10.2005.264
ferite ed escoriazioni causate da terzi
18 novembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2005.264
Data decisione, Autorità:
18.11.2005, PRPEN
Titolo:
ferite ed escoriazioni causate da terzi
VIE DI FATTO
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.264
DA
1956/2005
Bellinzona
18
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1)
prevenuta
colpevole di vie di fatto,
per
avere, a __________ il 22 aprile 2005, indirizzato con dei calci delle forbici
da giardino verso CIVI 1 provocandole un eritema e una tumefazione lunga circa
4-5 cm con un’escoriazione molto superficiale all’avambraccio prossimale
sinistro lato dorsale, così come da certificato 22 aprile 2005 della Dr.ssa __________
dell’Ospedale regionale di Locarno;
reato
previsto dall’art. 126 cpv. 1 CP;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con
decreto d’accusa n. 1956/2005 di data 23 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1.
Alla multa di fr. 300.--.
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente
foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 50.--;
viste le opposizioni al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 25 maggio 2005 dalla parte civile e
in data 27 maggio 2005 dall’accusata;
preso atto che con lettera 16 novembre 2005 la
parte civile ha ritirato l’opposizione;
indetto il
dibattimento 18 novembre 2005, al quale è comparsa l’accusata personalmente e
il suo difensore mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre
2005.
ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentita da
ultima l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di
accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di vie di
fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1956/2005 del 23 maggio
2005.
carica le spese allo Stato.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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