10.2005.248
Colpire più volte al volto con dei pugni un minorenne e incolparlo di fronte a terzi di condotta disonorevole; eccesso di legittima difesa attribuibile a scusabile sbigottimento
24 gennaio 2006Italiano27 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2005.248
Data decisione, Autorità:
24.01.2006, PRPEN
Titolo:
Colpire più volte al volto con dei pugni un minorenne e incolparlo di fronte a terzi di condotta disonorevole; eccesso di legittima difesa attribuibile a scusabile sbigottimento
DIFFAMAZIONE
LEGITTIMA DIFESA
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
art. 173 CPS
art. 33 cpv. 2 VCPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.248
DA
1736/2005
Bellinzona
24
gennaio 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________,
presso la stazione FFS, l’11 maggio 2004, colpendo più volte al volto con dei
pugni __________, cagionandogli le lesioni di cui al certificato medico di data
14 maggio 2004 del dr. __________;
2. diffamazione,
per avere, a __________,
nel corso del mese di aprile 2004 di fronte a terzi incolpato __________ di una
condotta disonorevole e meglio affermando che “non si lavava e che picchiava
suo padre”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123
cifra 1 e 173 CPS, richiamato l’art. 41 cifra CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 9 maggio
2005 n. DA 1736/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 4 (quattro)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La parte civile __________
è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208
cpv. 1 lett. b CPP).
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 19 maggio 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 24 gennaio 2006,
al quale hanno presenziato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, dopo
aver respinto l’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze scritte
dell’istruzione formale formulata dal difensore;
sentito il difensore, il quale chiede
anzitutto il proscioglimento dal reato di diffamazione, non ritenendo
sufficienti le prove agli atti, considerato che vi è solo la dichiarazione di una
teste che non è nemmeno stata chiamata a riconoscere nell’imputato la persona
cui ella ha fatto riferimento. Per quanto concerne l’imputazione per lesioni
semplici, il legale afferma anzitutto che le conseguenze fisiche riportate
dalla parte civile a seguito dei pugni configurano vie di fatto, per cui
l’accusa dovrebbe già per questo cadere. In via subordinata, qualora il giudice
dovesse ritenere che le lesioni semplici siano date, egli osserva come il suo
assistito abbia agito palesemente per legittima difesa, non essendo la
dimostrata aggressione nei suoi confronti ancora terminata ed essendo
prevedibile addirittura una sua continuazione, preso atto dell’escalation dei
fatti. Egli ritiene che la reazione sia stata proporzionata ma, per scrupolo di
patrocinio, precisa che qualora la si ritenesse eccessiva, debba essere
riconosciuto all’imputato di avere agito in uno stato di scusabile paura e
sbigottimento, per cui egli deve essere mandato esente da pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
1.1.1. Può essere
riconosciuta la legittima difesa ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 CPS?
1.1.2. L’imputato
può essere mandato esente da pena ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 seconda frase
CPS?
1.2. Diffamazione,
per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA
11736/2005 del 9 maggio 2005?
2. In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate
la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. Il signor ACCU 1, cittadino
italiano, nato il 29 settembre 1952 a __________ in provincia di __________
(Italia), è dimorante a __________.
Egli è coniugato con due figli
maggiorenni che vivono nella sua economia domestica.
Professionalmente egli è attivo
da lungo tempo presso le __________ quale di autista di torpedoni.
2. L’11 maggio 2004 verso le ore
08:00 l’imputato si trovava presso la stazione FFS di __________ in attesa di
partire alla guida del bus di linea __________ alla volta di Brissago (corsa __________,
partenza alle ore 08:10).
Dopo aver scambiato quattro
chiacchiere con il signor __________, impiegato FFS, egli si è diretto verso il
vicino chiosco “__________” passando accanto a due giovani.
Stando alla versione fornita
dall’imputato, uno di questi ultimi, il minorenne CIVI 1, parte civile nella
presente procedura, lo avrebbe pesantemente insultato e minacciato, poiché, a
dire del giovane, in precedenza avrebbe parlato male di lui e di suo padre.
Il signor ACCU 1 ha cercato di evitare
qualsiasi reazione, ignorando il ragazzo e proseguendo sulla sua strada, ma il
minorenne lo avrebbe dapprima colpito alla schiena e poi, non appena si è
voltato verso di lui, gli avrebbe sferrato un pugno alla tempia sinistra. A
questo punto, l’imputato, in preda alla tensione ed alla paura, ha reagito percuotendo
con pugni il ragazzo più volte nell’intento di difendersi e di neutralizzarlo.
Nella lite è allora intervenuto anche l’altro giovane, il signor __________, il
quale, sempre a detta dell’accusato, lo avrebbe bloccato per dare modo
all’amico di continuare a picchiarlo. La colluttazione è durata qualche minuto,
fino a quando è intervenuta una delle commesse del chiosco “__________”, la
quale ha trascinato l’imputato all’interno del negozio onde calmare la
situazione. In seguito l’accusato stesso ha provveduto a richiedere
l’intervento della Polizia.
3. Di natura sostanzialmente
diversa la versione fornita dal querelante. Egli ha infatti riferito che, vedendo
avvicinarsi l’imputato, ha colto l’occasione per chiedergli spiegazioni circa
le affermazioni offensive che, a suo dire, avrebbe proferito nei suoi confronti
e in quelli di suo padre.
In effetti, in precedenza, un’amica,
la minorenne __________, gli aveva riferito che un pomeriggio del mese di
aprile mentre si trovava alla stazione FFS di __________ su un autobus delle __________
(linea __________) aveva udito il prevenuto affermare, in una discussione con
altre persone, che CIVI 1 non si lavava e che spesso picchiava suo padre per
avere dei soldi.
Stando al denunciante, siccome il
signor ACCU 1 ha ignorato la sua richiesta di spiegazioni, gli avrebbe dato una
spinta sulla spalla destra per richiamare la sua attenzione. Quest’ultimo si sarebbe
tuttavia voltato di scatto, sferrandogli un pugno all’occhio sinistro. In
seguito, l’imputato avrebbe nuovamente provato a picchiarlo, ciò che lo ha
indotto a difendersi, cercando a sua volta di colpire l’avversario. A causa dei
colpi ricevuti la parte civile sarebbe tuttavia caduta a terra sanguinando dal
naso e dal labbro superiore. A questo punto l’amico __________ sarebbe
intervenuto nell’intento di fermare l’imputato, venendo però a sua volta preso
di mira da quest’ultimo. Dopo essere riuscito a rialzarsi CIVI 1 avrebbe
tentato di dividere i due contendenti, ma sarebbe stato di nuovo aggredito
dall’accusato, il quale avrebbe cercato di fargli sbattere la testa contro un
pilastro metallico.
Anche secondo la parte civile l’allontanamento
dell’accusato da parte di una commessa del chiosco “__________” ha posto fine
alla zuffa.
4. Nella lite la parte civile ha
riportato un ematoma ed un’escoriazione con forti dolori alla pressione dell’osso
zigomatico sinistro con dolori anche nella masticazione al muscolo masseter
sinistro. Inoltre queste lesioni erano accompagnate da nausea e cefalea di
media entità (cfr. certificato medico 14 maggio 2004 del dr. med. __________,
doc. A, allegato all’AI n. 1).
L’imputato ha invece subito
delle escoriazioni e contusioni, in particolare al pollice ed all’indice della
mano destra, nonché un trauma alla spalla destra con rottura della cuffia dei
rotatori, che ha dovuto essere riparata con un intervento chirurgico. Questi guai
fisici lo hanno reso inabile al lavoro nella misura del 100% fino alla fine del
mese di giugno 2005 (cfr. rapporto 21 aprile 2004 del dr. med. __________ e
incarto SUVA).
A seguito dell’evento in
questione, il signor ACCU 1 ha inoltre manifestato un forte disagio psichico.
Nel corso dell’autunno 2004 si è rivolto all’Unità di intervento regionale per
l’aiuto alle vittime di reati, che lo ha indirizzato verso il Servizio psico-sociale
di __________ (cfr. rapporto 12 luglio 2005 del Servizio psico-sociale di __________).
A partire dal 30 novembre 2005, l’accusato è seguito dalla dr. med. __________,
specializzata in psichiatria e psicoterapia, che gli ha diagnosticato una
sindrome ansioso depressiva grave, che ha comportato un’inabilità lavorativa totale
a contare dal 5 gennaio 2006 (cfr. rapporto 12 gennaio 2006 della dr. med. __________).
5. Con scritto di data 12 maggio
2004, il signor ACCU 1 ha sporto querela penale presso la Magistratura dei
minorenni ed il Ministero pubblico nei confronti di CIVI 1 e di __________ per
Fatti
i reati di vie di fatto (126 cpv. 1 CPS), aggressione (134 CPS) ed ingiuria
(art. 177 CPS)
In data 12 maggio 2004 le __________
hanno presentato denuncia penale contro CIVI 1 e __________ per i reati di
perturbamento della circolazione pubblica e perturbamento dei servizi pubblici.
In data 19 maggio 2004 la ditta
__________, __________, ha sporto querela nei confronti dei protagonisti della
vicenda per il danneggiamento di un portacartoline del valore di fr. 200.--.
CIVI 1 ha versato fr. 100.-- a
titolo di risarcimento danni, pertanto la querela nei suoi confronti è stata
ritirata. Dal canto suo, l’imputato ha comunicato agli agenti interroganti di
non essere intenzionato a pagare la somma richiesta preferendo dapprima
consultarsi con il proprio legale (cfr. rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria, AI n. 4).
Con scritto di data 21 maggio
2004, l’allora patrocinatrice del minorenne CIVI 1 ha querelato il signor ACCU
1 per il titolo di reato di lesioni semplici, con contestuale costituzione di
parte civile.
In occasione
dell’interrogatorio di polizia del 3 luglio 2004, CIVI 1 ha esteso la propria
denuncia penale anche ai titoli di reato di lesioni semplici (art. 123 CPS), vie
di fatto (art. 126 CPS), ingiuria (art. 177 CPS) e minaccia (art. 180 CPS).
6. In base alle risultanze
dell’inchiesta di polizia giudiziaria, il Sostituto Procuratore pubblico __________,
in data 22 giugno 2005, ha emanato nei confronti di __________ un non luogo a
procedere per insufficienza di prove a suo carico (NLP 2353/2005). La decisione
non è ancora formalmente cresciuta in giudicato, in quanto l’interessato ne ha richiesto
la motivazione che, in attesa dell’esito del presente procedimento, non è stata
intimata alle parti (cfr. lettera 14 ottobre 2005 del Sostituto Procuratore
pubblico).
Sulla scorta del medesimo
rapporto di polizia, il Magistrato dei minorenni __________, in data 13 gennaio
2006, ha emesso un decreto di ammonimento a carico di CIVI 1, reputandolo
autore colpevole di vie di fatto per avere a più riprese spintonato il signor ACCU
1, mentre lo ha prosciolto dal reato di perturbamento di servizi pubblici per
insufficienza di prove ed infine ha abbandonato il procedimento per quanto
concerne il reato di ingiuria. Al giorno del presente dibattimento il decreto
di ammonimento non era ancora cresciuto in giudicato (cfr. incarto richiamato
dalla Magistratura dei minorenni).
Sempre in virtù della medesima
istruttoria predibattimentale, il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 ha
emanato il decreto d’accusa in esame, ritenendo il signor ACCU 1 autore
colpevole di lesioni semplici e diffamazione.
Con scritto di data 18 maggio
2005, l’imputato ha inoltrato opposizione al citato decreto. Da qui la presente
procedura.
7. In occasione del processo, la
difesa ha rinnovato l’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze
dell’istruttoria formale, segnatamente dei verbali di audizione testimoniale
rese dinanzi alla Polizia dagli aggressori del signor ACCU 1 e dai loro amici,
da lei già formulata con corrispondenza di data 20 gennaio 2006.
In base all’art. 227 cpv. 2
CPP, le parti possono opporsi all’uso in sede dibattimentale di altre
risultanze dell’istruttoria formale entro il termine di 10 giorni. La
decorrenza inutilizzata del termine, eventualmente prorogato, significa
accettazione dell’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione
formale, per le prove di cui la pubblica accusa non chiede esplicitamente
l’assunzione con il decreto d’accusa.
Nel caso specifico, il
precedente difensore dell’imputato, nel lasso di tempo assegnatogli, ha
notificato gli ulteriori mezzi di prova che intendeva assumere al dibattimento,
limitandosi a premettere che “le risultanze dell’istruttoria formale per
quanto attiene gran parte delle affermazioni in essa contenute, segnatamente
degli aggressori e dei conoscenti ed amici di questi sono contestate” (cfr.
lettera 16 giugno 2005 dell’avv. __________).
Tale formulazione non può e non
poteva certo essere ritenuta quale opposizione all’uso dibattimentale delle
risultanze scritte dell’istruttoria formale, ma soltanto, in ossequio al chiaro
senso letterale della frase, quale contestazione, per di più assolutamente
generica, delle affermazioni contenute nei relativi verbali d’interrogatori.
L’opposizione all’uso
dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruttoria formale del 20 gennaio
2006, poi rinnovata al dibattimento, è dunque manifestamente tardiva, e, già
solo per questo motivo, deve pertanto essere respinta.
8. A mente del signor ACCU 1, le
conseguenze fisiche riportate dalla parte civile a seguito dei pugni inferti
costituiscono unicamente delle vie di fatto. Egli ritiene pertanto che il
decreto d’accusa non possa essere confermato.
Nell’ipotesi in cui fossero
dati i presupposti delle lesioni semplici, il prevenuto chiede nondimeno il
proscioglimento, poiché avrebbe legittimamente sferrato i pugni per difendersi
dall’aggressione messa in atto dalla parte civile. A suo avviso, sono pertanto
dati gli estremi per considerare il suo agire adeguato alle circostanze e
quindi non eccessivo. In ultima analisi, egli sostiene che l’eventuale e
denegato eccesso di legittima difesa sia attribuibile ad una scusabile
eccitazione o sbigottimento e che dunque debba essere mandato esente da pena.
Giusta l’art. 123 cifra 1 CPS,
chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute
di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione. Nei casi poco
gravi, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento
(art. 66).
Le lesioni semplici
intenzionali sono un reato di risultato. E’ necessaria una lesione
all’integrità fisica o psichica di una certa intensità, che non causi alla
vittima pericolo di morte o un’infermità permanente. In generale si riconoscono
come lesioni semplici i casi che normalmente necessitano di cure mediche (Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 1995, § 3, n. 6 segg.). Si parla di
lesioni semplici quando vengono inflitti danni o ferite, sia esterne che
interne, quali ad esempio fratture senza complicazioni che guariscono
completamente, commozioni cerebrali, ematomi ed escoriazioni provocati da
colpi, urti o altre cause analoghe, a meno che queste lesioni abbiano come
conseguenza soltanto un disturbo passeggero e senza importanza del sentimento
di benessere (DTF 119 IV 25 consid. 2).
Per l’art. 126 cpv. 1 CPS,
chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al
corpo o alla salute, è punito a querela di parte, con l’arresto o la multa.
Secondo la giurisprudenza, deve
ritenersi costitutiva di vie di fatto una lesione dell’integrità fisica che
ecceda quanto si presume tollerabile secondo l’uso corrente e le abitudini
sociali e che non comporti un danno corporale né pregiudizio della salute. Essa
può sussistere anche quando non abbia causato alcun dolore fisico (DTF 117 IV 14
consid 2).
In presenza di contusioni, lividi
o escoriazioni provocati da colpi o da altre cause analoghe, la distinzione tra
le vie di fatto e le lesioni semplici è delicata.
La giurisprudenza ha
considerato un colpo al viso, che ha provocato un graffio al naso ed una
contusione, come vie di fatto, così come lo è stato un livido al braccio e un
dolore alla mascella senza contusione. Al contrario, un pugno in faccia
sferrato con brutale violenza tale da provocare importanti lividi, una frattura
della mascella, dei denti o del setto nasale, è stata qualificata come lesione
semplice. Analogamente numerosi pugni e pedate che hanno provocato, in una
delle vittime, dei segni all’altezza dell’occhio e un livido al labbro
inferiore, e, nell’altra vittima, un livido alla mascella inferiore, una
contusione alle costole e delle escoriazioni all’avambraccio e alla mano, sono state
considerate lesioni semplici. Laddove il danno all’integrità fisica si
manifesti soltanto con contusioni, lividi o escoriazioni, si deve tener conto
dell’intensità del dolore provocato per determinare se si tratta di lesioni
semplici o vie di fatto. Al riguardo, trattandosi di nozioni giuridiche
indeterminate, la giurisprudenza riconosce, nei casi limite, un certo margine
di apprezzamento al giudice (DTF 119 IV 25 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
Dal profilo soggettivo entrambe
le infrazioni devono essere commesse intenzionalmente. L’intenzione deve concernere
tutti gli elementi costitutivi dei reati. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 17 ad art. 123, pag.
138).
9. Nel caso specifico, le lesioni
provocate alla parte civile non possono essere qualificate come vie di fatto,
ma devono essere considerate delle lesioni semplici.
In effetti, come si evince
dalle fotografie e dal certificato medico allegati alla denuncia penale (AI n.
1, doc. B-C), la parte civile ha riportato un ematoma nella regione dell’occhio
sinistro, un’escoriazione all’altezza dell’osso zigomatico sinistro con forti
dolori alla pressione ed alla masticazione. Inoltre a causa dei colpi inferti CIVI
1 ha lamentato nausea e cefalea di media entità.
In particolare l’ematoma sotto
l’occhio sinistro, che è la conseguenza di una rottura dei vasi sanguigni con
travaso sottocutaneo e che normalmente lascia delle tracce per alcuni giorni,
deve essere considerata una lesione del corpo umano, anche se è superficiale e
di poca importanza. Non ci troviamo quindi di fronte ad un colpo che ha
provocato soltanto un dolore ed eventualmente un arrossamento temporaneo (DTF
119 IV 25 consid. 2).
Accertato dunque che i colpi
inferti alla parte civile da parte dell’imputato hanno provocato delle lesioni
ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CPS, bisogna ora stabilire se quest’ultimo abbia
agito per legittima difesa, come sostenuto dal difensore.
10. L’art. 33 cpv. 1 CPS sancisce
che ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze
un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente
fatta a sé o ad altri.
Se chi respinge l’aggressione
ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo
il suo libero apprezzamento (art. 66); se l’eccesso della legittima difesa può
essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l’imputato va
esente da pena (art. 33 cpv. 2 CPS).
L’esercizio della legittima
difesa permette di proteggere da un’aggressione tutti i diritti personali,
quali ad esempio l’integrità fisica e la vita. Affinché
possa essere riconosciuta la legittima difesa occorre che l’autore dell’atto
che ha condotto ad un risultato illecito l’abbia commesso con coscienza e
volontà allo scopo di difendersi da un attacco imminente o in corso. L’art. 33
CPS non presuppone però che colui che si difende abbia avuto l’intenzione di
pervenire con il suo atto al risultato che si è prodotto. La legittima difesa
implica necessariamente l’esistenza di una precedente attacco, al quale si è
supposti rispondere. L’aggressione o la minaccia deve essere illecita (Favre, Pellet,
Stoudmann, Code pénal annoté, 2a ed., n. 1.2. segg. ad art. 33 CPS, pag. 101
segg.).
La vittima ha il diritto di
difendersi da un attacco fintanto che i mezzi che impiega sono proporzionati
Considerandi
alle circostanze. La formulazione della norma lascia al giudice un ampio potere
di apprezzamento nel valutare la proporzionalità della difesa. A tale fine
entra in linea di conto la gravità dell’aggressione o della minaccia, come pure
la rilevanza del bene giuridico minacciato e quella del bene giuridico leso con
la reazione difensiva. La proporzionalità della difesa deve essere valutata in
base alla situazione nella quale si trovava colui che è stato illecitamente
attaccato nel momento della sua azione. Il giudice, chiamato ad apprezzare la
situazione a posteriori, non deve mostrarsi troppo esigente in merito
all’adeguatezza dei mezzi utilizzati e non deve ricercarne altri con sottili
ragionamenti (DTF 107 IV 12 consid. 3; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., n. 10 ad art. 33 CPS, pag.
140.
seg.).
L’eccesso
di legittima difesa è una reazione sproporzionata alle circostanze. In tale
evenienza, come detto, il giudice attenua la pena dell’autore secondo il suo
libero apprezzamento. L’imputato va però esente da pena se l’attacco ingiusto
ha provocato - almeno preponderatamente - uno stato di eccitazione e di
sbigottimento che le circostanze e le modalità del caso fanno apparire
scusabile. Non ogni minimo stato di eccitazione e di sbigottimento basta per
mandare esente da pena l’autore. Facendo uso del potere di apprezzamento che
gli compete, il giudice adotta un metro di valutazione tanto più severo quanto
più pericolosa appaia la reazione dell’imputato. Come nel caso dell’art. 113
CPS (reato passionale), occorre esaminare se di fronte ad un’aggressione come
quella subìta dall’accusato nelle circostanze specifiche una persona
normalmente intenzionata (rechtlich gesinnt) si sarebbe turbata
altrettanto e fosse rimasta altrettanto sbigottita (Trechsel, op. cit., n. 17
ad art. 33 CPS, pag. 141). Tali estremi vanno chiaramente accertati dal
giudice (DTF 115 IV 167 consid. 4c, pag. 172, CCRP, sentenza inc. 17.2005.33
del 13 luglio 2005). Chi scatena l’aggressione con il suo comportamento
illegale non può, poi, invocare una scusabile eccitazione per giustificare un
eccesso di legittima difesa (DTF 109 IV 5).
11.
Nel caso in esame, stabilito,
per sua stessa ammissione, che l’imputato ha sferrato vari colpi alla parte
civile, bisogna anzitutto accertare se quest’ultima lo abbia precedentemente
aggredito o minacciato.
La risposta è affermativa.
Dall’analisi delle deposizioni
non è semplice ricostruire i fatti. Tutti i protagonisti concordano comunque
nel dire che prima della zuffa vi è stata un’animata discussione tra l’imputato
e la parte civile. In base alle loro dichiarazioni è pure assodato che CIVI 1 è
stato il primo ad aver utilizzato le mani, laddove vi è chi dice dando uno
spintone alle spalle dell’imputato (cfr. verbale interrogatorio 22 maggio 2004
del teste __________, pag. 1), chi invece sostiene colpendolo alla schiena (cfr.
verbale interrogatorio 20 maggio 2004 dell’imputato, pag. 1) e chi infine
afferma di avergli dato soltanto una spinta sulla spalla con la mano (cfr. verbale
di interrogatorio 2 giugno 2004 della parte civile, pag. 1).
Il teste __________, l’unico
neutrale ad aver assistito alla scena, ha affermato che “dopo diversi spintoni
dati frontalmente dal ragazzo, l’uomo si è girato con l’intenzione di
andarsene. A questo punto il giovane ha nuovamente spintonato la persona alle
spalle. Al che l’autista si è girato e lo ha colpito più volte al viso. Il
ragazzo ha cercato di difendersi e in suo aiuto è intervenuto anche l’amico
cercando di separarli. Fallendo nel suo tentativo la colluttazione è proseguita
coinvolgendo tutte e tre le persone” omissis “D2: L’uomo asserisce
che una volta essere stato colpito alla schiena si è girato e il ragazzo lo ha
colpito per primo al volto. Cos’ha da dire in merito? R2: Sinceramente non sono
in grado di dire chi abbia colpito per primo” (cfr. suo verbale di
interrogatorio 9 giugno 2004, pag. 1 seg.).
A mente di questo giudice,
l’azione messa in atto dalla parte civile configura un’aggressione, o quantomeno
una minaccia, illecita all’integrità fisica dell’avversario, che non trova
giustificazione alcuna, nemmeno nel diverbio che pochi istanti prima aveva
coinvolto i due protagonisti.
In una simile situazione,
considerato oltretutto il clima spesso pesante, ostile e violento che da alcuni
anni aleggia in certe zone dell’agglomerato di __________, in specie nei
dintorni della Stazione FFS di __________, è comprensibile che l’accusato si
sia sentito in pericolo ed abbia cercato di difendersi colpendo il ragazzo. Aggressione
che non si poteva considerare terminata con la forte spinta data alle spalle,
ma si poteva legittimamente ritenere ancora in atto, anzi in crescendo, visto
il modo in cui si è esacerbata la discussione. I pugni immediatamente inferti
al rivale in risposta al suo attacco è quindi da interpretare come una
legittima difesa nei confronti dell’aggressione messa in atto dalla parte
civile.
Resta ora da appurare se il
mezzo da lui utilizzato per raggiungere lo scopo fosse proporzionato all’entità
dell’offesa ed al reale pericolo e, in caso di risposta negativa, se l’eccesso
di legittima difesa possa essere attribuito a scusabile eccitazione o a
sbigottimento.
Considerato come dall’istruttoria
sia stato possibile accertare unicamente che la parte civile ha dato inizio
alla zuffa spintonando più volte alle spalle l’imputato - ciò che può essere
qualificate quale vie di fatto, come peraltro deciso dal Magistrato dei
minorenni - la reazione di quest’ultimo, concretizzatasi con dei pugni al volto
dell’avversario inferti con particolare violenza, appare sproporzionata
rispetto alle circostanze ed al reale pericolo. Il signor ACCU 1 non si è
infatti limitato a respingere l’attacco, ma si è fatto parte attiva, sferrando vari
colpi. La sua reazione è pertanto da considerare eccessiva ai sensi dell’art.
33.
cpv. 2 prima frase CPS.
A mente di questo giudice, nel
caso in esame, l’eccesso di legittima difesa dell’imputato può comunque essere
attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento. In effetti, per le
ragioni addotte in precedenza nei dintorni della stazione di __________, ma in
generale nell’agglomerato urbano di __________ vige un clima ostile e violento,
che spesso scatena risse ed aggressioni per futili motivi. E’ quindi del tutto
comprensibile che l’attacco, dapprima verbale e poi con colpi alle spalle,
messo in atto senza alcuna valida ragione dalla parte civile nei confronti
dell’imputato, abbia provocato in quest’ultimo uno spavento tale da indurlo a
reagire in maniera sproporzionata alle circostanze.
Stante quanto precede si
giustifica, in applicazione dell’art. 33 cpv. 2 seconda frase CPS, di mandare
il signor ACCU 1 esente da pena.
12.
In
conclusione, occorre esaminare il secondo capo di imputazione ascritto
all’accusato, ovvero quello di aver diffamato CIVI 1 incolpandolo di fronte a
terzi di condotta disonorevole.
Nella propria deposizione
testimoniale la minorenne __________, ha affermato che “un pomeriggio del
mese di aprile 2004 mi trovavo alla Stazione FFS di __________ in procinto di
prendere il bus (linea __________) per recarmi da mio padre. Intendo precisare
che io ero seduta sul bus (posti in fondo), mentre l’autista era in piedi
vicino a due donne sedute nei posti anteriori. In quel frangente udivo
l’autista, aggredito qualche tempo dopo, parlare con due donne. La
conversazione riguardava in giovani in particolare, ma ad un certo punto la
discussione si è spostata su un giovane in particolare. Indicando CIVI 1 ha
affermato che quest’ultimo non si lavava e spesso picchiava suo padre per avere
dei soldi. Sono sicura che parlasse di CIVI 1 in quanto lo indicava dicendo: “…
quel ragazzo seduto sulla panchina …” e in quel momento era l’unico seduto
sulla panchina. Qualche giorno dopo ho incontrato CIVI 1 e gli ho chiesto se
ciò che avevo sentito era vero. Chiaramente ha smentito tutto e ha aggiunto che
non era la prima volta che quell’autista parlava male di lui” (cfr. suo
verbale di interrogatorio 21 giugno 2004, pag. 1).
CIVI 1, dal
canto suo, ha dichiarato d’essere sicuro che sia stato proprio l’imputato a
parlare male nei suoi confronti, in quanto la teste glielo ha più volte
confermato (cfr. suo verbale di interrogatorio 5 febbraio 2005, pag. 1).
L’imputato,
sia nel corso dell’istruttoria formale, sia al dibattimento, ha invece sempre affermato
di non conoscere né la parte civile né i suoi genitori ed ha recisamente negato
d’aver parlato male della parte civile e d’aver proferito simili apprezzamenti.
A suo avviso, è possibile che la teste abbia sbagliato persona (cfr. suo
verbale di interrogatorio 21 ottobre 2004, pag. 1).
La difesa ha
perciò chiesto il proscioglimento da questo capo di imputazione, ritenendo
insufficienti le prove agli atti, considerato che vi è solo la dichiarazione di
una teste che non è nemmeno stata chiamata a riconoscere nell’imputato la
persona cui ella ha fatto riferimento.
13.
L’art. 173
CPS punisce con la detenzione sino a sei mesi o con la multa chiunque,
comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta
disonorevole o di altri fatti che potrebbero nuocere alla sua reputazione. Lo
stesso vale per chi divulga tali sospetti o imputazioni.
Nel caso specifico è pacifico
che le frasi udite dalla testimone siano lesive dell’onore ed adempiano i
requisiti della diffamazione ai sensi dell’art. 173 CPS.
Ciò non è tuttavia sufficiente per
condannare il signor ACCU 1. In effetti, dopo un’attenta ponderazione delle
deposizione rese dai protagonisti e della teste, questo giudice non ha
raggiunto il pieno convincimento che sia effettivamente stato l’imputato a
proferire tali affermazioni, tantomeno che le stesse riguardassero la parte
civile.
In effetti, a prescindere dal
fatto che è alquanto dubbio che dalla sua posizione in fondo al bus la
testimone abbia potuto sentire distintamente la conversazione avvenuta
all’altro capo del torpedone fra l’autista e due passeggere, l’istruttoria non
ha permesso di accertare con sicurezza che l’imputato sia l’autista che avrebbe
detto le frasi in questione, non appena si consideri che la teste non è nemmeno
stata chiamata a riconoscerlo, ad esempio tramite una sua fotografia.
Alla tesi accusatoria non è
inoltre di nessun giovamento l’asserzione della parte civile secondo cui la
giovane le avrebbe confermato a più riprese che il colpevole fosse il signor ACCU
1.
In effetti, nulla viene specificato circa le circostanze in cui sarebbe
avvenuto il presunto riconoscimento, sicché la dichiarazione ha soltanto un
mero valore di affermazione di parte.
Stante quanto precede, in virtù
del principio “in dubio pro reo”, l’imputato deve essere prosciolto dall’accusa
di diffamazione.
14.
L’esito del procedimento impone
di accollare la tassa e le spese di giustizia allo Stato (art. 9 CPP).
visti gli art. 33, 41 cifra 1, 123
cifra 1, 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
l’11 maggio 2005 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di
accusa n. DA 1736/2005 del 9 maggio 2005;
riconoscendogli l’attenuante di
avere agito per eccesso di legittima difesa attribuibile a scusabile
sbigottimento ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 seconda frase CPS;
e lo proscioglie dall’accusa di diffamazione,
art. 173 CPS,
per i fatti descritti al punto
n. 2 del decreto di accusa n. DA 1736/2005 del 9 maggio 2005;
manda ACCU 1
esente da pena;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
il dispositivo per il quale non è stata formulata opposizione,
ossia: 3. La parte civile CIVI
1.
è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art.
208.
cpv. 1 lett. b CPP).
è cresciuto in giudicato.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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