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Decisione

10.2005.260

Opposizione senza firma autografa

19 ottobre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 16 aprile 2005 a __________;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

e meglio come

al decreto d’accusa n. DA 1874/2005 di data 17 maggio 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla

pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'200.--.

3.

Alla

revoca della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni

di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton

Ticino il 17.03.2003.

4.

Al

pagamento della multa di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

vista l'opposizione

interposta in data 22 maggio 2005 dall'accusato;

considerato che

per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di

inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte

contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che

la forma scritta esige la firma di chi si obbliga con l’atto (cfr. art. 13 CO)

e che la firma deve essere fatta di propria mano (cfr. art. 14 CO);

che

per costante dottrina e giurisprudenza un atto inoltrato senza firma, con una

firma meccanica o trasmessa meccanicamente (ad es. telefax) non adempie quindi

i requisiti della forma scritta, che come visto richiede per la sua validità la

firma autografa (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4a; sentenza del Tribunale federale

2A.546/2001 del 1° maggio 2002);

che

l’assenza della firma è un vizio sanabile, trattandosi di un’omissione

involontaria: all’interessato deve essere assegnato un termine per rimediare al

difetto (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4b);

che

all’accusato è stato assegnato il 7 giugno 2005 un termine di 10 giorni per

inoltrare alla Pretura penale un’opposizione debitamente sottoscritta;

che

l’opponente non ha dato seguito a questo invito né entro il termine indicato né

in seguito;

che

di conseguenza l’opposizione è irricevibile;

che

abbondanzialmente si rileva che lo scritto di ACCU 1 concerne principalmente la

questione della revoca della licenza di condurre, che esula comunque dalla

competenza di questo giudice, e che l’opposizione è limitata al dispositivo n.

3, che propone la revoca della condizionale di una precedente condanna a 10

giorni di detenzione;

che

la motivazione dell’opposizione sta nel fatto che l’accusato non vorrebbe

scontare la pena in carcere, ma con un lavoro di pubblica utilità: si tratta di

una questione di espiazione della pena, che con la legislazione vigente, sfugge

allo stadio attuale della procedura alla competenza di questo giudice;

che

vista la particolarità del caso si prescinde dal prelevare oneri di giudizio;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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