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Decisione

10.2005.264

ferite ed escoriazioni causate da terzi

18 novembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con

decreto d’accusa n. 1956/2005 di data 23 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1.

Alla multa di fr. 300.--.

Considerandi

2.

Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente

foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 50.--;

viste le opposizioni al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 25 maggio 2005 dalla parte civile e

in data 27 maggio 2005 dall’accusata;

preso atto che con lettera 16 novembre 2005 la

parte civile ha ritirato l’opposizione;

indetto il

dibattimento 18 novembre 2005, al quale è comparsa l’accusata personalmente e

il suo difensore mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre

2005.

ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita da

ultima l'accusata;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di

accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di vie di

fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1956/2005 del 23 maggio

2005.

carica le spese allo Stato.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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