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Decisione

10.2005.26

Contratto di mandato tra banca e cliente - responsabilità della banca

4 settembre 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi sopra esposti, la petizione deve essere parzialmente accolta. Va qui

ancora rilevato che, per l'art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati

con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.

In applicazione di questo disposto di legge, se il debito è stato contratto in

valuta estera, il tribunale ha unicamente la facoltà di condannare al pagamento

di quella valuta (DTF 134 III 151). La domanda condannatoria deve quindi essere

formulata in valuta estera, perché una condanna in franchi svizzeri violerebbe

il diritto federale (sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009,

4A_230/2008). Pacifico quindi che in applicazione dell’art. 84 CO la petizione

non può essere accolta nella misura in cui chiede la condanna della convenuta in

franchi svizzeri, la stessa può invece essere accolta nella misura in cui

postula il pagamento in Euro, così come ammesso con il decreto 3 marzo 2011 con

il quale è stata accolta la domanda di mutazione dell’azione.

Tasse,

spese di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC-TI).

Stante l’esito della lite, le parti risultano soccombenti sostanzialmente in

egual misura.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC-TI e la

LTG,

pronuncia: 1. La

petizione 10 ottobre 2005 di AT 1 è parzialmente accolta. CV 1 è condannata a

versargli l’importo di € 611'096.10 oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2005.

Considerandi

2.

Le

spese di giudizio in complessivi fr. 40'152.- di cui fr. 12'051.20 di spese

peritali, già anticipate dall’attore, sono poste a carico delle parti in

ragione di metà per ciascuno. Le ripetibili sono compensate.

3.

Notificazione:

-

-

Per la Terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF); se il valore litigioso

non raggiunge tale importo, il ricorso è pure ammissibile, se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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