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Decisione

10.2005.253

perdita della padronanza di guida per spossatezza e per velocità eccessiva, abbandono del luogo dell'incidente senza avvisare danneggiato o polizia

20 dicembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

91 cpv. 2 LCStr;

2. infrazione alle norme

della circolazione

per avere, circolando

nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa in

circa 125/130 Km/h, malgrado il vigente limite di 120 Km/h, negligentemente perso

la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra

terminando la corsa con la vettura rovesciata su di un fianco;

fatti avvenuti a

Chiggiogna, autostrada A2, il 16 aprile 2005,

reato previsto dall’art.

90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32

cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

3. inosservanza dei doveri

in caso di infortunio

per aver abbandonato il

luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla

legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza

indugio la polizia;

fatti avvenuti a

Chiggiogna, autostrada A2, il 16 aprile 2005,

reato previsto dall’art.

92 cpv.1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 17 maggio

2005 n. DA 1849/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.--

(mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 23 maggio 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 20 dicembre 2005,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale contesta le

imputazioni di cui ai punti 1 e 3 del decreto d’accusa, rilevando che egli non

si sentiva spossato, circolava ad una velocità adeguata e non ha provocato

alcun danno materiale a terzi;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di:

1.1

Guida in stato di

inattitudine,

1.2

Infrazione

alle norme della circolazione,

1.3

Inosservanza

dei doveri in caso di infortunio,

per i

fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA

1849/2005 del 17 maggio 2005?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa

della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31.

cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 51, 90, 91 cpv. 2, 92 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7

cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1.

Guida in stato di

inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr,

2.

Infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27

cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC,

per i fatti compiuti a

Chiggiogna nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1849/2005

del 17 maggio 2005 ai punti nri. 1 e 2;

e lo proscioglie dall’accusa di inosservanza dei

doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr,

per i fatti descritti al punto

n. 3 del summenzionato decreto di accusa;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni;

2.

alla multa di fr. 400.--

(quattrocento);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 750.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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