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Decisione

10.2005.248

Colpire più volte al volto con dei pugni un minorenne e incolparlo di fronte a terzi di condotta disonorevole; eccesso di legittima difesa attribuibile a scusabile sbigottimento

24 gennaio 2006Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i reati di vie di fatto (126 cpv. 1 CPS), aggressione (134 CPS) ed ingiuria

(art. 177 CPS)

In data 12 maggio 2004 le __________

hanno presentato denuncia penale contro CIVI 1 e __________ per i reati di

perturbamento della circolazione pubblica e perturbamento dei servizi pubblici.

In data 19 maggio 2004 la ditta

__________, __________, ha sporto querela nei confronti dei protagonisti della

vicenda per il danneggiamento di un portacartoline del valore di fr. 200.--.

CIVI 1 ha versato fr. 100.-- a

titolo di risarcimento danni, pertanto la querela nei suoi confronti è stata

ritirata. Dal canto suo, l’imputato ha comunicato agli agenti interroganti di

non essere intenzionato a pagare la somma richiesta preferendo dapprima

consultarsi con il proprio legale (cfr. rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria, AI n. 4).

Con scritto di data 21 maggio

2004, l’allora patrocinatrice del minorenne CIVI 1 ha querelato il signor ACCU

1 per il titolo di reato di lesioni semplici, con contestuale costituzione di

parte civile.

In occasione

dell’interrogatorio di polizia del 3 luglio 2004, CIVI 1 ha esteso la propria

denuncia penale anche ai titoli di reato di lesioni semplici (art. 123 CPS), vie

di fatto (art. 126 CPS), ingiuria (art. 177 CPS) e minaccia (art. 180 CPS).

6. In base alle risultanze

dell’inchiesta di polizia giudiziaria, il Sostituto Procuratore pubblico __________,

in data 22 giugno 2005, ha emanato nei confronti di __________ un non luogo a

procedere per insufficienza di prove a suo carico (NLP 2353/2005). La decisione

non è ancora formalmente cresciuta in giudicato, in quanto l’interessato ne ha richiesto

la motivazione che, in attesa dell’esito del presente procedimento, non è stata

intimata alle parti (cfr. lettera 14 ottobre 2005 del Sostituto Procuratore

pubblico).

Sulla scorta del medesimo

rapporto di polizia, il Magistrato dei minorenni __________, in data 13 gennaio

2006, ha emesso un decreto di ammonimento a carico di CIVI 1, reputandolo

autore colpevole di vie di fatto per avere a più riprese spintonato il signor ACCU

1, mentre lo ha prosciolto dal reato di perturbamento di servizi pubblici per

insufficienza di prove ed infine ha abbandonato il procedimento per quanto

concerne il reato di ingiuria. Al giorno del presente dibattimento il decreto

di ammonimento non era ancora cresciuto in giudicato (cfr. incarto richiamato

dalla Magistratura dei minorenni).

Sempre in virtù della medesima

istruttoria predibattimentale, il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 ha

emanato il decreto d’accusa in esame, ritenendo il signor ACCU 1 autore

colpevole di lesioni semplici e diffamazione.

Con scritto di data 18 maggio

2005, l’imputato ha inoltrato opposizione al citato decreto. Da qui la presente

procedura.

7. In occasione del processo, la

difesa ha rinnovato l’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze

dell’istruttoria formale, segnatamente dei verbali di audizione testimoniale

rese dinanzi alla Polizia dagli aggressori del signor ACCU 1 e dai loro amici,

da lei già formulata con corrispondenza di data 20 gennaio 2006.

In base all’art. 227 cpv. 2

CPP, le parti possono opporsi all’uso in sede dibattimentale di altre

risultanze dell’istruttoria formale entro il termine di 10 giorni. La

decorrenza inutilizzata del termine, eventualmente prorogato, significa

accettazione dell’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione

formale, per le prove di cui la pubblica accusa non chiede esplicitamente

l’assunzione con il decreto d’accusa.

Nel caso specifico, il

precedente difensore dell’imputato, nel lasso di tempo assegnatogli, ha

notificato gli ulteriori mezzi di prova che intendeva assumere al dibattimento,

limitandosi a premettere che “le risultanze dell’istruttoria formale per

quanto attiene gran parte delle affermazioni in essa contenute, segnatamente

degli aggressori e dei conoscenti ed amici di questi sono contestate” (cfr.

lettera 16 giugno 2005 dell’avv. __________).

Tale formulazione non può e non

poteva certo essere ritenuta quale opposizione all’uso dibattimentale delle

risultanze scritte dell’istruttoria formale, ma soltanto, in ossequio al chiaro

senso letterale della frase, quale contestazione, per di più assolutamente

generica, delle affermazioni contenute nei relativi verbali d’interrogatori.

L’opposizione all’uso

dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruttoria formale del 20 gennaio

2006, poi rinnovata al dibattimento, è dunque manifestamente tardiva, e, già

solo per questo motivo, deve pertanto essere respinta.

8. A mente del signor ACCU 1, le

conseguenze fisiche riportate dalla parte civile a seguito dei pugni inferti

costituiscono unicamente delle vie di fatto. Egli ritiene pertanto che il

decreto d’accusa non possa essere confermato.

Nell’ipotesi in cui fossero

dati i presupposti delle lesioni semplici, il prevenuto chiede nondimeno il

proscioglimento, poiché avrebbe legittimamente sferrato i pugni per difendersi

dall’aggressione messa in atto dalla parte civile. A suo avviso, sono pertanto

dati gli estremi per considerare il suo agire adeguato alle circostanze e

quindi non eccessivo. In ultima analisi, egli sostiene che l’eventuale e

denegato eccesso di legittima difesa sia attribuibile ad una scusabile

eccitazione o sbigottimento e che dunque debba essere mandato esente da pena.

Giusta l’art. 123 cifra 1 CPS,

chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute

di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione. Nei casi poco

gravi, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento

(art. 66).

Le lesioni semplici

intenzionali sono un reato di risultato. E’ necessaria una lesione

all’integrità fisica o psichica di una certa intensità, che non causi alla

vittima pericolo di morte o un’infermità permanente. In generale si riconoscono

come lesioni semplici i casi che normalmente necessitano di cure mediche (Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 1995, § 3, n. 6 segg.). Si parla di

lesioni semplici quando vengono inflitti danni o ferite, sia esterne che

interne, quali ad esempio fratture senza complicazioni che guariscono

completamente, commozioni cerebrali, ematomi ed escoriazioni provocati da

colpi, urti o altre cause analoghe, a meno che queste lesioni abbiano come

conseguenza soltanto un disturbo passeggero e senza importanza del sentimento

di benessere (DTF 119 IV 25 consid. 2).

Per l’art. 126 cpv. 1 CPS,

chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al

corpo o alla salute, è punito a querela di parte, con l’arresto o la multa.

Secondo la giurisprudenza, deve

ritenersi costitutiva di vie di fatto una lesione dell’integrità fisica che

ecceda quanto si presume tollerabile secondo l’uso corrente e le abitudini

sociali e che non comporti un danno corporale né pregiudizio della salute. Essa

può sussistere anche quando non abbia causato alcun dolore fisico (DTF 117 IV 14

consid 2).

In presenza di contusioni, lividi

o escoriazioni provocati da colpi o da altre cause analoghe, la distinzione tra

le vie di fatto e le lesioni semplici è delicata.

La giurisprudenza ha

considerato un colpo al viso, che ha provocato un graffio al naso ed una

contusione, come vie di fatto, così come lo è stato un livido al braccio e un

dolore alla mascella senza contusione. Al contrario, un pugno in faccia

sferrato con brutale violenza tale da provocare importanti lividi, una frattura

della mascella, dei denti o del setto nasale, è stata qualificata come lesione

semplice. Analogamente numerosi pugni e pedate che hanno provocato, in una

delle vittime, dei segni all’altezza dell’occhio e un livido al labbro

inferiore, e, nell’altra vittima, un livido alla mascella inferiore, una

contusione alle costole e delle escoriazioni all’avambraccio e alla mano, sono state

considerate lesioni semplici. Laddove il danno all’integrità fisica si

manifesti soltanto con contusioni, lividi o escoriazioni, si deve tener conto

dell’intensità del dolore provocato per determinare se si tratta di lesioni

semplici o vie di fatto. Al riguardo, trattandosi di nozioni giuridiche

indeterminate, la giurisprudenza riconosce, nei casi limite, un certo margine

di apprezzamento al giudice (DTF 119 IV 25 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

Dal profilo soggettivo entrambe

le infrazioni devono essere commesse intenzionalmente. L’intenzione deve concernere

tutti gli elementi costitutivi dei reati. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 17 ad art. 123, pag.

138).

9. Nel caso specifico, le lesioni

provocate alla parte civile non possono essere qualificate come vie di fatto,

ma devono essere considerate delle lesioni semplici.

In effetti, come si evince

dalle fotografie e dal certificato medico allegati alla denuncia penale (AI n.

1, doc. B-C), la parte civile ha riportato un ematoma nella regione dell’occhio

sinistro, un’escoriazione all’altezza dell’osso zigomatico sinistro con forti

dolori alla pressione ed alla masticazione. Inoltre a causa dei colpi inferti CIVI

1 ha lamentato nausea e cefalea di media entità.

In particolare l’ematoma sotto

l’occhio sinistro, che è la conseguenza di una rottura dei vasi sanguigni con

travaso sottocutaneo e che normalmente lascia delle tracce per alcuni giorni,

deve essere considerata una lesione del corpo umano, anche se è superficiale e

di poca importanza. Non ci troviamo quindi di fronte ad un colpo che ha

provocato soltanto un dolore ed eventualmente un arrossamento temporaneo (DTF

119 IV 25 consid. 2).

Accertato dunque che i colpi

inferti alla parte civile da parte dell’imputato hanno provocato delle lesioni

ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CPS, bisogna ora stabilire se quest’ultimo abbia

agito per legittima difesa, come sostenuto dal difensore.

10. L’art. 33 cpv. 1 CPS sancisce

che ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze

un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente

fatta a sé o ad altri.

Se chi respinge l’aggressione

ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo

il suo libero apprezzamento (art. 66); se l’eccesso della legittima difesa può

essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l’imputato va

esente da pena (art. 33 cpv. 2 CPS).

L’esercizio della legittima

difesa permette di proteggere da un’aggressione tutti i diritti personali,

quali ad esempio l’integrità fisica e la vita. Affinché

possa essere riconosciuta la legittima difesa occorre che l’autore dell’atto

che ha condotto ad un risultato illecito l’abbia commesso con coscienza e

volontà allo scopo di difendersi da un attacco imminente o in corso. L’art. 33

CPS non presuppone però che colui che si difende abbia avuto l’intenzione di

pervenire con il suo atto al risultato che si è prodotto. La legittima difesa

implica necessariamente l’esistenza di una precedente attacco, al quale si è

supposti rispondere. L’aggressione o la minaccia deve essere illecita (Favre, Pellet,

Stoudmann, Code pénal annoté, 2a ed., n. 1.2. segg. ad art. 33 CPS, pag. 101

segg.).

La vittima ha il diritto di

difendersi da un attacco fintanto che i mezzi che impiega sono proporzionati

Considerandi

alle circostanze. La formulazione della norma lascia al giudice un ampio potere

di apprezzamento nel valutare la proporzionalità della difesa. A tale fine

entra in linea di conto la gravità dell’aggressione o della minaccia, come pure

la rilevanza del bene giuridico minacciato e quella del bene giuridico leso con

la reazione difensiva. La proporzionalità della difesa deve essere valutata in

base alla situazione nella quale si trovava colui che è stato illecitamente

attaccato nel momento della sua azione. Il giudice, chiamato ad apprezzare la

situazione a posteriori, non deve mostrarsi troppo esigente in merito

all’adeguatezza dei mezzi utilizzati e non deve ricercarne altri con sottili

ragionamenti (DTF 107 IV 12 consid. 3; Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., n. 10 ad art. 33 CPS, pag.

140.

seg.).

L’eccesso

di legittima difesa è una reazione sproporzionata alle circostanze. In tale

evenienza, come detto, il giudice attenua la pena dell’autore secondo il suo

libero apprezzamento. L’imputato va però esente da pena se l’attacco ingiusto

ha provocato - almeno preponderatamente - uno stato di eccitazione e di

sbigottimento che le circostanze e le modalità del caso fanno apparire

scusabile. Non ogni minimo stato di eccitazione e di sbigottimento basta per

mandare esente da pena l’autore. Facendo uso del potere di apprezzamento che

gli compete, il giudice adotta un metro di valutazione tanto più severo quanto

più pericolosa appaia la reazione dell’imputato. Come nel caso dell’art. 113

CPS (reato passionale), occorre esaminare se di fronte ad un’aggressione come

quella subìta dall’accusato nelle circostanze specifiche una persona

normalmente intenzionata (rechtlich gesinnt) si sarebbe turbata

altrettanto e fosse rimasta altrettanto sbigottita (Trechsel, op. cit., n. 17

ad art. 33 CPS, pag. 141). Tali estremi vanno chiaramente accertati dal

giudice (DTF 115 IV 167 consid. 4c, pag. 172, CCRP, sentenza inc. 17.2005.33

del 13 luglio 2005). Chi scatena l’aggressione con il suo comportamento

illegale non può, poi, invocare una scusabile eccitazione per giustificare un

eccesso di legittima difesa (DTF 109 IV 5).

11.

Nel caso in esame, stabilito,

per sua stessa ammissione, che l’imputato ha sferrato vari colpi alla parte

civile, bisogna anzitutto accertare se quest’ultima lo abbia precedentemente

aggredito o minacciato.

La risposta è affermativa.

Dall’analisi delle deposizioni

non è semplice ricostruire i fatti. Tutti i protagonisti concordano comunque

nel dire che prima della zuffa vi è stata un’animata discussione tra l’imputato

e la parte civile. In base alle loro dichiarazioni è pure assodato che CIVI 1 è

stato il primo ad aver utilizzato le mani, laddove vi è chi dice dando uno

spintone alle spalle dell’imputato (cfr. verbale interrogatorio 22 maggio 2004

del teste __________, pag. 1), chi invece sostiene colpendolo alla schiena (cfr.

verbale interrogatorio 20 maggio 2004 dell’imputato, pag. 1) e chi infine

afferma di avergli dato soltanto una spinta sulla spalla con la mano (cfr. verbale

di interrogatorio 2 giugno 2004 della parte civile, pag. 1).

Il teste __________, l’unico

neutrale ad aver assistito alla scena, ha affermato che “dopo diversi spintoni

dati frontalmente dal ragazzo, l’uomo si è girato con l’intenzione di

andarsene. A questo punto il giovane ha nuovamente spintonato la persona alle

spalle. Al che l’autista si è girato e lo ha colpito più volte al viso. Il

ragazzo ha cercato di difendersi e in suo aiuto è intervenuto anche l’amico

cercando di separarli. Fallendo nel suo tentativo la colluttazione è proseguita

coinvolgendo tutte e tre le persone” omissis “D2: L’uomo asserisce

che una volta essere stato colpito alla schiena si è girato e il ragazzo lo ha

colpito per primo al volto. Cos’ha da dire in merito? R2: Sinceramente non sono

in grado di dire chi abbia colpito per primo” (cfr. suo verbale di

interrogatorio 9 giugno 2004, pag. 1 seg.).

A mente di questo giudice,

l’azione messa in atto dalla parte civile configura un’aggressione, o quantomeno

una minaccia, illecita all’integrità fisica dell’avversario, che non trova

giustificazione alcuna, nemmeno nel diverbio che pochi istanti prima aveva

coinvolto i due protagonisti.

In una simile situazione,

considerato oltretutto il clima spesso pesante, ostile e violento che da alcuni

anni aleggia in certe zone dell’agglomerato di __________, in specie nei

dintorni della Stazione FFS di __________, è comprensibile che l’accusato si

sia sentito in pericolo ed abbia cercato di difendersi colpendo il ragazzo. Aggressione

che non si poteva considerare terminata con la forte spinta data alle spalle,

ma si poteva legittimamente ritenere ancora in atto, anzi in crescendo, visto

il modo in cui si è esacerbata la discussione. I pugni immediatamente inferti

al rivale in risposta al suo attacco è quindi da interpretare come una

legittima difesa nei confronti dell’aggressione messa in atto dalla parte

civile.

Resta ora da appurare se il

mezzo da lui utilizzato per raggiungere lo scopo fosse proporzionato all’entità

dell’offesa ed al reale pericolo e, in caso di risposta negativa, se l’eccesso

di legittima difesa possa essere attribuito a scusabile eccitazione o a

sbigottimento.

Considerato come dall’istruttoria

sia stato possibile accertare unicamente che la parte civile ha dato inizio

alla zuffa spintonando più volte alle spalle l’imputato - ciò che può essere

qualificate quale vie di fatto, come peraltro deciso dal Magistrato dei

minorenni - la reazione di quest’ultimo, concretizzatasi con dei pugni al volto

dell’avversario inferti con particolare violenza, appare sproporzionata

rispetto alle circostanze ed al reale pericolo. Il signor ACCU 1 non si è

infatti limitato a respingere l’attacco, ma si è fatto parte attiva, sferrando vari

colpi. La sua reazione è pertanto da considerare eccessiva ai sensi dell’art.

33.

cpv. 2 prima frase CPS.

A mente di questo giudice, nel

caso in esame, l’eccesso di legittima difesa dell’imputato può comunque essere

attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento. In effetti, per le

ragioni addotte in precedenza nei dintorni della stazione di __________, ma in

generale nell’agglomerato urbano di __________ vige un clima ostile e violento,

che spesso scatena risse ed aggressioni per futili motivi. E’ quindi del tutto

comprensibile che l’attacco, dapprima verbale e poi con colpi alle spalle,

messo in atto senza alcuna valida ragione dalla parte civile nei confronti

dell’imputato, abbia provocato in quest’ultimo uno spavento tale da indurlo a

reagire in maniera sproporzionata alle circostanze.

Stante quanto precede si

giustifica, in applicazione dell’art. 33 cpv. 2 seconda frase CPS, di mandare

il signor ACCU 1 esente da pena.

12.

In

conclusione, occorre esaminare il secondo capo di imputazione ascritto

all’accusato, ovvero quello di aver diffamato CIVI 1 incolpandolo di fronte a

terzi di condotta disonorevole.

Nella propria deposizione

testimoniale la minorenne __________, ha affermato che “un pomeriggio del

mese di aprile 2004 mi trovavo alla Stazione FFS di __________ in procinto di

prendere il bus (linea __________) per recarmi da mio padre. Intendo precisare

che io ero seduta sul bus (posti in fondo), mentre l’autista era in piedi

vicino a due donne sedute nei posti anteriori. In quel frangente udivo

l’autista, aggredito qualche tempo dopo, parlare con due donne. La

conversazione riguardava in giovani in particolare, ma ad un certo punto la

discussione si è spostata su un giovane in particolare. Indicando CIVI 1 ha

affermato che quest’ultimo non si lavava e spesso picchiava suo padre per avere

dei soldi. Sono sicura che parlasse di CIVI 1 in quanto lo indicava dicendo: “…

quel ragazzo seduto sulla panchina …” e in quel momento era l’unico seduto

sulla panchina. Qualche giorno dopo ho incontrato CIVI 1 e gli ho chiesto se

ciò che avevo sentito era vero. Chiaramente ha smentito tutto e ha aggiunto che

non era la prima volta che quell’autista parlava male di lui” (cfr. suo

verbale di interrogatorio 21 giugno 2004, pag. 1).

CIVI 1, dal

canto suo, ha dichiarato d’essere sicuro che sia stato proprio l’imputato a

parlare male nei suoi confronti, in quanto la teste glielo ha più volte

confermato (cfr. suo verbale di interrogatorio 5 febbraio 2005, pag. 1).

L’imputato,

sia nel corso dell’istruttoria formale, sia al dibattimento, ha invece sempre affermato

di non conoscere né la parte civile né i suoi genitori ed ha recisamente negato

d’aver parlato male della parte civile e d’aver proferito simili apprezzamenti.

A suo avviso, è possibile che la teste abbia sbagliato persona (cfr. suo

verbale di interrogatorio 21 ottobre 2004, pag. 1).

La difesa ha

perciò chiesto il proscioglimento da questo capo di imputazione, ritenendo

insufficienti le prove agli atti, considerato che vi è solo la dichiarazione di

una teste che non è nemmeno stata chiamata a riconoscere nell’imputato la

persona cui ella ha fatto riferimento.

13.

L’art. 173

CPS punisce con la detenzione sino a sei mesi o con la multa chiunque,

comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta

disonorevole o di altri fatti che potrebbero nuocere alla sua reputazione. Lo

stesso vale per chi divulga tali sospetti o imputazioni.

Nel caso specifico è pacifico

che le frasi udite dalla testimone siano lesive dell’onore ed adempiano i

requisiti della diffamazione ai sensi dell’art. 173 CPS.

Ciò non è tuttavia sufficiente per

condannare il signor ACCU 1. In effetti, dopo un’attenta ponderazione delle

deposizione rese dai protagonisti e della teste, questo giudice non ha

raggiunto il pieno convincimento che sia effettivamente stato l’imputato a

proferire tali affermazioni, tantomeno che le stesse riguardassero la parte

civile.

In effetti, a prescindere dal

fatto che è alquanto dubbio che dalla sua posizione in fondo al bus la

testimone abbia potuto sentire distintamente la conversazione avvenuta

all’altro capo del torpedone fra l’autista e due passeggere, l’istruttoria non

ha permesso di accertare con sicurezza che l’imputato sia l’autista che avrebbe

detto le frasi in questione, non appena si consideri che la teste non è nemmeno

stata chiamata a riconoscerlo, ad esempio tramite una sua fotografia.

Alla tesi accusatoria non è

inoltre di nessun giovamento l’asserzione della parte civile secondo cui la

giovane le avrebbe confermato a più riprese che il colpevole fosse il signor ACCU

1.

In effetti, nulla viene specificato circa le circostanze in cui sarebbe

avvenuto il presunto riconoscimento, sicché la dichiarazione ha soltanto un

mero valore di affermazione di parte.

Stante quanto precede, in virtù

del principio “in dubio pro reo”, l’imputato deve essere prosciolto dall’accusa

di diffamazione.

14.

L’esito del procedimento impone

di accollare la tassa e le spese di giustizia allo Stato (art. 9 CPP).

visti gli art. 33, 41 cifra 1, 123

cifra 1, 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________

l’11 maggio 2005 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di

accusa n. DA 1736/2005 del 9 maggio 2005;

riconoscendogli l’attenuante di

avere agito per eccesso di legittima difesa attribuibile a scusabile

sbigottimento ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 seconda frase CPS;

e lo proscioglie dall’accusa di diffamazione,

art. 173 CPS,

per i fatti descritti al punto

n. 2 del decreto di accusa n. DA 1736/2005 del 9 maggio 2005;

manda ACCU 1

esente da pena;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

il dispositivo per il quale non è stata formulata opposizione,

ossia: 3. La parte civile CIVI

1.

è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art.

208.

cpv. 1 lett. b CPP).

è cresciuto in giudicato.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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