10.2005.251
superamento del limite di velocità in autostrada di 1 Km/h rilevato mediante veicolo senza insegne di polizia
20 dicembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.251
Data decisione, Autorità:
20.12.2005, PRPEN
Titolo:
superamento del limite di velocità in autostrada di 1 Km/h rilevato mediante veicolo senza insegne di polizia
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
VELOCITÀ
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.251
DA
1816/2005
Bellinzona
20
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Volvo targata __________ alla
velocità di circa 160/170 Km/h rilevata dal tachigrafo della vettura di polizia
che lo seguiva, malgrado il vigente limite di 120 Km/h,
fatti avvenuti il 14 marzo 2005
sull’autostrada A2 fra Bellinzona e Biasca;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a
cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 17 maggio
Fatti
2005 n. DA 1816/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 700.--
(settecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 maggio 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 20 dicembre 2005,
al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rilevando
l’assenza di prove, chiede l’assoluzione del proprio assistito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1816/2005 del
17.
maggio 2005?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3, 90 cifra 1 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr e l’allegato 1
dell’OMD; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rilevato che, cadendo il reato di
infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputato risulta colpevole
unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90
cifra 1 LCStr;
che, in virtù del principio in
dubio pro reo, in base alle dichiarazioni da lui stesso rese, egli deve essere
punito per il mero superamento del limite di velocità di 1 Km/h, giusta il
numero 303.3 lett. a dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe
disciplinari (OMD);
che la competenza di questo
giudice è data per attrazione;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32
cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr, nonché la cifra
303.3
lett. a dell’allegato 1 dell’OMD,
per aver circolato con la
vettura Volvo targata TI __________ U alla velocità di 121 Km/h, malgrado
il vigente limite di 120 Km/h,
nelle circostanze di tempo e di
luogo descritte nel decreto di accusa n. DA 1816/2005 del 17 maggio
2005;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 20.--
(venti);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 30.--;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 20.00 multa
fr. 10.00 tassa
di giustizia
fr. 20.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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