10.2005.253
perdita della padronanza di guida per spossatezza e per velocità eccessiva, abbandono del luogo dell'incidente senza avvisare danneggiato o polizia
20 dicembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.253
Data decisione, Autorità:
20.12.2005, PRPEN
Titolo:
perdita della padronanza di guida per spossatezza e per velocità eccessiva, abbandono del luogo dell'incidente senza avvisare danneggiato o polizia
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
PADRONANZA DEL VEICOLO
VELOCITÀ
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 2 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto
n.
10.2005.253
DA
1849/2005
Bellinzona
20
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto
l’autovettura Audi targata __________ essendo in stato di spossatezza;
fatti avvenuti a
Chiggiogna, autostrada A2, il 16 aprile 2005,
reato previsto dall’art.
Fatti
91 cpv. 2 LCStr;
2. infrazione alle norme
della circolazione
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa in
circa 125/130 Km/h, malgrado il vigente limite di 120 Km/h, negligentemente perso
la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra
terminando la corsa con la vettura rovesciata su di un fianco;
fatti avvenuti a
Chiggiogna, autostrada A2, il 16 aprile 2005,
reato previsto dall’art.
90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32
cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
3. inosservanza dei doveri
in caso di infortunio
per aver abbandonato il
luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla
legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza
indugio la polizia;
fatti avvenuti a
Chiggiogna, autostrada A2, il 16 aprile 2005,
reato previsto dall’art.
92 cpv.1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 17 maggio
2005 n. DA 1849/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.--
(mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 23 maggio 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 20 dicembre 2005,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale contesta le
imputazioni di cui ai punti 1 e 3 del decreto d’accusa, rilevando che egli non
si sentiva spossato, circolava ad una velocità adeguata e non ha provocato
alcun danno materiale a terzi;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di:
1.1
Guida in stato di
inattitudine,
1.2
Infrazione
alle norme della circolazione,
1.3
Inosservanza
dei doveri in caso di infortunio,
per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA
1849/2005 del 17 maggio 2005?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31.
cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 51, 90, 91 cpv. 2, 92 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7
cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.
Guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr,
2.
Infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC,
per i fatti compiuti a
Chiggiogna nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1849/2005
del 17 maggio 2005 ai punti nri. 1 e 2;
e lo proscioglie dall’accusa di inosservanza dei
doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr,
per i fatti descritti al punto
n. 3 del summenzionato decreto di accusa;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
2.
alla multa di fr. 400.--
(quattrocento);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 750.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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