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Decisione

10.2005.237

provocato un incendio lascindo accesa una candela sul tavolo di legno della cucina

10 novembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall' art. 222 cpv. 1 CP;

perseguita con

decreto d’accusa n. 1637/2005 di data 27 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla multa di fr. 200.--.Riservata la disposizione di cui all'art. 15 della

Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli

inquinamenti e i danni della natura.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 50.--.

3.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

10.

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del

Canton Ticino il 24.03.2003 ma l'ammonisce formalmente.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 10 maggio 2005 dall'accusata;

indetto il

dibattimento 10 novembre 2005, al quale sono comparsi l’accusata personalmente

ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 3 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusata, sentito il teste __________;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da

ultimo l'accusata;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole di

incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico del Canton Ticino il 24.03.2003.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 222 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di incendio

colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1637/2005 del 27 aprile

2005.

carica le

spese allo Stato.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

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Il

presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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