10.2005.246
cani liberi e senza controllo che aggrediscono animali e persone, dolo eventuale
21 dicembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2005.246
Data decisione, Autorità:
21.12.2005, PRPEN
Titolo:
cani liberi e senza controllo che aggrediscono animali e persone, dolo eventuale
DANNEGGIAMENTO
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
LESIONE SEMPLICE
art. 6 LOP
1. LESA 1
2. CIVI 1
3. CIVI 2
Incarto
n.
10.2005.246
DA
1566/2005
Bellinzona
21
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________ e __________,
il 13 gennaio 2005, lasciandoli vagare senza controllo pur conoscendo la
predisposizione ad attaccare persone e animali che transitano legittimamente
nei pressi della sua azienda agricola, permesso, per dolo eventuale, ai suoi
due cani (uno di piccola taglia e uno di grossa taglia) di aggredire il caneLESA
1, che nel legittimo tentativo di proteggere il suo cane ha riportato le
lesioni riferite dal certificato medico del dr. med. __________, agli atti;
2. danneggiamento,
2.1. per avere, a __________
e __________, il 3 aprile 2004, lasciandolo vagare senza controllo pur
conoscendo la predisposizione ad attaccare persone e animali che transitano
legittimamente nei pressi della sua azienda agricola, permesso, per dolo
eventuale, al suo cane di grossa taglia di aggredire i cani di CIVI 1 e CIVI 2,
ferendoli, causando così un danno di fr. 126.50 alla prima e fr. 51.-- alla
seconda, come da documentazione veterinaria agli atti;
2.2. per
avere, a __________ e __________, il 13 gennaio 2005, lasciandoli vagare senza
controllo pur conoscendo la predisposizione ad attaccare persone e animali che
transitano legittimamente nei pressi della sua azienda agricola, permesso, per
dolo eventuale, ai suoi due cani (uno di piccola taglia e uno di grossa taglia)
di aggredire il cane di LESA 1, ferendolo all’arto anteriore sinistro, causando
così un danno non quantificato alla proprietaria, che ha dovuto portare il cane
un veterinario;
3. disobbedienza a
decisioni dell'autorità,
per avere, a __________,
dal 12 novembre 2003, volontariamente omesso di ottemperare alla risoluzione n.
871 del 3 novembre 2003 del Municipio di __________, che gli ordinava, con la
comminatoria dell’art. 292 CPS, di allontanare il cane di sua proprietà
dall’azienda agricola;
4. ripetuti atti contro la
pubblica incolumità,
per avere ripetutamente
lasciato vagare i propri cani nei pressi dell’azienda agricola di __________, e
meglio:
il 3 aprile 2004, il suo
cane di grossa taglia, come riferito al punto 2.1.
il 13 gennaio 2005, i suoi
due cani (uno di piccola taglia e uno di grossa taglia), come riferito al punto
2.2.;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 144 cpv.
1, 292 CPS e 6 LOP, richiamati gli art. 41 cifra 1, 66 e 68 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 25 aprile
2005 n. DA 1566/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque)
giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.--
(mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3. Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 126.50, a titolo di risarcimento per le spese
veterinarie sostenute (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
4. Al versamento alla parte
civile CIVI 2 dell'importo di fr. 51.--, a titolo di risarcimento per le spese
veterinarie sostenute (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
5. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
6. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 maggio 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 21 dicembre 2005,
al quale hanno partecipato l’imputato ed il Sostituto Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettate all’imputato, ai sensi dell’art. 250
cpv. 1 CPP, subordinatamente al reato di lesioni semplici, le imputazioni di
cui agli art. 123 cpv. 2 CPS (lesioni semplici con oggetto pericoloso), 125 CPS
(lesioni colpose) e 126 CPS (vie di fatto)
sentito il Sostituto Procuratore pubblico,
il quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa. Per quanto concerne
Fatti
i capi di imputazione di lesioni semplici e di danneggiamento egli evidenzia
che nella presente fattispecie sono dati gli estremi del dolo eventuale;
sentito da ultimo l'accusato, il quale si
rammarica per gli episodi. Egli riconosce di non aver ottemperato alla
decisione municipale, poiché necessita del cane per lo svolgimento della sua
attività lavorativa, non certo per egoismo. Al contrario egli ha messo in atto
tutto quanto in suo potere per evitare il ripetersi di simili episodi. Il cane
non può inoltre essere definito pericoloso. In effetti non ha mai aggredito o
ferito le persone, ma si è semplicemente limitato a difendere il suo
territorio, che purtroppo non può essere cintato, dalle intrusioni di altri
animali. Egli rileva come nei casi di specie le parti civili si siano
comportate in maniera inadeguata, forse perché inesperte nella conduzione di
cani. Egli sottolinea infine come i danni, da lui prontamente risarciti, siano
stati di modesta entità. Egli contesta infine che nel caso concreto siano
adempiti i presupposti del dolo eventuale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Lesioni semplici ex
art. 123 cpv. 1 CPS, o, in via subordinata, ex art. 123 cpv. 2 CPS, oppure,
eventualmente, lesioni colpose o vie di fatto,
1.2 Ripetuto
danneggiamento,
1.3. Disobbedienza
a decisioni dell’autorità,
1.4. Ripetuti
atti contro la pubblica incolumità,
per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA
1556/2005 del 25 aprile 2005?
Considerandi
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
Devono essere
confermate le condanne al risarcimento alle parti civili contenute nel decreto
d’accusa, e, se sì, in che misura?
6.
A chi vanno caricate
la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1, 66, 68,
123.
cifra 1, 144 cpv. 1, 292 CPS; 6 LOP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
2.
ripetuto danneggiamento,
art. 144 cpv. 1 CPS,
3.
disobbedienza a decisioni
dell'autorità, art. 292 CPS,
4.
ripetuti atti contro la
pubblica incolumità, art. 6 LOP,
per i fatti compiuti a __________
e __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1566/2005
del 25 aprile 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
3.
al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell’importo di fr. 126.50, a titolo di risarcimento per le spese
veterinarie sostenute (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP);
4.
al versamento alla parte
civile CIVI 2 dell’importo di fr. 51.--, a titolo di risarcimento per le spese
veterinarie sostenute (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP);
5.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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