10.2005.260
Opposizione senza firma autografa
19 ottobre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.260
Data decisione, Autorità:
19.10.2005, PRPEN
Titolo:
Opposizione senza firma autografa
ACCUSATO
art. 210 CPP-TI
Incarto
n.
10.2005.260
DA
1874/2005
Bellinzona
19
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per
giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di circolazione in stato di inattitudine;
Fatti
avvenuti il 16 aprile 2005 a __________;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA 1874/2005 di data 17 maggio 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla
pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 1'200.--.
3.
Alla
revoca della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni
di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton
Ticino il 17.03.2003.
4.
Al
pagamento della multa di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
vista l'opposizione
interposta in data 22 maggio 2005 dall'accusato;
considerato che
per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di
inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte
contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;
che
la forma scritta esige la firma di chi si obbliga con l’atto (cfr. art. 13 CO)
e che la firma deve essere fatta di propria mano (cfr. art. 14 CO);
che
per costante dottrina e giurisprudenza un atto inoltrato senza firma, con una
firma meccanica o trasmessa meccanicamente (ad es. telefax) non adempie quindi
i requisiti della forma scritta, che come visto richiede per la sua validità la
firma autografa (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4a; sentenza del Tribunale federale
2A.546/2001 del 1° maggio 2002);
che
l’assenza della firma è un vizio sanabile, trattandosi di un’omissione
involontaria: all’interessato deve essere assegnato un termine per rimediare al
difetto (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4b);
che
all’accusato è stato assegnato il 7 giugno 2005 un termine di 10 giorni per
inoltrare alla Pretura penale un’opposizione debitamente sottoscritta;
che
l’opponente non ha dato seguito a questo invito né entro il termine indicato né
in seguito;
che
di conseguenza l’opposizione è irricevibile;
che
abbondanzialmente si rileva che lo scritto di ACCU 1 concerne principalmente la
questione della revoca della licenza di condurre, che esula comunque dalla
competenza di questo giudice, e che l’opposizione è limitata al dispositivo n.
3, che propone la revoca della condizionale di una precedente condanna a 10
giorni di detenzione;
che
la motivazione dell’opposizione sta nel fatto che l’accusato non vorrebbe
scontare la pena in carcere, ma con un lavoro di pubblica utilità: si tratta di
una questione di espiazione della pena, che con la legislazione vigente, sfugge
allo stadio attuale della procedura alla competenza di questo giudice;
che
vista la particolarità del caso si prescinde dal prelevare oneri di giudizio;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non
si prelevano né tasse né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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