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Decisione

10.2005.252

mancato pagamento dei contributi alimentari per i figli per un importo complessivo di fr. 93'032.--

31 gennaio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 1627/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1, , dell'importo di fr. 93'032.--, a titolo di risarcimento (208

cpv. 1 lett. b CPP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 21 maggio 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 31 gennaio 2006,

al quale hanno partecipato l’imputato e i rappresentanti della parte civile,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la

conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti i rappresentanti della parte

civile, i quali chiedono la conferma integrale del decreto d’accusa e

ribadiscono le pretese di risarcimento di fr. 93'032.--;

sentito da ultimo l'accusato, il quale,

non ritenendosi colpevole, chiede il proscioglimento dal capo di imputazione.

In via subordinata postula una massiccia riduzione della condanna;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi

nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1627/2005 del

25.

aprile 2005?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3.

L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

4.

Deve essere confermata, e

se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

trascuranza degli obblighi di

mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________

nel periodo 1 maggio 1998 - 31 marzo 2004 nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. DA 1627/2005 del 25 aprile 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al risarcimento alla parte

civile, rappr. CIVI 1, , dell'importo di fr. 93'032.--, a titolo di

risarcimento (208 cpv. 1 lett. b CPP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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