10.2005.252
mancato pagamento dei contributi alimentari per i figli per un importo complessivo di fr. 93'032.--
31 gennaio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.252
Data decisione, Autorità:
31.01.2006, PRPEN
Titolo:
mancato pagamento dei contributi alimentari per i figli per un importo complessivo di fr. 93'032.--
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.252
DA
1627/2005
Bellinzona
31
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per aver omesso, benché ne
avesse avuto i mezzi e le possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli
e per essi CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con
contratto per l’obbligo di mantenimento di minori 8 maggio 1998 della
delegazione tutoria di __________, così da essere in arretrato per complessivi
fr. 93'032.--per il periodo 1 maggio 1998 - 31 marzo 2004;
fatti avvenuti a __________ durante il periodo
indicato;
reato previsto dall’art. 217 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 25 aprile
Fatti
2005 n. DA 1627/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1, , dell'importo di fr. 93'032.--, a titolo di risarcimento (208
cpv. 1 lett. b CPP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 maggio 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 31 gennaio 2006,
al quale hanno partecipato l’imputato e i rappresentanti della parte civile,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la
conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i rappresentanti della parte
civile, i quali chiedono la conferma integrale del decreto d’accusa e
ribadiscono le pretese di risarcimento di fr. 93'032.--;
sentito da ultimo l'accusato, il quale,
non ritenendosi colpevole, chiede il proscioglimento dal capo di imputazione.
In via subordinata postula una massiccia riduzione della condanna;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1627/2005 del
25.
aprile 2005?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3.
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
4.
Deve essere confermata, e
se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di
mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
nel periodo 1 maggio 1998 - 31 marzo 2004 nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. DA 1627/2005 del 25 aprile 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al risarcimento alla parte
civile, rappr. CIVI 1, , dell'importo di fr. 93'032.--, a titolo di
risarcimento (208 cpv. 1 lett. b CPP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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