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Decisione

10.2005.236

eccesso di velocità

27 giugno 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________, autostrada A2, il __________;

reato

previsto dall' art. 90 cifra 2 LCStr;

perseguito con

decreto d’accusa n. 1648/2005 di data 2 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per

un

periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.--.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di

fr.

200.

--.

4.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di

45.

(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero

Pubblico il 02.08.2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo

di

prova.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 6 maggio 2005 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 27 giugno 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente

mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 giugno 2005 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d’accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr;

art. 4a cpv. 1 lett. d ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39

LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1,

autore colpevole di infrazione

grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 1648/2005 del 2 maggio 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 1'000.--;

3.

al pagamento

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 02.08.2004.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione

della circolazione, Camorino.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr 1'300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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