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Decisione

10.2005.246

cani liberi e senza controllo che aggrediscono animali e persone, dolo eventuale

21 dicembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i capi di imputazione di lesioni semplici e di danneggiamento egli evidenzia

che nella presente fattispecie sono dati gli estremi del dolo eventuale;

sentito da ultimo l'accusato, il quale si

rammarica per gli episodi. Egli riconosce di non aver ottemperato alla

decisione municipale, poiché necessita del cane per lo svolgimento della sua

attività lavorativa, non certo per egoismo. Al contrario egli ha messo in atto

tutto quanto in suo potere per evitare il ripetersi di simili episodi. Il cane

non può inoltre essere definito pericoloso. In effetti non ha mai aggredito o

ferito le persone, ma si è semplicemente limitato a difendere il suo

territorio, che purtroppo non può essere cintato, dalle intrusioni di altri

animali. Egli rileva come nei casi di specie le parti civili si siano

comportate in maniera inadeguata, forse perché inesperte nella conduzione di

cani. Egli sottolinea infine come i danni, da lui prontamente risarciti, siano

stati di modesta entità. Egli contesta infine che nel caso concreto siano

adempiti i presupposti del dolo eventuale;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore

colpevole di:

1.1. Lesioni semplici ex

art. 123 cpv. 1 CPS, o, in via subordinata, ex art. 123 cpv. 2 CPS, oppure,

eventualmente, lesioni colpose o vie di fatto,

1.2 Ripetuto

danneggiamento,

1.3. Disobbedienza

a decisioni dell’autorità,

1.4. Ripetuti

atti contro la pubblica incolumità,

per i

fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA

1556/2005 del 25 aprile 2005?

Considerandi

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

Devono essere

confermate le condanne al risarcimento alle parti civili contenute nel decreto

d’accusa, e, se sì, in che misura?

6.

A chi vanno caricate

la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 cifra 1, 66, 68,

123.

cifra 1, 144 cpv. 1, 292 CPS; 6 LOP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1.

lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

2.

ripetuto danneggiamento,

art. 144 cpv. 1 CPS,

3.

disobbedienza a decisioni

dell'autorità, art. 292 CPS,

4.

ripetuti atti contro la

pubblica incolumità, art. 6 LOP,

per i fatti compiuti a __________

e __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1566/2005

del 25 aprile 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 1'000.--

(mille);

3.

al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell’importo di fr. 126.50, a titolo di risarcimento per le spese

veterinarie sostenute (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP);

4.

al versamento alla parte

civile CIVI 2 dell’importo di fr. 51.--, a titolo di risarcimento per le spese

veterinarie sostenute (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP);

5.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 1450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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