autorità:
27.06.2005, PRPEN
Titolo:
eccesso di velocità
VELOCITÀ
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.236/rol
DA
1648/2005
Bellinzona
27
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione
per
aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________
targata __________ alla velocità di 157 Km/h (dedotto il margine di tolleranza)
accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite
di 120 Km/h;
Fatti
avvenuti a __________, autostrada A2, il __________;
reato
previsto dall' art. 90 cifra 2 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. 1648/2005 di data 2 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per
un
periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.--.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr.
200.
--.
4.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di
45.
(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero
Pubblico il 02.08.2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo
di
prova.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 6 maggio 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 27 giugno 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente
mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 giugno 2005 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d’accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr;
art. 4a cpv. 1 lett. d ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39
LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1,
autore colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 1648/2005 del 2 maggio 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 1'000.--;
3.
al pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 02.08.2004.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione
della circolazione, Camorino.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr 1'300.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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